Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo |
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Violazione
del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della
Convenzione) nella causa avente ad oggetto la richiesta di risarcimento
dei danni subiti a seguito di un incidente stradale; sette anni e cinque
mesi per un grado di giudizio. Equa soddisfazione liquidata in 8000
(ottomila) Euro per il danno morale e 1500 (millecinquecento) Euro per le
spese legali. La sentenza
così motiva ( traduzione
non ufficiale a cura della D.ssa Fulvia Richiardone) SECONDA
SEZIONE Sentenza del
11 dicembre 2001 sul ricorso n°
51711/99 presentato da
SPANU contro Italia La Corte
europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi il 20
novembre 2001 in una camera composta da J. – P.
COSTA, presidente, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A.
MULARONI giudici, L. FERRARI BRAVO, giudice ad hoc, e da S. DOLLE,
cancelliere di sezione, Dopo averla
deliberata, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001, rende la
seguente sentenza, adottata nella stessa data: PROCEDURA 1 All'origine
del caso vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da
parte di un cittadino italiano, il Sig. Giorgio Spanu ( “il
ricorrente”), il quale aveva adito la Commissione europea
dei Diritti dell'Uomo il 30 marzo 1998 in virtù del vecchio articolo 25
della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il
7 ottobre 1999 con il numero di fascicolo 51711/99. Il ricorrente è
rappresentato dagli avvocati R. Vico e F. Uggetti, avvocati a Bergamo-. Il
Governo italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente
Sig. U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito. 2 La Corte ha
dichiarato il ricorso ricevibile il 13 febbraio 2001. IN FATTO 3 Il 26
novembre 1992, il ricorrente citò in giudizio la Croce Rossa italiana e
la sua compagnia di assicurazione davanti al Tribunale di Bergamo per
ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente
stradale che stimava ammontassero a 13.999.244 lire italiane. 4 La
trattazione della causa ebbe inizio il 4 febbraio 1993. Delle quattro
udienze che si tennero tra il 2 dicembre 1993 ed il 20 giugno 1996, una fu
per il deposito di documenti e le altre tre riguardarono una perizia. Il
12 marzo 1998 il Giudice fissò, per l’audizione dei testimoni,
l’udienza del 19 ottobre 1999. 5 Intanto, ad
una data non precisata, il Presidente del Tribunale assegnò la
causa ad un collegio di magistrati avente il compito di trattare le cause
più vecchie (sezione stralcio). Il 19 ottobre 1999, avendo sentito i
testimoni, il giudice fissò l’udienza del 14 gennaio 2000 per
l’interrogatorio del ricorrente. L’udienza successiva fu fissata il 26
maggio 2000. 6 Tuttavia,
il 2 maggio 2000, le parti pervennero ad una composizione amichevole della
vertenza. IN
DIRITTO I. SULLA
PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 7 La parte
ricorrente lamenta che la durata del processo non ha rispettato il
principio del <<termine ragionevole>> come previsto
dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: “Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine
ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) 8 Il Governo
si oppone a questa tesi. 9 Il periodo
da considerare è iniziato il 26 novembre 1992 ed è terminato il 2 maggio
2000. 10 La causa,
dunque, è durata più di sette anni e cinque mesi per un grado di
giudizio. 11 La Corte
ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio,
Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza
in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo
di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ».
Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo
cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione
dell’articolo 6 § 1. 12 Avendo
esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti
e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la
durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine
ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della
prassi precitata. Pertanto, vi
è stata violazione dell’articolo 6 § 1. II
SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE 13 Ai sensi
dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara
che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se
il diritto interno della Alta Parte contraente non permette ché in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. » A
DANNO 14 Il
ricorrente chiede 50.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno
morale. 15 La Corte
considera che ci siano i presupposti per concedere al ricorrente 8.000
Euro, a titolo di risarcimento del danno morale. B. SPESE 16 Il
ricorrente chiede anche il rimborso più di 4.670.500 lire italiane per le
spese legali sostenute davanti alla Corte 17 Secondo la
giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso
delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate
nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare
(vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di
specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri
predetti, la Corte ritiene ragionevole la somma di 1.500 Euro per la
procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente. .C. INTERESSI
MORATORI 18 Secondo le
informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale
applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del
3,5 % annuo. PER QUESTI
MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 1 Dichiara
che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 2 Dichiara a) che
lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi a
decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva
conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 8.000 Euro
(ottomila) per risarcimento del danno morale e 1.500 Euro (millcinquecento)
per le spese legali; b) che questo
importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla
data di scadenza di questo termine fino al versamento; 3 Rigetta,
per il surplus, la domanda di equa soddisfazione. ** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento. J.-P. Costa
Presidente S. Dolle Cancelliere |
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