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Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo |
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(traduzione
non ufficiale a cura di Loredana Tassone e dell’avv. Maurizio de
Stefano) SECONDA
SEZIONE Sentenza
del 02 agosto 2001 La
Corte europea dei Diritti dell’Uomo (seconda sezione), riunitasi in una
camera composta da: C.L.
Rozakis, presidente, B. Conforti, G. Bonello, V. Stráznická,
P. Lorenzen, M. Fischbach, M. Tsatsa-Nikolovska, giudici , e dal
Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione, Dopo
averla deliberata, nella camera di consiglio del 10 luglio 2001,
rende la seguente sentenza adottata in questa data: LA
PROCEDURA 1.
All’origine del processo vi è un ricorso (n° 37710/97) indirizzato
contro la Repubblica italiana, con la quale una società a responsabilità
limitata, la società Elia S.r.l (<<ricorrente>>), aveva adito
la Commissione europea dei Diritti dell’uomo (<<la Commissione>>)
il 6 agosto 1997, in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (<<
la Convenzione>>). 2.
La ricorrente è rappresentata davanti alla Corte da I. Fiorillo, avvocato
in Roma. Il Governo italiano (<< il Governo>>) è rappresentato
dal suo agente U. Lenza e dal suo coagente, V. Esposito. 3.
La ricorrente denunciava la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n°
1, a motivo del vincolo d’inedificabilità che gravava
sul suo terreno. 4.
Il ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1° novembre 1998, data
d’entrata in vigore del Protocollo n° 11 alla Convenzione (art. 5 § 2
del Protocollo n°11). 5. Il ricorso è stato attribuito alla seconda sezione della Corte (art.52 § 1 del regolamento). In seno alla quale, la Camera, incaricata di esaminare il caso (art.27 §1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all’articolo 26 § 1 del regolamento. 6. Con una decisione del 14 dicembre 2000, la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile. 7. Sia la ricorrente che il Governo hanno depositato le osservazioni scritte sul merito del caso (articolo 59 § 1 del regolamento). IN
FATTO I.
LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE. 8.
La ricorrente è proprietaria fin dal 1967 di un terreno di circa 65.000
metri quadrati, situato nel comune di Pomezia ed iscritto al catasto, foglio
11, particella 66. Nel 1963, il comune di Pomezia aveva approvato un
progetto di costruzione da realizzare sul suddetto terreno. A.
Il primo divieto posto con atto amministrativo. 9.
Il 29 dicembre 1967, il Comune di Pomezia adottò una delibera in vista
dell’adozione di un piano regolatore generale (di seguito PRG) che
destinava il terreno della ricorrente alla creazione di un parco pubblico. 10.
Il 20 novembre 1974, la regione Lazio approvò il PRG di Pomezia.
Quest’ultimo destinava il terreno della ricorrente alla creazione di un
parco pubblico e, di conseguenza, colpiva il predetto terreno con un
divieto assoluto di costruire in vista della sua espropriazione. 11.
Conformemente all’art. 2 della legge n° 1187 del 1968, il vincolo
di inedificabilità imposto dal PRG divenne inefficace nel 1979, non essendo
stato adottato alcun piano urbanistico particolareggiato nel
termine dei cinque anni. B.
I limiti del diritto di edificare derivanti dall’applicazione dell’art.
4 della legge n° 10/1977. 12.
Nonostante il venir meno del vincolo di inedificabilità, il terreno
della ricorrente non recuperò la sua destinazione originaria. 13.
In effetti, nell’attesa della decisione del Comune di Pomezia in
merito alla nuova destinazione da dare al terreno in questione, questo
fu sottoposto al regime previsto dall’articolo 4 della legge n° 10 del
1977, disposizione considerata applicabile a questo tipo di situazione dalla
giurisprudenza (vedi §§ 38 - 40) ed, a partire dal 1990, dalla legge n°
86 della regione Lazio. 14.
Di conseguenza, il terreno della ricorrente fu colpito dalle limitazioni al
diritto di edificare derivanti dall’applicazione di questa legge. 15.
Il 12 marzo 1987, la ricorrente, richiese al comune di Pomezia, di
determinare la nuova destinazione del terreno. Tale istanza rimase senza
seguito. 16.
A fronte della mancata risposta da parte del Comune, equivalente ad un
rigetto, la ricorrente presentò un ricorso davanti al Tribunale
amministrativo regionale (TAR). Essa deduceva in primo luogo che il
Comune di Pomezia aveva l’obbligo di determinare la nuova destinazione del
suo terreno e che l’inerzia del comune era illegale. Peraltro, la
ricorrente richiedeva che l’amministrazione classificasse il terreno come
edificabile. 17.
Con una sentenza del 16 ottobre 1989, il TAR del Lazio accolse il ricorso
della ricorrente, nella misura in cui riconobbe che l’inerzia del Comune
di Pomezia era illegale. 18.
Il tribunale considerò che il vincolo di inedificabilità
imposto nel 1974 era divenuto inefficace dopo cinque anni, ai sensi della
legge n° 1187/1968, poiché il Comune di Pomezia non aveva adottato nessun
piano urbanistico particolareggiato. Da quel momento, il terreno della
ricorrente era sottoposto al regime previsto dalla legge n° 10/1977. Ora,
il tribunale stimò che le limitazioni al diritto di edificare derivanti
dall’applicazione di questa legge n° 10/1977 non potessero sostituire un
atto amministrativo che determinava in positivo quale fosse la destinazione
del terreno; di conseguenza, l’amministrazione aveva dunque l’obbligo di
procedere alla ricostituzione della disciplina urbanistica;
l’inerzia dell’amministrazione era illegale. Tuttavia, il Comune restava
totalmente libero di attribuire al terreno in questione la destinazione che
egli voleva, non potendo il TAR ordinare che il terreno fosse classificato
in un modo o in un altro. 19.
In conclusione, il TAR ordinò all’amministrazione comunale di attribuire
una nuova destinazione al terreno della ricorrente. 20. Il Comune di Pomezia interpose appello a questa sentenza. 21. Con una sentenza del 28 febbraio 1992, il Consiglio di Stato rigettò il ricorso del Comune di Pomezia e confermò la sentenza impugnata. 22.
Non avendo il Comune di Pomezia dato seguito alla sentenza del Consiglio di
Stato, il 10 settembre 1992 la ricorrente invitò lo stesso Comune ad
adottare una decisione riguardante il terreno. Peraltro, la ricorrente avanzò
una proposta risolutiva, secondo la quale se il Comune avesse classificato
15.000 metri quadrati come terreno edificabile, la restante parte di
terreno sarebbe ceduta gratuitamente dalla ricorrente al Comune. Tale
proposta rimase senza seguito. C.
Il secondo divieto stabilito dall’atto amministrativo. 23.
Con una decisione del 25 ottobre 1995, il Comune di Pomezia prese una
delibera in vista dell’adozione di un piano urbanistico
particolareggiato ed impose nuovamente il vincolo assoluto d’inedificabilità
in vista dell’espropriazione del terreno della ricorrente. Il Comune
classificò il terreno come destinato a dei servizi pubblici. 24. La ricorrente propose un ricorso contro questa decisione davanti al Comitato regionale incaricato di controllare gli atti dei comuni (CORECO) allo scopo di ottenere l’annullamento della decisione del Comune. La ricorrente deduceva che la destinazione del terreno era stata indicata in maniera troppo incerta, e che non erano state soddisfatte le condizioni per poter rinnovare il divieto, tra cui l’esistenza di un interesse pubblico. Non si conosce l’esito di questo ricorso. 25. Dalla perizia prodotta dalla ricorrente risulta che in data 22 marzo 1999 è stato adottato il piano urbanistico particolareggiato che prevedeva il vincolo di inedificabilità sul terreno della ricorrente. II.
IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI. 1.
Nozioni generali in materia urbanistica. 26.
In virtù dell’articolo 42 commi 2 e 3 della Costituzione italiana, “la
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che
ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti allo scopo di
assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La
proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”. La
legge urbanistica (legge n° 1150 del 1942 e le relative modifiche)
disciplina lo sviluppo urbanistico del territorio e conferisce ai Comuni il
potere di adottare i piani regolatori i quali devono concernere il
territorio comunale nella sua totalità. 27. Il piano regolatore generale (infra PRG) è un atto avente durata indeterminata. La procedura di adozione di un PRG ha inizio mediante una delibera Comune (delibera di adozione), in seguito alla quale ha inizio un periodo di salvaguardia, durante il quale è sospesa ogni decisione relativa alle domande di concessione edilizia che potrebbero essere in contrasto con la realizzazione del PRG (Legge n° 1902 del 1952 e relative modifiche). L’approvazione del PRG appartiene alla competenza delle Regioni (art. 1 del decreto presidenziale (DPR) n° 8 del 1972 ed articoli 79 e80 del DPR n° 616 del 1977), mentre in precedenza vi si provvedeva mediante decreto del Presidente della Repubblica. Dopo che il PRG è stato approvato, esso viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e depositato in Comune. 28.
Allorquando il PRG regola in modo preciso il territorio, esso può essere
eseguito de plano; molto spesso, il PRG ha bisogno per la sua
applicazione di un atto complementare. Quest’ultimo può dipendere
dall’iniziativa pubblica, come segnatamente il piano urbanistico
particolareggiato, e questo ha una durata determinata. In effetti, dopo
l’adozione del piano particolareggiato, (piano che equivale ad una
dichiarazione di pubblica utilità) l’amministrazione dispone di un
termine perentorio (che non può superare i dieci anni, ai sensi
dell’articolo 16 della Legge urbanistica) per espropriare ed in ogni caso
per dargli esecuzione sotto pena di decadenza del piano. Qualora il PRG ha
bisogno di un piano particolareggiato per la sua applicazione, spetta al
Comune di adottarne uno. Tuttavia, alcun termine perentorio è
previsto per l’adozione di un piano particolareggiato. 2.
L’imposizione e la durata del divieto di edificare: i principi fissati
dalla Corte costituzionale. 29.
Le limitazioni al diritto di disporre della proprietà, come il
vincolo di inedificabilità, sono imposte con l’adozione di un piano
regolatore. Un divieto di edificabilità può essere imposto in vista
dell’espropriazione del terreno (vincolo preordinato all’esproprio),
quando colpisce un terreno destinato a uso pubblico o alla costruzione di
immobili o infrastrutture pubbliche (art. 7 n° 3 e n° 4 della Legge
urbanistica). 30.
La legge urbanistica, nel suo testo originale, stabiliva che le limitazioni
al diritto di proprietà dei privati previsti da un piano regolatore
generale, segnatamente i vincoli di inedificabilità, avessero una
durata equivalente a quella del piano regolatore generale, cioè
avevano una durata indeterminata; contestualmente, non era previsto alcun
indennizzo per i proprietari (art. 40). 31. La Corte costituzionale venne investita della questione se fosse compatibile con il diritto di proprietà, un divieto che limitasse gravemente il diritto di proprietà, quale un vincolo espropriativo o un vincolo di inedificabilità, che poteva protrarsi sine die senza alcuna forma di indennizzo. 32. Con le sentenze rese tra il 1966 e il 1968 (vedi segnatamente la sentenza n°6 del 1966 e n° 55 del 29 maggio 1968), la Corte costituzionale si pronunciò per la negativa e dichiarò incostituzionale la legge urbanistica nella parte in cui essa prevedeva la durata indeterminata per delle limitazioni gravemente lesive del diritto di proprietà, come per il caso del vincolo di inedificabilità o del vincolo preordinato all’espropriazione, in mancanza di un qualunque indennizzo. 33. La Corte costituzionale ha precisato che la legge può limitare il diritto di proprietà dei privati, a condizione che la sua sostanza non sia svuotata. D’altro canto, il diritto di edificare deve essere considerato come una facoltà inerente al diritto di proprietà, il quale non può essere limitato che per ragioni di utilità pubblica precise ed attuali. Nel caso di espropriazione o di limitazioni lesive della natura stessa del diritto in oggetto (come un vincolo di inedificabilità) aventi una durata indeterminata, il proprietario deve ricevere un indennizzo pecuniario. Per contro, non è dovuto alcun indennizzo per il caso in cui il vincolo di inedificabilità sia previsto con una durata determinata. 34. In seguito a queste sentenze della Corte Costituzionale che fissavano i principi in materia di gravi limitazioni al diritto di proprietà, il legislatore aveva due opzioni: scegliere per dei divieti a durata determinata senza indennizzo; alternativamente optare per dei divieti a durata indeterminata con immediato indennizzo. 35. Il legislatore italiano ha dato esecuzione a queste sentenze scegliendo la prima opzione ed adottando, il 19 novembre 1968, la legge n° 1187 del 1968, che ha modificato la legge urbanistica. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 di questa legge, in occasione dell’adozione del piano regolatore generale, le autorità locali possono imporre ai privati dei vincoli preordinati all’esproprio del terreno e dei vincoli di inedificabilità. Tuttavia, queste limitazioni perdono la loro efficacia entro cinque anni se non avviene l’ espropriazione o quando non è adottato alcun piano urbanistico di attuazione, segnatamente un piano particolareggiato. 36. L’articolo 2 della Legge n°1187/1968 prevedeva parimenti, nel suo secondo comma, una proroga ex lege, per un periodo di cinque anni, dei termini fissati dal piano regolatore generale approvati prima della data della sua entrata in vigore. Le leggi n° 756 del 1973 e 696 del 1975 e il Decreto Legge n° 781 del 26 novembre 1976 hanno prorogato questi stessi termini fino all’entrata in vigore della Legge n° 10 del 1977 (disposizioni in materia di edificabilità dei suoli). 37.
Con la sentenza n°92 del 1982, la Corte costituzionale ha precisato la
portata della legge n° 10 del 1977, affermando che, anche successivamente
alla sua entrata in vigore, il diritto di costruire rimane una facoltà
inerente al diritto di proprietà. Quanto ai vincoli di inedificabilità, la
Corte ha precisato che questi rimangono sottomessi alla legge 1187 del 1968,
precisamente la loro durata non può superare i cinque anni in
mancanza dell’approvazione di un piano particolareggiato. 3.
Situazione successiva alla decadenza di un vincolo di inedificabilità
38.
Secondo la giurisprudenza, nel caso in cui il vincolo di inedificabilità
scade ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge n° 1187 del 1968, in
seguito allo scadere del termine di cinque anni, i terreni interessati
non recuperano automaticamente la loro destinazione originaria e non
acquistano automaticamente la destinazione dei terreni limitrofi. Per
determinare la nuova destinazione di un terreno, occorre un atto positivo
dell’amministrazione, come un piano particolareggiato. Aspettando
questo atto positivo dell’amministrazione, i terreni interessati
sono considerati dalla giurisprudenza come sottomessi al regime previsto
dall’art. 4 della Legge n° 10 del 1977, relativo ai terreni dei Comuni
che non abbiano adottato un piano regolatore generale (giurisprudenza del
Consiglio di Stato, in particolare vedere le sentenze dell’adunanza
plenaria n° 7 e n°10 del 1984). Secondo
l’art. 4 di questa legge, una concessione edilizia può essere rilasciata
unicamente se il terreno è situato al di fuori del centro abitato ed a
determinate condizioni, per un volume molto ridotto. Se il terreno è
situato all’interno del centro abitato, qualunque nuova costruzione è
vietata. 39.
La Regione Lazio ha inserito la suddetta giurisprudenza nella Legge n° 86
del 24 novembre 1990, che prevede espressamente che il divieto assoluto di
edificare colpisce i terreni sprovvisti di una destinazione urbanistica che
si trovano all’interno di un centro abitato. 4.
Nel caso di inerzia della amministrazione. 40.
Successivamente alla decadenza di un vincolo di inedificabilità, incombe
sul Comune l’obbligo di determinare rapidamente la nuova destinazione del
terreno interessato; tuttavia non è previsto alcun un termine. 41. L’inerzia dell’amministrazione può essere denunciata da coloro che vi abbiano interesse davanti alle giurisdizioni amministrative (sentenza del Consiglio di Stato, IV sez., 20.5.1996 n°664). Quest’ultime possono ordinare al Comune di determinare la nuova destinazione degli immobili interessati, senza tuttavia potersi sostituire alle autorità interessate nella scelta della destinazione. Nella sentenza n° 67 del 1990, riguardante un caso di espropriazione in cui era in contestazione l’inerzia dell’amministrazione, la Corte costituzionale ha affermato che il ricorso che permette di impugnare l’inerzia dell’amministrazione davanti al tribunale amministrativo è defatigante e non conclusivo con conseguente scarsa efficacia. 42.
La Corte costituzionale è stata investita della questione se sia
compatibile con la Costituzione la sottoposizione di un terreno
al regime previsto dall’art. 4 della Legge n° 10/1977, considerato
che tale regime comporta un vincolo di inedificabilità sine die – in
ragione dell’inerzia dell’amministrazione nel determinare una nuova
destinazione del terreno interessato (in specie nell’adozione di un piano
regolatore)- e senza previsione di alcun indennizzo. Nella sentenza n° 185
del 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato la questione irricevibile,
poiché spetta alla competenza esclusiva del legislatore di intervenire
tempestivamente ed in maniera idonea a portare rimedio a questa situazione. 5.
Il rinnovo del vincolo d’inedificabilità (mediante atto amministrativo) 43. Con una sentenza del 1989 (n° 575), la Corte costituzionale ha indicato che, allo spirare del termine di cinque anni previsto dall’articolo 2 della Legge n° 1187 del 1968 ed in occasione di una nuova pianificazione del territorio, le autorità locali hanno il potere di rinnovare il vincolo di inedificabilità per ragioni di utilità pubblica. Dunque questa sentenza ha riconosciuto il potere dell’amministrazione di reiterare il divieto una volta che il primo sia scaduto. 44.
Tuttavia, il potere dell’amministrazione di rinnovare il divieto di
costruire non può tradursi in un divieto di costruire sine die in
assenza di ogni forma di indennizzo. Infatti, allorché il divieto di
costruire svuota la sostanza del diritto di proprietà poiché
determina un’incertezza sostanziale, in conseguenza del fatto che è
prorogato per una durata indeterminata o è reiterato, il proprietario
dovrebbe beneficiare di un indennizzo (vedi parimenti le sentenze della
Corte costituzionale n° 186 del 1993, n° 344 del 1995 e la sentenza
del Consiglio di Stato (sez. IV ) n° 159 del 1994). 6.
L’assenza di indennizzo. 45. La Corte di cassazione ha stabilito che nell’ipotesi di limitazioni al diritto di proprietà in vista dell’espropriazione ed anche in assenza di ogni indennizzo, il proprietario interessato è titolare di un semplice interesse legittimo, cioè di una situazione individuale protetta in maniera indiretta e subordinata al rispetto dell’interesse pubblico e non di un diritto soggettivo all’ottenimento di un indennizzo pecuniario (vedi le sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione n° 11308 del 28 ottobre 1995, n°11257 del 15 ottobre 1992 e n° 3987 del 10 giugno 1983). 46. Di conseguenza, a fronte della decisione delle autorità comunali che gli impongono un vincolo d’inedificabilità, il proprietario può adire le giurisdizioni amministrative per far constatare se, nell’esercizio del suo potere discrezionale, l’amministrazione ha rispettato le regole fissate dalla legge e non ha oltrepassato il margine di apprezzamento di cui dispone nella valutazione dell’equilibrio tra l’interesse pubblico e quello dei privati. Tuttavia, anche se le giurisdizioni amministrative annullano il vincolo di inedificabilità, non è dovuto alcun indennizzo allorquando il vincolo d’inedificabilità sia stato imposto per una durata determinata, segnatamente se esso è sottoposto al termine di cinque anni previsto dall’articolo 2 della legge n° 1187 del 1968. 47.
Ricordando i principi fissati nella propria giurisprudenza anteriore (vedi
le sentenze ricordate al § 32 così come le sentenze n° 82 del 1982, n°575
del 1989, n°344 del 1995), la Corte costituzionale ha, con la sentenza n°179
del 12-20 maggio 1999, dichiarato incompatibile con la Costituzione la
mancata previsione da parte della legge di una forma d’indennizzo per il
caso in cui la possibilità di esproprio o un vincolo di inedificabilità,
fossero reiterati dall’amministrazione di modo che il diritto di proprietà
ne sia gravemente leso. Il diritto di proprietà è limitato in modo
problematico allorché un divieto sia reiterato o prorogato sine die o
allorquando sia rinnovato più volte per un periodo determinato. Pur
lasciando intatta la possibilità per l’amministrazione di rinnovare i
vincoli d’inedificabilità, la Corte ha affermato che è necessario che il
legislatore intervenga e preveda una forma d’indennizzo, precisandone i
criteri e le modalità. La Corte non ha escluso che un giudice investito della domanda di un indennizzo prima dell’intervento del legislatore possa ricercare all’interno del sistema giuridico dei criteri che gli permettano di attribuire, all’occorrenza, un indennizzo. La
Corte ha egualmente precisato che l’obbligo d’indennizzo non concerne
che il periodo successivo ai primi cinque anni di divieto (periodo di
franchigia). IN
DIRITTO I.
DELLA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N°1. 48.
La società ricorrente sostiene che le limitazioni imposte sul suo terreno
per un lungo periodo ed in assenza di un indennizzo attentano al suo diritto
al rispetto dei propri beni, garantito dall’articolo 1 del Protocollo n°1,
il quale recita: <<Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica
utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del
diritto internazionale. Le
disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di
mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare
l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare
il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende>>. 1.
Dell’esistenza di una ingerenza nel diritto di proprietà della
ricorrente. 49.
La Corte sottolinea che le parti sono d’accordo nel ritenere che vi è
stata una ingerenza nel diritto al rispetto dei beni della
ricorrente. 50.
Rimane da esaminare se tale ingerenza abbia o meno infranto l’articolo 1
del Protocollo n° 1. 2.
Sulla giustificazione della ingerenza nel diritto di proprietà della
ricorrente. a).
La regola applicabile. 51.
La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo n°1 contiene tre
norme distinte: <<la prima, che è espressa nella prima frase del
primo comma e riveste un carattere generale, enuncia il principio del
rispetto della proprietà; la seconda, che figura nella seconda frase dello
stesso comma, prevede la privazione della proprietà e la sottomette a
determinate condizioni; quanto alla terza, collocata nel secondo
comma, riconosce agli Stati il potere, tra gli altri, di
regolamentare l’uso dei beni conformemente all’interesse generale (…).
Non si tratta pertanto di regole sprovviste di un una correlazione tra loro.
La seconda e la terza derivano da esempi particolari di attentati al
diritto di proprietà; cosicché, queste si devono interpretare alla luce
del principio consacrato dalla prima >> ( vedere, tra le altre, la
sentenza James e altri c. Regno Unito del 21 febbraio 1986, serie A n°
98-B, pp. 29-30, §37, la quale riprende in parte i termini dell’analisi
che la Corte ha sviluppato nella sua sentenza Sporrong e Lönnroth c. Svezia
del 23 settembre 1982, serie A n° 52, p.24, § 61; vedi anche le sentenze
Les saints monastères c. Grecia del 9 dicembre 1994, serie A n° 301-A,
p.31, § 56, e Iatridis c. Grecia [GC], n°31107/96, § 55, CEDH 1999-II). 52. La ricorrente deduce di essere vittima di un’espropriazione di fatto a seguito dell’effetto combinato dei vincoli di inedificabilità in previsione della espropriazione del terreno, che hanno ridotto a nulla il valore e le possibilità di disporre di quest’ultimo. 53. Il Governo ritiene che la situazione in contestazione rientri nell’ambito della regolamentazione dell’uso dei beni. 54.
La Corte osserva che il terreno della ricorrente è stato sottoposto a dei
vincoli di inedificabilità in prospettiva della espropriazione.
Ordunque, tali misure non hanno comportato una privazione formale
della proprietà, ai sensi della seconda frase del primo comma
dell’articolo 1, poiché il diritto di proprietà della ricorrente è
rimasto giuridicamente intatto. 55. In assenza di un trasferimento di proprietà, la Corte deve guardare al di là delle apparenze ed analizzare la realtà della situazione in contestazione. A questo proposito, occorre verificare se la suddetta situazione non equivalga ad un’espropriazione di fatto, come lo pretende l’interessata (vedi mutatis mutandis, la sentenza Airey c. Irlanda del 9 ottobre 1979, serie A n° 32, p. 14, § 25). 56. La Corte rileva che gli effetti della situazione in contestazione denunciati dalla ricorrente derivano tutti dalla diminuzione della disponibilità del bene in causa. Essi risultano dalle limitazioni apportate al diritto di proprietà così come dalle conseguenze di quest’ultime circa il valore dell’immobile. Pertanto, sebbene abbia perduto la sua sostanza, il diritto in causa non è scomparso. Gli effetti dei provvedimenti in questione non sono tali da poterli assimilare ad una privazione di proprietà. La Corte sottolinea a tal proposito che la ricorrente non ha perso né l’accesso al terreno né il dominio dello stesso e che in via di principio è persistita la possibilità di vendere il terreno, anche se resa più difficoltosa (sentenza Loizidou c. Turchia del 18 dicembre 1996, Raccolta 1996-VI, p. 2237, § 63; sentenza Sporrong e Lönnorth precedentemente citata, p. 24, § 63). In questo contesto, la Corte ritiene che non c’è stata espropriazione di fatto e che pertanto nella fattispecie non sia possibile applicare la seconda frase del primo comma. 57.
La Corte ritiene che i provvedimenti in contestazione non rientrano
neppure nel campo della regolamentazione dell’uso dei beni, ai sensi del
secondo comma dell’articolo 1 del Protocollo n°1. In effetti, se è
vero che si tratta dei divieti di costruire che regolano il territorio (
sentenza Sporrong già citata, p. 25, § 64), resta nondimeno il fatto che
gli stessi provvedimenti miravano nello stesso tempo all’espropriazione
del terreno ( vedi § 29). La
Corte ritiene pertanto che la situazione denunciata dalla ricorrente rientri
nel campo della prima frase dell’articolo 1 del Protocollo n° 1
(sentenza Sporrong già citata, p. 25, § 65; sentenze Erkner e Hofauer c.
Austria del 23 aprile 1987, serie A n° 117, p. 65, § 74 e Poiss c. Austria
del 23 aprile 1987, serie A n° 117, p. 108, § 64). b)
Il rispetto della norma enunciata alla prima frase del primo comma 58.
Ai fini della prima frase del primo comma, la Corte deve ricercare se è
stato mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse
generale della comunità ed i dettami della salvaguardia dei diritti
fondamentali dell’individuo (sentenza Sporrong e Lönnroth, già citata,
p. 26, § 69; sentenza Phocas c. Francia del 23 aprile 1996, Raccolta
1996-II, p. 542, § 53). i.
Tesi sostenuta dalla ricorrente. 59.
La ricorrente sostiene che la situazione denunciata non è conforme
all’articolo 1 del Protocollo n°1. 60.
Essa fa osservare che l’ingerenza sul suo diritto al rispetto dei beni
dura da più di trentatre anni, dato che, antecedentemente all’adozione
del piano regolatore generale del 1974 ed all’imposizione del primo
divieto, il suo terreno si trovava sotto l’incidenza di misure di
salvaguardia a decorrere dalla delibera comunale del 1967. 61.
La ricorrente rimprovera alle autorità amministrative un lungo periodo di
inerzia: essa sottolinea i ritardi nell’attribuzione di una destinazione
del terreno, dopo la scadenza del primo divieto, così come il fatto che
l’amministrazione non abbia mai proceduto all’espropriazione del
terreno. A questo proposito, fa osservare, che a partire dal
novembre 1979, dopo la scadenza del vincolo d’inedificabilità imposto dal
piano regolatore generale, il terreno è stato sottomesso alla
disciplina della legge n° 10 del 1977, il ché equivale ad un nuovo vincolo
di inedificabilità, che è durato fino all’adozione di un piano
particolareggiato. La ricorrente indica che l’illegalità di questo
sistema è stato sottolineato dalla sentenza della Corte
costituzionale resa nel 1999. 62.
L’interessata fa osservare che, per l’effetto combinato dei vincoli di
inedificabilità in vista dell’espropriazione del suo terreno, il suo
diritto di proprietà è stato “congelato” durante tutto questo
periodo: essa ha perso ogni possibilità di utilizzare il terreno ed il
valore di quest’ultimo è stato annientato. 63.
La ricorrente contesta l’allegazione del Governo secondo cui essa
avrebbe potuto utilizzare il terreno per fini agricoli, dato che il terreno
in causa è situato in pieno centro di Pomezia. Peraltro, il fatto che,
prima dell’adozione del piano regolatore generale, il Comune fosse
favorevole ad un progetto di una costruzione confermerebbe che il terreno
non è idoneo ad un uso agricolo. 64.
Essa allega che non era possibile nemmeno dare in locazione il terreno,
poiché nessun’attività su quest’ultimo sarebbe stata autorizzata. 65.
Quanto alla possibilità di vendere il terreno, la ricorrente sostiene che
la situazione litigiosa ha eliminato ogni concreta possibilità di trovare
un acquirente. 66.
Essa contesta la tesi del Governo secondo cui il
potenziale acquirente, in caso in cui il terreno fosse successivamente
espropriato, riceverebbe un indennizzo quasi equivalente al valore
venale. A questo proposito la ricorrente fa riferimento alla legge n° 359
del 1992, che fissa i criteri per determinare l’indennizzo in caso di
espropriazione, e sostiene che l’indennizzo equivarrebbe al
30% del valore venale del terreno. Di conseguenza, non si potrebbe
sostenere che il terreno in causa può essere venduto. 67.
D’altra parte, se il terreno non era espropriato e l’atto
amministrativo che impone il vincolo di inedificabilità perdeva la
sua efficacia, il potenziale acquirente dovrebbe attendere che
l’amministrazione attribuisse una nuova destinazione al terreno.
Ora, contro l’inerzia dell’amministrazione l’interessato non dispone
che del ricorso davanti al Tribunale amministrativo, ricorso che ha una
debole efficacia, come lo ha statuito la Corte costituzionale nella
sentenza n° 67 del 1990 e come dimostra il ricorso che la stessa ricorrente
ha intentato davanti alle giurisdizioni amministrative. Ciò rafforza la
conclusione che il terreno era un bene fuori dal commercio. 68.
Tenuto conto della gravità della lesione al suo diritto di proprietà, la
ricorrente osserva che l’assenza di un indennizzo è incompatibile con
l’articolo 1 del Protocollo n° 1. Facendo riferimento alla giurisprudenza
della Corte (sentenze precitate Sporrong e Lönnroth, Erkner e Hofauer,
Poiss), la ricorrente osserva che la rottura del giusto equilibrio è
stata riconosciuta in questi casi, dove l’ingerenza aveva una durata
inferiore a quella del caso in specie. 69.
La ricorrente sottolinea che i principi fissati dalla Corte costituzionale
in materia non sono stati presi in considerazione nella giurisprudenza
del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione e che pertanto un
terreno può essere sempre sottomesso per una durata indeterminata ad un
vincolo di inedificabilità senza possibilità di indennizzo. 70.
In conclusione, la ricorrente richiede alla Corte di constatare una
violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 ii.Tesi
difesa dal Governo. 71.
Il Governo osserva che la situazione denunciata non può essere assimilata
ad una privazione di proprietà. Infatti, la doglianza della ricorrente
riguarda il vincolo di inedificabilità gravante sul suo terreno, il ché
non equivale all’impossibilità di utilizzare il terreno. A tal proposito,
il Governo sostiene che sarebbe stata possibile un’utilizzazione del
terreno a fini agricoli. 72.
Inoltre, la ricorrente avrebbe sempre avuto la possibilità di
vendere il suo terreno, malgrado il fatto che quest'ultimo potesse essere
espropriato. In effetti, in caso di espropriazione, sarebbe versato
dall’amministrazione un indennizzo che raggiunge quasi il valore di
mercato del terreno. D’altra
parte, se il terreno non fosse espropriato, il vincolo di
inedificabilità perderebbe di efficacia dopo la scadenza del
termine previsto dalla legge e l’amministrazione attribuirebbe una nuova
destinazione al terreno. 73.
Avuto riguardo a queste considerazioni, secondo il Governo nella fattispecie
non c’è stata la rottura del giusto equilibrio, poiché il vincolo
di inedificabilità in contestazione rientra nel margine di apprezzamento
lasciato agli Stati, che in questo campo è particolarmente
ampio. Il Governo si riferisce alla giurisprudenza della Corte nei casi
Mellacher c. Austria, Fredin c. Svezia, Allan Jacobsson c. Svezia, e Pine
Valley Developpement Ltd e altri c. Irlanda. 74.
Il Governo indica infine che il diritto di proprietà tale come garantito
dalla Costituzione italiana, risponde ad una funzione sociale. 75.
In conclusione, il Governo sostiene che la situazione denunciata dalla
ricorrente è compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n° 1 e chiede
alla Corte di concludere per la non violazione di questa disposizione. iii.
Valutazione della Corte. 76.
La Corte constata che il terreno della ricorrente è stato sottoposto ad un
vincolo di inedificabilità in vista della sua espropriazione imposto dal
piano regolatore generale; dopo la sua scadenza, il vincolo di
inedificabilità è stato mantenuto mediante l’applicazione della
disciplina prevista dalla Legge n° 10 del 1977; un vincolo di
inedificabilità in vista dell’espropriazione è stato infine nuovamente
imposto dal piano particolareggiato. Ne risulta che l’ingerenza in
contestazione dura da più di ventisei anni a decorrere dall’approvazione
del piano regionale urbanistico (vedi § 10), e da più di trentatre anni a
decorrere dalla delibera comunale in vista dell’adozione di quello (vedi
§ 9). 77.
La Corte giudica naturale che in un campo così complesso e difficile come
quello della pianificazione del territorio, gli Stati firmatari godano di un
largo margine di apprezzamento per gestire la loro politica urbanistica (
sentenza Sporrong e Lönnroth, precitata, p. 26, § 69). Essa ritiene
accertato che l’ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto dei
suoi beni rispondeva alle esigenze dell’interesse generale. Essa non
saprebbe per questo rinunciare al suo potere di controllo. 78.
Rientra nella competenza della Corte verificare che l’equilibrio voluto
sia stato preservato in maniera compatibile con il diritto della ricorrente
al rispetto dei suoi beni, ai sensi della prima frase dell’articolo
1. 79.
La Corte ritiene che durante tutto il periodo interessato, la ricorrente è
rimasta in una incertezza assoluta quanto alla sorte della sua
proprietà: in un primo momento, dato che il piano regolatore generale
colpiva il terreno con un divieto in prospettiva dell’espropriazione, il
predetto terreno avrebbe potuto essere espropriato a condizione che
fosse adottato un piano regolatore particolareggiato, ma ciò
non è avvenuto (vedi § 11); dopo il 1979, il terreno poteva, in ogni
momento, essere nuovamente colpito da un altro divieto in previsione
dell’espropriazione, il ché si è verificato sedici anni più tardi,
nell’ottobre 1995, mediante una delibera comunale, divenuta definitiva nel
1999 (vedi §§ 12, 13, 24, 25); attualmente il terreno può, in ogni
momento, essere espropriato. 80.
La Corte sottolinea che le domande indirizzate al comune ed i ricorsi
introdotti dalla ricorrente davanti alle autorità amministrative non hanno
posto rimedio all’incertezza subita tra il 1979 ed il 1995 (vedi §§
15-22). 81.
La Corte ritiene inoltre che l’esistenza, durante tutto il periodo
interessato, di vincoli d’inedificabilità ha impedito il pieno
godimento del diritto di proprietà della ricorrente ed ha accentuato le
ripercussioni dannose sulla situazione della ricorrente, riducendo
considerevolmente, tra le altre, le chances di vendere il terreno. 82.
La Corte constata infine che la legislazione nazionale non prevede la
possibilità di ottenere un indennizzo. 83.
Le circostanze della causa, in particolare l’incertezza raddoppiata
dall’inesistenza di ogni ricorso interno efficace idoneo a
rimediare in qualche modo alla situazione in contestazione combinata
con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e l’assenza
di indennizzo, inducono la Corte a considerare che la ricorrente ha
dovuto sopportare un peso eccezionale e sproporzionato che
ha rotto il giusto equilibrio che deve esserci tra, da un lato,
le esigenze dell’interesse generale e, dall’altro, la tutela
del diritto al rispetto dei beni (sentenza Sporrong precitata, p. 28 §§
73-74; sentenza Erkner e Hofauer precitata, p.66, §§ 78-79; sentenza Poiss
precitata, p.109, §§ 68, 69; Almeida Garret, Mascarenhas Falcão e altri
c. Portogallo, n° 29813/96 e 30229/96 (sez.I) CEDH 2000, § 54). 84. In conclusione, c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n.1 II.
L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE. 85.
Secondo quanto stabilisce l’articolo 41 della Convenzione, <<Se
la Corte ritiene ci sia stata una violazione della Convenzione o dei suoi
Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non
permette di cancellare se non in maniera imperfetta le conseguenze di questa
violazione, la Corte accorda alla parte lesa, se è del caso, un equo
indennizzo>>. 86.
A titolo di danno materiale, la ricorrente chiede un risarcimento di lire
italiane 5.389.410.000 (ITL), corrispondente al valore del terreno nel
1979, data in cui è scaduto il primo vincolo di inedificabilità.
Questa somma deve essere rivalutata e maggiorata degli interessi. La
ricorrente fa riferimento ad una perizia fatta nel 1977 su dei terreni
limitrofi, che sono stati edificati entro il limite di 3 metri cubi per
metro quadro. La ricorrente indica che il valore del terreno calcolato
nel dicembre del 2000 è di 550.000 (ITL) per metro quadrato. 87.
A titolo di danno morale, la ricorrente chiede
5.000.000.000 di lire italiane (ITL). Essa sottolinea che, trattandosi
di una società a gestione familiare (madre padre e figli), essa può a
ragione avanzare la pretesa di un indennizzo per l’incertezza e
l’angoscia che le vicende del terreno hanno provocato. In effetti, il
terreno costituiva la principale risorsa della famiglia. Peraltro, due
soci avrebbero avuto delle ripercussioni sul proprio stato di salute. 88.
La ricorrente chiede il rimborso di varie spese sostenute a livello
nazionale, che ammontano a 200 milioni (ITL) e di cui essa riconosce
di non essere in possesso dell’integralità dei giustificativi. Per quel
che riguarda la procedura davanti al TAR ed al Consiglio di Stato ( vedi
§§ 16-21), la ricorrente ha fornito due notule degli onorari, per un
ammontare rispettivo di 7.500.000 (ITL) e
2.500.000 (ITL); inoltre, essa ha fornito una terza nota di onorari
ammontante a 5.000.000 (ITL) corrispondente all’assistenza di un
altro avvocato che la ha difesa nella procedura sopraddetta. L’ammontare
complessivo di queste tre notule di onorari di cui la ricorrente chiede il
rimborso è pari a 14.650.000 (ITL), più IVA (imposta sul
valore aggiunto) e CPA (contributo alla cassa di previdenza degli avvocati). 89.
Quanto alla procedura a Strasburgo, presentando un progetto di nota
d’onorari basata sulle tariffe nazionali, la ricorrente chiede
un rimborso pari a 238.000.000 (ITL) più IVA e CPA. 90.
Secondo il Governo, la ricorrente non ha titolo per
reclamare un danno materiale, nella misura in cui chiede una
somma per un terreno edificabile e si riferisce ai terreni vicini che non
sono sottoposti al vincolo di inedificabilità. Secondo il Governo,
reclamare un danno materiale di tale sorta equivale a negare il potere
dell’amministrazione di regolamentare il territorio e sarebbe come a dire
che il proprietario ha il diritto di costruire. 91.
Quanto al danno morale, il Governo osserva che nessuna somma deve essere
attribuita a tale titolo alla ricorrente, poiché si tratta di una società.
In ogni caso, il Governo sostiene che la somma richiesta è esorbitante. 92.
Il Governo fa osservare infine che le spese esposte dalla ricorrente
non sembrano essere rimborsabili. 93.
La Corte ritiene che la questione
dell’applicazione dell’articolo 41 non è ancora istruita,
di talché è necessario riservarla avuto riguardo
all’eventualità di un accordo tra Stato convenuto e l’interessata
( articolo 75 §§ 1 e 4 del regolamento). PER
QUESTI MOTIVI LA CORTE, 1.
Dichiara, per sei voti contro uno, che c’è stata violazione
dell’articolo 1 del Protocollo n°1; 2.
Dichiara, per sei voti contro uno, che la questione dell’applicabilità
dell’articolo 41 della Convenzione non è istruita. 3.
Di conseguenza, a)
la riserva per intero; b)
invita il Governo e la ricorrente ad indirizzarle per iscritto, entro tre
mesi, le loro osservazioni su questa questione e segnatamente di portarla a
conoscenza di ogni accordo a cui essi potrebbero positivamente pervenire; c)
riserva la procedura ulteriore e delega al presidente della camera il
compito di fissarla all’occorrenza. Fatta
in francese e poi comunicata il 2 agosto 2001 in applicazione dell’articolo 77
§§ 2 e 3 del regolamento. Christos
Rozakis (Presidente) Erik
Fribergh (Cancelliere) Alla
presente sentenza si trova allegato, conformemente agli articoli 45 § 2
della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’opinione dissenziente del
giudice Conforti. OPINIONE
DISSENZIENTE A
mio avviso, l’articolo 1 del Protocollo n°1 non è stato violato. La
questione principale che il caso solleva è il vincolo d’inedificabilità
che ha colpito il terreno della società ricorrente durante ventisei anni a
causa sia del comportamento del Comune di Pomezia sia, e soprattutto,
a causa della Legge n° 10 del 1977 dello Stato italiano e della
Legge della Regione Lazio n° 86 del 1990 (vedere §§ 13 e 38- 40 della
sentenza). Secondo
la maggioranza della Corte, essendo la società ricorrente rimasta in una
assoluta incertezza per quanto concerne la sorte della sua proprietà in
ragione del vincolo d’inedificabilità in vista
dell’espropriazione e della mancanza di piani regolatori
particolareggiati, è stato rotto il giusto equilibrio tra le esigenze
dell’interesse generale ed il diritto al rispetto dei beni della
ricorrente. Io
non sono d’accordo. Tutti
sanno in Italia che il vincolo d’inedificabilità previsto dalla legge del
1977 è stata una reazione ad un comportamento dei privati –società
immobiliari o persone fisiche- che avevano ridotto la più gran parte del
territorio italiano – dunque di quello che era stato definito
il più bel giardino dell’Europa!- ad un ammasso di cemento. Tutti sanno
in Italia che la possibilità di espropriare la totalità dei terreni
colpiti dal vincolo d’inedificabilità era puramente virtuale e non
attuale e che dunque il divieto non era <<in vista dell’espropriazione>>
ma semplicemente un divieto di costruire. A
mio umile parere, la Corte avrebbe dovuto tener conto di questo allorché ha
dovuto valutare gli interessi in gioco per non rischiare di decidere
in astratto o, e lo dico con rispetto, a vuoto. La Corte avrebbe
dovuto domandarsi se un provvedimento di divieto di costruzione per i
terreni che, per la gran parte, erano dei terreni agricoli o dei giardini
privati, e che dunque dovevano restare dei terreni agricoli o dei giardini,
non si giustificasse in virtù dell’interesse generale. Secondo me, questa
era la giusta soluzione. |
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