La
sentenza così motiva
( traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
TERZA SEZIONE
Sentenza del 6 dicembre 2001
sul ricorso n° 49312/99
presentato da PROVIDE S.R.L.
contro Italia
Nel caso PROVIDE S.R.L. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunitasi in
una camera composta da
G.
Ress, presidente, I.
Cabral Barreto, L.
Caflisch,
R.
Türmen, B.
Zupančič, H.S.
Greve, giudici, L.
Ferrari Bravo,
giudice
ad hoc e da Vincent
Berger,
cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 15 novembre
2001, rende la seguente sentenza, adottata nella stessa data:
PROCEDURA
1. All'origine del caso vi è un ricorso proposto
contro la Repubblica italiana da parte di una società italiana, la PROVIDE
S.R.L. ( “la ricorrente”), la quale aveva adito la Commissione
europea dei Diritti dell'Uomo il 17 gennaio 1998 in virtù del vecchio
articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e
delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato
registrato il 2 luglio 1999 con il numero di fascicolo 49312/99. La
ricorrente è rappresentata dagli avv. R. Vico e F. Uggetti, avvocati a
Bergamo. Il Governo italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo
agente Sig. U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito.
2. La
Corte (prima sezione) ha dichiarato il ricorso ricevibile il
28 novembre 2000.
3. Il
1° novembre 2001, la Corte ha composto nuovamente le sue
sezioni (articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso è stato
assegnato alla nuova terza sezione.
IN FATTO
4.
Con
atto notificato il 15 ottobre 1993, la ricorrente fu convenuta in
giudizio dalla società P. davanti al giudice di primo grado di
Verbania al fine di rimborsare un debito di 2.332.400 (duemilioni
trecento trentadue e quattrocento) lire italiane.
5. La
prima udienza si tenne il 9 dicembre 1993 e fu rinviata al 10 marzo
1994 per permettere alla ricorrente di costituirsi nella procedura.
Questa costituzione intervenne solo all'udienza del 9 giugno 1994.
Delle successive due udienze una fu rinviata ad istanza della
ricorrente e l’altra a motivo dello sciopero degli avvocati. Il 14
dicembre 1995, il giudice ammise l’interrogatorio dei testimoni. Tre
testimoni furono interrogati il 22 febbraio 1996. L'udienza del 9
maggio 1995 fu rinviata d’ufficio al 17 ottobre 1996, data in cui
l’avvocato della ricorrente non comparve ed il giudice fissò al 14
novembre 1996 l'udienza di precisazione delle conclusioni. A tale data,
il giudice ascoltò il legale rappresentante della attrice poi rinviò la
causa al 9 gennaio 1997. Il 15 gennaio 1997, il giudice ordinò alla
ricorrente di depositare un documento e rinviò la causa all’ 8 maggio
1997. Il 9 ottobre 1997, le parti precisarono le loro conclusioni e la
discussione ebbe luogo il 15 gennaio 1998.
6. Con
una sentenza del 18 gennaio 1998, il cui testo fu depositato in
cancelleria il 1° aprile 1998 , il giudice di primo grado accolse la
domanda della società P.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
7 La ricorrente lamenta che la durata del processo non ha
rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto
dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro
un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”
8 Il Governo si oppone a questa tesi.
9. Il periodo da considerare è iniziato il 15 ottobre 1993 ed è
terminato il 1° aprile 1998.
10. Esso dunque è durato più di quattro anni e cinque mesi per un
grado di giudizio.
11 La Corte ricorda di aver constatato in numerose sentenze
(vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH
1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione
risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine
ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale
trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante
della violazione dell’articolo 6 § 1.
12 Avendo
esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e
tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la
durata del processo in questione non corrisponda all’esigenza del
« termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione
della prassi precitata.
Pertanto,
vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE
13. Ai
sensi dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara che
vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il
diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte
accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »
A DANNO
14
La ricorrente richiede
50.000.000 lire italiane (ITL) a titolo del danno morale che essa
avrebbe subito .
15.
la
Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla
ricorrente 3.000 euro (EUR) a titolo del pregiudizio non
patrimoniale .
B. SPESE LEGALI
16. La ricorrente richiede parimenti in aggiunta 4.908.500 ITL per
le spese legali sostenute davanti alla Corte.
17 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può
ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui
esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere
ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi
precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo
possesso e dei criteri predetti, la Corte reputa ragionevole la somma
di 1.500 EUR per la procedura davanti alla Corte e la concede alla
ricorrente.
.C. INTERESSI MORATORI
18 Secondo
le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse
legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente
sentenza era del 3,5 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1 Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1
della Convenzione;
2 Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre
mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva
conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 3.000 EUR (tre mila
euro), a titolo di danno e 1.500 EUR (mille cinquecento euro) per le
spese legali;
b) che questi importi saranno maggiorati dell’interesse semplice del
3,5% annuo dalla data di scadenza di questo termine fino al
versamento;
3 Rigetta per il surplus la domanda di equa
soddisfazione .
** Redatta
in francese, poi comunicata per iscritto il 6 dicembre 2001 , in
applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Georg Ress
Presidente
Vincent Berger Cancelliere
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