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· Per lunghi anni i giudici
italiani hanno negato l’applicabilità diretta della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo del 4.11.1950 all’interno dell’ordinamento
giuridico nazionale, costringendo le vittime di potenziali ed eventuali
violazioni alla stessa Convenzione a far ricorso (a decorrere
dall’agosto 1973) alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a
Strasburgo, presso il Consiglio d’Europa (1).
· E’ vero che la quasi totalità di questi ricorsi individuali contro
l’Italia aveva come oggetto la denuncia della lentezza dei processi
davanti ai giudici nazionali (il termine non ragionevole della loro
durata), e le migliaia di ricorsi e le migliaia di condanne del Governo
Italiano da parte degli organi giurisdizionali del Consiglio d’Europa
hanno costituito uno strumento politico eccezionale di denuncia, al fine
di richiamare l’attenzione dell’Europa sulle disfunzioni della giustizia
in Italia.
· La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a decorrere dal 1999 aveva
constatato in numerose cause (vedere, per esempio, la sentenza del 28
luglio 1999, caso Bottazzi c. Italia, n° 34884/97), l’esistenza in
Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo
di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Non solo, ma
stessa Corte allorquando successivamente ha constatato il ripetersi di
tale trasgressione, ha ravvisato anche nel cumulo delle trasgressioni
una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1 (sotto
il profilo del termine non ragionevole della durata dei processi
italiani).
· Dopo tali condanne il Governo italiano ha dovuto dimostrare al
Consiglio d’Europa di voler rimediare in qualche modo a tale prassi
illecita e di voler riformare il sistema giustizia.
· Nell’attesa, però, che le riforme strutturali della macchina della
giustizia italiana andassero a regime (ma poco si è fatto con questo
fine in Italia), i buoni propositi dello Stato italiano si possono
ravvisare nella riforma dell’art. 111 della Costituzione, dove con la
legge di revisione costituzionale n° 2 del 23 novembre 1999, il
Parlamento italiano ha deciso d’inserire il principio dell’equo processo
nella stessa Costituzione. L’articolo 111 della Costituzione, nella sua
nuova formulazione e nelle sue parti pertinenti, recita testualmente :
« 1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato
dalla legge. 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La
legge ne assicura la ragionevole durata. ».
· Non per accelerare il processo, ma solo al fine di rendere effettivo a
livello interno il principio del risarcimento del danno derivante
all’utente della giustizia a seguito della « durata non ragionevole »,
ormai iscritto nella Costituzione, il Parlamento ha successivamente
deliberato, il 24 marzo 2001, la cosiddetta legge Pinto, n.89/2001, che
ha previsto che la parte che lamenti la eccessiva durata dei processi
davanti ai giudici italiani possa presentare in Italia un ricorso alla
Corte d'appello per ottenere, a carico del Governo italiano, il
risarcimento dei danni morali o patrimoniali conseguenti alla eccessiva
durata del suo processo (2).
· Questa legge prevede anche che, per quanto riguarda i ricorsi già
presentati davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a
Strasburgo ed aventi ad oggetto la eccessiva durata dei processi e che
non siano ancora stati dichiarati <<ricevibili>> dalla stessa Corte
Europea, il ricorrente deve (3) ripresentare lo stesso ricorso alla
Corte d'Appello in Italia, entro il 18 aprile 2002 (4), allegando una
fotocopia del ricorso e della documentazione già inviata alla Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, precisando la data
dell'avvenuta spedizione a Strasburgo.
· La legge Pinto, n.89/2001 è molto imperfetta, specie sotto il profilo
della mancata esenzione dagli oneri fiscali e tasse della procedura.
Infatti, anche se nella prevalenza dei casi in cui i ricorsi vengono
accolti a favore della vittima, la soccombenza alle spese sarà posta a
carico del Governo italiano e si risolve in una mera partita di
giro-conto, unitamente al pagamento del risarcimento del danno per la
durata del processo oggetto della procedura di controllo, il semplice
fatto dell’anticipazione delle spese, bolli e tasse di registro e del
rischio della soccombenza nelle spese ed onorari in ipotesi di rigetto
della domanda, costituisce un serio ostacolo nel ricorso delle persone
meno abbienti, ancorché non totalmente indigenti .
· Sotto questo profilo, appare evidente l’inconfessato lo scopo della
legge italiana di creare un ostacolo per scoraggiare le vittime di
lungaggini processuali a chiedere il giusto risarcimento, ma va
ricordato che il procedimento davanti alla Corte d’appello in Italia,
previsto dalla legge Pinto, n.89/2001, costituisce una via obbligatoria
al fine di poter successivamente adire la Corte Europea ai sensi
dell’art. 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, come è
stato anche recentemente statuito dalla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo, nel caso Brusco contro Italia, decisione del 06 settembre
2001 sulla ricevibilita’ del ricorso n° 69789/2001.
· Pertanto, la legge Pinto non ha sottratto alcuna delle garanzie di cui
già godevano le vittime italiane in tema di lentezza dei processi, anzi
ha introdotto uno strumento di ricorso nazionale che era già
obbligatorio ai sensi dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo. Articolo 13 - <<Diritto ad un ricorso effettivo. Ogni persona
i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione
siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad
un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da
persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.>>
· Proprio in tema di lentezza dei processi in Italia, prima della legge
Pinto, la Corte Europea aveva consentito la deroga alla regola generale
dell’esaurimento delle vie di ricorso interne prevista dall’Articolo 35
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo: <<- Condizioni di
ricevibilità. 1.La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento
delle vie di ricorso interne, qual'è inteso secondo i principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di
sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.>>
· Infatti, era noto che, prima della legge Pinto, non fosse necessario
attendere la fine del processo davanti ai giudici nazionali, per poter
inoltrare il ricorso alla Corte Europea, ma soltanto perché difettava
uno strumento interno effettivo per denunciare la lentezza dei processi
in Italia.
· Pertanto, la legge Pinto n.89/2001, anche se aveva tra gli scopi
immediati quello di riportare in Italia l’esame di questi ricorsi già
pendenti alla Corte Europea, non impedisce che, dopo il vaglio della
Corte d’appello italiana e della Corte di Cassazione in sede di
impugnazione, si possa nuovamente tornare davanti alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo, a Strasburgo.
· Questa ipotesi è molto probabile, viste le prime decisioni delle Corti
d’appello italiane chiamate ad applicare la legge Pinto n.89/2001, che
dimostrano la totale “disinformazione” dei giudici italiani circa le
decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sia sull’an
debeatur, che sul quantum debeatur nella fattispecie della condanna del
Governo italiano al risarcimento dei danni per un processo non
ragionevole, quanto alla sua durata.
· Infatti, ancorché questa nuova legge Pinto preveda che la Corte
d'Appello valuti il danno conseguente alla eccessiva durata dei processi
ai sensi dell'art.2056 codice civile italiano , il ricorrente deve
invocare i criteri enunciati in subiecta materia nella consolidata
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui anche i
giudici italiani sono vincolati. In difetto, come si è detto, è sempre
possibile un ulteriore e successivo ricorso alla Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo , a Strasburgo (entro i sei mesi successivi alla
sentenza della Corte di Cassazione) per lamentare l'inadeguatezza del
risarcimento ottenuto oppure il mancato pagamento del risarcimento da
parte del Governo italiano.
· Inoltre, anche se per il momento la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo non dovrà più emettere sentenze di condanna per la lentezza
dei processi in Italia ed anche se per il futuro saranno limitate le
impugnazioni dei provvedimenti dei giudici italiani davanti alla stessa
Corte Europea, non verranno meno al riguardo l’attenzione ed il
controllo politico del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nei
confronti del Governo italiano (ai sensi degli articoli 46, 52 e 54
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
· Nelle finalità della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per il suo carattere di
sussidiarietà, ha funzione di controllo circa le violazioni compiute
dagli Stati ed a cui i giudici nazionali non abbiano potuto porre
rimedio.
· Con riferimento ai criteri enunciati in subiecta materia nella
consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a
cui anche i giudici italiani, lo si ripete ancora una volta, sono
vincolati, occorre dare agli avvocati ed ai giudici gli strumenti di
lettura e di interpretazione di siffatta giurisprudenza.
· La presente pubblicazione della <<Tabella di valutazione del danno
morale per la durata non ragionevole dei processi, secondo la recente
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo>>,
congiuntamente alla lettura delle sentenze nel loro testo integrale
dimostrano alcuni principi fondamentali.
· Innanzitutto si precisa che la Tabella, quivi pubblicata, raccoglie
tutte le sentenze emesse nei confronti dell’Italia nel periodo di
diciotto mesi, compreso dal luglio 2000 al dicembre 2001, per un
totale di cinquecento quarantuno sentenze, tutte mirate alla durata dei
processi.
· Tra queste ve ne sono cinquantacinque in cui la Corte ha cancellato la
causa dal ruolo per intervenuta conciliazione tra la vittima ed il
Governo italiano che, riconoscendo la violazione del termine
ragionevole, ha liquidato alla vittima un importo prima di rischiare la
condanna della Corte.
· Delle residue quattrocentottantasei sentenze, per solo quattro casi vi
è stato il rigetto della domanda di risarcimento. Delle residue
quattrocento ottantadue sentenze, per solo quindici casi, pur essendovi
stato l’accoglimento della domanda sull’an debeatur, vi è stato il
rigetto sul quantum debeatur, per la mancata o tardiva presentazione
della richiesta di condanna al pagamento di somme. Si tratta di casi
dovuti alla scarsa dimestichezza del ricorrente o del suo avvocato con
la procedura europea.
· In tutte le altre quattrocentosessantasette sentenze il Governo
italiano è stato condannato a pagare alla singola vittima ricorrente
somme variabili a titolo di equa soddisfazione. Un’altra notazione è
possibile, ben trecentosessanta casi di condanna riguardano processi con
un solo grado di giudizio
· Per una lettura ragionata della Tabella, quivi pubblicata, devono
escludersi sette casi totalmente anomali, per difetto o per eccesso (vi
è anche un caso da duecentomila lire, un caso da duemila EURO, un caso
da lire duemilioni, un caso da tre milioni ed un caso da quattromilioni,
come pure vi è un caso da lire centocinquantamilioni ed un caso da
centocinque milioni di lire).
· Ma per tutte le altre quattrocentosessanta sentenze, le condanne del
Governo italiano a favore di ogni singola vittima, sono variabili da un
minimo di lire cinquemilioni fino ad un massimo di lire novantasette
milioni, sempre e soltanto per il danno morale.
· Rarissimi sono i casi in cui la Corte Europea ha liquidato anche il
danno materiale, di talché si pone evidente una prima conclusione: la
Corte di Strasburgo ravvisa sempre la lesione del danno morale a fronte
della violazione circa la durata del termine ragionevole del processo
italiano.
· Per tale danno morale, nel contesto italiano della prassi illecita già
accertata dalla Corte Europea, non vi è necessità di alcuna prova o
allegazione specifica del ricorrente, essendo connaturata la sofferenza,
l’ansia per l’attesa di una decisione del giudice nazionale, sia da
parte dell’attore che del convenuto, sia da parte dell’imputato che
della parte civile nel processo penale, sia per il vincitore che per il
soccombente.
· Il principio che abbiamo enunciato, cioè che per la sussistenza della
lesione del danno morale non sia necessaria alcuna allegazione o prova
da parte della vittima, anche davanti alla Corte d’appello investita del
caso dalla legge Pinto n.89/2001, si evince dalla lettura della
motivazione delle quattrocentosessanta sentenze di condanna del Governo
italiano a favore di ogni singola vittima emesse dalla Corte Europea che
recano TUTTE la seguente testuale motivazione, sicuramente apodittica:
<< La ricorrente chiede XXY= di lire italiane (ITL) a titolo di danno
materiale e XXYZZ di lire italiane( ITL) per i danni morali subiti. La
Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e
la richiesta di danno materiale e rigetta questa domanda. Per contro, la
Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla ricorrente
XYZ = (ITL) a titolo di danno morale. >>.
· Come si può arguire, soltanto per il danno materiale la Corte Europea
esige il nesso di causalità, ma per il danno morale è la Corte che
decide secondo equità e senza enunciare neppure i suoi parametri e
criteri. Questi ultimi, potranno desumersi dalla lettura della Tabella
quivi pubblicata, laddove il numero degli anni di durata va ragguagliato
al numero dei gradi del processo, essendo intuibile che un processo di
primo grado non possa durare quanto quello che si è svolto per tre o
quattro gradi di giudizio.
· La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha mediamente valutato il danno
non patrimoniale derivante dalla lentezza della procedura, nella misura
da tre a quattro milioni per ogni anno, successivo a quello entro il
quale la procedura si sarebbe dovuta concludere, fissando la durata
ragionevole normale e media di un processo di primo grado in tre anni e
di un processo d’appello o di cassazione, rispettivamente in un anno. La
Corte di Strasburgo, inoltre ha determinato con maggiore severità il
valore di ogni singolo anno, in ragione della progressione temporale del
ritardo ed ha modulato tale durata media, ovviamente, in ragione
dell’oggetto della lite e della natura dei diritti in contestazione. Ad
esempio la soglia minima di tre anni e tre mesi per un grado di
giudizio, in materia di previdenza, è stata ritenuta sufficiente per
liquidare al sig. Ciccardi c. Italia (n° 46521/99 sentenza del
16.11.2000) la somma di lire undicimilioni, laddove un periodo di tre
anni sette mesi per un grado di giudizio (caso Gemignani n. 47772/99 del
06.12.2001), è stato ritenuto compatibile con la Convenzione.
· Superata la soglia dei quattro anni di durata di un processo civile,
per un solo grado di giudizio, in nessun caso, delle
quattrocentosessanta sentenze di condanna quivi esaminate, gli importi a
favore di ogni singola vittima, sono state inferiori a lire
cinquemilioni oppure a tremila EURO.
· La Tabella quivi pubblicata è stata <<ordinata>> in base alla durata
decrescente del processo nazionale, per anni e per mesi in modo da
offrire un primo approccio comparativo con le fattispecie all’esame
degli avocati e dei giudici italiani. All’interno di tale
classificazione, è possibile poi valutare sia il numero dei gradi e
l’oggetto (molto approssimativo) della lite; all’uopo si precisa che
nella categoria <civile>> sono state comprese anche le cause proposte
davanti ai giudici amministrativi o alla Corte dei Conti. Solo per le
cause di sfratto, al danno morale è stato aggiunto il danno materiale,
per tutte gli altri casi l’importo liquidato riguarda il solo danno
morale; non vi è menzione, infine, delle spese legali liquidate dalla
Corte Europea per la procedura internazionale.
· Per una più dettagliata verifica dell’oggetto della lite (la parte in
fatto è variegata, ma quella in diritto è sempre identica), è necessario
leggere la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel testo
integrale reperibile nel sito INTERNET http://www.echr.coe.int/ alla
cartella HUDOC, con l’avvertenza che le dette sentenze sono pubblicate
solo in francese o in inglese (lingue ufficiali del Consiglio d’Europa).
Tale barriera linguistica spiega, ma non giustifica la “disinformazione”
degli avvocati e dei giudici italiani in subiecta materia.
· Si segnala, infine, che nel sito INTERNET della Consulta per la
Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo http://www.dirittiuomo.it / sono
pubblicate in lingua italiana alcune delle più significative sentenze
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Maurizio de Stefano
(avvocato in Roma)
NOTA (1) de STEFANO
Maurizio, La diretta applicabilità dei diritti umani nell'ordinamento
giuridico italiano, (in "il fisco" n. 12 del 26 marzo 2001, pag.
4689/4694).
NOTA (2) All’uopo vedi le norme di procedura ed i formulari di ricorso,
nel sito INTERNET della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti
dell’Uomo http://www.dirittiuomo.it /
NOTA (3) La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sua decisione
del 6 settembre 2001 (caso Brusco contro Italia) e quella dell’ 11
ottobre 2001 (caso Di Cola contro Italia), ha confermato l’obbligo e
quindi la perentorietà del termine per la riassunzione.
NOTA (4) Termine così prorogato dal Decreto Legge n. 370 del 12.10.2001,
convertito in legge 14.12.2001, n. 432
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