La sentenza
così motiva
( traduzione non ufficiale a cura
dell’avv. Maurizio de Stefano)
PRIMA SEZIONE
Sentenza del 28 marzo 2002
sul ricorso n° 47479/99
presentato da
MASTROMAURO S.R.L.
contro Italia
Nel caso
MASTROMAURO S.R.L.
c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo
(prima sezione), riunitasi in una camera composta da :.C.L.
Rozakis, presidente,
L.
Ferrari bravo,
G.
Bonello, P.
Lorenzen,
N.
Vajić, A.
Kovler,
.
Steiner,
giudici, e da E.
Fribergh, cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata, nella camera di
consiglio del 7 marzo 2002, rende la seguente sentenza, adottata
nella stessa data:
PROCEDURA
1. All'origine del caso vi è un ricorso proposto contro
la Repubblica italiana da parte di una società italiana, la
Pastificio
Attilio Mastromauro S.r.l.
( “la ricorrente”), la quale aveva adito la
Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il
27 novembre 1998
in virtù del vecchio articolo
25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle
Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato
registrato il 15 aprile
1999 con il numero di
fascicolo 47479/99.
La ricorrente è rappresentata dal sig.
A. Mastromauro, amministratore della
società a Corato (Bari).
Il Governo italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig.
U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito.
2. La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile il
12 aprile 2001.
IN FATTO
3. Il 17
marzo 1989, il curatore del fallimento della società X citò in
giudizio la società ricorrente davanti al tribunale di Bari al fine di
ottenere la restituzione della somma di 42.602.588 di lire italiane
(circa 22.002,40 euro). Questa azione giudiziaria (« azione
revocatoria fallimentare ») si fondava sull’articolo 67 § 2 del
regio decreto n° 267 del 16 marzo 1942 (d’ora in poi indicato come
« legge fallimentare »), ai sensi del quale ogni pagamento di un credito
esigibile effettuato dal debitore nel corso dell’anno precedente alla
dichiarazione di fallimento è revocato se il curatore prova che il
beneficiario del pagamento conoscesse lo stato d’insolvenza del
debitore (« scientia decoctionis »).
4. La
prima udienza ebbe luogo il 14 novembre 1989. Il 20 febbraio 1990, la
società ricorrente chiese la convocazione di certi testimoni, le cui
dichiarazioni avrebbero potuto dimostrare che essa ignorava le
difficoltà finanziarie della società X. La causa fu rinviata dapprima
al 5 giugno 1990, poi al 26 febbraio 1991, data in cui le parti
presentarono le loro conclusioni. L’udienza di discussione davanti al
collegio del tribunale di Bari ebbe luogo il 20 ottobre 1993.
5. Con
una sentenza del 3 novembre 1993, il cui testo fu depositato in
cancelleria il 18 aprile 1994, il tribunale accolse la domanda del
curatore del fallimento. Esso osservò in particolare che al’epoca in
cui i pagamenti di cui si controverteva era stati effettuati , numerosi
« protesti cambiari » elevati contro la società X, ciò che
avrebbe dovuto ragionevolmente indurre la società ricorrente a pensare
che il suo debitore si trovava in stato di insolvenza. Ciò era peraltro
confermato dalle modalità dei predetti pagamenti, effettuati in
contanti.
6. L’ 11 aprile
1995, la società ricorrente propose appello davanti alla corte
d’appello di Bari. Essa osservò
segnatamente che il tribunale si era limitato a prendere atto della
pubblicazione dei protesti elevati
contro la società X e
ne aveva tratto la presunzione
di
conoscenza
dello
stato di insolvenza . Non essendo questa presunzione
non impugnabile, la società ricorrente chiese di nuovo la
convocazione e l’audizione dei testimoni indicati nel corso del processo
di primo grado.
7. Il
curatore del fallimento non si presento per due udienze. In una data
non precisata, la società ricorrente presentò le sue conclusioni e la
corte d’appello, su istanza della ricorrente , dichiarò la contumacia
del curatore. L’udienza di discussione davanti al collegio competente
fu fissata al 30 aprile 1996.
8. In
tale giorno, il difensore del curatore dichiarò che non aveva potuto
partecipare alle prime due udienze e depositò una « comparsa
conclusionale ». La società ricorrente , osservando che nulla
impediva al curatore di essere presente alle udienze precedenti, si
oppose alla sua costituzione tardiva.
9. Con una sentenza del 7 maggio 1996,
il cui testo fu depositato in cancelleria il 10 giugno 1996, la corte
d’appello rigettò l’appello della società ricorrente . La motivazione
della sentenza indica che il curatore fallimentare, che aveva omesso di
costituirsi validamente nella procedura, era contumace. Quanto alla
richiesta di convocazione dei testimoni, la corte d’appello osservò che
la loro audizione sarebbe stata inutile. In effetti, solo la prova
che l’ignoranza dello stato di insolvenza del debitore non era dovuta
alla negligenza del creditore poteva dispensare quest’ultimo
dall’obbligo di restituire le somme percepite. Ora, nulla impediva alla
ricorrente di consultare il bollettino dei protesti cambiari, dovendosi
qualificare come condotta negligente l’omissione di una simile attività
da parte di una società commerciale .
10. Il 5 aprile 1997, la società
ricorrente fece ricorso in cassazione. Il 12 maggio 1997, il curatore
del fallimento deposito un « controricorso per cassazione » in
cui chiese il rigetto dell’impugnazione della ricorrente .
11.
Con una sentenza del 10 giugno 1998, il cui testo fu depositato in
cancelleria il 17 settembre 1998, la Corte di cassazione dichiarò il
ricorso inammissibile. Ella osservò che nel diritto italiano, un
ricorso per cassazione deve essere notificato all’avvocato che ha
rappresentato la controparte nella procedura in cui la sentenza
impugnata è stata emessa, o , in difetto alla stessa controparte. Nel
caso di specie, la società ricorrente aveva notificato il suo ricorso
all’avvocato che aveva rappresentato il curatore in primo grado. Questa
notifica era tuttavia erronea, perché il predetto avvocato non si era
validamente costituito nella procedura d’appello, nel corso della quale
il curatore era stato dichiarato contumace. Ora, ai sensi della
giurisprudenza costante della Corte di cassazione, in conseguenza di un
simile errore di procedura la notifica del ricorso doveva essere
considerata come nulla e non avvenuta (« giuridicamente inesistente »),
la sua irregolarità non potendo essere sanata dalla partecipazione del
curatore al giudizio in cassazione.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO
6 § 1 DELLA CONVENZIONE
12. La ricorrente lamenta che la durata del processo non
ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto
dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata
(…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…)
delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”
13 Il Governo si oppone a questa tesi.
14. Il periodo da considerare è iniziato il
17 marzo 1989
ed è terminato il
17 settembre 1998.
15 Esso dunque è durato
nove anni e sei mesi
per tre gradi di giudizio.
16 La Corte ricorda di aver constatato in
numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n°
34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi
contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni
all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte
constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una
circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
17 Avendo
esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e
tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la
durata del processo in questione non corrisponda all’esigenza del
« termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione
della prassi precitata.
Pertanto,
vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA
CONVENZIONE
18. Ai
sensi dell’articolo 41 della Convenzione, « Se
la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non
permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla
parte lesa. »
A DANNO
19 La
ricorrente richiede
31.395.183
= di lire
italiane (ITL) a titolo di danno materiale e si rimette alla Corte per
il danno non patrimoniale che avrebbe subito.
20 La
Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e
la richiesta di danno materiale e rigetta questa domanda. Per contro,
la Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla
ricorrente 3.000
euro (EUR)
a titolo del pregiudizio morale.
B. SPESE LEGALI
21 La ricorrente si rimette alla Corte per quantificare
le spese legali sostenute
davanti alle giurisdizioni interne e quelle
davanti alla Corte.
22 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente
non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura
in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere
ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi
precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo
possesso e dei criteri predetti, la Corte rigetta la domanda relativa
alle spese della procedura nazionale, reputa ragionevole la somma di
500 EUR
per la procedura davanti alla
Corte e la concede alla ricorrente.
.C. INTERESSI MORATORI
23. Secondo
le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse
legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente
sentenza era del 3 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
ALL'UNANIMITÀ,
1 Dichiara che vi è stata
violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2 Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente,
entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta
definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 3.000
EUR (tre mila euro), a
titolo di danno e 500 EUR
(cinquecento euro) per
le spese legali;
b) che questi importi saranno maggiorati
dell’interesse semplice del 3% annuo dalla data di scadenza di questo
termine fino al versamento;
3 Rigetta per il surplus la domanda
di equa soddisfazione .
** Redatta
in francese, poi comunicata per iscritto il 28 marzo 2002, in
applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Christos
Rozakis
Presidente
Erik
Fribergh Cancelliere
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