·
Pretesa
violazione degli articoli
: 5 (diritto alla libertà
ed alla sicurezza), 6 (diritto ad un equo processo), 10 (libertà di
espressione), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 14 (divieto di
discriminazione), a seguito dell’arresto ed alla sua detenzione e per essere
sottoposto al procedimento penale attualmente pendente davanti al Tribunale
Penale Internazionale per l’ex-Yugoslavia (TPIY).
·
NON ammissibilità
dell’esame nel merito, delle violazioni allegate dal ricorrente. Mancato
esaurimento delle vie di ricorso interne, per non aver impugnato in appello
ed in cassazione la sentenza del tribunale olandese di primo grado che pure
si era dichiarata incompetente a decidere sulla scarcerazione del
ricorrente e lo aveva consegnato al Tribunale Penale Internazionale per
l’ex-Yugoslavia (TPIY).
-
Rigetto in applicazione
dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
La decisione così motiva
(traduzione non ufficiale a cura del dott.
Carlo Corazza)
SECONDA SEZIONE
DECISIONE
SULLA RICEVIBILITA’ DEL
Ricorso n. 77631/01
Da parte di Slobodan MILOŠEVIĆ
contro l’Olanda
La Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo
(Seconda Sezione), riunita il 19 Marzo 2002 in una Camera composta da
J.-P.
Costa, Presidente,
L.
Loucaides,
C.
Bîrsan,
K.
Jungwiert,
V.
Butkevych,
W.
Thomassen,
A.
Mularoni, giudici,
e S. Dollé
Cancelliere di Sezione
Con riguardo al ricorso di cui sopra
presentato il 20 Dicembre 2001,
Avendo deliberato, decide come segue:
I FATTI
Il ricorrente, sig. Slobodan Milošević, è cittadino della Repubblica
Federale di Yugoslavia (da ora in avanti “la RFY”), nato nel 1940. Egli è
attualmente detenuto nel centro di detenzione delle Nazioni Unite dell’Aja,
Olanda ed è rappresentato davanti alla Corte da N.M.P. Steijnen, un avvocato
patrocinante in Zeist (Olanda).
A
Circostanze del caso
I) I precedenti del caso
I
fatti, come evidenti da pubbliche informazioni e dai documenti presentati
dal ricorrente, possono essere riassunti come segue.
Il
ricorrente fu accusato, insieme ad altri, dal procuratore della Corte Penale
Internazionale per la ex-Yugoslavia (da ora in avanti “la CPIY”). Il 24
Maggio 1999 un giudice della Camera Giudicante della CPIY, trovando che
prima facie vi fossero argomentazioni contro gli indiziati, confermò
l’accusa ed emise una richiesta per il loro arresto. Il ricorrente era
allora il Presidente della RFY.
Nel
Settembre del 2000 il ricorrente non fu rieletto all’incarico. Il 6 Ottobre
2000 egli si dimise dalla posizione di Presidente della RFY. Fu quindi
arrestato con accuse previste dalla legge interna della RFY.
Il 29
Giugno 2001 il ricorrente fu trasferito all’Aja, nonostante la Corte
Costituzionale della RFY avesse emesso un ordine di sospensione della sua
consegna alla CPIY, in attesa di un esame circa la legalità di questa.
Il 3
Luglio il ricorrente comparve per la prima volta di fronte alla Camera
Giudicante, dove fu formalmente accusato ed invitato a dichiararsi colpevole
od innocente. Il ricorrente rifiutò di effettuare una dichiarazione ed
affermò che la CPIY era un’istituzione illegale. Il giudice che presiedeva
la Camera rifiutò di ascoltare le sue argomentazioni. Constatando il
rifiuto del ricorrente di effettuare la dichiarazione, la Camera Giudicante
presentò ex officio una dichiarazione di non colpevolezza a suo
carico. Inoltre essa ordinò il suo rinvio in carcere.
Il 9
Agosto 2001 il ricorrente presentò una mozione preliminare affermando, per
quanto è qui rilevante, che la CPIY era illegale.
Ad un
colloquio circa la sua condizione il 30 Agosto 2001, il ricorrente tentò di
effettuare una dichiarazione orale circa il fatto che la CPIY mancasse di
basi legali. Gli fu impedito di farlo dal giudice che presiedeva la Camera,
che lo invitò a presentare per iscritto una mozione preliminare. Così fece
il ricorrente.
Il 6
Settembre 2001, avendo il ricorrente rifiutato di essere rappresentato
davanti al tribunale che egli considerava illegale, la Camera Giudicante
designò tre avvocati patrocinanti come amici curiae, per difendere
gli interessi del ricorrente. Il 19 Ottobre 2001 gli amici curiae
presentarono un riassunto a supporto delle mozioni preliminari del
ricorrente del 9 e 30 Agosto.
Il 30
Ottobre, ad un secondo colloquio sul suo stato, la Camera Giudicante prese
la decisione orale di rigettare le mozioni preliminari del ricorrente. Gli
amici curiae presentarono una richiesta orale concernente la proposta
circa la conduzione del processo. Al ricorrente fu permesso di parlare senza
interruzione. Egli affermò che il procuratore della CPIY era influenzato,
dal momento che aveva fallito nell’istituire processi in relazione
all’intervento militare degli Stati membri della NATO sul territorio della
RFY, intervento che aveva avuto atto nel 1999. Egli si lamentò anche delle
condizioni nelle quali era detenuto, ed in particolare della mancanza di
privacy.
La
decisione della Camera Giudicante che rigettava la mozione preliminare del
ricorrente, fu pubblicata per iscritto, con motivazioni, l’8 Novembre 2001.
L’accusa
del 24 Maggio 2001 è stata rettificata in due occasioni e due ulteriori
accuse sono state presentate. Il ricorrente ha continuamente rifiutato di
dichiarare la sua innocenza o colpevolezza e perciò, sono state presentate
delle dichiarazioni in sua vece.
Il 30
Gennaio 2002 si tenne un’udienza davanti alla Camera d’Appello della CPIY,
il cui proposito era di decidere se le differenti accuse dovessero essere
esaminate in procedimenti separati. Il ricorrente presentò una richiesta per
il suo rilascio e promise di comparire ad ogni udienza.
Il 1°
Febbraio 2002 la Camera d’Appello della CPIY decise che le tre accuse
avrebbero dovuto essere esaminate in un solo procedimento.
Il
processo al ricorrente si aprì il 12 Febbraio 2002.
Il 27
Febbraio 2002 fu riferito che il ricorrente aveva reiterato la sua richiesta
di rilascio alla Camera Giudicante e che il 6 Marzo 2002 questa era stata
rifiutata.
2)
Procedimenti davanti al Presidente della Corte
Regionale dell’Aja
Il
ricorrente presentò un procedimento sommario (kort geding) contro lo
Stato olandese davanti al Presidente della Corte Regionale (arrondissementsrechtbank)
dell’Aja. Egli richiese un ordine diretto contro lo Stato per il suo
rilascio incondizionato; in alternativa, per il suo ritorno nella RFY; o
ancora, perché lo Stato effettuasse proteste al “cosiddetto Tribunale”
(leggi la CPIY) e agli altri organi ed istituzioni internazionali
competenti, ai fini del suo rilascio; in ulteriore alternativa, perché lo
Stato effettuasse proteste al “cosiddetto Tribunale” (leggi ancora, la CPIY)
ed agli altri organi ed istituzioni competenti per il suo ritorno nella RFY.
Egli affermò, essenzialmente, che il suo trasferimento alla CPIY era
illegale secondo la legge interna della RFY; che la stessa CPIY era priva di
una base di diritto internazionale, essendo stata istituita attraverso una
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (vale a dire, la
risoluzione no. 827 del 25 Maggio 1993) e non attraverso un trattato
multilaterale; che la CPIY era la schiava della NATO e quindi non un
tribunale indipendente ed imparziale ai sensi dell’art. 6 della Convenzione;
che le azioni del Consiglio di Sicurezza e della CPIY erano discriminatorie;
e che egli era titolare d’immunità in quanto ex capo di Stato. Alla luce di
tali considerazioni lo Stato olandese stava agendo illegalmente permettendo
che egli fosse detenuto e rimanesse in detenzione sul suo territorio.
Un’udienza
pubblica fu tenuta il 23 Agosto 2001.
Il
Presidente della Corte Regionale emise la sentenza il 31 Agosto 2001. Egli
trovò che la CPIY avesse in realtà sufficienti basi legali; che essa
offrisse sufficienti garanzie procedurali; come giudicato dalla Corte
Europea dei Diritti Umani nella sua decisione Naletilić c. Croatia (no.
51891/99, 4 Maggio 2000); e che avendo il Regno dei Paesi Bassi legalmente
trasferito la sua giurisdizione circa gli imputati della CPIY alla CPIY
stessa, le corti dei Paesi Bassi non fossero competenti a considerare la
richiesta di rilascio del ricorrente.
Questi
presentò un appello contro tale sentenza, ma lo ritirò di nuovo il 17
gennaio 2002.
B.
Diritto interno rilevante
L’art. 289
§ 1 del Codice di Procedura Civile (Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering) afferma che tutti i casi in cui è richiesta una
decisione rapida e provvisoriamente applicabile nell’interesse delle parti,
devono essere esaminati con procedimenti sommari dal Presidente della Corte
Regionale, che dovrà fissare una data d’udienza in un giorno lavorativo.
L’art. 295
consente un appello contro il giudizio del Presidente, presso la Corte
d’Appello (gerechtshof), ed un ulteriore appello – sugli aspetti di
diritto – presso la Corte Suprema (Hoge Raad).
L’art. 292
afferma che una decisione provvisoriamente esecutiva presa in procedimenti
sommari non dovrà pregiudicare il merito del caso.
DOGLIANZE
Il
ricorrente lamentava, secondo l’art. 5 § 1 della Convenzione, che la sua
detenzione sul territorio olandese, con l’attiva connivenza delle autorità
dei Paesi Bassi, era priva di basi nel diritto interno olandese, e che la
procedura prescritta da questo non era seguita. In aggiunta a ciò egli
affermava che, per prima cosa, la creazione della CPIY, in forza della
Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, era illegale;
inoltre che, le modalità del suo trasferimento dalla RFY all’Aja, erano
anch’esse illegali; ed infine, che egli godeva d’immunità dalla
giurisdizione in quanto ex capo di Stato. Conseguentemente, la cooperazione
delle autorità olandesi con la CPIY nella sua detenzione, erano ugualmente
illegali.
Egli
lamentava, secondo l’art. 5 § 2, le accuse addizionali presentate contro di
lui dal Procuratore della CPIY molto dopo il suo primo trasferimento all’Aja.
Il
ricorrente lamentava, secondo l’art. 5 § 4 della Convenzione, che gli era
stato impedito di contestare la legalità della sua detenzione, dal momento
che dalla sua prima comparizione, e quindi conseguentemente a quello stato
del dibattimento, non gli era stato permesso di contestare la legalità della
stessa CPIY e dal momento che la procedura della CPIY prevedeva soltanto la
possibilità di un rilascio “provvisorio”.
Egli
lamentava secondo l’art. 6 § 1 della Convenzione che la CPIY non era un
“tribunale indipendente ed imparziale istituito dalla legge”. Esso era un
corpo sussidiario del Consiglio di Sicurezza creato illegalmente da tale
organo. Inoltre, esso era discriminatorio. Ciò era riflesso non solo dalla
sua natura di tribunale ad hoc la cui giurisdizione era limitata
ratione loci (il territorio della ex Repubblica Socialista Federativa di
Yugoslavia) e ratione temporis (dal 1991 in poi), ma anche da quella
che egli affermava essere la unilaterale politica di azione del Procuratore
della CPIY, di perseguire “principalmente Serbi” – la Corte intende con ciò
persone di origine etnica Serba, senza riguardo alcuno alla loro nazionalità
– e di permettere che supposti criminali di differenti origini etniche
circolassero liberi, ed il suo fallimento di presentare incriminazioni in
relazione all’intervento militare da parte degli Stati membri della NATO sul
territorio della RFY, avvenuto nel 1999.
Egli
lamentava secondo l’art. 6 § 1 della Convenzione che la procedura della CPIY
non era “giusta”, come indicato dal fallimento del Procuratore della stessa,
nel perseguire i responsabili del summenzionato intervento militare da parte
degli Stati membri della NATO. Inoltre, essa riuniva in un solo organo
“funzioni amministrative, legislative e giudiziali”, dal momento che essa
aveva il potere di fare ed emendare le sue stesse regole e delegava simili
poteri al suo Cancelliere. Più genericamente, il ricorrente lamentava che il
totale dei difetti allegati impedisce che qualsiasi processo davanti alla
CPIY possa essere mai “giusto”.
Egli
lamentava secondo l’art. 6 § 2 della Convenzione che lo Statuto della CPIY
prescriveva il perseguimento di “persone responsabili” o “persone presunte
responsabili” di specifici crimini, con ciò riflettendo una presunzione di
colpevolezza ancor prima dell’inizio di un qualche processo.
Egli
lamentava secondo l’art. 6 § 3 (c) della Convenzione che la CPIY aveva
designato degli “amici curiae” per difendere i suoi interessi, quindi
usurpando il suo diritto di difendersi da solo, ed aveva impedito i suoi
contatti con un legale di sua scelta.
Egli
lamentava secondo l’art. 10 della Convenzione le restrizioni dei suoi
contatti con la stampa ed i media.
Egli
lamentava secondo l’art. 13 della Convenzione che il solo “rimedio”
disponibile contro le altre violazioni che egli allegava, era quello offerto
dalla CPIY stessa.
Riferendosi generalmente alle accuse di discriminazione descritte sopra,
egli protestava anche secondo l’art. 14 della Convenzione.
DIRITTO
L’Articolo
35 della Convenzione, nella parte relativa, prescrive quanto segue:
“1. La Corte non può essere
adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come è inteso
secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed
entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna
definitiva.”
“4.La Corte respinge ogni ricorso che
consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può
procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.”
La Corte nota in principio
che non è chiaro se tutte le doglianze furono già presentate anche a
livello interno. Nel caso che esse non lo fossero, c’è stata una mancanza di
esaurimento dei ricorsi interni disponibili (vedi, fra le molte altre
autorità, la sentenza Akdivar e Altri Vs. Turchia, del 19
Settembre 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, p. 1210,
§ 66).
Nel caso che le doglianze
fossero state presentate a livello interno, il ricorrente non ha proseguito
fino a conclusione nel suo appello contro la sentenza emessa in forma
sommaria il 31 Agosto 2001 dal Presidente della Corte Regionale. Sembra
quindi che anche a questo proposito i ricorsi interni non sono stati
esauriti.
La questione quindi consiste nel fatto se i
ricorsi disponibili per il ricorrente fossero per qualche motivo inadeguati
o inefficaci alle particolari circostanze del caso, o se esistano speciali
motivi che assolvano il ricorrente dalla necessità di esaurire quegli stessi
ricorsi.
Il
ricorrente afferma che la sentenza emessa dal Presidente della Corte
Regionale dell’Aja, mostra chiaramente che non ci sono ricorsi interni
disponibili che siano adeguati ed effettivi. Nella sua richiesta ciò è
confermato dal fatto che il Presidente della Corte Regionale ritenne che in
quella sentenza la Corte olandese non avesse giurisdizione per prendere in
considerazione le sue diverse doglianze.
Comunque, il ricorrente non fece uso delle
opportunità offerte dalla legge olandese di ricorrere contro tale pronuncia,
egli ritirò il suo appello presso la Corte d’Appello e, facendo ciò, si
privò anche della possibilità di presentare un successivo appello sui punti
di diritto alla Corte Suprema .
La Corte
ripete che l’esistenza di meri dubbi circa le prospettive di successo di un
particolare ricorso che non sia ovviamente vano, non è una valida ragione
per tralasciare di esaurire i ricorsi interni (vedi, fra le molte altre
autorità, la summenzionata sentenza Akdivar e Altri c. Turchia del 16
Settembre 1996, p. 1210, § 66-67; Muazzez Epözdemir c. Turchia
(dec.), 31 Gennaio 2002, n. 57039/00; e Allaoui and Others c.
Germania (dec.), n. 44911/98, 19 Gennaio 1999).
In tali circostanze la Corte conclude che il
caso deve essere rigettato nella sua interezza per non esaurimento dei
ricorsi interni, conformemente all’art. 35 § 1 e 4 della Convenzione.
Per questi
motivi, la Corte, all'unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
J.-P.
Costa
S. Dollé
(cancelliere) |