Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo |
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Violazione del
termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della
Convenzione) avente ad oggetto la procedura fallimentare a carico del
ricorrente: quindici anni e cinque mesi per un grado di giudizio. Liquidazione di
26.000,00 EURO per danno morale e 1.500,00 EURO per spese
legali. La sentenza così
motiva ( traduzione
non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano) SECONDA SEZIONE Sentenza del 11
dicembre 2001 sul ricorso n°
51674/99 presentato da
V. I. contro Italia La Corte
europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi in una
camera composta da J. P.
COSTA, presidente, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A.
MULARONI giudici, L. FERRARI BRAVO, giudice ad hoc, e da S. DOLLE,
cancelliere di sezione, Dopo averla
deliberata, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001, rende la
seguente sentenza, adottata nella stessa data: PROCEDURA 1 All'origine
del caso vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da
parte di un cittadino italiano, signor V.I.. ( “il ricorrente”), il
quale aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo
il 04 marzo 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la
Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 6 ottobre 1999 con
il numero di fascicolo 51674/99. Il ricorrente è rappresentato
dall’avv. C. Defilippi, avvocato in La Spezia. Il Governo italiano (il
“Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. U. Leanza,
e dal suo coagente Sig. V. Esposito. 2 La Corte ha
dichiarato il ricorso ricevibile il 13 febbraio 2001. IN FATTO 3 Con la sentenza del 25 ottobre 1984, il cui testo fu depositato in cancelleria il 6 novembre 1984, il tribunale di Reggio Emilia dichiarò il fallimento personale del ricorrente ad istanza della società A. 4 Il 12 novembre 1984, il giudice di Correggio mise i sigilli sui beni del ricorrente. La verifica dello stato passivo ebbe luogo il 20 febbraio 1985, data in cui il giudice delegato al fallimento dichiarò l’esecutorietà dello stato passivo. Il 22 febbraio 1985, il curatore del fallimento domandò al giudice delegato la revoca dei sigilli, ciò venne autorizzato lo stesso giorno. 5. L’ 8 febbraio 1988, il giudice delegato sollecitò il curatore del fallimento a presentargli un rapporto dettagliato concernente lo stato della procedura. 6. Il
17 dicembre 1999 il giudice chiese la revoca del curatore del fallimento e
fissò l’udienza al 13 gennaio 2000. A tale data, il giudice
concesse un termine di trenta giorni per il deposito del conto della
gestione del curatore del fallimento. Il 14 febbraio
2000, il predetto conto della gestione fu depositato ed il
giudice delegato fissò un’udienza al 21 aprile 2000. A tale data il
giudice approvò il « conto della gestione ». IN
DIRITTO I. SULLA
PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 7 Il ricorrente
lamenta che la durata del processo non ha rispettato il principio
del <<termine ragionevole>> come previsto dall'articolo
6 § 1 della Convenzione, così formulato: “Ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine
ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) 8 Il Governo
si oppone a questa tesi. 9 Il periodo da
considerare è iniziato il 6 novembre 1984 e la procedura era ancora
pendente il 21 aprile 2001. 10 Essa
procedura a tale data era durata più di quindici anni e cinque mesi per
un grado di giudizio. 11 La Corte
ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio,
Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza
in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo
di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ».
Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo
cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione
dell’articolo 6 § 1. 12 Avendo
esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti
e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la
durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine
ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della
prassi precitata. Pertanto, vi è
stata violazione dell’articolo 6 § 1. II
SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE 13 Ai sensi
dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara
che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se
il diritto interno della Alta Parte contraente non permette ché in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. » A
DANNO 14 l ricorrente
chiede 500.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e
300.000.000(ITL) a titolo di danno morale che avrebbe subito.. 15 La Corte non
ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la richiesta
di danno materiale e rigetta questa domanda. Per contro, la Corte
considera che ci siano i presupposti per concedere al ricorrente
26.000= euros (EURO) a titolo di danno morale. B.
SPESE 16 Il
ricorrente richiede parimenti 5.810.332 ITL per spese legali sostenute
davanti alla Corte. 17 Secondo la
giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso
delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate
nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare
(vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di
specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri
predetti, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali
della procedura nazionale e ritiene ragionevole la somma di 1.500= EUR per
la procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente. .C. INTERESSI
MORATORI 18 Secondo le
informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale
applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del
3,5 % annuo. Per questi
motivi, la Corte, all'unanimità, 1 Dichiara
che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 2 Dichiara a) che lo
Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi a
decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva
conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 26.000(ventiseimila)
EURO, a titolo di danno morale e 1.500(millecinquecento) EURO
per le spese legali b) che questo
importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla
data di scadenza di questo termine fino al versamento; 3 Rigetta per
il surplus la domanda di equa soddisfazione . ** Redatta in
francese, poi comunicata per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione
dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento. J.-P. Costa
Presidente S. Dolle Cancelliere |
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