|
ITALIA
Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo
CASO GHIDOTTI contro ITALIA
SENTENZA
del 21 febbraio 2002 Ricorso n° 28272/95
La sentenza così motiva
(traduzione non ufficiale a
cura della Dott.ssa Laura De Fazio)
PRIMA SEZIONE
Sentenza del 21
febbraio 2002
sul ricorso n° 28272/95
presentato da GHIDOTTI.
contro l’ Italia
Nel caso
GHIDOTTI contro ITALIA,
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (prima sezione),
riunitasi in una camera composta da: C.L ROZAKIS, presidente, F.
Tulkens, P.
Lorenzen,
N. Vajić,
E. Levits,
A. Kovler,
giudici e G. Raimondi,
giudice ad hoc , e da E. FRIBERGH, cancelliere di sezione, Dopo
averla deliberata, in camera di consiglio il 31 gennaio 2002, rende la
seguente sentenza adottata in questa data:
PROCEDURA
.1.§ All'origine del caso
vi è un ricorso (n. 28272/95) proposto contro l’Italia presentato alla
Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (“la Commissione”) in virtù
del vecchio art. 25 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da parte di
una cittadina italiana, Sig.ra Lidia Ghidotti (“la ricorrente”), il 01
giugno 1995.
2.§ . Il Governo Italiano
era rappresentato dal suo Agente Sig. U. Lenza e dal suo Co-agente, Sig.
V. Esposito.
3.§ La ricorrente
lamentava, ex Articolo 1 del Protocollo N. 1, la sua prolungata
incapacità di riprendere possesso del suo appartamento per la mancata
assistenza della forza pubblica.
4.§ In seguito
all’entrata in vigore del Protocollo N. 11 della Convenzione il 01
novembre 1998 ed in conformità con le previsioni dell’Articolo 5 § 2, il
ricorso veniva trasmesso alla Corte.
5.§ Il ricorso veniva
assegnato alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 del
Regolamento della Corte). All’interno della Sezione, la Camera che
avrebbe esaminato il caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) era
costituita secondo quanto previsto nell’articolo 26 § 1 del Regolamento
della Corte.
6.§ Il
30 maggio 2000, la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile.
7.§ Il Sig. V. Zagrebelsky,
giudice eletto quanto all’Italia, si ritirò dal processo. Il Governo
nominò il Sig. G. Raimondi come giudice ad hoc per prendere il
suo posto (Articolo 27 § 2 della Convenzione e Regolamento 29 § 2).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
8.§ La ricorrente è
proprietaria di un appartamento a Milano, che aveva dato in locazione a
C.F.
9.§ Con lettera A/R del
13 giugno 1989, la ricorrente intimava lo sfratto per finita locazione,
scadendo il contratto di locazione il 31 dicembre 1989, e chiedeva al
conduttore di lasciare libero l’appartamento per quella data.
10.§ In una intimazione
notificata al conduttore il 23 novembre 1989, la ricorrente reiterava la
sua intenzione di porre fine alla locazione e invitò il conduttore a
comparire di fronte al Giudice di Milano.
11.§ Con decisione del 28
novembre 1989, divenuta esecutiva il 01 dicembre 1989, il Giudice di
Milano convalidava l’intimazione di rilascio e ordinava il rilascio
dell’appartamento per il 31 dicembre 1990.
12.§ Il 18 febbraio 1991,
la ricorrente notificò ordine al conduttore richiedendo di lasciare
l’appartamento.
13.§ Il 19 marzo 1991, la
ricorrente notificò un ordine al conduttore informandolo che l’ordinanza
di rilascio sarebbe stata messa in esecuzione per il tramite
dell’ufficiale giudiziario il 12 aprile 1991.
14.§ Il 2 maggio 1991, la
ricorrente fece una dichiarazione in cui asseriva di necessitare
urgentemente dell’appartamento come alloggio per sé.
15.§ Tra
il 12 aprile 1991 e il 27 aprile 1995 l’ufficiale giudiziario fece venti
tentativi di sfratto.
16.§ Ogni tentativo si
dimostrò infruttuoso, perché alla ricorrente non fu mai riconosciuta
l’assistenza della forza pubblica per mettere in esecuzione l’ordinanza
di rilascio.
17.§ Il 17 gennaio 1996
alla ricorrente fu riconosciuta l’assistenza della forza pubblica per
sfrattare il conduttore; quel giorno, però quest’ultimo dichiarò di
essere malato nessun dottore ufficialmente nominato era disponibile per
verificare le sue asserzioni. L’ufficiale giudiziario si preparò per
effettuare un’altra visita all’immobile per il 6 febbraio 1996.
Purtroppo in quella occasione al locatore non venne riconosciuta
l’assistenza della forza pubblica ed il conduttore si rifiutò di
lasciare l’appartamento, perché stava per ottenere una casa popolare. Il
23 aprile 1996, il conduttore produsse un documento del consiglio
comunale in cui si dichiarava che lo stesso avrebbe avuto un
appartamento dal 30 aprile 1996.
18.§ Il
17 maggio 1996, il conduttore lasciò l’appartamento.
II.
LEGGE NAZIONALE PERTINENTE
19.§ La
legge nazionale pertinente è contenuta nella sentenza Immobiliare
Saffi contro Italia [GC], n. 22774/93, 28.7.99, §§ 18-35,
ECHR 1999-V, da pubblicare.
LA LEGGE
I. ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
20.§ Il
Governo sosteneva che la ricorrente non aveva esaurito tutte le vie di
ricorso interne, perciò aveva omesso di instaurare procedimenti
amministrativi per impugnare il rifiuto della forza pubblica.
21.§ La
Corte considera che il Governo non è ammesso a sollevare eccezioni sulla
ricevibilità in questo stadio del procedimento. Questa eccezione deve
perciò essere respinta.
II. PRETESA
VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
22.§ La
ricorrente lamentava la sua prolungata impossibilità di riprendere
possesso del suo appartamento attraverso l’assistenza della forza
pubblica.
Allegava
una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione,
che prevede:
““Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno
può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica
utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali
del diritto internazionale.
Le
disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati
di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per
disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o
per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle
ammende”
A. Legge
applicabile
23.§ In relazione ad un caso precedentemente esaminato, la Corte ritiene
che c’era stata una ingerenza sul diritto di proprietà della ricorrente
che rilevava sotto il controllo dell’uso dei beni e ricade nella
previsione del secondo paragrafo dell’art. 1 (vedi sentenza
Immobiliare Saffi sopra citata,
§ 46).
B. Conformità con le previsioni
del secondo paragrafo
1. Scopo dell’ingerenza
24.§ La Corte ha
precedentemente espresso l’opinione secondo cui la legge impugnata aveva
come scopo legittimo l’interesse generale, come richiesto dal secondo
paragrafo dell’art. 1 (vedi sentenza
Immobiliare Saffi sopra citata, § 48).
2. Proporzionalità dell’ ingerenza
25.§ La Corte ripeteva che
un’ingerenza, così come previsto dal secondo paragrafo dell’art. 1 del
Protocollo n. 1, deve realizzare un “giusto equilibrio” tra le esigenze
dell’interesse generale e la necessità di proteggere i diritti
fondamentali individuali. Ci deve essere una
ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo
scopo perseguito. Nel determinare se questa esigenza sia stata
raggiunta, la Corte riconosce che lo Stato gode di un largo margine di
apprezzamento in riferimento sia alla scelta dei mezzi di applicazione e
sia all’accertamento se le conseguenze dell’applicazione siano
giustificate dall’interesse generale per il proposito di conseguire
l’oggetto della legge in questione. Nella materia come quella degli
alloggi che gioca un ruolo centrale nelle politiche sociali ed
economiche delle società moderne, la Corte rispetterà il giudizio della
legislazione come manifestazione dell’interesse generale, salvo che il
giudizio sia manifestamente senza un ragionevole fondamento (vedi
sentenza Immobiliare Saffi sopra citata, § 49 e sentenza
Chassagnou e altri c. Francia n. 25088/94, § 75, ECHR-III).
26.§ La
ricorrente replicava che l’ingerenza in questione non era proporzionata,
in vista della durata e del carico finanziario risultante
dall’impossibilità di aumentare il canone. Ciò era particolarmente vero
nel suo caso, per il fatto che la stessa aveva fatto una dichiarazione
affermando di necessitare urgentemente dell’immobile come alloggio per
sé stessa.
27.§ Il
Governo faceva notare che l’ingerenza con il diritto della ricorrente di
godere pacificamente del suo bene era proporzionata allo scopo legittimo
perseguito. Concludeva affermando che, prendendo in considerazione gli
interessi sia del locatore che del conduttore, il carico imposto alla
ricorrente non era stato eccessivo.
28.§ La
Corte considera che, in teoria, il sistema italiano di scaglionare
l’esecuzione delle ordinanze dei tribunali non è di per sé oggetto di
critica, avendo riguardo in particolare al margine di apprezzamento
permesso dal secondo paragrafo dell’art. 1. Tuttavia, tale sistema porta
con sé il rischio di imporre ai locatori un eccessivo carico, in
relazione alla loro capacità di disporre dei propri beni e deve, di
conseguenza, prevedere alcune protezioni procedurali tali da assicurare
che l’azione del sistema ed il suo impatto sui diritti di proprietà dei
locatori non siano né arbitrari né imprevedibili (vedi mutatis,
mutandis, sentenza Immobiliare Saffi sopra citata, § 54).
29.§ La
Corte deve perciò accertare se, nel caso de quo, alla ricorrente fossero
state offerte sufficienti garanzie come quelle di essere protetta contro
l’incertezza e l’arbitrio.
30.§ La
Corte osserva che la ricorrente ottenne un’ordinanza di rilascio il 28
novembre 1989, che divenne esecutiva il 01 dicembre 1989.
In parte a causa della normativa sullo scaglionamento
dell’esecuzione degli sfratti ed in parte per la mancanza della forza
pubblica, la ricorrente riprese possesso del suo appartamento il 17
maggio 1996, nonostante il 2 maggio 1991 avesse dichiarato di
necessitare urgentemente dell’appartamento. Solo in una occasione, il 17
gennaio 1996, alla ricorrente fu riconosciuta la forza pubblica per
sfrattare il conduttore ma inutilmente, poiché il conduttore dichiarò
di essere malato e nessun dottore
ufficialmente nominato era disponibile per verificare le sue asserzioni.
31.§ Per
circa cinque anni ed un mese, la ricorrente fu lasciata in uno stato di
incertezza su quando avrebbe ripreso possesso del suo appartamento. Le
autorità competenti non sembra che abbiano preso provvedimenti in
seguito alla dichiarazione di necessità fatta dalla ricorrente il 2
maggio 1991. Fino al 2 maggio 1991, la ricorrente non poté rivolgersi né
al giudice incaricato della procedura forzata né al tribunale
amministrativo, che non avrebbe potuto mettere da parte la decisione del
prefetto, di dare priorità ai casi pendenti ed urgenti, perché la
decisione era interamente legittima (vedi sentenza Immobiliare
Saffi sopra citata, § 56).
Dopo aver
fatto la dichiarazione che gli dava la priorità, nonostante fossero
soddisfatte le condizioni della dichiarazione per l’esecuzione forzata
dello sfratto (vedi sentenza Scollo contro Italia, 28 settembre 1994,
Serie A 315-C, § 39), la ricorrente non aveva prospettiva di accelerare
l’assistenza della forza pubblica, che dipendeva quasi interamente dalla
disponibilità degli agenti di polizia. Inoltre, la Corte sottolinea che
poco prima dello sfratto le autorità riuscirono a collocare il
conduttore in una casa popolare: alla Corte non è stata fornita alcuna
informazione sul perché ciò non sia stato fatto prima, e neanche se le
autorità fecero alcuno sforzo per collocarlo in quello appartamento
prima di quella data.
32.§ Alla luce dei
precedenti, la Corte considera che, nelle particolari circostanze di
questo caso, un eccessivo carico fu imposto al ricorrente e l’equilibrio
che deve esserci tra la tutela del diritto al rispetto dei beni e le
esigenze dell’interesse generale, si è rotto in danno del ricorrente.
Conseguentemente, c’è stata una violazione dell’Articolo 1 del
Protocollo N. 1.
II. APPLICAZIONE
DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
33.§ L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la
Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei
suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non
permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla
parte lesa.”
A. Danno
34.§ La
ricorrente chiede come riparazione del danno patrimoniale subito un
importo pari a 40.000.000 in lire italiane (ITL).
35.§ In
riferimento al danno patrimoniale, il Governo ritiene la somma
ingiustificata. Riguardo al danno morale, il Governo sostiene che il
riconoscimento della violazione costituisce un’equa soddisfazione
sufficiente o che la somma debba essere solamente simbolica.
36.§. La
Corte ritiene che la ricorrente abbia indubbiamente sofferto a causa
della violazione sopra riscontrata (vedi §§ 29-30). Facendo la sua
valutazione su una base di equità, la Corte accorda alla ricorrente €
10.000,00 euro.
B.
Interessi moratori
37.
In base alle informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse
legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente
sentenza è del 3 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Rigetta
l’eccezione preliminare del Governo;
2.
Dichiara che vi è stata una violazione dell’Articolo 1 del
Protocollo N. 1;
3. Dichiara
(a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro tre mesi
dal giorno in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi
dell’Articolo 44 § 2 della Convenzione, € 10.000,00 (diecimila euro) per
danni;
(b) che un interesse
semplice del 3% annuo dovrà essere pagato dalla data di scadenza del
termine citato di tre mesi fino al versamento;
4.
Rigetta le rimanenti domande della ricorrente di equa soddisfazione.
Redatta in Inglese, poi comunicata per iscritto il 21 febbraio 2002, in
applicazione dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Christos
Rozakis (Presidente)
Erik
Fribergh (Cancelliere)
In
conformità con l’Articolo 45 § 2 della Convenzione e del Regolamento 74
§ 2 del Regolamento della Corte, la seguente concorde opinione del Sig.
Raimondi è annessa a questa sentenza.
Opinione concorde del
GiudiceRaimondi
Ho
votato a favore del paragrafo 3 del dispositivo della sentenza perché ho
ritenuto appropriato di permettere alla Sig.ra Ghidotti, come
conseguenza della violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 che
fosse riconosciuta dalla Corte, la somma di € 10.000,00.
Tuttavia, avrei preferito specificare che tale somma è riconosciuta come
riparazione del danno morale.
Tale
somma, infatti, corrisponde all’ammontare che è normalmente riconosciuto
in casi simili giudicati dalla Corte per i danni morali.
La Corte
ha deciso di non menzionare la natura dei danni perché la lettera della
ricorrente del 1 agosto 2000 era per certi aspetti ambigua, affermando
da una parte che non era in grado di provare la sua pretesa su una somma
globale di 40.000.000 ITL e dall’altra parte che questa non costituiva
danno morale.
Alla
fine la Corte decise di riconoscere alla Sig.ra Ghidotti la somma a cui
aveva diritto sulla base dei giudizi della Corte per i danni morali in
caso di violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 (sfratto dei
conduttori) senza però chiamarlo così.
Dal mio
punto di vista la ricorrente scrisse che la pretesa non costituiva danno
morale solo in risposta alle osservazioni del Governo sul solo
riconoscimento di un simbolico danno morale, ma nella lettera del 1
agosto 2002 la sua intenzione di chiedere il danno morale era
perfettamente chiara. Infatti, parlava di “danno personale psicofisico e
morale” .
Non vi
era ragione perciò, secondo me, di evitare di chiamarlo danno morale.
Ciò, per me, avrebbe reso la sentenza più chiara e
trasparente. |