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Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo |
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NON
ammissibilità dell’ esame nel merito, della violazione allegata dal
ricorrente circa il termine non ragionevole di durata di un processo
penale (articolo 6 della Convenzione), a seguito della
legge italiana del 24 marzo 2001 n. 89, "legge Pinto" sulla
"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo ", ancorché il ricorso alla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo fosse stato inoltrato prima dell’entrata in
vigore della predetta legge italiana. La
sentenza così motiva (traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano) SECONDA
SEZIONE DECISIONE
SULLA RICEVIBILITÀ Del
ricorso n° 69789/01 La
Corte europea dei Diritti dell’Uomo (seconda sezione), riunitasi il 6
settembre 2001 in una camera composta da
Sig.. C.L. Rozakis,
presidente, e dal
Sig. E. Fribergh, cancelliere di sezione, Visto
il ricorso suddetto presentato il 6 dicembre 2000 e registrato il 31
maggio 2001, Dopo
averla deliberata, rende la seguente decisione: IN
FATTO Il
ricorrente, Umberto Brusco, è in cittadino italiano, nato nel 1958 e
residente a Quarto Flegreo (Napoli). Egli è rappresentatato davanti
alla Corte da A. Murante Perrotta, avvocato a Napoli. A. Le
circostanze della fattispecie I
fatti della causa, così come sono stati esposti dal ricorrente, possono
sintetizzarsi nei seguenti termini. 1. La
procedura penale diretta contro il ricorrente Il
23 marzo 1992, il ricorrente, accusato di corruzione ed associazione a
delinquere, fu arrestato (arresti domiciliari). Egli fu rimesso in libertà
il 17 luglio 1992. Il
19 febbraio 1993, il Procuratore della Repubblica di Napoli chiese
il rinvio a giudizio del ricorrente e di numerose altre persone. Con una
ordinanza del 10 novembre 1993, il giudice dell’udienza preliminare
di Napoli accolse tale domanda. La
prima udienza davanti al tribunale di Napoli ebbe luogo il 14 febbraio 1994.
Dopo tre udienze, il 30 marzo e 6 e 13 aprile 1994, alcuni testimoni
furono interrogati. Il 20 aprile, l’11 maggio e l’ 8 giugno 1994, la
causa fu rinviata in conseguenza dello sciopero degli avvocati. Il 28
settembre 1994, il tribunale , avendo constatato che la sua camera era
composta da giudici diversi da quelli che avevano partecipato alle udienze
precedenti, ordinò la rinnovazione di ogni atto compiuto nel corso del
dibattimento. Dopo numerose udienze – 27 settembre, 4, 11,
18, 23 e 25 ottobre, 3 e 4 novembre 1995 –, le parti presentarono
le loro conclusioni. Con
sentenza del 4 novembre 1995, il cui testo fu depositato in cancelleria
l’ 11 giugno 1996, il tribunale di Napoli condannò il ricorrente ad una
pena di tre anni di reclusione per corruzione. Prosciolse l’interessato
dall’accusa di associazione a delinquere. Il
Pubblico Ministero ed il ricorrente interposero appello davanti alla
corte d’appello di Napoli. La
data della prima udienza fu fissata al 21 aprile 1997. Il 5 maggio 1997,
la causa venne rinviata prima al 20 settembre 1997 in conseguenza dello
sciopero degli avvocati, poi al 10 novembre 1997 su richiesta degli
imputati. Il giorno prefissato, la procedura fu rinviata al 4 maggio 1998
in conseguenza dello sciopero degli avvocati. Il
3 novembre 1998, gli imputati chiesero un rinvio, osservando che un
ricorso concernente una questione pertinente per la decisione della loro
causa era pendente davanti la Corte costituzionale. La corte
d’appello accolse tale istanza. La Corte costituzionale rese la sua
sentenza il 22 luglio 1999 e la data dell’udienza davanti la corte
d’appello di Napoli fu fissata al 5 ottobre 1999. Dopo numerosi
rinvii, le parti presentarono le loro conclusioni il 7 aprile 2000. Con
sentenza del 7 aprile 2000, il cui testo fu depositato in cancelleria il
20 aprile 2000, la corte d’appello di Napoli prosciolse il
ricorrente. Questa decisione passò in giudicato il 22 giugno 2000. 2. L’entrata
in vigore della legge n° 89 del 24 marzo 2001 Con
lettera del 15 maggio 2001, il cancelliere della Corte ha informato il
ricorrente dell’entrata in vigore , il 18 aprile 2001, della legge n° 89
del 24 marzo 2001 (d’ora innanzi « la legge Pinto »),
che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una via di ricorso
contro la lentezza eccessiva delle procedure giudiziarie. Il ricorrente è
stato contemporaneamente invitato a sottoporre la sua doglianza
innanzitutto alle giurisdizioni nazionali. Con
un fax del 29 maggio 2001, il ricorrente ha indicato che egli non
desiderava avvalersi del ricorso offerto dalla legge Pinto ed ha insistito
perché il suo ricorso indirizzato alla Corte fosse registrato. Egli ha
osservato, segnatamente, che esso era stato presentato il 6 dicembre 2000,
cioè prima della pubblicazione e dell’ entrata in vigore della legge
Pinto. B. Il
diritto interno pertinente Con
una legge di revisione costituzionale n° 2 del 23 novembre 1999, il
Parlamento italiano ha deciso d’inserire il principio
dell’equo processo nella stessa Costituzione. L’articolo 111 della
Costituzione, nella sua nuova formulazione e nelle sue parti pertinenti,
recita testualmente : « 1. La
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 2. Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di
parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata. » Al
fine di rendere effettivo a livello interno il principio della
« durata ragionevole », ormai iscritto nella Costituzione, il
Parlamento ha successivamente deliberato, il 24 marzo 2001, la legge Pinto,
che, nelle sue parti pertinenti, recita testualmente : Art.
2. (Diritto all’equa riparazione) 1.
Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di
violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha
diritto ad una equa riparazione. 2.
Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del
caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del
giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata
a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione. 3.
Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del
codice civile, osservando le disposizioni seguenti: a)
rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine
ragionevole di cui al comma 1; b)
il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una
somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della
dichiarazione dell’avvenuta violazione. Art.
3. (Procedimento) 1.
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello
del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi
dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o
estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata. 2.
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte
di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e
contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura
civile. 3.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando
si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa
quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle
finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli
altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri. 4.
La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di
fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del
ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello
Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio
deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 5.
Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga
l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del
procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui
all’articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere
sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di
memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data
in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a
tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle
parti. 6.
La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto
impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo. 7.
L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti
delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002. Art.
4. (Termine e condizioni di proponibilità) 1.
La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del
procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a
pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che
conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. Art.
5.(Comunicazioni) 1.
Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della
cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei
conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità,
nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici
comunque interessati dal procedimento. Art.
6.(Norma transitoria) 1.
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla
Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,
possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge
qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte
della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte
d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del
ricorso alla predetta Corte europea. 2.
La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli
affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3
nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Art.
7.(Disposizioni finanziarie) 1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
lire 12.705 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. DOGLIANZE Invocando
l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente si duole della durata
della procedura penale intrapresa a suo carico. IN
DIRITTO Il
ricorrente si duole della durata della procedura penale intrapresa a
suo carico. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle sue
parti pertinenti, recita testualmente : « Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine
ragionevole da un tribunale (…), il quale deciderà (…)della
fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. » La
Corte deve innanzitutto stabilire se il ricorrente ha esaurito,
conformemente all’articolo 35 § 1 della Convenzione, le vie di ricorso
che gli erano aperte nel diritto italiano. Essa
ricorda che la regola dell’esaurimento tende ad offrire agli Stati
contraenti l’occasione di prevenire o di riparare le pretese violazioni
allegate contro essi prima che queste allegazioni siano sottoposte alla
Corte (vedere, tra le tante, la sentenza Selmouni c. Francia [GC], n°
25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Questa regola si fonda sull'ipotesi,
oggetto dell'articolo 13 della Convenzione – e con il quale essa
presenta strette affinità –, che l'ordinamento interno offra un ricorso
effettivo quanto alla violazione allegata (ibidem). Di modo che , essa
costituisce un aspetto importante del principio secondo il quale il
meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione riveste un
carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei
Diritti dell’Uomo (sentenze Akdivar ed altri c. Turchia del 16
settembre 1996, Recueil des arrêts et decisiones 1996-IV, p. 1210,
§ 65, e Aksoy c. Turchia del 18 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275,
§ 51). Tuttavia,
le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione prescrivono
l’esaurimento solo nel caso di ricorsi, relativi alle violazioni
incriminate, che siano nello stesso tempo , accessibili ed adeguati.
Essi devono esistere con un grado sufficiente di certezza non
soltanto in teoria ma anche in pratica, senza di ciò manca la loro
l'effettività e l'accessibilità richieste (vedere, segnatamente, le
sentenze Akdivar ed altri precitate, p. 1210, § 66, e Dalia c.
Francia del 19 febbraio 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38).
Inoltre, secondo i « principi di diritto internazionale generalmente
riconosciuti », certe circostanze particolari possono dispensare il
ricorrente dell'obbligo dell’esaurimento delle vie di ricorso interne
che gli si offrono (sentenza Selmouni predetta, § 75). Tuttavia, la
Corte sottolinea che il semplice fatto di nutrire dei dubbi circa le
prospettive di successo di un dato ricorso che non è di tutta evidenza
votato all’insuccesso non costituisce una valida ragione per
giustificare la mancata utilizzazione dei ricorsi interni (sentenze
Akdivar, predetta, p. 1212, § 71, e Van Oosterwijck c. Belgio del 6
novembre 1980, serie A n° 40, p. 18, § 37 ; vedi anche
Koltsidas, Fountis, Androutsos ed altri c. Grecia, ricorsi no 24962/94,
25370/94 e 26303/95 (riuniti), decisione della Commissione del 1° luglio
1996, Decisioni e Rapporti (DR) 86-B, pp. 83, 93). Nel
caso di specie , la Corte osserva preliminarmente che il ricorrente può
avvalersi della norma transitoria contenuta nell’articolo 6 della legge
Pinto. Il ricorso alla corte d’appello dunque è a lui
accessibile. Essa
rileva inoltre che la legge Pinto mira , tra l’altro, a rendere
effettivo a livello interno il principio della « durata ragionevole »,
inserito nella Costituzione italiana dopo la riforma dell’articolo 111.
Peraltro, come la Corte lo ha ricordato nella sua sentenza Kudła c.
Polonia (sentenza del 26 ottobre 2000, § 152), il diritto
di ciascuno di vedere la sua causa trattata entro un termine
ragionevole non può essere che meno effettivo se non esiste alcuna
possibilità di adire prima una autorità nazionale circa le doglianze
scaturenti dalla Convenzione. Bisogna ricordare, inoltre, che nella
sentenza in questione la Corte aveva concluso per la violazione
dell’articolo 13 della Convenzione stante l’assenza, nel diritto
polacco, di un ricorso che permettesse al ricorrente d’ottenere la
sanzione del suo diritto a vedere la sua causa « trattata entro un
termine ragionevole » (sentenza Kudła predetta, §§ 132-160). Per
quanto riguarda l’efficacia di questo rimedio, conviene notare che
ai sensi della legge in questione, ogni persona che sia parte di una
procedura giudiziaria ricadente sotto l’ambito dell’articolo 6 § 1
della Convenzione può introdurre un ricorso tendente a far constatare la
violazione del principio del « termine ragionevole », ed
ottenere, se del caso, una equa soddisfazione che copra i pregiudizi
patrimoniali e non patrimoniali subiti. Inoltre, come si evince dal
paragrafo 2 dell’articolo 2 della legge, il giudice nazionale è
chiamato nella valutazione del carattere ragionevole della durata di una
procedura, ad applicare i principi emanati dalla giurisprudenza della
Corte, segnatamente la complessità della causa, il comportamento del
ricorrente e quello delle autorità competenti (vedi, tra molte
altre, le sentenze Pélissier et Sassi c. Francia [GC], n° 25444/94,
§ 67, CEDH 1999-II, e Philis c. Grecia (n° 2) del 27
giugno 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). In queste
circostanze, la Corte considera che nulla permette di pensare che il
ricorso introdotto dalla legge Pinto non offrirebbe al ricorrente la
possibilità di fare riparare la sua doglianza, o che non avrebbe alcuna
prospettiva ragionevole di successo. E’
vero che il presente ricorso è stato introdotto prima dell’entrata in
vigore della legge Pinto, e che per conseguenza al momento in cui il
ricorrente ha per la prima volta formulato la sua doglianza a Strasburgo,
lo stesso ricorrente non disponeva, nel diritto italiano, di alcun
ricorso efficace per contestare la durata della procedura litigiosa. A
tal riguardo, la Corte ricorda che l’esaurimento delle vie di ricorso
interne si valuta normalmente alla data d’introduzione del ricorso
davanti ad essa. Tuttavia, questa regola non è senza eccezioni, che
possono essere giustificate dalle circostanze particolari di ogni caso di
specie (vedi la sentenza Baumann c. Francia (terza sezione) del 22 maggio
2001, ricorso n° 33592/96, § 47, non pubblicata). La
Corte considera che nel presente caso, numerosi elementi giustificano una
eccezione al principio generale secondo cui la condizione
dell’esaurimento deve essere apprezzata al momento dell’introduzione
del ricorso. Essa
osserva segnatamente che la frequenza crescente delle sue constatazioni di
non-rispetto, da parte dello Stato italiano, dell’esigenza del « termine
ragionevole » l’aveva indotta a concludere che l’accumulo di
queste mancanze costituiva una pratica incompatibile con la Convenzione ed
a richiamare l’attenzione del Governo sul « pericolo importante » che
la « lentezza eccessiva della giustizia » rappresenta per lo stato di
diritto (vedi le sentenze Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, §
22, CEDH 1999-V, e Di Mauro c. Italie [GC], n° 34256/96, § 23,
CEDH 1999-V). Peraltro, l’assenza di un ricorso efficace per denunciare
la durata eccessiva delle procedure aveva obbligato i soggetti alla
giurisdizione a sottoporre sistematicamente alla Corte di Strasburgo
dei ricorsi che avrebbero potuto essere istruiti anzitutto ed in maniera
più appropriata nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano.
Questa situazione rischiava, a lungo termine, di affliggere il
funzionamento, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, del
sistema di protezione dei diritti dell’Uomo costruito dalla Convenzione
(vedi, mutatis mutandis, la sentenza Kudła predetta, § 155). Ora,
la via di ricorso introdotta dalla legge Pinto si iscrive nella
logica di permettere agli organi dello Stato convenuto di riparare le
mancanze all’esigenza del « termine ragionevole » e di
ridurre, per conseguenza, il numero dei ricorsi che la Corte sarà
chiamata a trattare. Ciò non vale soltanto per i ricorsi presentati dopo
la data d’entrata in vigore della legge, ma anche per i ricorsi che ,
alla data in questione, erano già iscritti nel ruolo della Corte. A
tal riguardo , una importanza particolare deve essere data al fatto che la
norma transitoria contenuta nell’articolo 6 della legge Pinto si
riferisce esplicitamente ai ricorsi già presentati a Strasburgo e
mira dunque a far ricadere nel campo di competenza delle giurisdizioni
nazionali ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato
ricevibile. Questa disposizione transitoria offre ai soggetti alla
giurisdizione italiana una reale possibilità di ottenere una riparazione
della loro doglianza a livello interno, possibilità di cui è
doveroso , in principio, far uso. Alla
luce di quanto precede, la Corte reputa che il ricorrente era
tenuto, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, ad adire la
corte d’appello con una domanda ai sensi degli articoli 3 e 6
della legge Pinto. Non si potrebbe ravvisare, peraltro, alcuna circostanza
eccezionale atta a dispensarlo dall’obbligo di esaurimento delle vie di
ricorso interne. Ne
consegue che il ricorso deve essere rigettato per non esaurimento delle
vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4
della Convenzione. Pe
questi motivi, la Corte, all’unanimità, Dichiara il ricorso irricevibile.
Erik Fribergh
Christos Rozakis |
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