Corte Europea
dei Diritti dellUomo |
(violazione
dell'articolo 1 del Protocollo n°1 Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dellUomo
del 4.11.1950, sul diritto al rispetto dei beni, nellipotesi di una legge che abbia
negato la distrazione ex articolo 93 del codice di procedura civile italiano delle spese e
degli onorari già maturati da un avvocato antistatario ) STRASBURGO (traduzione non ufficiale a cura dellavv. Maurizio de
Stefano) Nel caso Ambruosi
contro Italia, La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione),
riunita nella Camera composta da: Sig. C. L. Rozakis, Presidente, Sig. A. B. Baka,
Sig. B.Conforti, Sig. P. Lorenzen,
Sig. M. Fischbach, Sig.ra
M. Tsatsa-Nikolovska, Sig. E. Levits, giudici, e
Sig. E. Fribergh,
Cancelliere della Sezione, Dopo averla deliberata nella camera di consiglio il 28
Settembre 2000, Pronuncia la seguente sentenza
che ha adottato in tale data. PROCEDURA 1. Il caso ha
origine da un ricorso (no. 31227/1996) contro l' Italia
proposto davanti alla Commissione Europea dei diritti dell'uomo (" la
Commissione ") nel vigore dellantico Articolo 25 della Convenzione di
Salvaguardia dei Diritti dellUomo e delle Libertà Fondamentali (" la
Convenzione "), da una cittadina Italiana, la Signora Virginia Ambruosi ("la
ricorrente "), il 4 aprile 1996. 2. La ricorrente è stata rappresentata dal sig. Ascanio
Amenduni, un avvocato che esercita in Bari (Italia).
Il Governo italiano (" il Governo ") è stato rappresentato dal
suo Agente, il Sig. Umberto Leanza e dal suo co-Agente, il Sig. Vitaliano Esposito. 3. La
ricorrente lamenta, in particolare, che la estinzione attraverso un Decreto Legge di
numerosi processi civili e la compensazione delle relative spese legali aveva violato il
suo diritto al rispetto dei suoi beni. 4. Il
ricorso è stato trasmesso alla Corte il 1 novembre 1998, quando è entrato in vigore il
Protocollo no. 11 aggiuntivo alla Convenzione
(Articolo 5, § 2 del Protocollo no. 11). 5. Il ricorso è stato assegnato alla Seconda Sezione
della Corte (Articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte).
All'interno di questa Sezione, la Camera che doveva esaminare il caso
(Articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita nella maniera prevista dallArticolo
26 § 1 del Regolamento della Corte. 6. Con decisione del 03 febbraio 2000, la Corte ha
dichiarato il ricorso parzialmente
ricevibile. IN FATTO I . LE CIRCOSTANZE DEL CASO 7. Con sentenze
no. 495 del 31 dicembre 1993 e 240 del 10 giugno 1994 la Corte Costituzionale ha stabilito
che lo Stato doveva rimborsare una parte degli oneri ingiustamente sostenuti da determinate categorie di pensionati sulle loro
pensioni di vecchiaia. 8. L'
esecuzione di queste sentenze attraverso misure legislative non avviene immediatamente, e
numerosi pensionati che fanno parte di queste categorie hanno intentato procedure legali
contro la Stato davanti ai Tribunali italiani domandando il rimborso in questione. La ricorrente ha agito quale avvocato per
cinquantatre di tali pensionati. In
determinati casi, ha chiesto la distrazione delle sue competenze e spese legali. 9. Con sentenze
no. 3295 del 22 novembre 1995, 3491 del 4 dicembre 1995, 3501 del 4 dicembre 1995, 3504
del 4 dicembre 1995, 3505 del 4 dicembre1995, 3506 del 4 dicembre 1995, 3510 del 4
dicembre 1995, 681 del 5 febbraio 1996 e 1898 del 27 marzo 1996, il Giudice di Trani ha
accolto le domande attrici ed ha liquidato le competenze e spese legali della ricorrente,
direttamente a questultima. Lammontare
totale delle spese legali in relazione a queste sentenze era di lire italiane 12.900.000. 10. Il 28 marzo 1996 il Presidente della Repubblica ha
firmato il Decreto Legge no. 166 con lo scopo di adempiere le sentenze della Corte
Costituzionale, per cui è stato stabilito che lo Stato avrebbe rimborsato nellarco
di sei anni gli importi dovuti mediante assegnazione di titoli del debito pubblico ai
pensionati interessati. 11. Il comma 3 dellArticolo 1 di questo Decreto Legge
ha estinto tutti i giudizi pendenti riguardo al rimborso in questione ed ha stabilito che
le spese legali fossero considerate compensate fra le parti. Per di più ha
stabilito che le sentenze che, il giorno dell' entrata in vigore del decreto, ancora non
erano ancora passate in giudicato, fossero
private perciò di effetti legali. 12. Le sentenze elencate nel precedente paragrafo 9, non
essendo passate in giudicato, sono state private così di tutti gli effetti legali. Gli altri procedimenti che erano ancora pendenti sono stati estinti e le spese legali compensate ex lege. II . IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE 13. In base allArticolo 91 del codice di procedura
civile, la parte soccombente nei procedimenti sopporta tutte le spese legali, compresi gli
onorari dell'avvocato, costi e spese sostenute dall'altra parte o dalle altre parti. 14.
In base allArticolo
92 , il giudice può compensare le spese legali tra le parti quando vi sia soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi . 15.
In base allArticolo
93 del codice di procedura civile, un
avvocato il cui cliente è privo di mezzi può
dichiarare di aver anticipato i costi e le spese dei processi a favore del suo cliente e
di non aver ricevuto i suoi onorari, e può di conseguenza chiedere ciò se il suo cliente
è vittorioso sulla base dellArticolo 91, aggiudicandosi le spese legali, la corte
attribuisce le spese direttamente all'avvocato (distrazione
delle spese) (vedi per esempio,
Cassazione Civile, sentenza No.670 del 30.03.1962). LArticolo 93 così garantisce
una speciale protezione all'avvocato, che entra in diretta relazione con la controparte e
ottiene un titolo autonomo. Egli può conseguentemente autonomamente agire contro la parte
soccombente per ottenere i suoi onorari, costi e spese. Il diritto dell'avvocato di
ottenere onorari dal suo cliente tuttavia persiste (vedi, per esempio, Cassazione Civile,
sentenze No. 5467del 13.05.1993 e No. 865 del
12.02.1982). 16. Il Decreto Legge No. 166/1996 non venne mai
convertito in Legge, ma i suoi effetti furono mantenuti con lArticolo 1 § 6 della
Legge No. 608 del 20
Novembre 1996. 17. La questione della compatibilità del comma 3 dellArticolo 1 del Decreto Legge No. 166/1996 con gli articoli 1 § 1 ( riconoscimento dell'importanza del lavoro), 4 e 35 (tutela del diritto al lavoro ) e 36 (diritto alla retribuzione) della Costituzione Italiana, fu sollevata davanti alla Corte Costituzionale dal magistrato Brescia il 1 Aprile e il 23 aprile 1996. Con ordinanza del 29 aprile 1999, la Corte Costituzionale restituì gli atti al magistrato Brescia, chiedendo di esaminare di nuovo la questione alla luce della successiva Legge No. 448 del 23 dicembre 1998 ( la quale ribadiva inter alia che le sentenze, non ancora divenute definitive nel giorno di entrata in vigore del Decreto Legge, non avrebbero prodotto effetti legali). IN DIRITTO I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO
N°. 1 DELLA CONVENZIONE. 18 - La ricorrente denuncia che essa è stata privata del
diritto al pagamento dei suoi onorari, costi e spese in connessione con i procedimenti
dichiarati estinti con il Decreto Legge No. 166/1996. Essa invoca l'Articolo 1 del
Protocollo No. 1 della Convenzione, il quale prevede: Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere
privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni
precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da
essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse
generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle
ammende. 19. - La doglianza
della ricorrente solleva questioni che sono diverse se
essa ha richiesto o meno la diretta liquidazione dei suoi onorari nei procedimenti nei
quali essa è stata coinvolta alla data dell'entrata in vigore del Decreto Legge. La Corte
esaminerà le diverse situazioni separatamente. A. Processi nei
quali la ricorrente ha richiesto la diretta liquidazione dei suoi onorari. 1. Se sussisteva un
bene 20. La Corte ricorda che una futura entrata costituisce un
bene nel significato dell'Articolo 1 del Protocollo No. 1 solo se è stata
guadagnata o dove esiste un titolo esecutivo
(vedi Commissione Europea HR, no 19819/92,
dec. 5/7/1994, D. R. 78, p. 88). a) Processi che sono terminati in primo grado e nei quali la ricorrente ha ottenuto decisioni a sé favorevoli. 21. Nei processi che sono terminati con le sentenze elencate nel
paragrafo 9 , il magistrato ha assegnato gli onorari e le spese legali direttamente alla
ricorrente, per una somma complessiva di circa 13.000.000 di lire italiane. La ricorrente
ha "guadagnato" questa somma in conformità alla normativa esistente sugli
onorari degli avvocati, di talché ciò ha costituito un "bene" nel significato
dell'Articolo 1 Protocollo No. 1 ( vedi, mutatis mutandis, Commissione Europea HR ., No. 8410/78, dec.
13.12.1979, D. R. 18, pp. 216, 219). Il Governo argomenta a contrario nelle sue osservazioni (vedi sotto
paragrafo 23). b) Processi che erano ancora
pendenti 22. La ricorrente sostiene che lo Stato ha interferito nel
rispetto dei suoi "beni" perché essa aveva
agito nei procedimenti nellinteresse dei suoi clienti ed ha richiesto che in caso di
vittoria le spese legali fossero liquidate a lei direttamente ; era indubitabile che lo
Stato avrebbe perso nei processi , come è confermato dal fatto che il Governo ha emanato il Decreto Legge no. 166/1996; quindi, in
conformità con le leggi applicabili e con la
giurisprudenza, essa avrebbe avuto un diritto autonomo per esigere dallo Stato il
pagamento dei suoi onorari. 23. Il Governo sostiene che non sussiste un "bene"
nel senso previsto dall'Articolo 1 del Protocollo No. 1, dato che nessuna sentenza che liquidasse le spese legali era stata ancora
emessa. Di conseguenza, a parere del Governo la ricorrente non può sostenere di essere
vittima di questa norma. 24. . La Corte ricorda che in base alla vigente normativa
sugli onorari degli avvocati, il cliente dell'avvocato è obbligato a pagare gli onorari
per ogni atto sostenuto dall'avvocato a suo favore. Nel momento in cui il Decreto Legge
No. 166/1996 fu emanato la ricorrente aveva posto in essere
numerosi atti processuali
nell'interesse dei suoi clienti nelle varie fasi dei procedimenti, e quindi aveva titolo
per i suoi onorari nei confronti dei suoi clienti. Essa aveva "bene" nel senso
previsto dall'Articolo 1 Protocollo No. 1 (vedi mutatis mutandis, Commissione
Europea H.R. , No. 8410/78, dec. 13.12.1979, D.R. 18, pp.216, 219). 2. La norma applicabile 25. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, lArticolo 1 del Protocollo n.1 che garantisce in
sostanza il diritto di proprietà, contiene tre norme distinte (vedi James ed altri
contro Regno Unito sentenza del 21 Febbraio 1986, Serie A no. 98, pp. 29-30, § 37).
La prima che è espressa nella prima frase
del primo comma ed è di carattere generale, enuncia il principio del rispetto dei beni.
La seconda norma, nella seconda frase dello stesso comma, concerne la privazione dei beni
e la sottopone a talune condizioni. La terza, contenuta nel secondo comma riconosce agli
Stati contraenti, tra laltro, il potere di disciplinare luso dei beni in modo
conforme all'interesse generale. La seconda e terza norma,
che riguardano casi particolari di pregiudizio al diritto al rispetto dei beni devono essere interpretate
alla luce del principio generale enunciato nella
prima norma. (Immobiliare Saffi contro Italia
[GC], No. 22774/93, § 44, ECHR 1999-V). 26. Nella presente
fattispecie, per quanto riguarda i procedimenti che già si erano conclusi in primo grado,
applicando il comma 3 dellArticolo 1 del Decreto Legge No. 166 del 1996 le sentenze
elencate nel succitato paragrafo 9 che non erano ancora passate in giudicato ed
esecutive, sono state private dei loro effetti legali (vedi supra paragrafi 11 in fine e 12); per quanto riguarda i procedimenti
che erano ancora pendenti i costi legali e gli onorari sono stati considerati compensati
tra le parti (vedi supra paragrafo 11 ) . Tuttavia persiste il diritto della
ricorrente di esigere i suoi onorari e le spese dai suoi clienti (vedi supra
paragrafo 15 in fine): la ricorrente ha perso
unicamente il suo diritto in forza dellArticolo 93 del Codice di Procedura Civile di
esigere quelle somme direttamente dallo Stato ( vedi supra paragrafo 15). 27. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte considera
che la privazione degli effetti legali e la
compensazione in questione non assurge ad una privazione della proprietà siccome enunciata nella seconda frase del primo
comma, ma più piuttosto ad una ingerenza nel diritto della ricorrente al rispetto dei
suoi beni nel senso previsto dalla prima
frase del primo comma dell'Articolo 1. 3. Se l'
ingerenza era giustificata a) Sullo scopo dell' ingerenza 28. Il Governo non ha indicato quale scopo abbia perseguito attraverso l'emanazione del
comma 3 dellArticolo 1 del Decreto Legge in questione. La Corte tuttavia può
arguire in base agli elementi del caso che lo scopo della compensazione delle spese legali
era quello di proteggere lErario dal relativo esborso. La Corte è convinta che
l'ingerenza è stata emanata "per causa
di pubblica utilità " nel senso previsto dall'Articolo 1 del Protocollo No. 1. b)
Sulla proporzionalità dell'ingerenza 29. Il Governo sostiene che la perdita dei guadagni che la
ricorrente ha sofferto è la conseguenza della sua libera scelta di non esigere i suoi
onorari dai i suoi clienti. 30. La ricorrente sostiene che una tale pretesa, dopo che
si era accordata con i suoi clienti che essa non avrebbe richiesto loro alcun pagamento ma avrebbe richiesto la
distrazione delle sue spese ed onorari,
sarebbe stata contraria alla sua etica professionale. Per di più, questi clienti erano
privi di mezzi, e probabilmente non sarebbero stati in grado di pagare. 31. La Corte ricorda che uningerenza con i diritti
dell'individuo compatibile con l'Articolo 1 del Protocollo No. 1 deve assicurare il
"giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale ed i requisiti della
salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo
(vedi Beyeler contro Italia [GC], No. 33202/96, § 107, ECHR 2000-). Su
ciò deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi
impiegati e lo scopo perseguito. 32. Nella presente fattispecie, l'ingerenza è consistita
nel privare la ricorrente della possibilità prevista dallArticolo 93 del Codice di
Procedura Civile di richiedere il pagamento delle spese legali ed onorari direttamente
allo Stato piuttosto che nei confronti dei suoi clienti che erano privi di mezzi e che
avevano concluso un accordo con la medesima, cosicché nel caso di vittoria non avrebbero
dovuto sopportare alcuna spesa legale. La ricorrente aveva ottenuto numerose decisioni a
suo favore che essa non può far valere come
titolo per lesecuzione forzata; inoltre, ad essa non sono state riconosciute le
spese legali in altri procedimenti pendenti,
malgrado il fatto che essa avesse una legittima aspettativa che il magistrato le avrebbe
liquidate direttamente a lei. 33. Di conseguenza, la ricorrente si sarebbe vista
costretta a non rispettare l'accordo che aveva concluso con i suoi clienti e chiedere nei
loro confronti il pagamento dei suoi onorari.
Per di più, il recupero degli onorari nei confronti di individui privi di mezzi sarebbe
stato a rischio di maggior difficoltà e lentezza se paragonato a quello nei confronti dello Stato. 34. La Corte non ritiene irragionevole o arbitraria la scelta
della ricorrente di non chiedere ai suoi clienti il pagamento dei suoi onorari. Essa
considera perciò che il comma 3 dellArticolo 1 del Decreto legge No. 166/1996 ha
imposto alla ricorrente un onere eccessivo e di conseguenza
ha rotto, in suo danno, l'equilibrio che deve sussistere tra la salvaguardia
del diritto al rispetto dei beni di ciascuno
ed i requisiti della pubblica utilità. Di conseguenza, c'è stata una violazione dell'Articolo 1 del Protocollo No. 1 della
Convenzione. B) Processi nei quali la ricorrente non aveva richiesto la distrazione dei suoi onorari 1 Se
sussisteva un bene ed inoltre uningerenza 35. Dal punto di vista della Corte, nella misura che la
ricorrente aveva guadagnato indiscutibili onorari in ragione delle attività già
effettuate rispetto a questi processi, essa ha avuto un "bene" nel senso
previsto dall'Articolo 1 del Protocollo No1. Tuttavia, nulla ha impedito alla ricorrente
di esigere questi onorari dai suoi clienti, a prescindere dalla estinzione dei processi.
Nessun rapporto diretto fra la ricorrente e lo Stato è stato cercato o è stato stabilito
neanche attraverso un ricorso ai sensi dellArticolo 93. Lestinzione dei
processi perciò non ha inciso sul diritto della ricorrente di esigere i suoi onorari nei
confronti dei suoi clienti per quanto riguarda le attività effettuate fino ad allora,
così che il Decreto Legge No. 166/1996 non ha interferito con i beni della
ricorrente. 36. Di conseguenza non c'è stata una violazione
dell'Articolo 1 del Protocollo No.1 della Convenzione a tale riguardo. IV. APPLICAzIONe dellARTICoLo 41
della CONVENzIONe 37. L'Articolo 41 della Convenzione prevede: Se la
Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il
diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare
le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa
soddisfazione alla parte lesa. 38. La Corte ricorda che in base allArticolo 60 del
Regolamento della Corte, ogni domanda di equa soddisfazione deve essere dettagliata e
presentata per iscritto insieme con i necessari documenti o giustificativi , in
mancanza di ciò la Camera può rigettare la domanda, in tutto o in parte. 39. Nella presente fattispecie, l'8 febbraio 2000, dopo che il ricorso è stato
dichiarato parzialmente ricevibile, la ricorrente è stata invitata dalla Cancelleria a
presentare le sue domande per lequa soddisfazione,
la ricorrente che nel ricorso aveva espresso la sua intenzione di chiedere
un riconoscimento per equa soddisfazione nel
successivo stadio della procedura, non ha mai presentato
simili domande. Né essa
chiede il rimborso delle spese legali per la procedura davanti alla Corte. 40. In queste circostanze, la Corte considera che la sentenza
dichiarativa della violazione costituisce in sé la soddisfazione sufficiente di ogni
danno non patrimoniale patito dalla ricorrente. Così la Corte ritiene che non è appropriato concedere qualsivoglia
assegnazione ai sensi dellArticolo 41 (vedi Apeh
Üldözötteinek Szövetsége, Iványi Róth and Szerdahelyi contro Ungheria, No. 32367/96, § 47,
ECHR 2000-). PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALLUNANIMITA Dichiara che vi è stata una violazione dellArticolo 1 del Protocollo No. 1 della Convenzione. Redatta in inglese e poi comunicata
per iscritto il 19 Ottobre 2000, secondo lArticolo 77 §§ 2
e 3 del Regolamento della Corte. Erik Fribergh Christos Rozakis Cancelliere Presidente |