Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenze del 17 luglio 2003,  CASO  Luordo c. Italia (ricorso no 32190/96) e CASO  Bottaro c. Italia (ricorso n. 56298/00). ● Violazione dell’articolo 1 del  Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea de Diritti dell’Uomo ; violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione ;  violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) della Convenzione, in danno del fallito, conseguentemente alla durata di una procedura fallimentare prolungatasi in un caso  per oltre quattordici e nell’altro caso per dodici anni. Danno morale liquidato rispettivamente in 31.000 euro e 27.000 euro.

  

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)
 
CASO  Luordo c. Italia  e CASO  Bottaro c. Italia

SENTENZE del 17 luglio 2003 CASO  Luordo c. Italia (ricorso no 32190/96) e CASO  Bottaro c. Italia (ricorso n. 56298/00)

  • Violazione dell’articolo 1 del  Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo ;
  • violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione ;
  • violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) della Convenzione ;

● La Corte liquida un’equa soddisfazione per il danno morale nella misura di 31.000 euro al sig. Luordo e 27.000 euro al sig. Bottaro .

 (Le sentenze esistono solo in francese)

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)

Sentenze del 17 luglio 2003. CASO  Luordo c. Italia (ricorso no 32190/96) e CASO  Bottaro c. Italia (ricorso n. 56298/00)

 (traduzione non ufficiale del comunicato stampa a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)

 

La Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha deciso all’unanimità in questi due casi :

  • per  la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo ;
  • per la violazione de l’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione ;
  • per la violazione de l’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) della Convenzione ;

Nel caso Luordo c. Italia, la Corte ha concluso parimenti all’unanimità :

  • per la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto d’accesso ad un tribunale) della Convenzione.

Nel caso Bottaro c. Italia, la Corte ha concluso parimenti all’unanimità :

  • per la violazione dell’articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione.

In applicazione dell’articolo 41 (equa soddisfazione) della Convenzione, la Corte liquida per danno morale 31.000  (EUR) al sig.  Luordo e 27.000 (EUR) al sig. Bottaro. Peraltro, la Corte liquida  3.000 (EUR) al sig.  Bottaro per spese  legali.

1.  Principali fatti

I ricorrenti, Giuseppe Luordo e Giuseppe Bottaro, sono dei cittadini italiani, nati rispettivamente nel  1928 e 1934. Il sig. Luordo risiede a Druento ed il sig. Bottaro a Bergamo.

Luordo c. Italia

Nel 1982, il  tribunale di Asti dichiarò  il fallimento della società della moglie del sig. Luordo, e nel  novembre 1984, lo stesso tribunale dichiarò  il  fallimento personale del ricorrente in quanto socio. Dopo  la vendita all’asta della casa del  ricorrente nell’aprile 1996, il giudice delegato ritenne  che il sig.  Luordo avesse dei mezzi sufficienti per pagare i suoi debiti, in conseguenza dichiarò chiusa la procedura di fallimento il 17 luglio 1999.

Bottaro c. Italia

Il  13 novembre 1990, il tribunale di Bergamo dichiarò  il  fallimento del ricorrente. Nel  novembre 1996, il giudice delegato autorizzò la vendita all’asta dei beni  immobili  del  Sig. Bottaro. La procedura di fallimento è tuttora  pendente .

2.  Procedura e composizione della Corte

Il ricorso del sig. Luordo è stato presentato davanti alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo il  28 marzo 1996 e quello del sig. Bottaro il 18 febbraio 1998. Ambedue sono stati trasmessi alla Corte il 1° novembre 1998, e sono stati dichiarati  parzialmente ricevibili il 23 maggio 2002.

Le sentenze sono state emesse da una camera composta da sette giudici, segnatamente :

Christos Rozakis (Greco), presidente,
Peer Lorenzen (Danese),
Giovanni Bonello (Maltese),
Françoise Tulkens (Belga),
Nina Vajić (Croato),
Egil Levits (Lettone), giudici,
Guido Raimondi (Italiano), giudice ad hoc,

così come da Søren Nielsen, cancelliere aggiunto di sezione.

3.  Riassunto della sentenza

Doglianze

I ricorrenti allegavano  la violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 della Convenzione nella  misura in cui le dichiarazioni di fallimento li avevano privati di tutti i loro beni. Essi lamentavano parimenti che, dopo queste dichiarazioni di fallimento, tutta la corrispondenza che era loro indirizzata era stata consegnata al curatore, in violazione dell’articolo 8. Invocando  l’articolo 2 del Protocollo no 4, i ricorrenti si lamentavano del divieto rivolto al fallito di allontanarsi dal suo luogo di residenza. Inoltre, il sig. Bottaro sosteneva  che l’inesistenza di un ricorso che gli avesse permesso di impugnare il controllo prolungato della sua corrispondenza  è contrario all’articolo 13. Infine, il sig.  Luordo affermava, sulla base  dell’articolo 6 § 1, che la dichiarazione di fallimento lo aveva impedito di stare in giudizio per la difesa dei suoi interessi.

Decisione della Corte

Articolo 1 del Protocollo n° 1 della Convenzione

La Corte accerta  che l’esistenza d’ingerenze nel  diritto di proprietà dei ricorrenti non è  contestata tra  le parti.  In seguito alle sentenze che dichiaravano il loro fallimento, i ricorrenti sono stati privati non della proprietà, ma dell’amministrazione e della disponibilità dei loro beni la cui amministrazione è stata affidata al curatore. Questa  ingerenza mira ad assicurare  il pagamento dei creditori del fallimento, ed ha dunque per  fine legittimo la protezione dei diritti altrui.

La Corte osserva che la limitazione del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni non è criticabile in sé , avuto riguardo al fine legittimo perseguito ed al margine di manovra di cui dispongono gli Stati. Tuttavia, un tale sistema rischia di imporre ai ricorrenti un carico  eccessivo quanto alla  possibilità di disporre dei loro beni, segnatamente riguardo alla durata di una procedura che, come nel caso Luordo si è estesa per 14 anni ed  8 mesi, e per più di 12 anni e 6 mesi nel caso Bottaro. A tal riguardo, la Corte non approva le argomentazioni del Governo nel caso Luordo, secondo cui la durata di questa procedura sarebbe  imputabile ai tentativi di vendita all’asta della casa del ricorrente così come al suo comportamento.

La limitazione del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni non era giustificata per tutta la durata della procedura, perché se in via di principio la privazione dell’amministrazione e  della disponibilità dei beni è  una misura necessaria al fine di raggiungere lo scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Ad avviso della Corte, la durata di queste procedure  dunque ha comportato la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale del ricorrente al rispetto dei suoi  beni. L’ingerenza nel  diritto dei ricorrenti si rivela allora  sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude,  in questi due casi, per  la violazione della Convenzione su questo  punto.

Articolo 8 della Convenzione

La Corte rileva che vi è stata ingerenza nel  diritto al rispetto della corrispondenza dei ricorrenti e che questa  ingerenza era prevista dalla legge  fallimentare. Quest’ultima aveva per obbiettivo di raccogliere delle informazioni sulla situazione patrimoniale del fallito al fine che egli non sottraesse il suo patrimonio a svantaggio dei creditori ; essa perseguiva dunque uno scopo legittimo, segnatamente la protezione dei diritti altrui.

La Corte osserva che la instaurazione d’un sistema di controllo della corrispondenza dei ricorrenti non è in sé criticabile. Tuttavia, esso rischia di  imporre loro un carico  eccessivo segnatamente ed in particolare riguardo alla durata d’una procedura che , come nei  presenti casi, si è estesa per più di 14 e 12 anni.

La limitazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro corrispondenza non era giustificata per tutto il corso  della procedura, perché se in via di principio questo controllo è una misura necessaria al fine di raggiungere  le scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Ad avviso della Corte, la durata di queste  procedure ha dunque comportato la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale dei ricorrenti al rispetto della loro  corrispondenza. L’ingerenza nel  diritto dei ricorrenti si  rivela allora  sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude,  in questi due casi, per  la violazione della Convenzione su questo  punto.

Articolo 2 del Protocollo n° 4 della Convenzione

La Corte rileva che vi è stata ingerenza nel  diritto alla libertà di circolazione, e che questa  ingerenza era prevista dalla legge fallimentare. Essa aveva come  scopo di assicurare  che il fallito potesse essere raggiunto al fine di facilitare lo svolgimento della procedura, e mirava per conseguenza alla  protezione dei diritti altrui, cioè i  creditori.

Secondo la Corte, la limitazione della libertà di circolazione non è  criticabile in sé. Tuttavia, un tale sistema rischia  d’imporre ai  ricorrenti un carico  eccessivo, segnatamente alla luce della durata di una procedura che  come nella fattispecie, si è estesa su più di 14 e 12 anni.

La limitazione della libertà di circolazione dei ricorrenti non era giustificata per tutto il corso  della procedura, perché se in via di principio il divieto per il fallito di allontanarsi dal suo luogo di residenza è una misura necessaria al fine di raggiungere  le scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Anche se non risulta dal fascicolo che i ricorrenti abbiano voluto allontanarsi dal loro  luogo di residenza o che l’autorizzazione gli fosse stata negata, ad avviso della Corte, la durata delle procedure  ha comportato la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale dei ricorrenti a circolare  liberamente. L’ingerenza nella libertà dei ricorrenti si rivela allora  sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude,  in questi due casi, per  la violazione della Convenzione su questo  punto. 

Articolo 6 § 1 della Convenzione invocato nel caso Luordo c. Italia

La Corte reputa che questa doglianza deve essere esaminata sotto il profilo del diritto d’accesso ad un tribunale. Essa rileva che a decorrere dal deposito della sentenza di fallimento il curatore aveva la rappresentanza per stare in giudizio per le questioni che derivavano dai diritti patrimoniali  del fallito ; questa limitazione della capacità di stare in giudizio tende alla protezione dei diritti e degli interessi altrui, cioè i creditori del fallito.

Una tale limitazione del diritto d’accesso ad un tribunale non è  criticabile in sé. Tuttavia, un tale sistema rischia  d’imporre al  ricorrente un carico  eccessivo, segnatamente alla luce della durata di una procedura che  come nella fattispecie, si è estesa su più di 14 anni ed 8 mesi . La Corte reputa  che questa  limitazione non era giustificata per tutto il corso  della procedura, perché se in via di principio la limitazione del diritto a stare in giudizio è una misura necessaria al fine di raggiungere  le scopo perseguito, la necessità di questa misura si attenua con il tempo. Ad avviso  della Corte, la durata di questa  procedura ha comportato dunque la rottura dell’equilibrio che deve sussistere tra l’interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l’interesse individuale del ricorrente all’accesso ad un tribunale. L’ingerenza nel diritto del ricorrente si rivela allora  sproporzionata all’obbiettivo perseguito. Per conseguenza, la Corte conclude per  la violazione della Convenzione su questo  punto.

Articolo 13 della Convenzione invocato nel caso Bottaro c. Italia

Avuto riguardo alla conclusione  a cui essa è giunta concernente l’articolo 8, la Corte considera che la doglianza del ricorrente rivestiva  un carattere  sostenibile ai sensi dell’articolo 13 e che l’interessato aveva dunque in  diritto la  disponibilità  d’un ricorso effettivo ai  sensi di questa  disposizione.

La Corte osserva che gli  articoli 26 e 36 della legge  fallimentare  prevedono  la possibilità per il ricorrente di presentare due ricorsi che gli avrebbero consentito di impugnare le decisioni del giudice delegato e gli atti compiuti dal  curatore. Tuttavia, nessuno di tali ricorsi è tale da rimediare alla limitazione prolungata del godimento del diritto al rispetto della corrispondenza invocato dal ricorrente. Pertanto, la Corte conclude per la violazione della Convenzione su questo punto.