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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CASO
AMROLLAHI contro
DANIMARCA
(Ricorso no.
56811/00)
la sentenza
così motiva
(traduzione non ufficiale a cura dell’ avv. Maria Cristina
Romano)
SENTENZA
STRASBURGO
11 luglio
2002
Nel caso Amrollahi c. Danimarca,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Prima
Sezione), riunitasi in una camera composta da:
C.L.
Rozakis, Presidente,
F.
Tulkens, P.
Lorenzen, N.
Vajić, E.
Levits, A.
Kovler,V.
Zagrebelsky, giudici,
e E.
Fribergh, Cancelliere di
Sezione,
Avendo deliberato in Camera di Consiglio il
27 Giugno 2002,
Rende la seguente sentenza, adottata nella
data summenzionata:
PROCEDURA
1. Il
caso trae origine da un ricorso (n. 56811/00) contro il Regno di Danimarca
presentato alla Corte ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la
Convenzione”) da un cittadino Iraniano, Davood Amrollahi (“il ricorrente”),
il 3 Marzo 2000.
2. Il
ricorrente, che è stato ammesso al gratuito patrocinio, è stato
rappresentato da Jørgen Lange, un avvocato che esercita a Copenhagen. Il
Governo Danese (“il Governo”) è stato rappresentato dal proprio Agente,
Hans Klingenberg, del Ministero per gli Affari Esteri.
3. Il
ricorrente lamentava ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione che, in
conseguenza della propria espulsione dalla Danimarca, sarebbe stato separato
dalla moglie e dai figli, che non si poteva pretendere lo seguissero in
Iran.
4. Il
ricorso è stato assegnato alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1
del Regolamento della Corte). All’interno di questa Sezione, la Camera che
avrebbe esaminato il caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata
costituita come prescritto dall’ Articolo 26 § 1 del Regolamento della
Corte.
5. La
Corte ha deciso di applicare l’Articolo 39 del Regolamento della Corte,
indicando al Governo che era opportuno nell’interesse delle parti e del
corretto andamento del procedimento non espellere il ricorrente in pendenza
del giudizio davanti alla Corte.
6. Con
decisione del 28 Giugno 2001 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente
ricevibile.
7. Sentite
le parti, la Corte ha deciso che non era necessaria udienza sul merito
(Articolo 59 § 2, in fine). Il Governo ha presentato osservazioni
integrative riguardo all’esaurimento delle vie di ricorso nazionali. Il
ricorrente ha prodotto informazioni supplementari sulla situazione attuale.
8. L’
1 Novembre 2001 la Corte ha cambiato la composizione delle sue Sezioni
(Articolo 25 § 1). Questo caso è stato assegnato alla nuova Prima Sezione.
FATTO
I. Le
Circostanze del caso
A. Circostanze personali
9. Il
ricorrente è un cittadino Iraniano, nato nel 1966, e vive a Viborg,
Danimarca.
10. Nel
1986 il ricorrente ha cominciato il proprio servizio militare di leva in
Iran. Non è chiaro se abbia partecipato direttamente al conflitto tra Iran
e Iraq. Il 25 Aprile 1987 ha disertato ed è fuggito in Turchia, dove è
arrivato il 5 Maggio 1987. Sembra che il ricorrente sia rimasto per un po’
di tempo in Turchia e poi in Grecia.
11. È arrivato in Danimarca il 20 Agosto
1989 e ha presentato domanda di asilo. Secondo la prassi delle autorità del
servizio immigrazione danesi in quel periodo, veniva dato il permesso di
soggiorno a tutti i richiedenti asilo iraniani, che a causa della diserzione
dall’esercito, avevano lasciato il proprio Paese prima dell’armistizio tra
Iran e Iraq dell’estate del 1988. Conformemente, il 12 Ottobre 1990 il
ricorrente ottenne un permesso di soggiorno e di lavoro. Il 25 Agosto 1994
il permesso di soggiorno è divenuto permanente.
12. Nel 1992 il ricorrente ha conosciuto una
donna Danese, A, con cui ha convissuto. Dalla relazione il 16 Ottobre 1996 è
nata una bambina. Il ricorrente e A si sono sposati il 23 Settembre 1997 e
hanno avuto un altro figlio nato il 20 Aprile 2001. A ha anche una figlia
nata da una precedente relazione nel 1989, che vive con A e il ricorrente,
e con cui il ricorrente ha un rapporto molto stretto. Tutti e tre i figli
sono stati cresciuti secondo le tradizioni danesi.
13. Sembra che la famiglia del ricorrente
abbia interrotto ogni rapporto con lui nel 1987 a causa della sua diserzione
dall’esercito.
14. In Danimarca il ricorrente si è
guadagnato la vita fin dalla fine del 1996 come proprietario di una
pizzeria. Sin da Maggio 2000 egli ha percepito i sussidi sociali ed è stato
allo stesso tempo assegnato a lavoro di apprendistato dal comune con
possibilità di continuare l’impiego. A lavora in un pensionato per anziani.
B. Procedimento davanti alle autorità
interne
15. Il 17 Dicembre 1996 il ricorrente è
stato arrestato e detenuto in custodia cautelare, accusato di traffico di
stupefacenti commesso durante il 1996. Con sentenza dell’1 Ottobre 1997 la
Corte della Città di Hobro (retten i Hobro) lo ha riconosciuto
colpevole, inter alia, di traffico di stupefacenti con riguardo ad
almeno 450 grammi di eroina in violazione all’articolo 191 del Codice
Penale. E’ stato condannato a tre anni di detenzione e, in applicazione
delle sezioni 22 e 26 della Legge sugli Stranieri, è stato espulso dalla
Danimarca con il divieto permanente di tornarvi.
Il ricorrente ha appellato la sentenza ma ha
presentato l’appello nel Novembre 1997, dopo che la sentenza della Corte
della Città era divenuta esecutiva.
16. Il 14 Luglio 1998, ai sensi dell’
Articolo 50 della Legge sugli Stranieri, il ricorrente instaurava un
procedimento presso la Corte della Città di Hobro sostenendo che erano
intervenute delle modifiche materiali alle proprie circostanze in base alle
quali chiedeva alla Corte di revocare l’ordine di espulsione. Egli fece
riferimento alla sua situazione familiare e aggiunse, in riferimento ad
informazioni ottenute tramite Amnesty International, che non poteva essere
espulso in quanto avrebbe rischiato severe punizioni in Iran per aver
disertato dall’esercito e forse anche una condanna a morte per i crimini di
droga commessi in Danimarca.
L’ 11 Settembre 1998 la Corte della Città
respinse la richiesta del ricorrente, in quanto non riteneva che la
situazione del ricorrente fosse cambiata in tale misura da condurre alla
revoca dell’ordinanza di espulsione. Tale decisione fu confermata dall’Alta
Corte dell’Ovest Danimarca (Vestre Landsret) il 9 Ottobre 1998.
17. Il 17 Dicembre 1998 il ricorrente aveva
scontato due terzi della sua pena e avrebbe dovuto essere rilasciato sulla
parola. Poiché egli non acconsentiva alla espulsione e rifiutava di lasciare
lo Stato volontariamente, da quella data fu detenuto, in ottemperanza alla
Legge sugli Stranieri, per essere rimpatriato. Sempre secondo la Legge
sugli Stranieri il ricorrente si avvalse della possibilità, prima della
esecuzione della espulsione, di portare davanti all’Ufficio Immigrazione (Udlændingestyrelsen)
la questione se potesse essere riportato in Iran, in quanto, secondo la
Legge sugli Stranieri, uno straniero non può essere espulso verso uno
Stato ove rischi la persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della
Convenzione del 28 Luglio 1951 concernente lo Status dei Rifugiati. L’
Ufficio Immigrazione decise, il 13 Gennaio 1999, che il ricorrente non
avrebbe rischiato in Iran un tipo di persecuzione che potesse costituire
motivo per la sua permanenza in Danimarca. Il ricorrente appellò questa
decisione davanti alla Commissione per i Rifugiati (Flygtningenævnet),
che il 16 Aprile 1999 chiese al Ministero degli Esteri di fornire maggiori
dettagli sulla situazione in Iran.
Avendo ottenuto informazioni dai diversi
uffici, il 4 Gennaio 2000 la Commissione per i Rifugiati confermò la
decisione dell’Ufficio Immigrazione.
18. Conseguentemente, in applicazione
dell’Articolo 50 della Legge sugli Stranieri per la seconda volta, e
sostenendo che erano intervenute nuove circostanze nel proprio caso, il
ricorrente chiese alla Corte della Città di Hobro di riesaminare la
decisione di espulsione. La Corte aveva a disposizione lo stesso materiale
della Commissione per i Rifugiati ed un certo numero di certificazioni
mediche concernenti lo stato di salute del ricorrente. Inoltre, fu ascoltata
A che affermò inter alia che la figlia avuta da precedente relazione
rifiutava di trasferirsi in Iran. Con decisione del 14 Febbraio 2000 la
Corte di Città revocò la decisione di espellere il ricorrente.
Il 3 Marzo 2000 l’Alta Corte dell’Ovest
Danimarca annullò questa sentenza e rigettò la richiesta del ricorrente di
riconsiderare l’ordine di espulsione in quanto, secondo l’Articolo 50 della
Legge sugli Stranieri, uno straniero espulso ha diritto ad una sola
revisione giudiziale della questione di espulsione. La richiesta del
ricorrente per il permesso di appellare tale decisone fu accolta dalla
Commissione per il Permesso di Appellare (Procesbevillingsnævnet)
il 5 Maggio 2000.
Il ricorrente è stato scarcerato l’
11 Maggio 2000.
Il 7 Settembre 2000 la Corte Suprema confermò
la decisione dell’Alta Corte del 3 Marzo 2000 convenendo che la richiesta
per il riesame di un ordine di espulsione ai sensi dell’Articolo 50 della
Legge sugli Stranieri poteva essere esaminata solo una volta dalle Corti.
II. DIRITTO INTERNO PERTINENTE
19. La Legge sugli Stranieri prevedeva per
quanto pertinente:
Articolo 22
“Uno straniero che abbia vissuto legalmente in
Danimarca per più di sette anni, e uno straniero che possegga permesso di
soggiorno ai sensi degli artt. 7o 8 può essere espulso solo se:
...
(iv) lo straniero è stato condannato alla detenzione o
ad altra misura custodiale in base all’ “Euphoriants Act” o agli
articoli 191 o 191a del Codice Penale.”
Articolo 26:
1. “Nel decidere se espellere o meno lo straniero,
deve aversi riguardo non solo ai legami dello straniero con la comunità
Danese, compresa la durata del suo soggiorno in Danimarca, ma anche alla
questione se l’espulsione debba ritenersi particolarmente gravosa per lui,
in particolare a causa:
(i) dell’età, della salute dello straniero, e altre
circostanze;
(ii) dei legami personali o familiari dello straniero
con Danesi o stranieri che vivono in Danimarca;
(iii) di altri legami dello straniero con la
Danimarca, incluso se lo straniero sia giunto in Danimarca nella sua
infanzia o fanciullezza e dunque abbia trascorso alcuni o tutti gli anni
della sua formazione in Danimarca;
(iv) dei flebili o inesistenti legami dello straniero
col suo Paese d’origine o qualsiasi altro in cui ci si aspetti andrebbe a
risiedere;
(v) dei rischi che lo straniero possa essere
maltrattato nella sua Nazione di nascita o qualsiasi altra in cui ci si
aspetti andrebbe a risiedere; e
(vi) dell’esposizione ad oltraggio, insulti o altri
attacchi, nella presente nazione che causi a uno straniero che possieda un
permesso di soggiorno ai sensi dell’ Articolo 9, comma 1 (ii) di non
coabitare in una casa in condivisione con la persona residente
permanentemente in Danimarca, o delle altre condizioni di particolare
debolezza dello straniero.
2. Uno straniero può essere espulso ai sensi dell’
Articolo 22(iv) a meno che fattori menzionati al suddetto comma 1
costituiscano argomentazione decisiva contro lo stesso.”
L’Articolo 50 (1) dispone:
“Se l’espulsione ai sensi dell’Articolo 49 (1) non è
stata eseguita, uno straniero che affermi che è intervenuto un cambiamento
materiale nelle sue circostanze, cf. Articolo 26, può richiedere che il
procuratore pubblico porti davanti alla Corte la richiesta di revoca
dell’ordine di espulsione. Tale petizione può essere presentata non prima di
6 mesi e non oltre due mesi prima della data in cui deve essere eseguita
l’espulsione. Se la petizione è presentata in una data successiva, la Corte
può decidere di esaminare il caso se ritiene che il ritardo sia scusabile.”
IL DIRITTO
I. OBIEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
20. Il Governo ha chiesto che la Corte
riveda la sua decisione del 28 Giugno 2001 di ritenere il presente ricorso
ricevibile, poiché dal punto di vista del Governo il ricorrente non ha
esaurito le vie di ricorso interne, specificamente non presentando alla
Commissione per il Permesso di appellare richiesta di autorizzazione ad
appellare la decisione dell’Alta Corte del 9 Ottobre 1998 davanti alla Corte
Suprema. Sottolineando che la Corte ha ritenuto che la revisione ai sensi
dell’Articolo 50 della Legge sugli Stranieri può essere considerata uno
strumento adeguato ed efficace, il Governo ha messo in luce che tale
revisione può aver luogo una sola volta (vedi la decisione della Corte
Suprema del 7 Settembre 2000). Il ricorrente si avvalse di tale strumento
quando la Corte di Città e l’Alta Corte rigettarono la sua richiesta
l’11 Settembre 1998 e il 9 Ottobre 1998. Tuttavia, egli non ha chiesto il
permesso di appellare l’ultima decisione e dunque non ha esaurito le vie
interne di ricorso.
21. La Corte sottolinea che, ai sensi
dell’Articolo 55 del Regolamento della Corte, ogni eccezione di
inammissibilità deve, finché il suo carattere e le circostanze lo
consentano, essere proposta dal Governo nelle sue osservazioni sulla
ricevibilità, come disposto dagli Articoli 51 o 54, secondo il caso.
22. L’obiezione non è stata sollevata dal
Governo, come avrebbe potuto, quando la Corte ha esaminato la ricevibilità
del ricorso. Così, secondo la Corte è intervenuta una preclusione (vedi,
inter alia, Nikolova v. Bulgaria [GC], no. 31195/96, § 44, ECHR
1999-II e Rehbock v. Slovenia, no.29462/95, 28 Novembre 2000).
II. PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8
DELLA CONVENZIONE
23. Il ricorrente lamenta che se fosse
espulso perderebbe contatto con la moglie i figli e la figlia adottiva in
quanto non si può pretendere che essi lo seguano in Iran. Egli invoca
l’articolo 8 della Convenzione, che recita:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria
corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica
nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla
legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico
del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e
delle libertà altrui.”
A. Osservazioni
delle Parti
24.
Il ricorrente ha dichiarato che
non può pretendersi che la propria moglie, i suoi figli e la figlia della
moglie nata da precedente relazione vadano in Iran. La moglie non è
musulmana e la figlia della moglie rifiuta di seguirlo in Iran. Di
conseguenza l’espulsione comporterebbe la rottura della propria vita
familiare.
25.
Il Governo asserisce che anche
se l’ordinanza di espulsione interferisse con la vita familiare del
ricorrente essa non comporta alcuna violazione dell’articolo 8 della
Convenzione. Considerata la serietà dei reati che il ricorrente ha commesso
in Danimarca la misura dell’espulsione è stata disposta nei suoi confronti
per tutelare la sicurezza pubblica, prevenire disordini o crimini, e per
proteggere i diritti e le libertà degli altri ed era necessaria in una
società democratica ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione. Il
Governo pone l’attenzione sul fatto che il ricorrente abbia forti legami col
paese d’origine in quanto era già adulto quando lasciò l’ Iran ed aveva
completato la propria educazione scolastica in Iran. Egli conosce la lingua
locale, vi ha compiuto parte del servizio militare obbligatorio e vi ha
famiglia. In confronto, il ricorrente non ha forti legami con la Danimarca.
Quando fu emessa l’ordinanza di espulsione egli aveva vissuto per soli otto
anni in Danimarca. Inoltre, secondo il Governo, non ci sono elementi che
provino che la moglie del ricorrente, i suoi figli e la figlia nata alla
moglie da altra relazione non possano accompagnare il ricorrente in Iran.
B. La valutazione della Corte
1. Se ci sia stata una ingerenza con i
diritti del ricorrente ai sensi dell’ Articolo 8 della Convenzione
26. La Corte ricorda che non è previsto
dalla Convenzione alcun autonomo diritto per uno straniero di entrare o
risiedere in una particolare Nazione. Tuttavia, l’espulsione di una persona
da uno Stato dove vivano membri stretti della sua famiglia può costituire
una violazione del diritto al rispetto della vita familiare così come
garantito dall’ Articolo 8 § 1 della Convenzione (vedi la sentenza
Moustaquim c. Belgio del 18 Febbraio 1991, Serie A n. 193, p. 18, § 16).
27. Nel caso di specie, il ricorrente, un
cittadino Iraniano, è sposato con una cittadina Danese con la quale alla
data in cui fu emanata l’ordinanza di espulsione aveva un figlio, anch’egli
di nazionalità danese. Di conseguenza, l’ordinanza di espulsione interferiva
con il diritto del ricorrente al rispetto della propria vita familiare ai
sensi dell’ Articolo 8 § 1 della Convenzione.
28. Tale ingerenza violerebbe la Convenzione
se non rientrasse nei casi previsti dal secondo comma dell’ Articolo 8. E’
dunque necessario stabilire se è stata “prevista dalla legge”, motivata da
uno o più degli scopi legittimi stabiliti in quel comma, e “necessaria in
una società democratica”.
2. Se l’ ingerenza fosse “prevista dalla
legge”
29. La Corte osserva, e questo non è in
disputa tra le parti, che le Autorità danesi nell’espellere il ricorrente
si sono basate su diverse disposizioni contenute nella Legge sugli
Stranieri, in particolare gli artt. 22 e 26.
30. La Corte ritiene dunque che l’
ingerenza fosse “ prevista dalla legge” ai sensi dell’Articolo 8 § 2
della Convenzione.
3. Se l’ ingerenza perseguisse uno scopo
legittimo
31. Quando hanno ordinato l’espulsione del
ricorrente, le Autorità Danesi, specificamente la Corte di Città di Hobro
nella sua sentenza dell’1 Ottobre 1997, ha ritenuto che il ricorrente
dovesse essere espulso sulla base di reati gravi che aveva commesso e
nell’interesse dell’ordine pubblico e della sicurezza.
32. La Corte ritiene dunque che la misura fu
ordinata “per la difesa dell’ordine (e) per la prevenzione dei reati ” ai
sensi dell’ Articolo 8 § 2 della Convenzione.
4. Se l’ ingerenza sia “necessaria in una
società democratica”
33. La Corte ricorda che è compito degli
Stati Contraenti mantenere l’ordine pubblico, in particolare esercitando i
loro diritti, come principio ben determinato di diritto internazionale e
soggetti ai loro obblighi da Trattato, controllare l’ingresso e la residenza
degli stranieri. A tal fine essi hanno il potere di espellere gli stranieri
condannati per crimini. Tuttavia, le loro decisioni in questo campo devono,
nella misura in cui possono interferire con un diritto protetto dal
paragrafo 1 dell’ Articolo 8, essere necessarie in una società democratica,
cioè giustificate da un pressante bisogno sociale e, in particolare,
proporzionate allo scopo legittimo perseguito (vedi la sentenza Dalia c.
Francia del 19 Febbraio 1998, Reports of Judgments e Decisions
1998-I, p. 91, § 52 e la sentenza Mehemi c. Francia del 26 Settembre 1997,
Reports 1997‑VI, p. 1971, § 34).
34. Di conseguenza, l’obiettivo della Corte
è verificare se la decisione di espellere il ricorrente nelle circostanze
del caso costituisse un equo bilanciamento degli interessi rilevanti, cioè
il diritto ricorrente al rispetto della propria vita familiare da una
parte, e la prevenzione di disordini e reati dall’altra.
35. In casi in cui il principale ostacolo
all’espulsione sia la difficoltà dei coniugi a rimanere insieme ed in
particolare per un coniuge e/o i figli vivere nel paese d’origine della
persona da espellere, i principi guida per stabilire se la misura sia
necessaria in una società democratica sono stati determinati dalla Corte
come segue (vedi Boultif c. Svizzera, n. 54273/00, § 48, da
pubblicarsi in ECHR-2001).
Nello stabilire i criteri rilevanti in questi
casi, la Corte considera la natura e la serietà del crimine commesso dal
ricorrente; la durata della permanenza del ricorrente nel paese da cui sta
per essere espulso; il tempo trascorso dal compimento del reato e la
condotta del ricorrente in quel periodo; le nazionalità delle varie
persone coinvolte; la situazione familiare del ricorrente, così come la
durata del matrimonio; ed altri fattori che esprimano la effettività della
vita familiare della coppia; se il coniuge fosse al corrente del crimine
quando egli o ella ha intrapreso la relazione; e se ci sono figli nel
matrimonio e in caso affermativo, la loro età. Non ultima, la Corte
considera la serietà delle difficoltà cui andrebbe incontro il coniuge nel
paese di origine, anche se il solo fatto che una persona possa incontrare
qualche difficoltà nell’accompagnare il proprio coniuge non può, in se
stesso, escludere l’espulsione.
36. La Corte ha in primis considerato
la natura e la serietà del crimine commesso. Il ricorrente è arrivato in
Danimarca nel 1989 e fu successivamente accusato per traffico di droga
commesso nel 1996. Nella sua sentenza dell’ 1 Ottobre 1997 la Corte della
Città di Hobro trovò il ricorrente colpevole, inter alia, per
traffico di droga con riguardo ad un quantitativo di almeno 450 grammi di
eroina in violazione dell’ Articolo 191 del Codice Penale. L’ordine di
espulsione dunque si basò su un reato grave.
37. In considerazione degli effetti
devastanti che ha la droga sulla vita delle persone, la Corte comprende
perché le autorità mostrino grande fermezza verso coloro che contribuiscono
attivamente alla diffusione di questa piaga (vedi, inter alia, la
sentenza Dalia c. Francia del 19 febbraio 1998, Reports 1998-I, p.92,
§54). Secondo la Corte, anche se il ricorrente non era mai stato arrestato
prima, ciò non inficia la serietà e la gravità di questo tipo di reato (vedi
la sentenza Bouchelkia c. Francia del 29 gennaio 1997, Reports,
1997-I, p. 65, § 51 e Nwosu c. Danimarca (decisione), n.
50359/99, 10 Luglio 2001).
38. Quanto ai contatti del ricorrente
con la sua famiglia di origine, la Corte rileva che egli lasciò l’ Iran nel
1987 quando aveva ventuno anni. La sua lingua madre è il Farsi e ha ricevuto
tutta la sua istruzione in Iran. Dunque, indubbiamente ha legami con l’Iran.
Tuttavia, dal materiale a disposizione della Corte, niente suggerisce che il
ricorrente abbia mantenuto forti legami, se alcuno, con l’ Iran, avendo egli
perso i contatti con la sua famiglia lì nel 1987.
39. Quanto ai legami del ricorrente con la
Danimarca, questi sono principalmente connessi con sua moglie, i figli e la
figlia adottiva, che sono tutti cittadini danesi. Il ricorrente ed A si sono
sposati nel Settembre 1997, una settimana prima della sua condanna da parte
della Corte di Città. Tuttavia, considerando che la loro relazione è
iniziata nel 1992 e che avevano avuto il loro primo figlio nell’Ottobre 1996
la Corte non ha dubbi sulla “effettività” della vita familiare della
coppia e ritiene che il ricorrente debba considerarsi avere forti legami con
la Danimarca.
40. La Corte ha successivamente esaminato la
possibilità che il ricorrente, sua moglie ed i suoi figli stabilissero la
propria vita familiare altrove. La Corte ha considerato, prima, se il
ricorrente e sua moglie ed i loro figli possano vivere insieme in Iran.
41. La moglie del ricorrente, A, è una
cittadina Danese. Non è mai stata in Iran, non parla il Farsi e non è
musulmana. Al di là dell’essere sposata con un cittadino Iraniano, ella non
ha alcun legame con il Paese. In queste circostanze la Corte ritiene che
anche se non sarebbe impossibile per la moglie ed i figli del ricorrente
vivere in Iran ciò, tuttavia, causerebbe loro evidenti e serie difficoltà.
Inoltre, la Corte nota che la figlia che A ha avuto da una
precedente relazione, che ha sempre vissuto con A sin dalla sua nascita nel
1989, rifiuta di trasferirsi in Iran. Considerato anche questo fattore,
secondo la Corte non ci si può aspettare che A segua il ricorrente in Iran.
42. Deve essere anche presa in
considerazione la possibilità di fissare la propria vita familiare altrove.
A tal proposito, la Corte rileva che, nel periodo tra Aprile 1987 ed Agosto
1989, il ricorrente è stato in Turchia e Grecia. Tuttavia, sembra che il
ricorrente vi abbia risieduto illegalmente e non è stato dimostrato che lui
od A abbiano alcun legame con una di quelle nazioni. La Corte ritiene dunque
che non vi siano elementi che facciano supporre che entrambi i coniugi
possano ottenere l’autorizzazione a risiedere in una di dette nazioni o in
qualsiasi altra nazione diversa dall’ Iran.
43. Ciò considerato, come conseguenza
dell’espulsione permanente del ricorrente dalla Danimarca, la famiglia
verrebbe scissa, in quanto è de facto impossibile per loro
continuare la propria vita familiare fuori dalla Danimarca.
44. Alla luce dei suddetti elementi, la
Corte ritiene che l’espulsione del ricorrente verso l’Iran sarebbe
sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti. L’esecuzione dell’espulsione
costituirebbe dunque una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione.
III. APPLICAZIONE DELL’ ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE
45. L’Articolo 41 della Convenzione recita:
<<Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della
Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno della Alta Parte
contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa
soddisfazione alla parte lesa >>.
46. Successivamente alla decisione
della Corte con cui il ricorso è stato dichiarato ricevibile, la Corte ha
chiesto al ricorrente di presentare la propria richiesta di equa
soddisfazione. Nonostante il ricorrente avesse chiesto un’equa soddisfazione
nel proprio ricorso iniziale, non è stata presentata alcuna istanza in
risposta all’invito della Corte.
47. La Corte non è tenuta ad esaminare
tali questioni d’ufficio e, di conseguenza, ritiene che non sia necessario
applicare l’articolo 41 in questo caso.(sentenza Huvig c. Francia del 24
Aprile 1990, Serie A n. 176-B, p. 57, §§ 37-38).
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Rigetta l’obiezione preliminare
del Governo sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne;
2. Dichiara all’unanimità che
l’esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso l’ Iran
costituirebbe una violazione dell’Articolo 8 della Convenzione;
3. Dichiara che in questo caso non è
richiesta l’applicazione dell’Articolo 41 della Convenzione.
Redatta in inglese, e notificata per iscritto
l’11 Luglio 2002, a norma dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della
Corte.
Erik
Fribergh (Cancelliere )
Christos
Rozakis (Presidente)
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