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La sentenza così motiva
( traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Paola Ripa)
SECONDA SEZIONE
Sentenza del 25 ottobre 2001
sul ricorso n° 41879/98
presentato da SAGGIO
contro Italia
Nel caso Saggio c. Italia
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ( seconda sezione), riunitasi in
una camera composta da:
Sigg.ri C.L. ROZAKIS Presidente, A.B. BAKA, B. CONFORTI, G. BONELLO,
Sig.ra V. STRAZNICKA, Sig. LORENZEN, giudici
e dal Sig. E. FRIBERGH, cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 14 settembre 1999, il
10 luglio 2001 ed il 27 settembre 2001,
Emette la sentenza qui presente, adottata in quest’ultima data :
PROCEDURA
1.§ All’origine del caso si trova un ricorso (n. 41879/98) proposto
contro l’Italia e di cui un cittadino di questo Stato, il signor Alfio
Saggio (il ricorrente), aveva adito la Commissione europea dei diritti
dell’uomo (la Commissione) il 19 dicembre 1997 in virtù del vecchio
articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’Uomo e
delle Libertà fondamentali (la Convenzione).
2.§ Il ricorrente è rappresentato dall’avv. Bruno Micolano, avvocato del
foro di Bologna. Il governo italiano (il Governo) è rappresentato dal
suo agente, signor U.Leanza e dal suo coagente signor V. Esposito.
3.§ Il ricorrente deduceva in particolare che non aveva potuto ottenere
il pagamento delle somme che gli erano dovute e che il sistema
giudiziario italiano l’aveva privato d’ogni tutela giurisdizionale per
far valere le sue doglianze.
4.§ Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il primo novembre 1998, data
d’entrata in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione ( articolo 5
§ 2 del Protocollo n. 11).
5.§ Il ricorso è stato attribuito alla seconda sezione della Corte (
articolo 52 § 1 del regolamento). In seno alla stessa, la camera
incaricata di esaminare il caso (articolo 27 § 1 della Convenzione) è
stata costituita conformemente all’articolo 26 § 1 del regolamento.
6.§ Con una decisione del 14 settembre 1999, la Corte ha dichiarato il
ricorso parzialmente ricevibile.
7.§ Il ricorrente ha depositato delle osservazioni scritte sul merito
del caso, ma non il Governo (articolo 59 § 1 del regolamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE
8.§ Il ricorrente fu impiegato in qualità di quadro presso la società a
responsabilità limitata F. dall’otto maggio 1989 al sei luglio 1995,
data in cui presentava le sue dimissioni in quanto non aveva ricevuto
più la sua retribuzione dal gennaio 1995.
9.§ Il 7 giugno 1995, il tribunale di Bologna dichiarò che la società F
non era più in grado di far fronte ai suoi debiti.
10.§ Con un decreto del 23 giugno 1995, il ministro dell’industria
sottopose la società F. alla misura dell’amministrazione straordinaria,
autorizzandola a continuare la sua attività produttiva per una durata di
due anni e nominò tre commissari liquidatori. Questa decisione,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1995, fu comunicata al
ricorrente per posta il 19 febbraio 1996, che precisava ugualmente che
nessun procedimento esecutivo poteva essere tentato contro la società F.
e che tutti i pagamenti dei crediti sarebbero avvenuti solo in sede di
ripartizione dell’attivo.
11.§ Il ricorrente ha indicato che il valore del suo credito ammonta a
209.255.134 lire (circa 720.000 FF), somma dovuta a titolo di salari non
pagati, trattamento di fine rapporto e ferie non godute.
12.§ Con una lettera dell’otto aprile 1999, la società F. informò il
ricorrente che, sotto riserva di verifiche ulteriori, emergeva dal
dossier che l’insieme dei suoi crediti ammontava a 209.954.032 lire (
circa 690.000 FF), di cui 144.679.032 lire rappresentavano un credito
privilegiato.
13.§ Ad una data non precisata, il ricorrente ricevette da parte di un
fondo di garanzia (presso l’INPDAI), la somma di 76.589.900 lire (circa
260.000 FF), alla quale aveva diritto a titolo di trattamento di fine
rapporto. Il ricorrente dovrebbe quindi ancora ricevere 127.364.132 lire
( circa 431 500 FF).
14.§ Tuttavia, risulta da una nota redatta dai commissari liquidatori
della società F. che l’ammontare globale dei debiti di quest’ultima, che
ha da molto tempo cessato ogni attività produttiva, ammonta a circa
1.104 miliardi di lire ( un miliardo essendo circa 3.387.000 FF). Per
fare fronte a questi debiti, la società in questione dispone della
proprietà di certi immobili ( che sono in parte ipotecati ed in parte
sono oggetto d’azioni revocatorie). I commissari liquidatori stanno
cercando di recuperare certi crediti non pagati, di cui il più
importante ammonta a 200 miliardi di lire. Nella loro nota, i commissari
liquidatori dichiarano di non essere in grado di prevedere se ci saranno
delle ripartizioni dell’attivo in favore del ricorrente, essendo questa
possibilità condizionata dall’esito delle procedure di recupero dei
crediti e dalle esigenze di ristabilimento di una protezione identica
per tutti i creditori (par condicio creditorum).Il ricorrente prevede
che molto probabilmente nessun altro pagamento sarà fatto in suo favore.
15.§ Secondo le informazioni fornite dal Governo il 26 febbraio 2001, la
procedura di amministrazione straordinaria era, a questa data, ancora
pendente di fronte ai commissari liquidatori.
II. Il DIRITTO INTERNO PERTINENTE
16.§ All’epoca dei fatti, la procedura di amministrazione straordinaria
era disciplinata dalla legge n. 95 del 3 aprile 1979 (qui di seguito
indicata come “legge Prodi”) e dagli articoli 195 e seguenti del Regio
Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 (qui di seguito indicata come “legge
fallimentare”). La legge si applicava principalmente alle imprese
commerciali aventi un numero di dipendenti non inferiore a trecento e di
cui la massa dei crediti ammontava a 35.000.000.000 lire ( circa
120.690.000 FF) o più, superando cinque volte il valore del capitale
sociale versato. L’applicazione dell’amministrazione straordinaria
escludeva la possibilità di dichiarare il fallimento dell’impresa , che
era autorizzata a continuare la sua attività produttiva per una durata
determinata, in ogni caso non superiore a cinque anni ( articolo 2 §§ 1
e 2 della legge Prodi).
17.§ La procedura era preceduta da una fase preliminare davanti il
tribunale civile, che dichiarava che l’impresa non era in grado di far
fronte ai propri debiti. L’amministrazione straordinaria propriamente
detta era in seguito dichiarata dal ministro dell’industria e diretta da
uno o tre commissari liquidatori (articolo 1 §§ 5 e 6 della legge
Prodi). Quest’ultimi erano incaricati di verificare lo stato dei crediti
e di formulare un “piano di risanamento ( articolo 2 §§ 4 e 5 della
legge Prodi) mirante a salvaguardare il valore tecnico, commerciale e
produttivo dell’impresa in difficoltà così come i posti di lavoro.
18.§ Nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, nessun
creditore poteva introdurre davanti l’autorità giudiziaria delle domande
individuali in esecuzione miranti ad attaccare direttamente il
patrimonio della società debitrice (articoli 201 e 51 della legge
fallimentare). Ogni credito, anche privilegiato, doveva essere dapprima
verificato secondo la procedura prevista dagli articoli 207 e 209 della
legge fallimentare, che , nelle parti pertinenti, così si leggono :
“Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore
(…) le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture
contabili e i documenti dell’impresa (…). Entro quindici giorni dal
ricevimento della raccomandata, i creditori (…) possono far pervenire al
commissario le loro osservazioni ed istanze”.
“(...) Entro novanta giorni dalla data del provvedimento di
liquidazione, il commissario forma l’elenco dei crediti ammessi o
respinti (..) e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa
ha la sede principale (..). Con il deposito in cancelleria, l’elenco
diventa esecutivo.”
19.§ I(l) commissari(o) si occupa(no) in seguito della liquidazione
dell’attivo (articoli 210 e 211 della legge fallimentare) e della
ripartizione ai creditori delle somme ottenute ( articolo 212 della
legge fallimentare). Secondo il disposto dell’articolo 213 della legge
fallimentare, il bilancio finale di liquidazione ed il piano di
ripartizione ai creditori erano depositati alla cancelleria del
tribunale. Entro un termine di venti giorni a partire dalla
comunicazione dell’avvenuto deposito, i creditori avevano la facoltà di
contestare il bilancio ed il piano di ripartizione davanti il tribunale
civile (paragrafo 2 dell’articolo 213 già citato).
20.§ La chiusura della procedura d’amministrazione straordinaria era
pronunciata, ad istanza dei commissari o d’ufficio, da un’autorità di
controllo (autorità di vigilanza rticolo 6 § 6 della legge Prodi).
21.§ La legge Prodi è stata in seguito abrogata da un decreto
legislativo n. 270 dell’otto luglio 1999, entrato in vigore alla fine di
agosto 1999. Quest’ultimo ha ugualmente introdotto una nuova
regolamentazione della procedura d’amministrazione straordinaria,
prevedendo segnatamente la possibilità per ogni creditore di contestare
davanti le autorità giudiziarie gli atti del commissario liquidatore (
articolo 17 del decreto-legge n. 270 dell’otto luglio 1999).
IN DIRITTO
1.SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1
22.§ Il ricorrente sostiene che a causa della lentezza della procedura
di amministrazione straordinaria, egli non ha potuto ottenere il
pagamento delle somme che gli erano dovute a titolo di salari non pagati
e ferie non godute. Nella sua decisione sulla ricevibilità del ricorso,
la Corte ha ritenuto che questa doglianza va esaminata sotto
l’angolazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, che così recita:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni.
Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di
utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi
generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli
Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per
disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o
per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle
ammende.”
23.§ Il Governo osserva che ogni interferenza con il diritto di
proprietà del ricorrente è stata conforme all’interesse generale e che
le autorità nazionali non hanno infranto il giusto equilibrio richiesto
in materia fra le esigenze della collettività e gli imperativi della
salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.
A Sull’esistenza di un “bene” ai sensi dell’articolo 1
24.§ Secondo la giurisprudenza degli organi della Convenzione, un
profitto futuro costituisce un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del
Protocollo n. 1 se il guadagno e’ stato acquisito o è stato oggetto d’un
credito esigibile ( sentenza Ambruosi c.Italia del 19 ottobre 2000, non
pubblicata, § 20; vedere anche Størksen c. Norvegia, ricorso n.
19819/92, decisione della Commissione del 5 luglio 1994, Décisions et
rapports (DR) 78-B, pp. 88-89 e 94-95).
25.§ Nel caso di specie, la Corte osserva che il ricorrente è stato
impiegato in qualità di quadro presso la società a responsabilità
limitata F. dall’ 8 maggio 1989 al 6 luglio 1995, e che non aveva
ottenuto più la sua retribuzione dal gennaio 1995 ( paragrafo 8 qui
sopra). Inoltre, l’otto aprile 1999, la citata società ha informato il
ricorrente che l’insieme dei crediti, verificati nel quadro della
procedura di amministrazione straordinaria, ammontava a 203.954.032 lire
italiane ( paragrafo 12 qui sopra). Il debitore lui stesso avendo
riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento di una
somma di denaro, la Corte considera che il ricorrente è titolare di un
“bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
B Sull’esistenza di un’ingerenza
26.§ La Corte ritiene che c’è stata un’ingerenza nel diritto di
proprietà del ricorrente come garantito dall’articolo 1 del Protocollo
n. 1. In effetti, in seguito all’adozione della procedura
d’amministrazione straordinaria, il suo “bene” è stato gestito da un
organo dello Stato e l’interessato si è trovato, durante un certo tempo,
nell’impossibilità d’esigere il pagamento del suo credito.
C La regola applicabile
27.§ L’articolo 1 del Protocollo n. 1, che garantisce in sostanza il
diritto di proprietà, contiene tre norme distinte ( sentenza James e
altri c. Regno Unito del 21 febbraio 1986, serie A n. 98, pp. 29-30, §
37, e Immobiliare Saffi c. Italia (GC), n. 22774/93, § 44, CEDH 1999V):
la prima, che è espressa nella prima frase del primo comma e riveste un
carattere generale, enuncia il principio del rispetto della proprietà;
la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso comma, prevede
la privazione della proprietà e la sottomette a determinate condizioni;
quanto alla terza, collocata nel secondo comma, essa riconosce agli
Stati contraenti il potere, tra gli altri, di regolamentare l’uso dei
beni conformemente all’interesse generale. La seconda e la terza, che
derivano da esempi particolari di attentati al diritto di proprietà,
devono interpretarsi alla luce del principio consacrato dalla prima
(sentenza Air Canada c. Regno Unito del 5 maggio 1995, serie A n. 316-A,
p. 15, § 30).
28.§ La Corte osserva che non c’è stato nella specie né l’espropriazione
di fatto né il trasferimento di proprietà, in quanto il diritto del
ricorrente ad ottenere il pagamento del suo credito non è stato mai
messo in dubbio. L’applicazione della procedura d’amministrazione
straordinaria si analizza nella regolamentazione dell’uso dei beni. Il
secondo comma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 ha influenza in questo
caso.
D Il rispetto delle condizioni del secondo comma
1.Scopo dell’ingerenza
29.§ La Corte riconosce che la procedura d’amministrazione straordinaria
mira ad assicurare una gestione equa dei beni dell’impresa in
liquidazione, in vista di garantire una protezione identica per tutti i
creditori. Ne consegue che l’ingerenza in questione perseguiva degli
scopi legittimi conformi all’interesse generale, vale a dire una buona
amministrazione della giustizia e la protezione dei diritti altrui.
2. Proporzionalità dell’ingerenza
30.§ La Corte ricorda che una misura d’ingerenza, particolarmente quella
di cui all’esame del secondo paragrafo dell’articolo 1, deve avere
riguardo ad un “giusto equilibrio” tra gli imperativi dell’interesse
generale e quelli della salvaguardia dei diritti fondamentali
dell’individuo. La ricerca di un simile equilibrio si riflette nella
struttura dell’articolo 1 nel suo insieme, quindi anche nel secondo
comma: deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i
mezzi impiegati e lo scopo ricercato. Controllando il rispetto di questa
esigenza, la Corte riconosce allo Stato un grande margine
d’apprezzamento sia per scegliere le modalità di messa in opera sia per
giudicare se le loro conseguenze sono legittime, nell’interesse
generale, nella preoccupazione di raggiungere l’obiettivo della legge in
causa (sentenze Chassagnou et autres c. Francia ( GC), n. 20588/94,
28331/95 e 28443/95, §75, CEDH 1999-III, e Immobiliare Saffi c. Italia,
già citata, § 49).
31.§ La Corte osserva che in linea di massima un sistema di sospensione
temporanea del pagamento dei crediti di una impresa commerciale in crisi
autorizzata a continuare la sua attività produttiva nell’interesse
dell’economia nazionale, non è criticabile in sé, visto in particolare
il margine di apprezzamento autorizzato dal secondo comma dell’articolo
1. Tuttavia, un tale sistema comporta il rischio d’imporre ai creditori
un carico eccessivo quanto alla possibilità di ottenere i loro beni e
deve quindi prevedere alcune garanzie di procedura per controllare che
la messa in opera del sistema e la sua incidenza sul diritto di
proprietà dei singoli non siano arbitrari né imprevedibili( vedere,
mutatis mutandis, sentenza Immobiliare Saffi c. Italia, già citata, §
54).
32.§ Ora, la Corte fa osservare che il sistema italiano in vigore
all’epoca dei fatti soffriva di una certa rigidità: in effetti, una
volta iniziata la procedura di amministrazione straordinaria, nessun
creditore poteva introdurre davanti le autorità giurisdizionali delle
domande individuali di esecuzione miranti ad attaccare il patrimonio
della società debitrice, ogni credito, anche privilegiato, doveva
dapprima essere verificato dai commissari liquidatori (paragrafo 18 qui
sopra). Solo il deposito, da parte di questi ultimi, del bilancio finale
di liquidazione e del piano di ripartizione apriva ai creditori la
possibilità di contestare, davanti al tribunale civile, le somme che
erano state loro accordate (paragrafo 19 qui sopra). In aggiunta, i
creditori non disponevano di alcuno mezzo effettivo per controllare
l’attività dei commissari liquidatori o per sollecitare il compimento
dei compiti che erano stati loro affidati.
33.§ La Corte deve tuttavia verificare se, tenuto conto dello stato
finanziario della società F. e delle circostanze particolari del caso di
specie, la durata della procedura di amministrazione straordinaria ha
violato il diritto di proprietà del ricorrente.
34.§ A questo riguardo, occorre osservare che la società F. ha da molto
tempo cessato la sua attività produttiva e che l’ammontare globale dei
suoi debiti arriva a circa 1.104 miliardi di lire. La massa attiva del
patrimonio è costituita da certi immobili, in parte ipotecati, e da
crediti, il cui pagamento è incerto e di cui l’ammontare è in ogni caso
largamente inferiore a l’insieme delle passività (paragrafo 14 qui
sopra). La Corte osserva che il ricorrente ha già ottenuto il versamento
di più di un terzo della somma che sollecitava ( vedere paragrafo 13 qui
sopra). Per ciò che concerne la possibilità di ottenere il residuo di
quella , la Corte osserva che i commissari liquidatori prevedono che la
risposta all’interrogativo se il ricorrente otterrà altri pagamenti in
suo favore è condizionata dall’esito della procedura che essi hanno
intentato al fine di recuperare i crediti della società F. ( paragrafo
14 qui sopra). Il ricorrente lui stesso prevede con una forte
probabilità che nessun pagamento sarà fatto in suo favore.
35.§ Alla luce di quanto precede, la Corte reputa che la causa
principale del ritardo nel pagamento del credito del ricorrente non è la
lunghezza o la natura della procedura di liquidazione, ma piuttosto la
mancanza di risorse finanziarie del debitore e le difficoltà di
recuperare i suoi crediti, circostanze che non si saprebbe come mettere
a carico dello Stato. Quest’ultimo quindi non ha infranto, nel caso di
specie, l’equilibrio che deve esistere in materia tra la protezione del
diritto dei singoli al rispetto dei loro beni e le esigenze
dell’interesse generale.
Di conseguenza, non c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo
n. 1.
2. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
36.§ Il ricorrente deduce che non ha avuto la possibilità di far valere
i suoi diritti davanti ad un’istanza nazionale capace di offrirgli una
tutela adeguata. Egli invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che,
nelle sue parti pertinenti, così è formulato :
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata(...) da un
tribunale (...) che si pronuncerà (...) sulle controversie sui suoi
diritti e doveri di carattere civile.”
37.§ Il Governo osserva che il ricorrente deve dapprima sottomettere le
sue pretese al commissario liquidatore, e che egli potrà contestare lo
stato dei crediti davanti le autorità giurisdizionali dopo il deposito
in cancelleria di quest’ultimo. In ogni caso, egli avrà diritto alla
concessione di una somma a titolo di svalutazione della moneta.
38.§ Il ricorrente osserva che solo lo stato dei crediti può essere
impugnato davanti le autorità giurisdizionali e sottolinea che egli non
dispone, nel diritto italiano, di alcun mezzo efficace per accelerare la
procedura d’amministrazione straordinaria.
39.§ La Corte osserva che l’essenza della doglianza del ricorrente si
fonda sull’impossibilità di sottomettere davanti ad un’istanza
nazionale, prima del deposito dello stato dei crediti, una domanda di
pagamento delle somme dovute o di contestare gli atti del commissario
liquidatore. Di conseguenza, essa prevede di esaminare questa doglianza
sotto il profilo generale dell’obbligazione, che l’articolo 13 della
Convenzione fa pesare sugli Stati, di offrire un ricorso effettivo che
permetta di lamentarsi delle violazioni della Convenzione (vedere,
mutatis mutandis, sentenza Aksoy c. Turchia del 18 dicembre 1996,
Recueil 1996-VI, pp. 2285-2286, §§ 92-94).
3. SULLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE
40.§ L’articolo 13 della Convenzione così è formulato :
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente
Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo
davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata
commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni
ufficiali”.
41.§ Ai sensi della giurisprudenza della Corte, l’articolo 13 garantisce
l’esistenza nel diritto interno di un ricorso che permetta la prevalenza
dei diritti e delle libertà della Convenzione, così come vi si possono
trovare consacrati. Questa disposizione ha dunque come conseguenza di
esigere, per le lagnanze che si possono stimare “difendibili” riguardo
alla Convenzione od ai suoi Protocolli, un ricorso interno che abiliti
l’istanza nazionale competente di conoscere il contenuto del ricorso ed
offrire una riparazione appropriata, anche se gli Stati contraenti
godono di un certo margine di apprezzamento quanto al modo di
conformarsi ai doveri previsti da questa disposizione. La portata
dell’obbligo derivante dall’articolo 13 varia in funzione della natura
della doglianza che il ricorrente fonda sulla Convenzione. In ogni caso,
il ricorso richiesto deve essere “effettivo” sia in pratica sia in
diritto, nel senso in particolare che il suo esercizio non deve essere
ostacolato in modo ingiustificato dagli atti od omissioni delle autorità
dello Stato convenuto (sentenze Aydin c. Turchia del 25 settembre 1997,
Recueil 1997-VI, p. 1895, § 103, e Kaya c. Turchia del 19 febbraio 1998,
Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106; quanto al carattere “difendibile”
della doglianza fondata sulla Convenzione, vedere le sentenze Boyle e
Rice c. Regno Unito del 27 aprile 1988, serie A n. 131, p. 23, § 52, e
Powell e Rayner c. Regno Unito del 21 febbraio 1990, serie A n. 172, p.
14, § 31).
42.§ Nel caso di specie, il ricorrente aveva una doglianza difendibile
sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
43.§ Egli aveva dunque il diritto di presentare la sua doglianza ad
un’istanza nazionale capace di offrirgli una riparazione adeguata.
Tuttavia, in seguito all’adozione della procedura di amministrazione
straordinaria, durante circa quattro anni e due mesi il ricorrente non
ha potuto adire nessuna autorità per far valere il suo diritto ad
ottenere il pagamento dei suoi crediti o per contestare gli atti del
commissario liquidatore, non disponendo allo stesso tempo di nessun
mezzo effettivo per sollecitare l’esame del suo fascicolo .
44.§ Di conseguenza, la Corte reputa che le regole fondanti la procedura
di amministrazione straordinaria fino alla fine d’agosto 1999,
caratterizzate dalla lunghezza della verifica dello stato dei crediti,
hanno ostacolato in maniera ingiustificata il suo diritto di disporre di
un ricorso “effettivo” ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione.
Di conseguenza, c’e’ stata violazione di questa disposizione.
4. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
45.§ Ai termini dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei
suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Corte contraente non
permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla
parte lesa”.
A . DANNO
46.§ Il ricorrente sollecita il versamento di 20.000.000 di lire
italiane a titolo di danno morale. Egli deduce inoltre che una procedura
giudiziaria rapida ed efficace gli avrebbe permesso di incassare in un
tempo ragionevole il residuo della somma a lui dovuta. Quest’ultima
ammonta a lire 127.364.132, ciò che corrisponderebbe ad un pregiudizio
materiale subito.
47.§ Il Governo ritiene che la semplice constatazione della violazione
della Convenzione fornirebbe in sé una equa soddisfazione sufficiente ai
sensi dell’articolo 41 della Convenzione.
48.§ La Corte osserva che l’importo di 127. 364.132 lire italiane,
reclamata dal ricorrente a titolo di danno morale, rappresenta l’oggetto
della procedura nazionale d’amministrazione straordinaria, la quale era,
alla data delle ultime informazioni, ancora pendente. La Corte non
saprebbe immaginare, a questo stadio, i risultati a cui potrà pervenire
la procedura e sottolinea che in ogni stato della causa la violazione
della Convenzione non condiziona, in sé, la formazione dello stato dei
crediti da parte dei commissari liquidatori e che il ricorrente potrà
eventualmente beneficiare di una somma per compensare la svalutazione
della moneta. C’è quindi motivo di rigettare la domanda formulata a
titolo di danno materiale. Peraltro, la Corte sostiene che il ricorrente
ha subito un torto morale certo. Avuto riguardo delle circostanze della
causa caso e statuendo su una base equa come previsto dall’articolo 41
della Convenzione, essa decide di concedergli 10.000.000 di lire
italiane.
B. SPESE
49.§ Il ricorrente sollecita il rimborso delle spese legali per la
procedura davanti agli organi della Convenzione. Egli domanda 6.919.320
lire italiane.
50.§ Il Governo si rimette alla saggezza della Corte.
51.§ Avuto riguardo agli elementi in suo possesso ed alla prassi in
materia, la Corte decide di concedere al ricorrente l’importo
sollecitato.
C. INTERESSI MORATORI
52.§ In base alle informazioni di cui dispone la Corte, il tasso
d’interesse legale applicabile in Italia alla data d’adozione della
presente sentenza era di 3,5 % l’anno.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1.Dichiara, con cinque voti contro due, che non c’è stata violazione
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;
2.Dichiara, all’unanimità, che non s’impone di esaminare la doglianza
formulata dal ricorrente sul terreno dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione;
3.Dichiara all’unanimità, che c’è stata violazione dell’articolo 13
della Convenzione;
4.Dichiara, all’unanimità,
a)che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi a
decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva
conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti:
10.000.000 di lire italiane per danno morale e 6.919.320 per spese
legali;
b) che questi importi saranno maggiorati di un interesse semplice del
3,5 % l’anno a partire dalla scadenza di questo termine fino al
versamento;
5.Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il
surplus.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 25 ottobre 200125
ottobre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Christos ROZAKIS Presidente
Erik FRIBERGH Cancelliere
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