La sentenza così motiva
( traduzione non ufficiale a
cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
SECONDA SEZIONE
Sentenza del 1° marzo 2001
sul ricorso n° 46969/99
presentato da PROCOPIO
contro Italia
Nel caso Procopio c. Italia,
La Corte europea dei Diritti
dell'Uomo (seconda sezione), riunitasi in una camera composta da
A.B.
Baka,
presidente, B. Conforti,
G.
Bonello, V.
Strážnická,
M. P.
Lorenzen, M.
Tsatsa-Nikolovska, E.
Levits, giudici, e da E.
Fribergh,
cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata, nella
camera di consiglio del 8 febbraio 2001, rende la seguente sentenza,
adottata nella stessa data:
PROCEDURA
1. All'origine del caso vi è
un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di un cittadino
italiano, signor Saverio Rocco Procopio ( “il ricorrente”), il quale aveva
adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 30 ottobre 1997 in
virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è
stato registrato il 22 marzo 1999 con il numero di fascicolo 46969/99. Il
ricorrente è rappresentato dall’avv. D. Sommario, avvocato a Rossano Scalo (Cosenza).
Il Governo italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. U.
Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato il
ricorso ricevibile il 2 marzo 2000.
IN FATTO
3. Il 14 marzo 1983, il
tribunale di Monza dichiarò il fallimento del ricorrente e nominò un
curatore fallimentare.
4. Il 3 aprile 1992, il
ricorrente sollecitò un concordato con il fallimento. Il 19 agosto 1996,
egli dichiarò di rinunciare a questa proposta, che non aveva per lui più
interesse, perché il prolungamento della procedura fallimentare gli aveva
impedito di trovare un lavoro. Il 20 febbraio 1997, il giudice del
fallimento constatò la revoca del concordato. Il 31 agosto 1999, il
curatore fallimentare presentò una domanda tendente alla chiusura della
procedura fallimentare. Con ordinanza del 15 settembre 1999, il Tribunale
di Monza dichiarò la chiusura della predetta procedura.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE
DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
5 Il ricorrente lamenta che la
durata del processo non ha rispettato il principio del <<termine
ragionevole>> come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così
formulato:
“Ogni persona ha diritto a che
la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale
(…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di
carattere civile (…)”
6 Il Governo si oppone a
questa tesi.
7 Il periodo da considerare è
iniziato il 14 marzo 1983 ed è terminato il 15 settembre 1999.
9 Esso dunque è durato più di
sedici anni e sei mesi per un grado di giudizio.
9 La Corte ricorda di aver
constatato in numerose cause (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC],
n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi
contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni
all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte
constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza
aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
10 Avendo esaminato i fatti
della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua
giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non
corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste
ancora una manifestazione della prassi precitata.
Pertanto, vi è stata violazione
dell’articolo 6 § 1.
II
SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE
11 Ai sensi dell’articolo 41
della Convenzione, « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della
Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte
contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze
di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione
alla parte lesa. »
A DANNO
12
l ricorrente chiede 100.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno
materiale e 300.000.000(ITL) a titolo di danno morale che avrebbe subito..
13
La Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la
richiesta di danno materiale e rigetta questa domanda. Per contro, la Corte
considera che ci siano i presupposti per concedere al ricorrente 60.000.000
(ITL) a titolo di danno morale.
B. SPESE
14 Il ricorrente si rimette
alla Corte quanto alla valutazione delle spese legali sostenute davanti alla
Corte.
15 Secondo la giurisprudenza
della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese
legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà,
necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la
sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli
elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte reputa
ragionevole la somma di 3.000.000 (ITL) per la procedura davanti alla
Corte e la concede al ricorrente.
.C. INTERESSI MORATORI
16 Secondo le informazioni di cui dispone la
Corte, il tasso d’interesse
legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza
era del 3,5 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
ALL'UNANIMITÀ,
1 Dichiara che vi è
stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2 Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve
versare al ricorrente, entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la
decisione è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della
Convenzione, 60.000.000(sessanta milioni) di lire italiane, a titolo di
danno morale e 3.000.000(tre milioni) di lire italiane per le spese
legali;
b) che questo importo sarà
maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di scadenza di
questo termine fino al versamento;
3 Rigetta per il surplus
la domanda di equa soddisfazione .
**
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1° marzo 2001, in
applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Andràs
Baka
Presidente
Erik
Fribergh Cancelliere
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