Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo |
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Violazione del
termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della
Convenzione) avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto;
dodici anni ed un mese per un grado di giudizio. Rigetto della richiesta
di rimborso del danno materiale. Rimborso di Euro 500 per spese legali. La sentenza così
motiva ( traduzione
non ufficiale a cura della Dott.ssa Fulvia Richiardone) SECONDA SEZIONE Sentenza del 11
dicembre 2001 sul ricorso n°
51670/99 presentato da
SORDELLI & C. S.n.c. contro Italia La Corte
europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi in una
camera composta da J. – P.
COSTA, presidente, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A.
MULARONI giudici, L. FERRARI BRAVO, giudice ad hoc, e da S. DOLLE,
cancelliere di sezione, Dopo averla
deliberata, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001, rende la
seguente sentenza, adottata nella stessa data: PROCEDURA 1 All'origine
del caso vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da
parte di una società italiana: SORDELLI Angelo & C. S.n.c. ( “la
ricorrente”), la quale aveva adito la Commissione europea
dei Diritti dell'Uomo il 10 febbraio 1998 in virtù del vecchio articolo
25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il
6 ottobre 1999 con il numero di fascicolo 51670/99. Il Governo
italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente
Sig. U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito. 2 La Corte ha
dichiarato il ricorso ricevibile il 13 febbraio 2001. IN FATTO 3 Il 17
febbraio 1989, la ricorrente citò in giudizio le società a responsabilità
limitata V. ed S., davanti al Tribunale di Bergamo per ottenere la
risoluzione di un contratto di appalto precedentemente concluso ed il
risarcimento dei danni subiti. 4 La
trattazione della causa ebbe inizio il 6 aprile 1989. Il 19 ottobre 1989
le convenute chiesero fosse disposta perizia. Il 18 gennaio 1990 il
Giudice rinviò la causa al 10 maggio 1990. Questa udienza fu rinviata
d’ufficio al 4 aprile 1991. Con ordinanza del 7 giugno 1991 il Giudice
Istruttore ammise l’audizione dei testimoni e nominò un consulente
tecnico d’ufficio che prestò giuramento il 18 luglio 1991. Il 23
gennaio 1992 le parti domandarono un rinvio al fine di esaminare il
rapporto del consulente tecnico d’ufficio nel frattempo depositato
presso la cancelleria. 5 Delle cinque
udienze che ebbero luogo tra il 10 dicembre 1992 e l’8 febbraio 1996,
tre riguardarono la fissazione della data dell’udienza per l’audizione
dei testimoni, una fu rinviata in vista di un’eventuale composizione
amichevole ed una fu rinviata a causa di uno sciopero degli avvocati.
L’audizione dei testimoni ebbe luogo il 12 novembre 1996 ed il Giudice
rinviò all’udienza successiva l’11 marzo 1998. Quest’udienza non
ebbe luogo. Il 15 aprile 1999, a seguito dell’attribuzione della causa
ad un collegio di magistrati incaricati di trattare le cause più
vecchie (sezione stralcio) il Presidente aveva nominato un nuovo Giudice
per la trattazione. Le sezioni stralcio, composte da un Giudice togato, in
qualità di presidente, e due giudici onorari, sono state create in virtù
dell’art. 90 L. 353/1990 (così come modificato dalla L. 534/1995) al
fine di assorbire l’arretrato delle cause civili pendenti. All’udienza
del 6 aprile 2000 il Giudice rinviò la causa al 15 marzo 2001 per
l’audizione dei testimoni. IN
DIRITTO I. SULLA
PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 6 La ricorrente
lamenta che la durata del processo non ha rispettato il principio
del <<termine ragionevole>> come previsto dall'articolo
6 § 1 della Convenzione, così formulato: “Ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine
ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) 7 Il Governo
si oppone a questa tesi. 8 Il periodo da
considerare è iniziato il 17 febbraio 1989 e la procedura era
ancora pendente il 15 marzo 2001. 9 La causa
a quest’ultima data era durata circa dodici anni ed un mese per un
grado di giudizio. 10 La Corte
ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio,
Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza
in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo
di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ».
Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo
cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione
dell’articolo 6 § 1. 11 Avendo
esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti
e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la
durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine
ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della
prassi precitata. Pertanto, vi è
stata violazione dell’articolo 6 § 1. II
SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE 12 Ai sensi
dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara
che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se
il diritto interno della Alta Parte contraente non permette ché in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. » A
DANNO 13 La
ricorrente chiede 54 519 000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno
materiale e di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento
nazionale e quello davanti alla Corte. 14 La Corte non
ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la richiesta
di danno materiale e rigetta questa domanda. B. SPESE 15 Secondo la
giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso
delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate
nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare
(vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di
specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri
predetti, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali
della procedura nazionale e ritiene ragionevole la somma di 500= Euro per
la procedura davanti alla Corte e la concede alla ricorrente. .C. INTERESSI
MORATORI 16 Secondo le
informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale
applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del
3,5 % annuo. PER QUESTI
MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 1 Dichiara
che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 2 Dichiara a) che lo
Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a
decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva
conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 500 Euro
(cinquecento), per le spese legali; b) che questo
importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla
data di scadenza di questo termine fino al versamento; ** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento. J.-P. Costa
Presidente S. Dolle
Cancelliere
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