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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenze del 17 luglio 2003, CASO Luordo c. Italia (ricorso no 32190/96) e CASO Bottaro c. Italia (ricorso n. 56298/00). ● Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea de Diritti dell’Uomo ; violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione ; violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) della Convenzione, in danno del fallito, conseguentemente alla durata di una procedura fallimentare prolungatasi in un caso per oltre quattordici e nell’altro caso per dodici anni. Danno morale liquidato rispettivamente in 31.000 euro e 27.000 euro. |
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Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) SENTENZE del 17 luglio 2003 , CASO Luordo c. Italia (ricorso no 32190/96) e CASO Bottaro c. Italia (ricorso n. 56298/00)
● La Corte liquida un’equa soddisfazione per il danno morale nella misura di 31.000 euro al sig. Luordo e 27.000 euro al sig. Bottaro . (Le sentenze esistono solo in francese) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) Sentenze del 17 luglio 2003. CASO Luordo c. Italia (ricorso no 32190/96) e CASO Bottaro c. Italia (ricorso n. 56298/00) (traduzione non ufficiale del comunicato stampa a cura dell’avv. Maurizio de Stefano) La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso all’unanimità in questi due casi :
Nel caso Luordo c. Italia, la Corte ha concluso parimenti all’unanimità :
Nel caso Bottaro c. Italia, la Corte ha concluso parimenti all’unanimità :
In applicazione dell’articolo 41 (equa soddisfazione) della Convenzione, la Corte liquida per danno morale 31.000 (EUR) al sig. Luordo e 27.000 (EUR) al sig. Bottaro. Peraltro, la Corte liquida 3.000 (EUR) al sig. Bottaro per spese legali. 1. Principali fatti I ricorrenti, Giuseppe Luordo e Giuseppe Bottaro, sono dei cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1928 e 1934. Il sig. Luordo risiede a Druento ed il sig. Bottaro a Bergamo. Luordo c. Italia Nel 1982, il tribunale di Asti dichiarò il fallimento della società della moglie del sig. Luordo, e nel novembre 1984, lo stesso tribunale dichiarò il fallimento personale del ricorrente in quanto socio. Dopo la vendita all’asta della casa del ricorrente nell’aprile 1996, il giudice delegato ritenne che il sig. Luordo avesse dei mezzi sufficienti per pagare i suoi debiti, in conseguenza dichiarò chiusa la procedura di fallimento il 17 luglio 1999. Bottaro c. Italia Il 13 novembre 1990, il tribunale di Bergamo dichiarò il fallimento del ricorrente. Nel novembre 1996, il giudice delegato autorizzò la vendita all’asta dei beni immobili del Sig. Bottaro. La procedura di fallimento è tuttora pendente . 2. Procedura e composizione della Corte Il ricorso del sig. Luordo è stato presentato davanti alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo il 28 marzo 1996 e quello del sig. Bottaro il 18 febbraio 1998. Ambedue sono stati trasmessi alla Corte il 1° novembre 1998, e sono stati dichiarati parzialmente ricevibili il 23 maggio 2002. Le sentenze sono state emesse da una camera composta da sette giudici, segnatamente :
Christos Rozakis (Greco), presidente, 3. Riassunto della sentenza Doglianze I ricorrenti allegavano la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione nella misura in cui le dichiarazioni di fallimento li avevano privati di tutti i loro beni. Essi lamentavano parimenti che, dopo queste dichiarazioni di fallimento, tutta la corrispondenza che era loro indirizzata era stata consegnata al curatore, in violazione dell’articolo 8. Invocando l’articolo 2 del Protocollo no 4, i ricorrenti si lamentavano del divieto rivolto al fallito di allontanarsi dal suo luogo di residenza. Inoltre, il sig. Bottaro sosteneva che l’inesistenza di un ricorso che gli avesse permesso di impugnare il controllo prolungato della sua corrispondenza è contrario all’articolo 13. Infine, il sig. Luordo affermava, sulla base dell’articolo 6 § 1, che la dichiarazione di fallimento lo aveva impedito di stare in giudizio per la difesa dei suoi interessi. Decisione della Corte Articolo 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione La Corte accerta che l’esistenza d’ingerenze nel diritto di proprietà dei ricorrenti non è contestata tra le parti. In seguito alle sentenze che dichiaravano il loro fallimento, i ricorrenti sono stati privati non della proprietà, ma dell’amministrazione e della disponibilità dei loro beni la cui amministrazione è stata affidata al curatore. Questa ingerenza mira ad assicurare il pagamento dei creditori del fallimento, ed ha dunque per fine legittimo la protezione dei diritti altrui. La Corte osserva che la limitazione del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni non è criticabile in sé , avuto riguardo al fine legittimo perseguito ed al margine di manovra di cui dispongono gli Stati. Tuttavia, un tale sistema rischia di imporre ai ricorrenti un carico eccessivo quanto alla possibilità di disporre dei loro beni, segnatamente riguardo alla durata di una procedura che, come nel caso Luordo si è estesa per 14 anni ed 8 mesi, e per più di 12 anni e 6 mesi nel caso Bottaro. A tal riguardo, la Corte non approva le argomentazioni del Governo nel caso Luordo, secondo cui la durata di questa procedura sarebbe imputabile ai tentativi di vendita all’asta della casa del ricorrente così come al suo comportamento. La limitazione del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni non era giustificata per tutta la durata della procedura, perché se in via di principio la privazione dell’amministrazione e della disponibilità dei beni è una misura necessaria al fine di raggiungere lo scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Ad avviso della Corte, la durata di queste procedure dunque ha comportato la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale del ricorrente al rispetto dei suoi beni. L’ingerenza nel diritto dei ricorrenti si rivela allora sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude, in questi due casi, per la violazione della Convenzione su questo punto. Articolo 8 della Convenzione La Corte rileva che vi è stata ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza dei ricorrenti e che questa ingerenza era prevista dalla legge fallimentare. Quest’ultima aveva per obbiettivo di raccogliere delle informazioni sulla situazione patrimoniale del fallito al fine che egli non sottraesse il suo patrimonio a svantaggio dei creditori ; essa perseguiva dunque uno scopo legittimo, segnatamente la protezione dei diritti altrui. La Corte osserva che la instaurazione d’un sistema di controllo della corrispondenza dei ricorrenti non è in sé criticabile. Tuttavia, esso rischia di imporre loro un carico eccessivo segnatamente ed in particolare riguardo alla durata d’una procedura che , come nei presenti casi, si è estesa per più di 14 e 12 anni. La limitazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro corrispondenza non era giustificata per tutto il corso della procedura, perché se in via di principio questo controllo è una misura necessaria al fine di raggiungere le scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Ad avviso della Corte, la durata di queste procedure ha dunque comportato la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale dei ricorrenti al rispetto della loro corrispondenza. L’ingerenza nel diritto dei ricorrenti si rivela allora sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude, in questi due casi, per la violazione della Convenzione su questo punto. Articolo 2 del Protocollo n° 4 della Convenzione La Corte rileva che vi è stata ingerenza nel diritto alla libertà di circolazione, e che questa ingerenza era prevista dalla legge fallimentare. Essa aveva come scopo di assicurare che il fallito potesse essere raggiunto al fine di facilitare lo svolgimento della procedura, e mirava per conseguenza alla protezione dei diritti altrui, cioè i creditori. Secondo la Corte, la limitazione della libertà di circolazione non è criticabile in sé. Tuttavia, un tale sistema rischia d’imporre ai ricorrenti un carico eccessivo, segnatamente alla luce della durata di una procedura che come nella fattispecie, si è estesa su più di 14 e 12 anni. La limitazione della libertà di circolazione dei ricorrenti non era giustificata per tutto il corso della procedura, perché se in via di principio il divieto per il fallito di allontanarsi dal suo luogo di residenza è una misura necessaria al fine di raggiungere le scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Anche se non risulta dal fascicolo che i ricorrenti abbiano voluto allontanarsi dal loro luogo di residenza o che l’autorizzazione gli fosse stata negata, ad avviso della Corte, la durata delle procedure ha comportato la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale dei ricorrenti a circolare liberamente. L’ingerenza nella libertà dei ricorrenti si rivela allora sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude, in questi due casi, per la violazione della Convenzione su questo punto. Articolo 6 § 1 della Convenzione invocato nel caso Luordo c. Italia La Corte reputa che questa doglianza deve essere esaminata sotto il profilo del diritto d’accesso ad un tribunale. Essa rileva che a decorrere dal deposito della sentenza di fallimento il curatore aveva la rappresentanza per stare in giudizio per le questioni che derivavano dai diritti patrimoniali del fallito ; questa limitazione della capacità di stare in giudizio tende alla protezione dei diritti e degli interessi altrui, cioè i creditori del fallito. Una tale limitazione del diritto d’accesso ad un tribunale non è criticabile in sé. Tuttavia, un tale sistema rischia d’imporre al ricorrente un carico eccessivo, segnatamente alla luce della durata di una procedura che come nella fattispecie, si è estesa su più di 14 anni ed 8 mesi . La Corte reputa che questa limitazione non era giustificata per tutto il corso della procedura, perché se in via di principio la limitazione del diritto a stare in giudizio è una misura necessaria al fine di raggiungere le scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Ad avviso della Corte, la durata di questa procedura ha comportato dunque la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale del ricorrente all’accesso ad un tribunale. L’ingerenza nel diritto del ricorrente si rivela allora sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude per la violazione della Convenzione su questo punto. Articolo 13 della Convenzione invocato nel caso Bottaro c. Italia Avuto riguardo alla conclusione a cui essa è giunta concernente l’articolo 8, la Corte considera che la doglianza del ricorrente rivestiva un carattere sostenibile ai sensi dell’articolo 13 e che l’interessato aveva dunque in diritto la disponibilità d’un ricorso effettivo ai sensi di questa disposizione. La Corte osserva che gli articoli 26 e 36 della legge fallimentare prevedono la possibilità per il ricorrente di presentare due ricorsi che gli avrebbero consentito di impugnare le decisioni del giudice delegato e gli atti compiuti dal curatore. Tuttavia, nessuno di tali ricorsi è tale da rimediare alla limitazione prolungata del godimento del diritto al rispetto della corrispondenza invocato dal ricorrente. Pertanto, la Corte conclude per la violazione della Convenzione su questo punto.
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