Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
(Strasburgo)
GRANDE CAMERA
CASO PERNA contro ITALIA
SENTENZA del 06 MAGGIO 2003 Ricorso n° 48898/99
Non violazione
dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione) quanto alla
condanna penale e civile del ricorrente, un giornalista che aveva
diffamato un alto magistrato della Procura della Repubblica italiana
attribuendogli di aver prestato un giuramento di obbedienza al vecchio
partito comunista italiano.
Non violazione
dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione) quanto alla
condanna penale e civile del ricorrente, un giornalista che aveva
diffamato un alto magistrato della Procura della Repubblica italiana
attribuendogli, senza un riscontro nei fatti, di aver partecipato alla
strategia di conquista delle Procure in molte città d’Italia e di aver
fatto un uso strumentale di un “pentito” contro un uomo politico.
Non violazione
dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione (equo processo) quanto
alla mancata ammissione di mezzi di prova a sostegno delle asserzioni
ritenute diffamatorie per non aver il ricorrente dimostrato l’utilità
di tali mezzi.
(Traduzione non
ufficiale del comunicato stampa a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
1. Principali fatti
Il ricorrente, Giancarlo
Perna, è un giornalista italiano, nato nel 1940 e residente a Roma.
Il 21 novembre 1993 egli
pubblicò nel quotidiano italiano « Il Giornale » un articolo su
di un magistrato, Giancarlo Caselli, a quel tempo Capo della Procura
(Pubblico Ministero n.d.r.) a Palermo. L’articolo era intitolato
«Caselli, il ciuffo bianco della giustizia » e portava il sottotitolo
«Scuola dai preti, militanza comunista come l’amico Violante…».
L’articolo
criticava innanzitutto la militanza politica del dott. Caselli,
evocando « un triplo giuramento di obbedienza. A Dio, alla Legge, a
Botteghe Oscure » [ sede del vecchio Partito Comunista Italiano, poi
del PDS, il Partito Democratico della Sinistra).
L’articolo accusava poi il dott.
Caselli di aver contribuito alla strategia di conquista
delle procure di molte città d’Italia e di aver utilizzato il
« pentito » T. Buscetta per cercare di annientare la carriera politica
di Giulio Andreotti, già presidente del Consiglio dei Ministri,
incriminandolo di appoggio esterno alla mafia, ben sapendo che
egli avrebbe dovuto ben presto desistere dall’azione penale per mancanza
di prove.
A seguito della querela
per diffamazione del dott. Caselli, il tribunale di Monza dichiarò il
10 gennaio 1996 il sig. Perna ed anche il direttore del quotidiano
dell’epoca colpevoli del delitto di diffamazione aggravata. Questi
ultimi furono condannati rispettivamente alla multa di lire italiane
1.500.000 e 1.000.000 (cioè circa 775 e 515 euro), al pagamento dei
danni e delle spese processuali fino a lire 60.000.000 (cioè circa
31.000 euro), al rimborso delle spese legali sostenute dal querelante,
come alla pubblicazione della sentenza. Il sig. Perna propose appello
avverso questa sentenza.
La corte d’appello di
Milano rigettò l’appello il 28 ottobre 1997. Essa ritenne che il
passaggio relativo al giuramento d’obbedienza fosse diffamatorio perché
indicava una dipendenza riguardo alle direttive di un partito
politico. Quanto al prosieguo dell’articolo, essa considerò che le
allegazioni relative al comportamento del dott. Caselli nell’esercizio
delle sue funzioni di magistrato fossero gravissime e fortemente
diffamatorie per il fatto che non erano corroborate da alcun elemento di
prova. La corte non ritenne peraltro necessario dar corso ai mezzi di
prova richiesti dal ricorrente, per il fatto che le osservazioni di
quest’ultimo riguardanti in particolare l’appartenenza politica del
dott. Caselli e l’utilizzo di un « pentito » nel procedimento a carico
del sig. Andreotti, non avevano un carattere diffamatorio e
risultavano dunque insignificanti nel quadro del procedimento in
questione. La Corte di cassazione confermò la sentenza della corte
d’appello.
2. Procedura e composizione
della Corte europea
Il ricorso è stato
presentato il 22 marzo 1999 e dichiarato ricevibile il 14 dicembre 2000.
Nella sua sentenza resa da una camera il 25 luglio 2001, la Corte
concluse all’unanimità per la non-violazione dell’articolo 6 §§ 1 e 3 d)
della Convenzione. Per contro, essa dichiarò all’unanimità che vi è
stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea quanto alla
condanna del ricorrente per aver attribuito ad un alto magistrato
italiano, utilizzando una espressione simbolica, un giuramento di
obbedienza al vecchio partito comunista.
Il Governo ed il
ricorrente hanno chiesto il rinvio del caso davanti alla Grande Camera
conformemente all’articolo 43 della Convenzione. Il 12 dicembre 2001,
il collegio della Grande Camera ha accolto le predette domande. Una
udienza ha avuto luogo il 25 settembre 2002 in occasione della quale il
dott. Caselli ha presentato delle osservazioni scritte e partecipato
all’udienza quale terzo intervenuto (articolo 61 § 3 del Regolamento
della Corte europea).
La sentenza è stata
emessa dalla Grande Camera composta di 17 giudici, segnatamente :
Luzius Wildhaber
(Svizzero), presidente,
Christos Rozakis (Greco),
Jean-Paul Costa (Francese),
Georg Ress (Tedesco),
Nicolas Bratza (Inglese),
Benedetto Conforti (Italiano),
Elisabeth Palm (Svedese)
Ireneu Cabral Barreto (Portogheses),
Volodymyr Butkevych (Ukraino),
Boštjan Zupančič (Sloveno),
John Hedigan (Irlandese),
Wilhelmina Thomassen (Olandese),
Matti Pellonpää (Finlandese),
Snejana Botoucharova (Bulgaro),
Mindia Ugrekhelidze (Georgiano),
Elisabeth Steiner (Austriaco),
Stanislav Pavlovschi (Moldavo), giudici,
così come Paul Mahoney, cancelliere.
3. Riassunto della sentenza
Doglianze
Invocando l’articolo 6
§§ 1 e 3 d) della Convenzione, il ricorrente lamenta una violazione del
suo diritto di difesa, avendo le giurisdizioni italiane rifiutato per
tutta la durata della procedura di ammettere i mezzi di prova che egli
aveva richiesto. Egli allegava parimenti una violazione del suo diritto
alla libertà d’espressione, garantito dall’articolo 10 della
Convenzione, sia per la decisione nel merito delle giurisdizioni
italiane, sia per le limitazioni ai diritti della difesa allegati.
Decisione della Corte
europea
Articolo 6 §§ 1 e 3
d) dela Convenzione
La Corte ricorda che
l’ammissibilità delle prove è primariamente rimessa alle regole del
diritto interno, ma che compete alla stessa Corte di ricercare se la
procedura considerata nel suo insieme, ivi compreso il modo di
presentazione dei mezzi di prova, ha rivestito un carattere equo.
La Corte rileva che le
richieste di prove del ricorrente cioè l’acquisizione al fascicolo di
due articoli di stampa e l’ audizione del dott. Caselli, tendevano a
provare la realtà di fatti sprovvisti di portata diffamatoria secondo i
giudici di merito. La Corte condivide il parere di queste giurisdizioni
secondo cui queste prove non avrebbero potuto stabilire una violazione
dei principi d’imparzialità, d’indipendenza e d’obiettività propri
delle funzioni esercitati dal magistrato. Il ricorrente non ha
cercato di provare la veridicità di quei fatti ed al contrario ha
sostenuto che si trattava di giudizi critici che non bisognava provare.
Pertanto, non si potrebbe considerare che la procedura di cui è causa
ha rivestito un carattere non equo in ragione del modo di presentazione
delle prove.
Articolo 10 della Convenzione europea
La condanna del
ricorrente per diffamazione si inquadra senza dubbio in una ingerenza
nel suo diritto alla libertà d’espressione. Questa ingerenza, che era
prevista nelle disposizioni del codice penale e dalla legge sulla
stampa dell’ 8 febbraio 1948, perseguiva un fine legittimo : la
protezione della reputazione e dei diritti altrui. Sulla questione se
questa ingerenza era necessaria in una società democratica, bisogna
determinare se le autorità nazionali hanno correttamente fatto uso del
loro potere di valutazione condannando il ricorrente per diffamazione.
Secondo la Corte, non
bisogna perdere di vista l’insieme dell’articolo e la sua stessa
essenza. In effetti, il ricorrente non si è limitato a dichiarare che il
dott. Caselli nutriva o aveva manifestato delle convinzioni politiche
che permettessero di dubitare della sua imparzialità nell’esercizio
delle sue funzioni. Come lo hanno a giusto titolo rilevato le
giurisdizioni nazionali, risulta dall’insieme dell’articolo in questione
che il suo autore mirava a trasmettere all’opinione pubblica un
messaggio chiaro e senza ambiguità ai sensi del quale il dott. Caselli
aveva scientemente commesso un abuso di potere, partecipando ad una
strategia per la conquista delle procure d’Italia posta in essere dal
Partito Comunista Italiano. In questo contesto, anche delle frasi come
quella relativa al « giuramento d’obbedienza » acquistano una valore
tutt’altro che simbolico. Peraltro, come la Corte lo ha già constatato,
il ricorrente non ha in alcun momento tentato di provare la
veridicità delle sue allegazioni ed al contrario ha affermato di aver
addotto dei giudizi critici che non dovevano essere provati.
In queste circostanze,
la Corte ritiene che la condanna per diffamazione del ricorrente e la
pena che gli è stata inflitta non erano sproporzionate avuto riguardo al
fine legittimo mirato, e che i motivi prospettati dalle giurisdizioni
nazionali erano sufficienti e pertinenti per giustificare simili
misure. Pertanto, l’ingerenza nel diritto alla libertà d’espressione del
ricorrente poteva ragionevolmente considerarsi come necessaria in una
società democratica.
Il giudice Conforti ha
espresso una opinione dissenziente il cui testo si trova annesso alla
sentenza.
***
TRADUZIONE
DELL'INTERA SENTENZA
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