Corte Europea dei Diritti dell'Uomo CASO V. I.  contro ITALIA
SENTENZA dell’11 dicembre 2001 Ricorso n° 51674/99

  

Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la procedura fallimentare a carico del ricorrente: quindici anni e cinque mesi per un grado di giudizio.

Liquidazione di 26.000,00 EURO  per danno morale e 1.500,00  EURO per spese legali.

La sentenza così motiva

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

SECONDA SEZIONE

Sentenza del 11 dicembre 2001

sul ricorso n° 51674/99

presentato da V. I.

contro Italia

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi  in una camera composta da 

J.  P. COSTA, presidente, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A. MULARONI giudici, L. FERRARI BRAVO, giudice ad hoc, e da S. DOLLE, cancelliere di sezione, 

Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001, rende la seguente sentenza, adottata  nella stessa data:

PROCEDURA

1 All'origine del caso vi è un  ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di un cittadino italiano, signor V.I.. ( “il ricorrente”), il quale  aveva adito  la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 04 marzo 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 6 ottobre 1999 con  il numero di fascicolo 51674/99. Il ricorrente è rappresentato dall’avv. C. Defilippi, avvocato in La Spezia. Il Governo italiano (il “Governo”) è  rappresentato dal suo agente  Sig. U. Leanza, e dal suo coagente  Sig. V. Esposito.  

2 La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile il 13 febbraio 2001. 

IN FATTO

3 Con la sentenza del 25 ottobre 1984, il cui  testo fu  depositato in cancelleria il 6 novembre 1984, il tribunale di Reggio Emilia dichiarò il fallimento personale del ricorrente ad istanza della società A.

4 Il  12 novembre 1984, il giudice  di Correggio mise i sigilli sui beni del ricorrente. La verifica dello stato passivo ebbe luogo il  20 febbraio  1985, data in cui il giudice delegato al fallimento dichiarò l’esecutorietà dello stato passivo. Il 22 febbraio 1985, il curatore del fallimento  domandò al giudice delegato la revoca dei sigilli, ciò venne autorizzato lo stesso giorno.

5.  L’ 8 febbraio 1988, il giudice delegato sollecitò il curatore del fallimento a presentargli un rapporto dettagliato  concernente lo stato  della procedura.

6.  Il 17 dicembre 1999 il giudice chiese la revoca del curatore del fallimento e fissò l’udienza al 13 gennaio 2000. A tale  data, il giudice concesse un termine di trenta giorni per il deposito del conto della gestione   del curatore del fallimento. Il  14 febbraio 2000, il predetto conto della gestione   fu depositato ed il giudice delegato fissò un’udienza al 21 aprile 2000. A tale data il giudice  approvò il « conto della gestione ».

 IN DIRITTO 

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

7 Il ricorrente lamenta che la durata del processo non  ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto  dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) 

8 Il Governo  si oppone a questa tesi. 

9 Il periodo da considerare è iniziato il 6 novembre 1984  e la procedura era ancora pendente il 21 aprile 2001. 

10 Essa procedura a tale data era durata più di quindici anni e cinque mesi per un grado di giudizio. 

11 La Corte  ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.

12 Avendo esaminato i fatti della causa alla  luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi  precitata.

Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.

II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE

13 Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette ché in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A    DANNO

14 l ricorrente chiede 500.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e 300.000.000(ITL) a titolo di danno  morale che avrebbe subito..

15 La Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la richiesta di danno materiale  e rigetta questa domanda. Per contro, la Corte considera che ci siano i presupposti per  concedere al ricorrente 26.000= euros (EURO) a titolo di  danno morale. 

 B. SPESE

16 Il ricorrente richiede parimenti 5.810.332 ITL per spese legali sostenute davanti alla Corte.

17 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali  della procedura nazionale e ritiene ragionevole la somma di 1.500= EUR per la procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente.

.C. INTERESSI MORATORI

18 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3,5 % annuo.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità, 

1 Dichiara  che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 

2 Dichiara

a)  che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi a  decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 26.000(ventiseimila) EURO, a titolo di  danno morale  e 1.500(millecinquecento) EURO per le spese legali

b) che questo importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di  scadenza di questo termine  fino al versamento; 

3 Rigetta per il surplus la domanda di equa soddisfazione .

** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

J.-P. Costa              Presidente

S. Dolle                  Cancelliere                   

 
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