Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

 Caso ROJAS MORALES contro ITALIA

SENTENZA del 16 novembre 2000 – Ricorso n. 39676/98

 

Violazione  dell’art. 6 par. 1 della Convenzione, per la oggettiva mancanza di imparzialità del tribunale  penale  stante la presenza nel collegio di due giudici che, in un diverso e precedente procedimento penale a carico di terzi,  avevano  già  valutato gli stessi fatti posti a base della condanna dell’odierno imputato. Liquidazione di lire 10.000.000 (dieci milioni) per danno morale e lire 10.000.000 (dieci milioni) per  spese legali.

La sentenza così motiva

 

( traduzione non ufficiale a cura  della dott. Mariantonietta de Angelis)

SECONDA SEZIONE

Sentenza del 16 novembre   2000

 
sul ricorso n° 39676/98
presentato da ROJAS MORALES 

 

contro Italia

Nel caso Rojas Morales c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunitasi  in una camera composta da 

   Sigg.ri   C.L. ROZAKIS Presidente,    B. CONFORTI,   G. BONELLO,   P. LORENZEN,   M. FISCHBACH, Sig.ra  M. TSATSA-NIKOLOVSKA, Sig. E. LEVITS, giudici

e dal Sig. E. FRIBERGH, cancelliere di sezione,

dopo averla deliberata in camera di consiglio il 6 luglio 1999 ed il 26 ottobre 2000, emette la sentenza qui presente, adottata in quest’ultima data:

PROCEDURA         

1.      All’origine del caso vi è un ricorso (n.39676/98) proposto contro l’Italia ed in cui un cittadino Cileno, Carlos Rojas Morales (“il ricorrente”) aveva adito  la Commissione europea dei Diritti dell’Uomo (“la Commissione”) il 28 aprile 1997 in virtù del vecchio art.25 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”).

2.      Il ricorrente è rappresentato dall’avv.  Michele Catalano, Avvocato del Foro di Milano. Il Governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. U. Leanza e dal suo coagente, Sig. V. Esposito.

3.      Il ricorrente deduceva in particolare che il  Tribunale di  Milano, chiamato a pronunciarsi sulle accuse formulate contro di  lui,  non era  un tribunale imparziale ai sensi dell’art.6 par. 1 della Convenzione.

4.      Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1 novembre 1998, data di entrata in vigore del Prot. n.11 della Convenzione (art.5 par.2 del Protocollo n.11).

5.      Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione  della Corte (art.52 par.1 del Regolamento). In seno alla stessa, la camera incaricata di esaminare il caso (art.27 par.1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all’art.26 par.1 del Regolamento.

6.      Con decisione del 6 luglio 199, la camera  ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile.

7.      Il ricorrente ha depositato delle osservazioni scritte sul merito del caso  ,  ma   non il Governo (art.59 par.1 del Regolamento).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

A   L’arresto del ricorrente e la procedura contro il sig.  A.

 

8.      Il 10 giugno 1987, il giudice istruttore di Milano spiccò un mandato di arresto contro il ricorrente accusato di far parte di un’associazione a delinquere avente per scopo il traffico internazionale di stupefacenti tra l’America latina e l’Italia. Tuttavia, tale mandato non poté essere eseguito perché il ricorrente aveva lasciato l’Italia per l’Argentina. In una data imprecisata, l’Italia richiese alle autorità argentine l’estradizione del ricorrente.

9.      Nel mentre, il 25 marzo 1987, il ricorrente era stato arrestato a Buenos Aires (Repubblica Argentina) perché era stato trovato in possesso di sei  chilogrammi di cocaina. In seguito era  stato posto in detenzione provvisoria.

10.  Il 1 dicembre 1987, il ricorrente venne  interrogato in Argentina dal giudice istruttore di Milano.

11.  L’8 ottobre 1990, il ricorrente e molte altre persone furono rinviati a giudizio dinanzi il tribunale di Milano. Tuttavia, tenuto conto del fatto che le autorità argentine non avevano ancora accolto   la richiesta di estradizione e che il ricorrente era detenuto al di fuori del territorio italiano, la procedura che lo concerneva fu separata da quella relativa ai suoi coimputati.

12.  Con una sentenza del 6 luglio 1993, il tribunale di Milano - presieduto dalla Sig.ra M. e di cui faceva parte la Sig.ra B.- condannò uno dei coimputati del ricorrente ad una pena di  sette anni  di reclusione  e lire 30 milioni di multa . Alcuni passaggi di questa decisione concernono il ricorrente e si legge come segue: “La base comune di queste decisioni [concernenti gli altri coimputati] è la constatazione dell’esistenza di una associazione a delinquere avente per fine un traffico di stupefacenti tra l’America del Sud e l’Italia, alla quale  partecipavano  numerosi cittadini latino-americani, di cui alcuni (A., P., M., Rojas  e G.) facevano funzioni di organizzatori (pag.2)”; (…) “Le indagini preliminari hanno permesso di chiarire i differenti ruoli degli accusati. Vi si è stabilito segnatamente che il ruolo di promotore e di organizzatore spettava al Sig. Rojas Morales (…) (pag.4)”; “L’organizzazione delle importazioni [di cocaina] fu preparata da Rojas Morales Carlos (…), che, nel frattempo fece un uso molto limitato della linea telefonica di cui disponeva alla locanda R., dove egli risiedeva, sospettando, forse,  che la detta linea fosse sotto intercettazione (pag.7)”; “L’esame delle numerose conversazioni telefoniche (…)  sulla linea del Sig. Rojas permette di concludere  che i quattro viaggi del sig. P. a Milano avevano per fine l’importazione di stupefacenti (pag.8)”; “(…)  è il caso di osservare che i due chilogrammi di cocaina rinvenuti presso il sig.   R. a Buenos Aires, erano probabilmente destinati al Sig. Rojas in Italia (pag. 9)” ; “Le intercettazioni telefoniche  dimostrano che il Sig. Rojas Morales (...)  giocava un ruolo assolutamente predominante all’interno dell’organizzazione criminale. In effetti, il sig.  Rojas manteneva  tutti  i contatti con i fornitori boliviani (…) e si incaricava, in seguito, di vendere la droga al sig.   M., che si occupava di distribuirla nella regione di Milano (…), il sig.    A. manteneva delle strette relazioni con tutti i partecipanti all’associazione a delinquere. In particolare con il sig.   M., il Sig. Rojas, il sig.   P. (pag.10)”.

 

B La condanna del ricorrente ed il suo ricorso per ricusazione

13.  Avendo le autorità argentine accolto la richiesta di estradizione, il 3 ottobre 1992, il ricorrente fu estradato in Italia, dove fu posto in stato di carcerazione provvisoria.

14.  Con sentenza del 16 febbraio 1993, il tribunale di Milano, seguendo il giudizio abbreviato previsto dagli articoli 438 e seguenti del Codice di Procedura Penale (in avanti indicato con  “C.P.P.”), condannò il ricorrente ad una pena di quattordici anni di reclusione e lire 140 milioni di multa.

15.  Il 24 marzo 1993, il ricorrente propose  appello dinanzi la Corte d’Appello di Milano.

16.  Con una sentenza  del 18 novembre 1994, il cui testo fu depositato in cancelleria il 24 novembre 1994 , la Corte d’Appello  annullò la sentenza di primo grado con la motivazione che il ricorrente non aveva chiesto egli stesso il giudizio  abbreviato , come vuole l’art.438 c.3 C.P.P.. Tale decisione passò in giudicato il 4 gennaio 1995. Il processo di primo grado dovette di conseguenza essere rinnovato,  ad una data non precisata il ricorrente fu di nuovo rinviato a giudizio dinanzi il Tribunale di Milano.

17.  Il 30 maggio 1995, il ricorrente introdusse dinanzi la Corte d’Appello di Milano un ricorso per ricusazione nei confronti delle Sigg.re M. e B., rispettivamente Presidente e Giudice del Tribunale di Milano. Egli allegava segnatamente che tali due magistrati si erano espresse circa la sua colpevolezza nella sentenza del 6 luglio 1993 resa nei confronti del  sig.  A. e riteneva che esse  avevano indebitamente manifestato la loro opinione quanto ai fatti oggetto dell’accusa (art.37 c.1  b) C.P.P.).

18.  Con ordinanza del 5 giugno 1995, la Corte d’appello dichiarò irricevibile il ricorso per ricusazione . Essa rammentò che la sentenza del 6 luglio 1993 concerneva un'altra persona e che i diversi comportamenti dei coimputati dovevano essere giudicati separatamente. Il fatto che il sig.   A. e il ricorrente  erano  accusati del medesimo reato non comportava “identità di oggetto del giudizio”. Di conseguenza, le valutazioni contenute nella decisione resa nei confronti del sig.   A. non potevano essere considerate come manifestazioni indebite dell’opinione dei giudici quanto alla colpevolezza del ricorrente.

19.  Il 23 giugno 1995, il ricorrente fece ricorso in Cassazione. Con sentenza del 26 febbraio 1996, la Corte di Cassazione respinse il ricorso del ricorrente. Essa fece osservare che l’accusa di associazione a delinquere implicava, per sua stessa natura, che la sentenza nei confronti di  uno dei coimputati poteva  contenere dei riferimenti al ruolo degli altri accusati. Tuttavia solo le valutazioni indebite, cioè non necessarie ai fini della decisione della causa, potevano essere censurate siccome opinioni personali del giudice, ricadenti sotto l’influenza dell’art.37 c.1 lett. b) del C.P.P..

20.  Nel frattempo,all’udienza del 13 giugno 1995, dinanzi il tribunale di Milano, il ricorrente aveva fatto richiesta alle Sigg.re M. e B. di astenersi da ogni decisione che lo concerneva, per le ragioni esposte nel suo ricorso per ricusazione. Tuttavia, il tribunale non aveva accolto tale istanza.

21.  Con sentenza del 4 luglio 1995, il cui testo fu depositato in cancelleria il 26 luglio 1995, il tribunale di Milano, presieduto dalla Sig.ra M. e di cui faceva parte la Sig.ra B., condannò il ricorrente ad una pena di ventuno anni di reclusione e lire 210 milioni di multa . Il Tribunale indicò che la responsabilità del ricorrente scaturiva  principalmente  principalmente dalle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto permetteva di stabilire la ripartizione dei compiti in seno all’associazione a delinquere e di ricostruire  taluni episodi dell’importazione di stupefacenti. Questi elementi erano  corroborati dalle dichiarazioni di alcuni altri membri dell’associazione e dal fatto che il ricorrente, che aveva a lungo risieduto in Italia senza esercitarvi alcuna attività redditizia lecita, aveva  un livello di vita molto elevato.

C L’appello ed il ricorso in Cassazione del ricorrente

22.  Il 26 luglio 1995, il ricorrente interpose appello dinanzi la Corte di Appello di Milano. In una     memoria datata 2 maggio 1996, il difensore del ricorrente, riferendosi agli argomenti sviluppati nel ricorso per ricusazione, chiese l’annullamento della sentenza di primo grado per mancanza d’imparzialità del Tribunale.

23.  Con una sentenza  del 28 maggio 1996, il cui testo fu depositato in cancelleria il 2 giugno 1996, la Corte di Appello ridusse la pena inflitta al ricorrente a venti anni di reclusione e lire 200 milioni di multa . Per ciò che concerne in particolare la memoria del 2 maggio 1996, la Corte osservò che l’incompatibilità dei giudici di primo grado non comportava la nullità della sentenza  appellata, potendo le ragioni incompatibilità  essere invocate solamente nel quadro di un ricorso di ricusazione, Ora, il ricorrente aveva già presentato  un tale ricorso, che era stato già rigettato dalla Corte di Cassazione il 28 febbraio 1996. D’altra parte, le doglianze del ricorrente erano manifestamente  prive di fondamento, essendo dato che ai termini della legge italiana e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, solo la partecipazione di un giudice a più gradi   della medesima procedura avrebbe potuto porre un problema di incompatibilità.

24.  Il 13 giugno 1996 il ricorrente propose  ricorso in Cassazione.

25.  Con sentenza  del 26 novembre 1996, il cui testo fu depositato in cancelleria il 30 gennaio 1997, la Corte di Cassazione rigettò il ricorso del ricorrente, considerando che la Corte d’Appello aveva motivato in maniera logica e corretta  tutti i punti controversi.

IN DIRITTO

1 SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 PAR. 1  DELLA CONVENZIONE

26.  Il ricorrente si lamenta della mancanza d’imparzialità del tribunale di Milano. Egli  invoca l’art.6 par.1 della Convenzione, che ,  nelle sue parti pertinenti,  si legge come segue:

“Ogni persona ha diritto a che la  sua causa sia esaminata  equamente (…) da un tribunale indipendente e imparziale  (…) che deciderà  (…) della   fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. (…)”

27.  Il ricorrente allega che le Sigg.re M. e B., rispettivamente Presidente e Giudice del tribunale di Milano, avevano già espresso la loro opinione circa la sua colpevolezza, al momento del  processo rivolto a carico del sig.   A..

28.  Il Governo osserva a primo acchito  che con una sentenza del 1996 (n.371), la Corte Costituzionale ha dichiarato che le disposizioni pertinenti del C.P.P. erano incostituzionali nella misura in cui esse non prevedevano  l’incompatibilità del giudice che aveva partecipato  ad una decisione resa nei confronti di altre persone, e nella quale la posizione dell’accusato era stata tenuta in considerazione e valutata. Tuttavia, il Governo ritiene che la legislazione anteriore al 1996 ed applicabile al ricorrente, non  dovrebbe essere giudicata incompatibile con la Convenzione, tenuto conto del fatto che in seno alla stessa Corte Europea, il Presidente della Camera e il Giudice che vi ha partecipato  con riferimento allo  Stato parte interessata possono partecipare alle deliberazioni della Grande Camera (art.27 par.3 della Convenzione).

29.  Il ricorrente considera che i passaggi pertinenti della sentenza del 6 luglio 1993, riflettono il giudizio  che egli è colpevole e descrivono il suo ruolo come quello del “capo”  dell’associazione a delinquere, giustificando così dei dubbi quanto all’imparzialità –oggettiva e soggettiva-  dei magistrati in oggetto.

30.  La Corte richiama che ai fini dell’art.6 par.1, l’imparzialità deve essere valutata secondo un approccio soggettivo, trattandosi di determinare la convinzione ed il comportamento personali di tale giudice in tale occasione, ed anche secondo un approccio oggettivo tendente ad assicurarsi che egli offrisse  garanzie sufficienti per escludere a questo riguardo ogni legittimo dubbio (vedi, tra le altre, le sentenze Hauschildt c. Danimarca del 24 maggio 1989, serie A n.154, pag.21, par.46 e Thomann c. Svizzera del 10 giugno 1996, in Raccolta 1996-III, p.815, par.30).

31.  Quanto al primo, la Corte non ha rilevato alcun elemento suscettibile di mettere in dubbio l’imparzialità personale dei giudici in oggetto.

32.  Quanto al secondo,  esso induce    a domandarsi se, indipendentemente dalla condotta del giudice, certi fatti verificabili ,   autorizzano a sospettare sull’imparzialità di quest’ultimo. In materia  anche le apparenze possono rivestire importanza. Ne va della fiducia che i tribunali di una società democratica hanno il dovere di inspirare alla parte soggetta alla giurisdizione.  Ne risulta che per pronunciarsi sull’esistenza, in un dato processo, di una legittima ragione di temere in un giudice una mancanza di imparzialità, l’ottica dell’accusato va presa in considerazione ma non gioca un ruolo decisivo. L’elemento determinante consiste nel sapere se si possono considerare le apprensioni dell’interessato come oggettivamente giustificate (vedi sentenza Ferrantelli e Santangelo c. Italia del 7 agosto 1996, in Raccolta 1996-III, pp. 951-952, par. 58).

33.  La Corte osserva che nell’occorrenza il timore di una mancanza di imparzialità  dipende dal  fatto che la sentenza del tribunale di Milano del 6 luglio 1993, pronunciata nei confronti del sig.  A., conteneva numerosi riferimenti al ricorrente ed al suo ruolo in seno all’organizzazione criminale della quale egli era  sospettato di far parte. In particolare, più passaggi si riferiscono al ricorrente quale fosse  l’organizzatore o il promotore di un traffico di stupefacenti tra l’Italia e l’America latina (vedi sopra  par. 12). Due dei giudici  avendo pronunciato la sentenza del 6 luglio 1993 – segnatamente le Sigg.re M. e B.- sono state successivamente chiamate a decidere sulla fondatezza delle accuse mosse al ricorrente, che concernevano, almeno in parte, gli stessi fatti che si trovavano alla base della condanna del sig.    A..

34.  La Corte considera che tali elementi sono sufficienti  per considerare come obiettivamente giustificati i timori del ricorrente riguardo l’imparzialità del tribunale di Milano.

35.  Conseguentemente, vi è stata violazione dell’art.6 par.1.

 

2.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ART.41 DELLA CONVENZIONE

36.  Ai sensi dell’art.41 della Convenzione:

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione  alla parte lesa. »

A  DANNO

37.  Il ricorrente sollecita il versamento di una somma a titolo di danno morale. Egli ha richiesto 250 milioni  di lire italiane.

38.  Il Governo ritiene che la semplice constatazione della violazione della Convenzione procurerebbe di per sé un’equa soddisfazione sufficiente ai sensi dell’art.41.

39.  Anche se la Corte non saprebbe speculare sul risultato al quale la controversia sarebbe pervenuta se l’infrazione alla Convenzione non avesse avuto luogo, essa considera che il ricorrente ha subìto una reale perdita di opportunità (vedi la sentenza Pélissier e Sassi c. Francia del 25 marzo 1999, che sarà pubblicata nella raccolta ufficiale della Corte, par. 80). Essa statuisce inoltre che il ricorrente ha subìto un torto  morale certo. Avuto riguardo  alle circostanze della causa e statuendo su una base di equità come prevede l’art.41 della Convenzione, decide di concedergli la somma di 10 milioni di lire italiane.

 

B SPESE

40.  Senza fornire alcun dettaglio circa le spese sostenute, il ricorrente sollecita il versamento di 40 milioni di lire italiane, somma che coprirebbe sia la procedura dinanzi le giurisdizioni nazionali  sia la procedura dinanzi gli organi della Convenzione.

41.  Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.

42.  Secondo la giurisprudenza costante della Corte, la liquidazione dei costi e delle spese legali richiesti dal  ricorrente non può avvenire che nella misura in cui si trovino accertati nella loro realtà,  necessità e per il carattere ragionevole del loro ammontare   (vedere, la sentenza Belziuk c. Polonia del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II p.573, par. 49). Tuttavia, non è da meno che il ricorrente, prima di rivolgersi agli organi della Convenzione ha esaurito tutte le vie di ricorso che gli erano aperte nel diritto italiano, sollevando la questione della mancanza di imparzialità del Tribunale dinanzi ai tre gradi di giurisdizione e nel suo ricorso per ricusazione. La Corte accetta di conseguenza che l’interessato ha sostenuto dei costi  per far correggere la violazione della Convenzione tanto nell’ordinamento giuridico interno che a livello europeo. Tenuto conto degli elementi in suo possesso e della sua prassi in materia, essa considera ragionevole concedergli  la somma di 10 milioni di lire italiane, meno l’ammontare erogato dal Consiglio  d’Europa a titolo di gratuito patrocinio , per conoscenza 3300 Franchi Francesi.

 

C INTERESSI MORATORI

43.  Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso di interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza  era del 2,5% annuale.

 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’

 

1)Dichiara che vi è stata violazione dell’art.6 par.1 della Convenzione;

       2)Dichiara

a)che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi a  decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva  in conformità all’art.44 par.2 della Convenzione, le seguenti somme: 10.000.000(dieci milioni) di lire italiane per danno morale  e 10.000.000(dieci milioni) di lire italiane per le spese legali,  meno  l’ammontare erogato dal Consiglio d’Europa nell’ambito del gratuito patrocinio ; 

b)che tali importi saranno maggiorati  dell’interesse semplice del 2,5% annuo a decorrere dalla   scadenza   del suddetto termine e  fino al versamento; 

      3)Rigetta per il surplus la domanda di equa soddisfazione .

 

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 novembre 2000  in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Christos ROZAKIS               Presidente

Erik  Fribergh                   Cancelliere

 

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