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Sentenza dell’
11 luglio 2002 sul
ricorso n° 28724/95
presentato da
CAPITANIO.
contro l’ Italia
Nel caso
CAPITANIO contro ITALIA,
La Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, (prima sezione), riunitasi in una
camera composta da: C.L ROZAKIS, presidente, F. Tulkens, L.
Ferrari Bravo, P. Lorenzen, N. Vajić, E. Levits, A. Kovler,
giudici e da E. FRIBERGH, cancelliere di sezione,
Dopo averla
deliberata, in camera di consiglio il 27 giugno 2002, rende la
seguente sentenza adottata in questa data:
PROCEDURA
.1.§ All'origine
del caso vi è un ricorso (n. 28724/95) proposto contro l’Italia
presentato alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (“la
Commissione”) in virtù del vecchio art. 25 della Convenzione per
la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali
(“la Convenzione”) da parte di un cittadino italiano, Sig. Angelo
Capitanio (“il ricorrente”), il 04 agosto 1994. Il ricorrente è
rappresentato dall’avv. P. Peroni, avvocato in Brescia.
2.§ . Il Governo
Italiano è stato rappresentato dal suo Agente Sig. U. Leanza e dai
suoi Co-agenti, Sig.ri G. Raimondi poi V. Esposito.
3.§ Il
ricorrente lamentava che la prolungata impossibilità di mettere
in esecuzione l’ordinanza di sfratto
del suo conduttore, per la mancata assistenza della forza
pubblica, costituisce una violazione dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione.
4 § Il 24 ottobre
1995, la Commissione (Prima Camera) ha deciso di portare il
ricorso alla conoscenza del governo convenuto e di invitarlo a
presentare le sue osservazioni sulla sua ricevibilità e sulla
sua fondatezza nel merito. Il Governo ha presentato le sue
osservazioni il 5 gennaio 1996. Il ricorrente vi ha risposto l’ 11
marzo 1996.
5 § In seguito , la
Commissione ha deciso di sospendere l'esame del caso nell’attesa
di pronunciarsi sul caso Immobiliare Saffi c. Italia.
6 § La Commissione,
non avendo potuto terminare l'esame del ricorso prima del
1° novembre 1999, lo ha trasmesso alla Corte a tale data , in
conformità con le previsioni dell’Articolo 5 § 3, seconda frase,
del Protocollo n° 11 alla Convenzione.
7 § Il ricorso è
stato assegnato alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1
del Regolamento ). All’interno della Sezione, la Camera designata
per l’esamine del caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) è
stata costituita secondo quanto previsto nell’articolo 26 § 1 del
Regolamento .
8 § Il 24 agosto
1999, la Corte ha ripreso l'esame del caso ed ha invitato le
parti a presentare delle osservazioni supplementari. Il ricorrente
ed il Governo hanno presentato le loro osservazioni
rispettivamente il 4 ottobre ed il 9 novembre 1999.
9 °§ Con una
decisione del 4 maggio 2000, la Corte ha dichiarato il ricorso
parzialmente ricevibile.
10 § Il 1° novembre
2001, la Corte ha riformato la composizione delle sue sezioni
(articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso è stato
assegnato alla nuova prima sezione.
11 § A seguito delle
dimissioni del Sig. B. Conforti e dell’astensione del Sig. V.
Zagrebelsky, giudici eletti quanto all’Italia (articolo 28), il
Governo ha designato il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc
per prendere il suo posto (Articolo 27 § 2 della Convenzione
e 29 § 1 del Regolamento).
IN
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
12.§ Il ricorrente è proprietario di un appartamento a
Brescia,
che aveva dato in locazione ad A.G..
13.§
Con lettera raccomandata pervenuta al conduttore il 29 agosto
1986, il ricorrente lo informava della sua intenzione di porre
fine alla locazione alla scadenza del contratto di locazione
del 28 febbraio 1987 e gli chiedeva di lasciare libero
l’appartamento prima di quella data.
14.§ Con una intimazione notificata il
25 febbraio 1987,
il ricorrente reiterava la sua intenzione di porre fine alla
locazione e invitò il conduttore a comparire di fronte al Giudice
di Brescia.
15.§ Con una ordinanza del 3 marzo 1987, che divenne esecutiva il
06 marzo 1987, il Giudice di Brescia confermava formalmente la
finita locazione e ordinava il rilascio dei locali al più tardi
per il 31 gennaio 1988.
16.§ Il
20 maggio 1989,
il ricorrente notificò al conduttore l’intimazione di rilascio
dell’appartamento.
17.§ Il
20 giugno 1989,
gli notificò il preavviso che lo sfratto sarebbe stato messo in
esecuzione per il tramite dell’ufficiale giudiziario l’ 11 luglio
1989.
18. Tra l’ 11 luglio 1989 ed il 15 dicembre 1995, l’ufficiale
giudiziario fece diciotto tentativi di sfratto. Questi tentativi
si dimostrarono infruttuosi, perché le leggi di sospensione o di
scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto non
permettevano al ricorrente di beneficiare dell’assistenza della
forza pubblica.
19 § In
una data non precisata ma
anteriore all’8 gennaio 1996, A.G.
lasciò
spontaneamente l’appartamento.
II.
Il DIRITTO INTERNO PERTINENTE
20.§ Il diritto
interno pertinente è descritto
nella sentenza Immobiliare Saffi contro
Italia [GC], n. 22774/93
§§
18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I.
SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 §1 DELLA CONVENZIONE
21 §. Il ricorrente
lamenta una violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione che,
nelle sue parti pertinenti, è così formulato:
“Ogni persona ha
diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine
ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a
pronunciarsi (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di
carattere civile (…)”
22.§ Il
ricorrente nota che il conduttore è rimasto nell'appartamento non
soltanto dopo la scadenza del contratto ma parimenti dopo
l'ordinanza di sfratto e che quest’ultima è rimasta ineseguita per
lunghi anni.
23 §. Il Governo
reputa che non vi è stata violazione di questa disposizione.
24 §. La Corte
osserva che il ricorrente invocava in origine l'articolo 6 § 1 per
il fatto della durata della sua procedura. La Corte ha tuttavia
considerato che il caso deve essere innanzitutto esaminato come
concernente il diritto di accesso ad un tribunale.
25 §. La Corte
ricorda che il diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6
protegge parimenti la attuazione delle decisioni giudiziarie
definitive e vincolanti che , in uno Stato che rispetta la
preminenza del diritto, non possono restare inoperanti a
detrimento di una parte. Di conseguenza, l'esecuzione di una
decisione giudiziaria non può essere ritardata in maniera
eccessiva (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia sopra
citata, § 66).
26 §. Nel caso di
specie, il ricorrente aveva ottenuto in data 6 marzo 1987 una
ordinanza esecutiva che fissava lo sfratto del conduttore al 31
gennaio 1988. Il ricorrente ha potuto recuperare il suo
appartamento solo in una data non precisata ma situata tra il 15
dicembre 1995 e l’ 8 gennaio 1996, e questo non per mezzo
dell’assistenza della forza pubblica, ma in seguito al rilascio
spontaneo del conduttore .
27. § La Corte reputa
che un tale ritardo nell’esecuzione di una decisione giudiziaria
definitiva ha privato di ogni utile effetto le disposizioni
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione .
28. § In queste
condizioni, la Corte reputa che vi è stata violazione del diritto
ad un tribunale garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. APPLICAZIONE
DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29.§ L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della
Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno
dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda,
se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.
A
Danno materiale
30 § Il ricorrente reclama in primo
luogo la riparazione del pregiudizio materiale subito e lo
quantifica nella seguente maniera : 33 197 350 lire italiane
(ITL) corrispondenti al mancato guadagno in termini di canoni ed
in più a 2 529 077 ITL corrispondenti agli interessi legali. In
effetti egli deduce che ha percepito dal suo vecchio conduttore
293 850 ITL al mese dal 1° marzo 1987 al 1° giugno 1995 e che
nulla ha percepito successivamente, allorquando egli pretendeva
600 000 ITL al mese fino al 1° marzo 1991 e poi 650 000 ITL al
mese , somme che alcune agenzie immobiliari gli promettevano per
l'appartamento se non fosse stato occupato. Egli richiede
parimenti 7 871 715 ITL per le spese della procedura di sfratto.
31 §. Il Governo
contesta i criteri utilizzati per il calcolo dell’ammontare del
pregiudizio del mancato guadagno. Circa le spese della procedura
interna, Il Governo deduce che una parte delle spese sono dovute
per il solo fatto dell’esistenza di una procedura e che le spese
della fase dell’esecuzione non sono dovute che per il periodo che
ha costituito una ingerenza sproporzionata nel diritto di
proprietà del ricorrente .
32 §. Con
riferimento al mancato guadagno dei canoni, la Corte considera
che sia d’uopo accordare risarcimento a questo titolo. Essa reputa
ragionevole il modo di calcolo del ricorrente come punto di
partenza per la valutazione del pregiudizio . Tuttavia, sulla
base degli elementi in suo possesso e del periodo considerato ,
essa decide di concedere in via equitativa la somme di 13 000 euros
(EUR) a questo titolo. La Corte reputa che sia d’uopo rimborsare
le spese della procedura di sfratto (vedere la sentenza
Immobiliare Saffi c. Italia sopra citata, § 79) : essa accorda,
sulla base dei documenti in suo possesso, la somma di 3 500 EUR a
questo titolo.
In totale, la Corte
accorda l’ammontare di 16 500 EUR per danno materiale.
B. Danno morale
33 §. Il ricorrente
richiede la somma di 28 000 000 ITL per danno morale.
34 § Il Governo
ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un
pregiudizio specifico e di una particolare gravità.
35 § La Corte ritiene
che il ricorrente abbia subito un torto morale certo; essa decide
di conseguenza, statuendo in via equitativa come previsto
dall’articolo 41 della Convenzione di accordargli la somma di
€.5.000,00(EUR) a questo titolo.
C. Costi e spese
legali
36 §. Il ricorrente
richiede parimenti 14 021 892 ITL per i costi e le spese legali
sostenute davanti alla Commissione ed alla Corte.
37 §. Il Governo non
si pronuncia .
38 § . Secondo la
giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il
rimborso dei suoi costi e delle sue spese legali che nella misura
in cui essi siano accertati nella loro realtà, necessità e con un
carattere ragionevole dle loro amontare. La Corte reputa, tenendo
conto segnatamente della durata e della complessità della
procedura davanti agli organi di Strasburgo, che sia d’uopo
accordare per l’intero l’ammontare, cioè 7 241,70 EUR.
D. Interessi
moratori
39 §. La Corte
considera che il tasso annuale degli interessi di mora deve
essere calcolato su quello delle operazioni di rifinanziamento
marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di
percentuale.
PER
QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara
che vi
è stata una violazione dell’Articolo
6 § 1 della Convenzione ;
2. Dichiara
a)
che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi
dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi
dell’Articolo 44 § 2 della Convenzione,
-€
16.500,00 (sedicimila cinquecento euro) per danno materiale;
-€
5.000,00 (cinquemila euro) per danno morale;
-€
7.241,70
(settemila duecento quarantuno e 70 euro) per costi e spese
legali;
b)
che queste somme dovranno essere maggiorate di un interesse
semplice ad un tasso annuale corrispondente al tasso di interesse
delle operazioni di
rifinanziamento marginale della Banca centrale europea aumentato
di tre punti di percentuale a decorrere
dalla data di scadenza del predetto termine fino al versamento;
3
-Rigetta
la domanda della ricorrente di equa soddisfazione
per il surplus .
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto l’ 11 luglio
2002, in applicazione dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento
della Corte.
Christos
Rozakis (Presidente)
Erik
Fribergh (Cancelliere) |