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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
(Strasburgo)
La sentenza così motiva
( traduzione non ufficiale a cura
dell’avv. Maurizio de Stefano)
SECONDA SEZIONE
Sentenza del
19 febbraio
2002
sul ricorso n° 56207/00
presentato da LUGNAN IN BASILE
contro Italia
Nel caso Lugnan in
Basile c. Italia,
La Corte europea dei
Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi in una camera composta
da :
J.–P. COSTA, presidente, L.
FERRARI BRAVO, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A.
MULARONI, giudici, e da S. DOLLE, cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata,
nella camera di consiglio del 22 gennaio 2002,
Rende la seguente sentenza,
adottata in questa data:
PROCEDURA
1.§ All'origine del caso vi
è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di una
cittadina italiana, la Sig.ra Maria Lugnan in Basile ( “la
ricorrente”), la quale aveva adito la Commissione europea dei Diritti
dell'Uomo il 28 novembre 1996 in virtù del vecchio articolo 25 della
Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà
fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 3
aprile 2000 con il numero di fascicolo 56207/00. La ricorrente è
rappresentata dall’avvocato P. De Luca, avvocato a Catania. Il governo
italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. U. Leanza,
e dal suo coagente Sig. V. Esposito.
2.§ La Corte ha dichiarato
il ricorso ricevibile l’ 11 aprile 2001.
IN FATTO
3.§ La ricorrente,
impiegata in qualità di addetta
alle pulizie e guardarobiera, fu immessa nei ruoli dopo quattordici anni
di servizio presso l’Università di Catania. Con un provvedimento del
14 settembre 1987, l’Assessore alla presidenza del Consiglio regionale
della Sicilia le riconobbe un certo grado. Il 26 gennaio 1988, il
provvedimento fu notificato alla ricorrente.
4.§ Il 25 marzo 1988, la
ricorrente depositò un ricorso davanti al tribunale amministrativo
regionale di Sicilia tendente ad ottenere da una parte, l’annullamento
di questo provvedimento e dall’altra parte, il riconoscimento del suo
diritto al pagamento della differenza del trattamento corrispondente
agli anni di anzianità, maggiorato degli interessi legali.
5.§ Lo stesso giorno, la
ricorrente presentò una istanza di fissazione della data dell’udienza.
Il 31 maggio 1991, la ricorrente presentò una istanza di fissazione con
urgenza della data dell’udienza.
6.§ Con una sentenza
interlocutoria del 3 luglio
1992, il cui testo fu depositato in cancelleria il 12 agosto 1992, il
tribunale amministrativo ordinò alle autorità amministrative interessate
la produzione di documenti.
7.§ Il 18 gennaio 1995 ed
il 27 novembre 1997, la ricorrente presentò una istanza di fissazione
con urgenza della data dell’udienza.
8.§ L’udienza fu fissata
al 26 ottobre 1998. Con una sentenza
interlocutoria dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in
cancelleria il 29 aprile 1999, il tribunale amministrativo ordinò all’
amministrazione interessata la produzione di ulteriori documenti entro
un termine di trenta giorni. Peraltro, il tribunale nominò un
commissario (commissario ad acta) incaricato di controllare
l’esecuzione della predetta sentenza. La decisione sul merito fu
rinviata dal tribunale ad una
data non precisata.
9.§ In base alle
informazioni fornite dalla ricorrente, il 7 luglio 1999 ed l’ 8 agosto
1999, essa presentò una istanza di fissazione con urgenza della data
dell’udienza. Il 2 dicembre 1999, ebbe luogo una udienza.
10.§ Con una sentenza
dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il
23 maggio 2000, il tribunale amministrativo regionale accolse la domanda
della ricorrente.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE
DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
11.§ La parte ricorrente
lamenta che la durata del processo non ha rispettato il principio del
<<termine ragionevole>> come previsto dall'articolo 6 § 1 della
Convenzione, così formulato:
<<Ogni persona ha diritto a
che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un
tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e
doveri di carattere civile (…) >>
12.§ Il Governo si oppone
a questa tesi.
13.§ Il periodo da
considerare è iniziato il 25 marzo 1988 ed è terminato il 23 maggio
2000.
14.§ Esso dunque è durato
circa dodici anni e due mesi per un grado di giudizio.
15.§ La Corte ricorda di
aver constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c.
Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di
una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di
trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in
cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce
una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
16.§ Avendo esaminato i
fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto
della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del
processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che
quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi precitata.
Pertanto, vi è stata
violazione dell’articolo 6 § 1.
II.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
17.§ Ai sensi dell’articolo
41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che
vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il
diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. ».
A DANNO
18.§ La ricorrente chiede
75.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno morale che avrebbe
subito.
19.§ La Corte considera che
ci siano i presupposti per concedere alla ricorrente 18.000 EURO a
titolo di danno morale.
B. SPESE LEGALI
20.§ La ricorrente chiede
anche 10.000.000= (ITL) per le spese legali sostenute davanti alle
giurisdizioni interne e 13.242.000 ITL per quelle sostenute davanti
alla Corte.
21.§ Secondo la
giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso
delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate
nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare
(vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di
specie e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri
predetti, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali della
procedura nazionale, ritiene ragionevole la somma di 2.000 EURO per la
procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente.
C. INTERESSI MORATORI
22.§ Secondo le informazioni di cui dispone
la Corte, il tasso d’interesse
legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente
sentenza è del 3 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA
CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara che vi
è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Dichiara,
a) che lo Stato convenuto
deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a decorrere dal giorno
in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 §
2 della Convenzione, 18.000 EURO (diciottomila euro) per danno morale e
2.000 EURO (duemila euro) per spese legali;
b) che questo importo sarà
maggiorato dell’interesse semplice del 3 % annuo dalla data di scadenza
di questo termine fino al versamento;
3. Rigetta per il
surplus le domande di equa soddisfazione.
** Redatta in francese, poi
comunicata per iscritto il 19 febbraio 2002, in applicazione
dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
J.-P. Costa
Presidente
S.
Dolle Cancelliere |