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Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo |
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Ammissibilità dell’
esame nel merito, limitatamente alle violazioni allegate dal ricorrente
circa - il suo divieto d’ingresso e di soggiorno in Italia con riferimento all’articolo 3 § 2 del Protocollo n° 4, (divieto di espulsione dei cittadini), - il conseguente trattamento umiliante e degradante con riferimento all’articolo 3 della Convenzione (proibizione della tortura), - la lesione dei diritti elettorali con riferimento all’articolo 3 del Protocollo n° 1 (libere elezioni), - violazioni considerate da sole o combinate con l’articolo 14 della Convenzione (discriminazione nel godimento dei diritti e libertà fondamentali). Non ammissibilità
dell’ esame nel merito, delle ulteriori violazioni allegate dal
ricorrente circa Comunicato
del Cancelliere IL
CASO VITTORIO EMANUELE di SAVOIA c. ITALIA Il 13 settembre 2001, un
collegio della seconda sezione della Corte europea dei Diritti
dell’Uomo ha dichiarato parzialmente ricevibile il ricorso nel caso di
Vittorio Emanuele di Savoia contro l’Italia (n° 53360/99). La Corte ha ugualmente
deciso di tenere una udienza quanto al merito delle doglianze dichiarate
ricevibili. La data sarà fissata ulteriormente. Fatti Il ricorrente è il
figlio di Umberto II, ultimo re d’Italia. Ha lasciato l’Italia nel
1946 quando, in seguito al referendum del 2 giugno 1946 sul regime
politico dell’Italia, il padre è partito in esilio a causa della
proclamazione della repubblica italiana. Dopo il decesso di Umberto II,
intervenuto il 18 marzo 1983, il ricorrente è il nuovo capo di Casa
Savoia. Con il presente ricorso,
il ricorrente si lamenta del divieto di ingresso e di soggiorno in
Italia al quale è sottoposto in virtù della costituzione italiana.
Adottata il 22 giugno 1947, la costituzione della Repubblica italiana è
entrata in vigore il 1° gennaio 1948. La XIII disposizione transitoria
e finale riguarda i membri e i discendenti di Casa Savoia. Il primo
paragrafo indica che "I membri e i discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive". Il secondo paragrafo stabilisce che "Agli ex re di
Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono
vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale". Quest’ultimo paragrafo
è stato oggetto di alcuni pareri (Consiglio di Stato) o decisioni
(giudiziarie e costituzionale) che le giurisdizioni italiane sono state
portate a prendere. Per quanto riguarda i
pareri del Consiglio di Stato, due sono stati espressi in seguito al
decesso di Umberto II. Il terzo, adottato il 1° marzo 2001, riguardava
l’interpretazione da dare alla XIII disposizione dopo il decesso di
Maria-José di Savoia, avvenuto il 27 gennaio 2001. Il Consiglio di
Stato ha ritenuto che il divieto non poteva non applicarsi nei confronti
di tutti i discendenti maschi degli ex re d’Italia. Doglianze Davanti alla Corte
europea dei Diritti dell’Uomo, il ricorrente si lamenta innanzi tutto
del divieto d’ingresso e di soggiorno in Italia. Allega la violazione
dell’articolo 3 § 2 del Protocollo n° 4 (divieto di espulsione dei
cittadini) alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e chiede
alla Corte di dichiarare che lui e i suoi discendenti maschi hanno il
diritto di entrare e di soggiornare sul territorio italiano. Poi, il ricorrente si
lamenta di essere oggetto di discriminazione nel godimento dei diritti e
libertà fondamentali (articolo 14 della Convenzione), e più
particolarmente di essere stato privato del diritto alla libertà
(articolo 5), del diritto al rispetto della vita privata e familiare
(articolo 8), del diritto alla libertà di riunione (articolo 11), dei
diritti elettorali (articolo 3 del Protocollo n° 1) e del diritto di
difendersi (articolo 6 della Convenzione), con la conseguenza della
violazione, da parte dello stato italiano, del principio del divieto di
un trattamento che, nell’insieme, per la sua durata e per le
conseguenze morali e materiali, deve essere considerato come umiliante e
degradante (articolo 3 della Convenzione). Il ricorrente si lamenta
ugualmente della confisca dei beni (articolo 1 del Protocollo n° 1) e
di una restrizione alla sua libertà di circolazione (articolo 2 del
Protocollo n° 4). Decisione Con la sua decisione, la
Corte ha dichiarato ricevibili, riservandosi l’esame degli argomenti
sul merito, le doglianze del ricorrente riguardanti l’articolo 3 § 2
del Protocollo n° 4, come pure gli articoli 3 della Convenzione e 3 del
Protocollo n° 1, considerati da soli o combinati con l’articolo 14
della Convenzione. La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso per il
resto (le altre doglianze). Il caso è stato
esaminato da una camera composta da : Christos Rozakis,
(greco), presidente, Erik
Fribergh, cancelliere di sezione. |
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