| Corte Europea dei Diritti dellUomo CASO LUCA contro ITALIA sentenza del 27 febbraio 2001 (Ricorso n° 33354/1996) |
GIUSTO
PROCESSO - Impossibilità dellimputato di interrogare i testimoni a suo carico, in
quanto esentati dal testimoniare ex art. 513 c.p.p. Violazione dellart. 6,
comma 1 e comma 3, lettera d) della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo del 4
novembre 1950- Sussistenza se la condanna dellimputato è fondata sulle sole
dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini preliminari. La sentenza di condanna penale di un imputato non può essere
fondata esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie rese durante le indagini
preliminari da coloro che ai sensi dellart.
513 codice procedura penale italiano si sono legittimamente avvalsi della facoltà di non
rispondere nel successivo dibattimento, in quanto ogni accusato, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1 e comma 3, lettera d) della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, ha il
diritto di interrogare o far i testimoni a suo carico, rientrando in tale qualifica non
solo i testimoni stricto sensu,
ma anche anche i testimoni coimputati. I
giudici nazionali devono applicare le norme
della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo secondo i principi ermeneutici
espressi nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dellUomo. CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO Strasburgo Sez. I , Presidente E. Palm, sentenza del 27 febbraio 2001 (Ricorso n° 33354/1996) nel caso Nicola Lucà (avv. F. Macrí) contro Italia (prof. U. Leanza, dott. V. Esposito). La sentenza così motiva (traduzione non ufficiale a cura dellavv. Maurizio de Stefano) Nel caso LUCA
contro Italia La Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo (prima sezione), riunita nella Camera composta da: presidente Signora Elisabeth Palm (svedese) e dai giudici Signora Wilhelmina Thomassen (olandese), Signor Benedetto Conforti (italiano), Signor Gaukur Jörundsson (islandese), Signor Corneliu Bîrsan (romeno), Signor Josep Casadevall (andorrano), Signor Botjan Zupancic (sloveno) e dal Cancelliere di sezione Signor Michael OBoyle, Dopo averla
deliberata nella camera di consiglio del 6 febbraio 2001, Pronuncia la seguente sentenza che ha
adottato in tale data. PROCEDURA 1 . Il caso ha
origine da un ricorso (no. 33354/1996) contro l' Italia proposto il
17 gennaio 1994 da un cittadino di questo Stato, Signor Nicola Lucà (<<il
ricorrente >>) davanti alla Commissione Europea dei diritti dell'uomo
(" la Commissione ") nel vigore del vecchio Articolo 25 della Convenzione di
Salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle Libertà Fondamentali (" la
Convenzione") . 2. . Il
ricorrente è rappresentato dal sig. F.
Macrí, avvocato del foro di Reggio Calabria. Il
Governo italiano (" il Governo ") è rappresentato dal suo Agente, il Sig.
Umberto Lenza Capo del servizio del Contenzioso Diplomatico al Ministero degli Affari
Esteri, assistito dal Sig. V. Esposito, Coagente del Governo italiano presso la
Corte europea dei Diritti dellUomo. 3. Invocando larticolo
6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione, il ricorrente lamenta di essere stato
condannato sulla base delle dichiarazioni pronunciate da una persona che egli non avrebbe mai avuto la possibilità dinterrogare
o di fare interrogare. 4. Il ricorso è
stato trasmesso alla Corte il 1 novembre 1998, quando è entrato in vigore il Protocollo no. 11 aggiuntivo alla Convenzione (Articolo 5, §
2 del Protocollo no. 11). 5. Il ricorso è
stato assegnato alla Prima Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 del Regolamento della
Corte). All'interno di questa Sezione, la
Camera che doveva esaminare il caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata
costituita nella maniera prevista dallArticolo 26 § 1 del Regolamento della Corte. 6. Con decisione
del 9 marzo 1999, la Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile.
Tanto il
ricorrente che il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito del caso
(articolo 59 § 1 del Regolamento). IN FATTO I . LE
CIRCOSTANZE DEL CASO 8. Il
ricorrente, nato nel 1955, è attualmente detenuto nella prigione di Cosenza. 9. Il
25 ottobre 1992, i signori N. e il signor C. furono arrestati dai carabinieri di
Roccella Jonica (Reggio Calabria) e trovati
in possesso di cocaina. 10. Il
25 ed il 26 ottobre 1992, il signor N. fu
interrogato prima dai carabinieri, poi dal Procuratore della Repubblica di Locri (Reggio Calabria). Egli dichiarò di aver ricevuto una
parte degli stupefacenti dal signor C. per suo consumo personale, mentre il resto
apparteneva esclusivamente a questultimo. Egli indicò inoltre che il giorno del loro arresto, il signor C. laveva
accompagnato da certe persone per cercare di comperare la droga. Dopo il pasto della sera, essi si sarebbero recati
presso il ricorrente, che si sarebbe
dichiarato disposto a fornire 500 grammi di cocaina. La consegna doveva aver luogo
nei giorni seguenti, perché il ricorrente non voleva accettare un pagamento differito e
non poteva lasciare la sua abitazione dopo le ore 20 per
cercare la droga. 11. Al
tempo dellinterrogatorio presso i carabinieri,
il signor N. fu ascoltato a titolo dinformazione sul caso
(<< persona che puó riferire circostanze utili ai fini delle
indagini >>) e non in qualità di accusato. Per questa ragione, egli non fu assistito da un avvocato. Tuttavia, il Procuratore
della Repubblica di Locri reputò successivamente che il signor N. doveva essere
considerato come una << persona sospettata di aver commesso una
infrazione >> (<< indagato >>). Costui fu dunque
interrogato in quanto tale dal Procuratore
della Repubblica. 12. Con
una ordinanza del 12 febbraio 1993, il giudice delle indagini preliminari di Locri rinviò
a giudizio il ricorrente, il signor C. e due altre persone, i signori A. e T., davanti al tribunale di Locri per traffico di
stupefacenti. Il signor A. era inoltre
accusato di detenzione illegale di armi. Un procedimento separato per detenzione di droga fu aperto contro il signor N.. 13. Alludienza
del 17 luglio 1993, il signor N. fu chiamato
a testimoniare nella sua qualità di persona imputata in un procedimento connesso
(<< imputato in procedimento connesso >>). Tuttavia, egli dichiarò
di avvalersi della facoltà di non rispondere riconosciuto
dallarticolo 210 del codice di procedura penale (di seguito
<< CPP >>). 14. Gli
avvocati degli imputati eccepirono lincostituzionalità dellarticolo 513
CPP per incompatibilità con gli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana che garantivano rispettivamente leguaglianza dei
cittadini davanti alla legge ed il diritto alla difesa in ogni stadio del procedimento
nonché con larticolo 6 della Convenzione europea dei Diritti dellUomo
(di seguito << la
Convenzione >>). Essi osservarono segnatamente che ai sensi dellarticolo
513 CPP, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, quando una persona imputata in un procedimento connesso si avvaleva
della facoltà di non rispondere, il tribunale poteva leggere ed utilizzare ogni
dichiarazione fatta da essa al Procuratore della Repubblica o al giudice delle indagini
preliminari nel corso dellistruttoria. Limputato si trovava allora privato di
ogni possibilità dinterrogare o fare interrogare la predetta persona. 15. Con
una ordinanza dello stesso giorno, il tribunale rigettò leccezione dincostituzionalità
per manifesta infondatezza ed ordinò la
lettura dei verbali delle dichiarazioni fatte dal signor N. al Procuratore della
Repubblica. Il tribunale notò che la facoltà di non rispondere era prevista dalla legge come una garanzia per gli imputati, che non potevano essere obbligati a fare delle
dichiarazioni suscettibili di contribuire alla loro propria incriminazione. Daltra
parte, la possibilità di leggere ed utilizzare le dichiarazioni fatte durante le indagini
preliminari era stata ammessa dalla stessa Corte costituzionale nella sua sentenza n° 254 del 3 giugno 1992. 16. Con
sentenza del 7 marzo 1994, la cui motivazione fu depositata in cancelleria il 1° giugno 1994, il tribunale di Locri
condannò il ricorrente alla pena di otto
anni e quattro mesi di reclusione ed a 54
milioni di lire italiane di multa. I signori C., A. e T. furono parimenti
condannati a delle pene comprese tra sei e nove anni di reclusione. 17. Il
tribunale osservò innanzitutto che il
principale mezzo di prova a carico degli imputati erano le dichiarazioni fatte dal signor
N. al Procuratore della Repubblica, non potendo essere utilizzate conformemente allarticolo
513 CPP quelle fatte ai carabinieri. Il tribunale osservò per di più che avuto riguardo
alla personalità del signor N. nonché alla
spontaneità ed alla precisione delle sue affermazioni, questultime dovevano essere considerate come credibili. Quanto
alla posizione del ricorrente, il tribunale
osservò che il signor N. aveva riconosciuto la foto di questultimo, aveva descritto
con precisione la sua abitazione ed il percorso seguito per accedervi. Inoltre, il
ricorrente, già condannato per infrazioni alla legislazione sugli stupefacenti, era sotto
controllo giudiziario (<< sorveglianza speciale >>) ; egli aveva lobbligo di non abbandonare la sua abitazione dopo il tramonto del sole, ciò
avrebbe potuto spiegare le sue difficoltà ad uscire dopo le ore 20 . Per di più, la
quantità di cocaina ritrovata in possesso del signor C. dimostrava che questultimo
manteneva dei contatti con lambiente dei trafficanti
di droga e faceva apparire come verosimili le circostanze in cui la visita
al ricorrente si era svolta. Questo stesso elemento confermava che le trattative avviate erano vere. 18. Il
13 luglio 1994, il ricorrente propose appello
davanti alla corte dappello di Reggio Calabria. Egli contestò tra laltro la debolezza delle dichiarazioni del signor N. ed
il fatto che queste erano state rese in disprezzo del principio del contraddittorio e
senza la presenza dun giudice o degli avvocati degli imputati. 19. Con una sentenza del 7 novembre 1994, la corte dappello
di Reggio Calabria riprese nella sostanza le argomentazioni
sviluppate nellordinanza
del 17 luglio 1993. Essa confermò, quanto al ricorrente, la sentenza di primo grado e
ridusse la pena inflitta al signor A. 20. Il 18 febbraio 1995, il ricorrente ed i suoi
coimputati presentarono il ricorso in
cassazione. Il signor T. invocò tra laltro larticolo
6 § 3 d) della Convenzione e contestò la lettura delle dichiarazioni del signor N. 21. Con
una sentenza del 19 ottobre 1995, la cui motivazione fu depositata in cancelleria il 3 novembre 1995, la Corte di cassazione
rigettò i ricorsi del ricorrente e dei suoi coimputati, ritenendo che per quel che
concerne linfrazione del traffico di stupefacenti la corte dappello aveva
motivato la sua decisione in maniera logica e
corretta su tutti i punti controversi. Essa cassò la sentenza impugnata quanto alla
condanna inflitta al signor A. per detenzione illegale di armi e rinviò la causa alla
corte dappello di Catanzaro. 22. La
Corte di cassazione osservò tra laltro che larticolo 6 § 3 d) della
Convenzione concerneva << linterrogatorio dei testimoni, che (...) sono obbligati a dire
la verità e non linterrogatorio degli imputati,
che hanno la facoltà di difendersi mantenendo il silenzio o finanche di mentire >>. Daltra parte, considerato che linterrogatorio dei
testimoni doveva essere regolamentato in ogni Stato parte della Convenzione dalle
disposizioni nazionali pertinenti, era << evidente
che (...) a fronte del rifiuto di testimoniare, le dichiarazioni fatte al Procuratore
della Repubblica (...) dovevano essere versate nel fascicolo del tribunale >>. II. Il
DIRITTO INTERNO PERTINENTE a) Regime giuridico in vigore allepoca
dei fatti 23. La
lettura delle dichiarazioni fatte prima del
dibattimento da un imputato o un coimputato è retta dallarticolo 513 CPP. 24. La
versione iniziale dellarticolo 513 CPP prevedeva, al
primo comma, che le dichiarazioni fatte dallimputato prima del
dibattimento potevano essere utilizzate come prove dal
giudice del merito nel caso in cui limputato era rimasto assente ovvero si fosse
rifiutato di ripeterle. 25. Il
secondo comma dellarticolo 513 CPP prendeva in considerazione per contro le
dichiarazioni fatte prima del dibattimento dalle persone imputate in procedimenti
connessi. Contrariamente allipotesi prevista nel primo comma, il secondo comma non consentiva lutilizzazione di simili
dichiarazioni dal giudice del merito nellipotesi in cui limputato si fosse avvalso della facoltà di non rispondere.
26. Con
la sentenza n° 254 del 1992, la Corte costituzionale dichiarò il secondo comma dellarticolo
513 incostituzionale nella misura in cui,
come escludeva la possibilità di utilizzare
nel giudizio di merito le dichiarazioni ivi previste in caso di silenzio dellimputato
in un procedimento connesso, determinava una disparità di trattamento ingiustificato in rapporto alle dichiarazioni previste nel primo
comma. In tale modo, la Corte costituzionale permetteva al giudice del merito lutilizzazione
delle dichiarazioni fatte da un imputato in un
procedimento connesso, indipendentemente dalla questione di sapere se la persona contro la quale esse esano
utilizzate aveva avuto la possibilità di interrogare o di farne interrogare lautore
ad una qualsiasi stadio del procedimento. Daltronde, la Corte costituzionale non
fece alcun riferimento alle garanzie dequità del
processo enunciate nellarticolo 6 della Convenzione né ai criteri scaturenti
dalla giurisprudenza della Corte. b) Sviluppi posteriori alla condanna definitiva del ricorrente 27. Con
la legge n° 267 del 7 agosto 1997 il Parlamento
riformò larticolo 513 CPP al fine di renderlo conforme al principio del
contraddittorio. In sostanza, le dichiarazioni fatte da un coimputato o da un imputato in
un procedimento connesso non potevano più essere utilizzate contro unaltra persona
senza il suo consenso nel caso in cui lautore
delle dichiarazioni si fosse avvalso della
facoltà di non rispondere. 28. Tuttavia,
con la sua sentenza n° 361 del 2 novembre 1998 la Corte costituzionale dichiarò
nuovamente larticolo 513 incostituzionale, questa volta nella sua interezza. Secondo
la Corte costituzionale, lesclusione della possibilità per il giudice del merito dutilizzare
simili dichiarazioni in caso di silenzio dellautore comportava il rischio duna
perdita di prove che potevano essere dausilio
al giudice per giungere alla sua decisione, e questo rischio era subordinato alla sola
volontà dellautore delle dichiarazioni. 29. Successivamente
a questultima sentenza, con la legge di revisione costituzionale n° 2 del 23
novembre 1999 il Parlamento decise discrivere
il principio dellequo processo nella
stessa Costituzione. Larticolo 111 della Costituzione, nella sua nuova formulazione,
si legge testualmente : 1.<<
La giurisdizione si attua mediante il giusto
processo regolato dalla legge. 2.<< Ogni
processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata. 3.
<< Nel
processo penale, la legge
assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei
motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del
tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono
dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua
difesa nelle stesse condizioni dell'accusa
e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a
suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo. 4.
<< Il
processo penale è regolato
dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non
può essere provata sulla base
di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. 5.
<< La
legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio
per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità
di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita>>. 30. Con
la legge n° 35 del 25 febbraio 2000, il Parlamento italiano ha precisato in quali limiti larticolo 111 riformato
della Costituzione si applica ai processi in corso. In particolare, in taluni casi le vecchie regole continuano ad
applicarsi. Daltronde,
un progetto di legge unificato dovendo dare attuazione alla revisione costituzionale è
stato adottato dal Parlamento il 14 febbraio
2001. Tra laltro, questa legge di
attuazione modifica larticolo 513 CPP nel senso che, se lautore delle
dichiarazioni rese prima del dibattimento si
avvale della sua facoltà di non rispondere, quale norma generale le sue dichiarazioni
potranno essere versate nel fascicolo se le parti prestano
il loro accordo. Tuttavia, almeno in taluni casi le vecchie regole continueranno ad applicarsi ai processi in corso. IN DIRITTO I.
SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 §§ 1 e 3 d DELLA CONVENZIONE. 31. Il
ricorrente denuncia il carattere non equo del procedimento
penale di cui egli è stato fatto oggetto ed
adduce di essere stato condannato sulla base delle dichiarazioni fatte dal signor N. al
Procuratore della Repubblica, senza aver avuto la possibilità di interrogarlo o di farlo
interrogare. Egli invoca larticolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione che, nelle sue
parti pertinenti, recita testualmente : << 1. Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,(
) da un tribunale (
),
il quale deciderà (
.) della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta. 3.
In particolare, ogni accusato ha diritto a : (
) d.
esaminare o far esaminare i testimoni a carico (...).>> 32. Il
Governo sostiene che in via di principio, nel sistema giuridico italiano, ogni imputato ha
il diritto dinterrogare i testimoni a carico. Tuttavia, al fine di permettere ai
giudici di accertare i fatti della causa, è possibile,
in determinati casi e nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, dutilizzare
per la decisione degli elementi che sono
stati raccolti nel quadro delle indagini
preliminari. 33. Nel
presente caso, il signor N. non era, ai sensi della legislazione italiana pertinente, un
<< testimone >> ma una << persona imputata in un procedimento connesso >>, che
aveva a questo titolo la facoltà di non
rispondere. Ora, come la stessa Corte Europea lo
ha riconosciuto nel caso Saunders (sentenza Saunders contro Regno Unito del
17 dicembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, p. 2064, § 68),
<< anche se larticolo 6 della Convenzione non lo menzioni espressamente,
il diritto di non parlare ed una delle
sue componenti il diritto di non contribuire alla propria incriminazione sono delle
norme internazionali generalmente riconosciute che sono nel cuore della nozione dellequo
processo consacrato dal predetto articolo >>.
Di conseguenza, le autorità nazionali non potevano che prendere atto della
decisione del signor N. di non testimoniare, perché
il fatto di obbligarlo a reiterare le sue dichiarazioni nellambito del
dibattimento avrebbe comportato una violazione dei suoi diritti fondamentali. 34. Il
Governo sottolinea che tre interessi sono in causa :
quello del coimputato a
mantenere il silenzio, quello dellimputato
ad interrogare il testimone coimputato e quello dellautorità giudiziaria a non
perdere le prove raccolte durante le indagini. La questione è così complessa che le
disposizioni che disciplinano lutilizzazione delle dichiarazioni dun testimone
a carico che è nello stesso tempo coimputato sono state a più riprese esaminate dalla
Corte costituzionale italiana ed hanno subito delle modificazioni. In particolare, nella
sua giurisprudenza la Corte costituzionale ha
ricordato il principio della <<non
dispersione>> dei mezzi di prova raccolti durante le indagini. 35. Il
Governo fa osservare infine che il 10
settembre 1997, il Comitato dei Ministri del
Consiglio dEuropa ha adottato la
Raccomandazione R (97) 13, relativa allintimidazione
dei testimoni ed i diritti della difesa, che suggerisce
agli Stati dutilizzare << le deposizioni fatte davanti ad una autorità
giudiziaria nel corso dellaudizione
preliminare come avente il valore di una testimonianza davanti al tribunale, quando la
comparizione del testimone davanti al tribunale non potesse essere affrontata o quando
questa potrebbe cagionare una minaccia grave e seria per
la sua vita o la sua sicurezza
personale o quella dei suoi congiunti>>. 36. Il
ricorrente si oppone alle tesi del Governo.
Egli osserva
che egli non contesta lapplicazione,
da parte delle giurisdizioni
nazionali, delle disposizioni in vigore allepoca
dei fatti, ma la compatibilità di queste disposizioni con i principi della Convenzione. Daltronde,
il fatto che il Parlamento italiano abbia deciso
il 7 agosto 1997 di modificare larticolo 513 CPP non può che confermare lopinione
secondo la quale la disposizione in questione trasgrediva il << diritto alla
prova >> di ogni persona imputata. Egli sottolinea, infine, che le dichiarazioni del
signor N. costituivano il solo elemento di prova a suo carico. 37. Considerato
che le esigenze del paragrafo 3 dellarticolo 6 rappresentano degli aspetti
particolari del diritto ad un equo processo garantito dal paragrafo 1, la Corte esaminerà
le doglianze sotto langolo di questi due testi combinati (vedere, tra molte altre,
la sentenza Van Mechelen ed altri contro Paesi-Bassi del 23 aprile 1997,
Raccolta 1997-III, p. 711, § 49). 38. La
Corte ricorda che la ammissibilità delle prove è materia primariamente rimessa alle
regole del diritto interno e che in via di principio
compete alle giurisdizioni nazionali di valutare gli elementi raccolti da esse. Il ruolo attribuito alla Corte europea dalla Convenzione non consiste nel pronunciarsi sul quesito se le deposizioni dei
testimoni sono state a buon diritto ammesse come prove, ma nel
ricercare se la procedura considerata nel suo
insieme , ivi compreso il modo di
presentazione dei mezzi di prova, ha
rivestito un carattere equo (vedere, tra le altre, le sentenze Doorson contro Paesi-Bassi del 26 marzo 1996,
Raccolta 1996-II, p. 470, § 67, e Van
Mechelen ed altri, sopra citata, p. 711, § 50). 39. Ora,
gli elementi di prova devono in via di principio essere prodotti davanti limputato
in udienza pubblica, in vista di un dibattito
in contraddittorio. Questo principio può
avere alcune eccezioni, ma queste possono
accettarsi soltanto con riserva dei diritti della difesa ; come regola generale, i
paragrafi 1 e 3 d) dellarticolo 6 impongono di concedere allimputato una
occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a suo carico e di interrogarne lautore, al momento della
deposizione o successivamente (sentenze Lüdi contro Svizzera del 15 giugno 1992, serie A
n° 238, § 49, e Van Mechelen ed altri, predetta, p. 711, § 51). 40. In
effetti, come la Corte lo ha precisato in più riprese (vedere, tra le altre, le sentenze
Isgró contro Italia del 19 febbraio 1991, serie A n° 194-A, § 34, e Lüdi contro
Svizzera predetta, § 47), in determinate circostanze può essere necessario, per le autorità giudiziarie,
di trovare ausilio nelle deposizioni risalenti alla fase delle indagini preparatorie,
segnatamente in caso di rifiuto di reiterarle in pubblico per paura delle conseguenze per la sicurezza dellautore
delle deposizioni, ipotesi possibile nellambito
di processo riguardanti il modus operandi delle organizzazioni mafiose. Se limputato
ha avuto una occasione adeguata e sufficiente di contestare siffatte deposizioni, al
momento in cui sono fatte o successivamente, la
loro utilizzazione non contrasta in sé con larticolo 6 §§ 1 e 3 d). Ne consegue , comunque, che i diritti della difesa
sono limitati in maniera incompatibile con le garanzie dellarticolo 6 quando una condanna si fonda, unicamente od in misura determinante, su delle deposizioni fatte
da una persona che limputato non ha potuto interrogare o fare interrogare né nella
fase dellistruttoria né durante il
dibattimento (vedere le sentenze Unterpertinger contro Austria del 24 novembre 1986,
serie A n° 110, §§ 31-33, Saïdi contro Francia del 20 settembre 1993, serie
A n° 261-C, §§ 43-44, e Van Mechelen ed altri predetta, p. 712, § 55; vedere
anche Dorigo contro Italia, ricorso n° 33286/96, Rapporto della Commissione europea
del 9 settembre 1998, non pubblicata, § 43, e, su
questo stesso caso, Risoluzione del Comitato dei Ministri
DH (99) 258 del 15 aprile 1999). 41. In
questo contesto, la circostanza che siffatte deposizioni provengano da un coimputato, come
nel caso di specie, e non da un testimone non è pertinente. A tal riguardo, la Corte
sottolinea che il termine << testimone >> ha, nel sistema della Convenzione, un senso
<< autonomo >> (sentenza Vidal contro Belgio del 22 aprile 1992,
serie A n° 235-B, § 33). Così che , dal
momento in cui una deposizione, quale che sia fatta da un testimone stricto sensu o da un
coimputato, è suscettibile di fondare, in maniera sostanziale, la condanna dellimputato,
essa costituisce una testimonianza a carico e le garanzie previste dallarticolo 6
§§ 1 e 3 d) della Convenzione a lui sono applicabili (confronta, mutatis mutandis, la
sentenza Ferrantelli e Santangelo contro Italia del 7 agosto 1996, Raccolta 1996-III, §§
51 e 52). 42. Alla
luce di quanto precede, non appaiono dunque pertinenti le argomentazioni invocate dalla
Corte di cassazione italiana nella sua sentenza del 19 ottobre 1995 per rigettare il
gravame che era fondato sullarticolo 6 § 3 d) della Convenzione, argomentazioni
riprese in parte dal Governo convenuto. In particolare, il fatto che il diritto nazionale
in vigore allepoca (paragrafo 26 qui-sopra) prevedesse che, a fronte del rifiuto del
coimputato di testimoniare, le dichiarazioni formulate prima del dibattimento potevano
essere utilizzate dal giudice, non sarebbe sufficiente a privare limputato del
diritto, che larticolo 6 § 3 d) a lui riconosce, di esaminare o di fare
esaminare nella forma del contraddittorio ogni elemento di prova sostanziale a suo carico. 43. Nel
caso di specie, la Corte rileva che, per giungere alla condanna del ricorrente, le
giurisdizioni nazionali si sono fondate esclusivamente sulle dichiarazioni fatte dal
signor N. prima del processo e che né il ricorrente né il suo difensore hanno avuto, in alcuno stadio del
procedimento, la possibilità di interrogarlo. 44. In
queste condizioni, la Corte non potrebbe
giungere alla conclusione che il ricorrente ha beneficiato di una occasione adeguata e
sufficiente di contestare le dichiarazioni sulle quali
è stata fondata la sua condanna. 45. Linteressato
non ha dunque beneficiato di un equo processo; di conseguenza vi è stata violazione dellarticolo
6 §§ 1 e 3 lettera d. II. APPLICAzIONe
dellARTICoLo 41 della CONVENzIONe 46.
L'Articolo 41 della Convenzione prevede: Se
la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se
il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di
riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa
soddisfazione alla parte lesa. A. Danno 47. Il
ricorrente afferma di essere stato recluso e condannato ingiustamente, ciò gli ha
impedito di lavorare ed ha avuto delle ripercussioni negative sulla sua vita privata e
familiare. Da tale fatto, egli pretende importanti pregiudizi materiali e morali conseguenti alla violazione della Convenzione,
ammontanti secondo lui a cinquecento milioni
di lire italiane (ITL). 48. La
Corte non ravvisa il nesso di causalità tra violazione dellarticolo 6 della
Convenzione ed il danno materiale preteso dal ricorrente. In effetti, la Corte non è in grado di valutare quale sarebbe stato lesito
di un procedimento conforme allarticolo 6 §§ 1 et 3 d). Pertanto, essa rigetta le
pretese del ricorrente a questo titolo (vedere Coëme ed altri contro Belgio [GC], nos
32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e 33210/96, § 155, CEDH 2000-VII). Per
contro, essa giudica che il ricorrente ha subito un certo pregiudizio morale, che la
semplice constatazione di violazione non potrebbe compensare. Statuendo in via equitativa, conformemente allarticolo 41
della Convenzione, la Corte decide di liquidargli la somma di lire quindici milioni ITL. B. Costi e spese legali. 49. Linteressato
sollecita parimenti il rimborso dei costi e delle varie spese legali sostenute davanti le
giurisdizioni nazionali e gli organi della Convenzione. 50. Secondo
la giurisprudenza costante della Corte, la liquidazione dei costi e delle spese legali
richiesti dal ricorrente non può avvenire
che nella misura in cui si trovino accertati nella loro realtà, necessità e per il
carattere ragionevole del loro ammontare (vedere, segnatamente, la sentenza Zimmermann e
Steiner contro Svizzera del 13 luglio 1983, serie A n° 66, § 36).
La Corte rileva tuttavia che il ricorrente non ha dato alcuna precisazione sulle spese di
cui reclama il rimborso. Conviene di conseguenza rigettare la sua domanda di rimborso
delle spese sostenute davanti le
giurisdizioni interne. 51.
Per quel che concerne le spese sostenute davanti gli
organi della Convenzione, la Corte ritiene che il caso rivestisse una certa complessità. Il ricorrente non ha però fornito dei documenti
giustificativi. Tuttavia, in considerazione degli scritti difensivi manifestamente
compilati dal suo avvocato, la Corte considera opportuno
liquidargli in via equitativa la somma forfettaria di lire tre milioni ITL, ivi compresa
ogni spesa (vedere Voisine v. France, no.
27362/95, 8.2.2000, § 39; non pubblicata). C. Interessi moratori 52. Secondo
le informazione di cui dispone la Corte, il tasso dinteresse legale applicabile in
Italia alla
data di emanazione della presente sentenza è del 3,5 % lanno. PER QUESTI
MOTIVI LA CORTE 1.
Dichiara allunanimità che
vi è stata una violazione dellArticolo 6 §§ 1 e
3 d) della Convenzione ; 2. Dichiara
, per sei voti contro uno, a) che
lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal giorno in
cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente allarticolo 44 § 2
della Convenzione, 15 000 000 (quindici milioni) lire italiane per danno morale e 3 000 000 (tre milioni) lire italiane per costi e spese legali; b) che
questi ammontari dovranno essere maggiorati
di un interesse semplice del 3,5 % lanno a decorrere dal compimento del
predetto termine fino al versamento ; 3. Rigetta,
allunanimità, la domanda di equa soddisfazione per leccedenza. Redatta in inglese
e poi comunicata per iscritto il 27 febbraio
2001, secondo lArticolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte. Elisabeth Palm
(Presidente) Michael OBoyle
(Cancelliere) Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del Regolamento, lesposizione dellopinione in parte dissidente del giudice B. Zupancic, limitatamente allequa soddisfazione. |