La sentenza
così motiva
( traduzione non ufficiale a cura dell’avv.
Maurizio de Stefano)
QUARTA SEZIONE
Sentenza del 12 febbraio 2002
sul ricorso n° 52957/99
presentato da
I.P.A. S.R.L.
contro Italia
Nel caso
I.P.A. S.R.L. c.
Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (quarta sezione),
riunitasi in una camera composta da
Nicolas
Bratza,
presidente, M.
Pellonpää,,
A.
Pastor Ridruejo,
L.
Ferrari
Bravo,
M.
Fischbach,
J.
Casadevall, S.
Pavlovschi,
giudici, e da
M.
O’Boyle,
cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata, nella camera di
consiglio del 22 gennaio 2002, rende la seguente sentenza, adottata
nella stessa data:
PROCEDURA
1. All'origine del caso vi è un ricorso proposto contro
la Repubblica italiana da parte di una società italiana, la
I.P.A. S.R.L.
( “la ricorrente”), la quale aveva adito la Commissione europea dei
Diritti dell'Uomo il 9 luglio 1997 in virtù del vecchio articolo 25
della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il
26 novembre 1999
con il numero di fascicolo
52957/99.
La ricorrente è rappresentata dall’avv.
C. Alvano,
avvocato a Napoli. Il Governo italiano (il “Governo”) è rappresentato
dal suo agente Sig. U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato il ricorso
ricevibile il 22 marzo 2001.
IN FATTO
3. Con un’istanza depositata in cancelleria il 7 luglio
1992, la ricorrente chiese al
tribunale di Crotone di dichiarare il fallimento della società M..
4. La
trattazione della causa cominciò il 14 febbraio 1994. L'udienza del
6 giugno 1994 fu dedicata al deposito in cancelleria dei documenti ed
il giudice delegato rinviò la causa al 14 novembre 1994. Dopo
un rinvio d'ufficio, il 21 novembre 1994, l'udienza fu rinviata in
conseguenza dell’assenza della società M. Il 22 dicembre 1994, la
società M. chiese la riunione della presente procedura con un altro
processo intentato nei confronti della predetta società e pendente
davanti allo stesso Tribunale. Con una ordinanza del 23 dicembre 1994,
il giudice accolse la predetta istanza e fissò l'udienza successiva al
20 marzo 1995. A tale giorno, la società M. dichiarò di aver pagato
una parte dei crediti ed il giudice rinvio la causa al 3 ottobre 1995.
5. Dopo due
rinvii , il 17 giugno 1996, il giudice dispose la riunione con un’altra
procedura , ordinò al cancelliere di acquisire delle informazioni
supplementari e fissò la successiva udienza al 17 febbraio 1997. A
tale giorno, la società M. dichiarò di aver pagato un’altra parte dei
crediti ed il giudice rinvio la causa al 4 novembre 1997. Nel frattempo,
il 14 aprile 1997 la ricorrente aveva presentato una istanza per la
fissazione urgente della data della messa in decisione della causa.
Delle tre udienze fissate tra il 4 novembre 1997 ed il 24 novembre
1998, una fu rinviata a motivo dell’assenza della società M. e due
riguardarono un tentativo di composizione amichevole della causa.
6. Con
una decisione del 25 novembre 1998, notificata alla ricorrente il
6 aprile 1999, il tribunale rigettò l’istanza della ricorrente. Il
20 aprile 1999, quest’ultima presentò un reclamo davanti alla corte
d'appello di Catanzaro nei confronti della predetta decisione. Con una
ordinanza del 22 ottobre 1999, il cui testo fu depositato in
cancelleria lo stesso giorno , la corte ordinò la rinnovazione delle
prove riguardanti la società M. e rinviò la causa al 14 dicembre 1999,
data in cui la corte fissò l’udienza al 26 giugno 2000.
7. Con
una decisione dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in
cancelleria il 27 giugno 2000, la corte d’appello rigettò il reclamo
della ricorrente.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 §
1 DELLA CONVENZIONE
8 La ricorrente lamenta che la durata del
processo non ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>>
come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto a che
la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un
tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e
doveri di carattere civile (…)”
9 Il Governo si oppone a questa tesi.
10 Il periodo da considerare è iniziato il 7
luglio 1992 ed è terminato il 27 giugno 2000.
11 Esso dunque è durato più di sette anni e
undici mesi per due gradi di giudizio.
12 La Corte ricorda di aver constatato in
numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi
contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni
all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte
constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una
circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
13 Avendo
esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e
tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la
durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine
ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della
prassi precitata.
Pertanto,
vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA
CONVENZIONE
14. Ai
sensi dell’articolo 41 della Convenzione, « Se
la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non
permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla
parte lesa. »
A DANNO
15 La
ricorrente chiede complessivamente
170.632.523
= di lire
italiane (ITL) a titolo di danno materiale e 100.000.000(ITL) a titolo
di danno morale che avrebbe subito.
16 La
Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e
la richiesta di danno materiale e rigetta questa domanda. Per contro,
la Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla
ricorrente
6.000 euro (EUR)
a titolo
del pregiudizio subito.
B. SPESE LEGALI
17 La ricorrente richiede parimenti
20.360.991 ITL per le spese legali
sostenute davanti alle giurisdizioni interne e 11.378,915 EUR per quelle
sostenute davanti alla
Corte.
18 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente
non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura
in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere
ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi
precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo
possesso e dei criteri predetti, la Corte rigetta la domanda relativa
alle spese della procedura nazionale, reputa ragionevole la somma di
2 000 EUR
per la procedura davanti alla
Corte e la concede alla ricorrente.
.C. INTERESSI MORATORI
19 Secondo le
informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse
legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente
sentenza era del 3 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1 Dichiara che vi è stata violazione
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2 Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente,
entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta
definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione,
6.000 EUR (sei mila euro),
a titolo di danno e 2.000
EUR (due mila euro) per
le spese legali;
b) che questi importi saranno maggiorati
dell’interesse semplice del 3% annuo dalla data di scadenza di questo
termine fino al versamento;
3 Rigetta per il surplus la domanda di
equa soddisfazione .
** Redatta
in francese, poi comunicata per iscritto il 12 febbraio 2002, in
applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Sir Nicolas
Bratza
Presidente
Michael
O’Boyle Cancelliere
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