Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo
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Violazione
del termine non ragionevole di durata di un processo civile avente ad
oggetto una divisione immobiliare, (articolo 6 della Convenzione); ventuno
anni e sette mesi per due gradi di giudizio. Equa soddisfazione liquidata
in 70.000.000, (settanta milioni), di lire italiane per il solo danno
morale e 2.000.000, (due milioni), di lire italiane per spese
legali. Non
luogo ad esame della concorrente violazione dell'articolo 1 del Protocollo
n. 1, sul diritto al rispetto dei beni. La
sentenza così motiva
(
traduzione non ufficiale a cura dell'
Avv. Anna Gorrieri) SECONDA
SEZIONE Sentenza
del 25 ottobre 2001
sul
ricorso n° 44441/98 presentato
da G.C. contro
l’ Italia La
Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi
il 4 ottobre 2001 in una camera composta da
C.L
ROZAKIS, presidente, A.B BAKA, G. BONELLO, M. FISCHBACH, M.
TSATSA-NIKOLOVSKA, E. LEVITS, giudici, M. DEL TUFO, giudice ad hoc, e dal
Sig. E. FRIBERGH, cancelliere di sezione, Dopo
averla deliberata, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2001, rende la
seguente sentenza adottata in
questa data: PROCEDURA
1
All'origine del caso vi è un ricorso
proposto contro la Repubblica italiana da parte di una cittadina italiana,
la Sig.ra G.C, ( “la ricorrente”), la quale
aveva adito la
Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 3 luglio 1997 in virtù del
vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti
dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il
ricorso è stato registrato il 13 novembre 1998 con
il numero di fascicolo 44441/98. A decorrere dal
30 ottobre 2000, la ricorrente è stata rappresentata dall’Avv.
L. Bonanno, avvocato in Messina. Il Governo italiano (il “Governo”) è
rappresentato dal suo agente Sig.
U. Leanza, e dal suo coagente Sig.
V. Esposito. 2
La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile il 28 settembre 2000.
IN
FATTO 3
Il 22 agosto 1979, la ricorrente e suo marito citarono in giudizio le
Signore C.C, L.C e G.C davanti al tribunale di Messina per ottenere
la divisione di un immobile ed il sequestro giudiziario del bene
oggetto della lite. 4
La trattazione della causa ebbe inizio il 22 ottobre 1979. In questa data
il giudice istruttore nominò un perito che prestò giuramento il
17 gennaio 1980. Delle quattordici udienze fissate tra il 12 giugno 1980
ed il 17 novembre 1983, nove riguardarono la relazione della consulenza
tecnica, quattro un supplemento di perizia e una fu di rinvio stante
l'assenza delle parti. Il 2 dicembre 1983, alla causa ne fu aggiunta
un’altra che, secondo le informazioni fornite dalla ricorrente, aveva
come oggetto la divisione di altri beni comuni tra le stesse parti. Dopo
quattro udienze, il 18 luglio 1985 le parti presentarono le loro
conclusioni. L’udienza di discussione ebbe luogo il 21 ottobre 1986.
5
Con un'ordinanza dello stesso giorno
il cui testo fu depositato in cancelleria il 7 novembre 1986, il
Tribunale riaprì l'istruzione, nominò un perito e fissò un’udienza per il 12 marzo 1987. Delle ventidue udienze fissate tra il
22 ottobre 1987 ed i 23 maggio 1996, dieci riguardarono la seconda
relazione del perito, tre un altro supplemento di perizia, una fu rinviata
su richiesta parti e otto furono rinviate d’ufficio.
6
L’udienza del 12 dicembre 1996 fu rinviata d’ ufficio per
cinque volte fino all’ 8 ottobre 1999. In tale data, le parti
precisarono le loro conclusioni. L’udienza di discussione davanti al
collegio competente ebbe luogo il 21 marzo 2000, dopo un rinvio d’
ufficio. 7
Con una sentenza emessa il 18 aprile 2000
e depositata in
cancelleria il 29 settembre 2000, il Tribunale
accolse parzialmente
le richieste della ricorrente. 8
L’ 8 gennaio 2001, la ricorrente propose appello presso la Corte
d’Appello di Messina e l’udienza fu fissata per il 20 marzo 2001. IN
DIRITTO I
SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
9
La ricorrente lamenta che la durata del processo non ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>>
come previsto dall'articolo 6
§ 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni
persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine
ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)
10
Il Governo si oppone a questa
tesi. 11
Il periodo da considerare è iniziato il 22 agosto 1979
e la procedura era ancora pendente fino al 20 marzo 2001.
12
La causa a quest’ultima
data era durata circa vent'
anni e sette mesi per due gradi
di giudizio. 13
La Corte ricorda di aver
constatato in numerose cause (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC],
n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi
contraria alla Convenzione risultante da un cumulo
di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ».
Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione ,
questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione
dell’articolo 6 § 1. 14
Avendo esaminato i fatti della causa alla
luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua
giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non
corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che
quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi
precitata. Pertanto,
vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1. II
SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1 La
ricorrente lamenta parimenti
che la lunghezza del processo ha leso Il diritto al rispetto dei suoi beni
come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n° 1.
Stante
la constatazione della violazione relativa all'articolo 6 § 1, (paragrafo
14 precitato), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se vi sia
stata, nel caso di specie, violazione
di questa disposizione ( vedere la
sentenza Zanghì c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n° 194-C, p. 47,
§ 23. ). III SULL’APPLICAZIONE
DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE
17 Ai sensi dell’articolo 41
della Convenzione, « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della
Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta
Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le
conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla
parte lesa. » A
DANNO 18
La ricorrente chiede 46.736.094= di lire italiane (ITL) a titolo di danno
materiale e 300 000 000 di lire italiane( ITL) per i danni morali subiti. 19 La Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la richiesta di danno materiale e rigetta questa domanda. Per contro, la Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla ricorrente 70.000.000 = (ITL) a titolo di danno morale. B.
SPESE 20
La ricorrente chiede anche 26.872.450= (ITL) per le
spese legali sostenute davanti alle giurisdizioni interne e 10.341.
664 = (ITL) per quelle sostenute davanti alla Corte.
21
Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il
rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano
accertate nella loro realtà, necessità e
carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la
sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto
degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte rigetta la
domanda relativa alle spese legali della procedura nazionale, ritiene ragionevole la somma di
2.000.000= ITL per la procedura davanti alla Corte e la concede alla
ricorrente. .C.
INTERESSI MORATORI 22 Secondo le informazioni di
cui dispone la Corte, il tasso d’interesse
legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza
era del 3,5 % annuo. Per
questi motivi, la Corte, all'unanimità,
1
Dichiara che vi è stata
violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2
Dichiara che non è
necessario esaminare la doglianza fondata sull'articolo 1 del Protocollo n°1;
3
Dichiara a)
che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre
mesi a decorrere dal giorno
in cui la decisione è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44
§ 2 della Convenzione, 70.000.000,=( settanta milioni), ITL per
il danno morale e 2.000.000, (due milioni), ITL
per spese legali. b)
che questi importi saranno maggiorati dell’interesse semplice del 3,5%
annuo dalla data di scadenza di questo termine
fino al versamento; 4
Rigetta per il surplus la domanda di equa soddisfazione . **
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 25 ottobre 2001, in
applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento. Christos
Rozakis Presidente Erik
Fribergh
Cancelliere
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