Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo (Strasburgo). CASO BURDOV
contro RUSSIA .Sentenza del 7 Maggio 2002
Ricorso n° 59498/00 . Violazione dell’articolo 6,1 (diritto all’equo
processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, violazione
dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 addizionale alla Convenzione (protezione
della proprietà), per i considerevoli ed ingiustificati ritardi da parte
delle autorità nazionali nell’esecuzione delle sentenze di condanna al
pagamento di somme.
violazione dell’articolo 6
§ 1 (diritto all’equo processo) della Convenzione europea dei Diritti
dell'Uomo,
violazione dell’articolo 1
del Protocollo n° 1 addizionale alla Convenzione (protezione della
proprietà).
Per i considerevoli ed
ingiustificati ritardi da parte delle autorità nazionali nell’esecuzione
delle sentenze di condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto dopo la
catastrofe di Chernobyl.
La Russia deve versare al
ricorrente a titolo di danno non patrimoniale la somma di 3 000 (EURO).
La sentenza così motiva
(traduzione non ufficiale a
cura della Dott.ssa Laura De Fazio)
PRIMA SEZIONE
Sentenza del 07 Maggio 2002
sul ricorso n° 59498/00
presentato da BURDOV
contro la RUSSIA
Nel caso BURDOV contro RUSSIA, La
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (prima sezione), riunitasi in una
camera composta da: C.L.
Rozakis, presidente,
F. Tulkens,
P. Lorenzen,
N. Vajić,
E. Levits,
A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
giudici, e E. Fribergh,
cancelliere di sezione, dopo averla deliberata nella camera di consiglio il
18 aprile 2002, rende la seguente sentenza adottata in questa data:
PROCEDURA
1. All'origine del caso vi è un ricorso (n. 59498/00) contro la Federazione
Russa presentato alla Corte in virtù dell’Articolo 34 della Convenzione per
la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la
Convenzione”) da parte di un cittadino russo, il Sig. Anatoliy Tikhonovich
Burdov (“il ricorrente”), il 20 marzo 2000.
Il
ricorrente, al quale fu accordata una assistenza legale (gratuito
patrocinio), era rappresentato davanti alla Corte da N.A. Kravtsov, un
avvocato che esercita a Rostov-on-Don. Il Governo Russo (“il Governo”) era
rappresentato dal suo Agente, P.A. Laptev, Rappresentante della Federazione
Russa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il
ricorrente allegava, in particolare, che la mancata esecuzione di una
sentenza a suo favore era incompatibile con la Convenzione.
Il ricorso
fu assegnato alla Prima Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 del
Regolamento della Corte). In quella Sezione, la Camera che avrebbe
considerato il caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) venne costituita
come previsto nel Articolo 26 § 1.
Con decisione del 21 Giugno 2001 la Corte dichiarò il ricorso
parzialmente ricevibile .
Il
ricorrente ed il Governo presentarono altre prove (Articolo 59 § 1). La
Corte decise, dopo aver consultato le parti, che non era necessaria alcuna
udienza sul merito (Articolo 59 § 2 in fine).
IN FATTO
I. CIRCOSTANZE
DEL CASO
Il 1 ottobre
1986 il ricorrente fu richiamato dalle autorità militari per prendere parte
in operazioni di emergenza per il disastro nell’impianto nucleare di
Chernobyl. Il ricorrente fu occupato nelle operazioni fino all’11 gennaio
1987 e, come risultato, soffrì di eccessiva esposizione ad emissioni
radioattive.
Nel 1991,
seguendo l’opinione di un esperto che stabilì il collegamento tra la salute
cagionevole del ricorrente ed il suo impegno negli eventi di Chernobyl, al
ricorrente fu assegnato un indennizzo .
Nel 1997 il
ricorrente azionò dei procedimenti contro il Servizio di Sicurezza Sociale
Shakhty (Управление социальной защиты населения по г. Шахты)
perché l’indennizzo non era stato pagato. Il 3 Marzo 1997 il Tribunale di
Shakhty (Шахтинский городской суд) decise in
favore del ricorrente e gli concesse 23,786,567
rubli russi (RUR) per l’indennizzo non pagato ed una uguale somma come
penale .
Il 9 Aprile
1999 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty (Служба
судебных приставов г. Шахты) avviò
procedimenti esecutivi per recuperare la penale concessa il 3 Marzo 1997.
Nel 1999 il
ricorrente fece causa al Servizio di Sicurezza Sociale per impugnare una
riduzione nell’ammontare del pagamento mensile e per recuperare
l’indennizzo non corrisposto. Il 21 Maggio 1999 il Tribunale di Shakhty
ripristinò la somma originaria per l’indennizzo ed ordinò al Servizio di
Sicurezza Sociale di corrispondere il pagamento di un indennizzo mensile di
RUR 3,011.36 con conseguente indicizzazione. Il Tribunale ordinò anche il
pagamento della somma non pagata per un totale di RUR 8,752.65.
Il 30 Agosto
1999 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty avviò procedimenti di
esecuzione della sentenza del 21 Maggio 1999.
Il 16
Settembre 1999 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty comunicò al
ricorrente che nonostante i procedimenti esecutivi della sentenza del
3 Marzo 1997 fossero pendenti, i pagamenti al ricorrente non sarebbero stati
effettuati perché il Servizio di Sicurezza Sociale era senza fondi.
Il 7 Ottobre
1999 il Dipartimento Regionale di Giustizia di Rostov (Главное
управление юстиции Ростовской области) informò il ricorrente che
le due sentenze non potevano essere rispettate perché il convenuto non aveva
sufficienti fondi.
In seguito al
reclamo del ricorrente sulla mancata esecuzione delle sentenze, il 12
Novembre 1999 il Pubblico Ministero di Shakhty informò il ricorrente che il
Servizio di Ufficiali Giudiziari stava seguendo la procedura esecutiva ma
era stato ostacolato dalla mancanza di adeguati fondi del convenuto.
Il 22
Dicembre 1999 il Dipartimento Regionale di Giustizia di Rostov informò il
ricorrente che i fondi per pagare l’indennizzo di Chernobyl erano stati
compresi nel bilancio federale e che il pagamento sarebbe avvenuto tramite
il ricevimento di un bonifico stanziato dal Ministero delle Finanze.
Il 26 Gennaio
2000 la Procura Regionale di Rostov (Прокуратура
Ростовской области) informò il ricorrente che la mancata
esecuzione non poteva in alcun modo essere attribuita al Servizio di
Ufficiali Giudiziari, e che i debiti sarebbero stati pagati non appena si
fossero ricevuti i relativi stanziamenti dal bilancio federale.
Il 22 Marzo
2000 il Dipartimento Regionale di Giustizia di Rostov comunicò al ricorrente
che gli indennizzi alle vittime di Chernobyl sarebbero stati finanziati dal
bilancio federale.
L’11 Aprile
2000 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty informò il ricorrente
che era impossibile dare esecuzione alle sentenze in suo favore perché il
Ministero Regionale del Lavoro e dello Sviluppo Sociale di Rostov (Министерство
труда и социального развития Ростовской области) era senza fondi.
Il 16 Maggio
2000 il Pubblico Ministero di Shakhty informò il ricorrente che nonostante
il Servizio di Sicurezza Sociale avesse ricalcolato l’ammontare
dell’indennizzo spettante al ricorrente in conformità alla sentenza del
21 Maggio 1999, i pagamenti non erano stati effettuati a causa di una
mancanza di fondi.
Il 9 Marzo
2000 il Tribunale di Shakhty ordinò la indicizzazione della somma come
indennizzo riconosciuta il 3 Marzo 1997, che non era ancora stata pagata
al ricorrente. Un ulteriore ordine esecutivo fu emanato per la somma di RUR
44,095.37.
In seguito ad
una decisione presa dal Ministero delle Finanze, il 5 Marzo 2001 il Servizio
di Sicurezza Sociale di Shakhty pagò al ricorrente il debito di RUR
113,040.38.
In conformità
alle informazioni fornite dal Servizio di Sicurezza Sociale l’11 Febbraio
2002, l’indennizzo da pagare al ricorrente per il periodo compreso tra
Aprile 2001 e Giugno 2002 è stato valutato pari a RUR 2,500 al mese.
II IL
DIRITTO INTERNO PERTINENTE
La Sezione 9
della Legge Federale sui Procedimenti Esecutivi del 21 Luglio 1997 prevede
che l’ordine dell’ufficiale giudiziario nell’istituire procedimenti
esecutivi deve fissare un tempo limite per il volontario adeguamento del
convenuto con un’ordinanza di esecuzione. Il tempo limite non deve eccedere
i cinque giorni. L’ufficiale giudiziario deve inoltre avvertire il convenuto
che l’azione coercitiva seguirà, se il convenuto non rispetta il tempo
limite.
Sotto la
sezione 13 della legge, i procedimenti esecutivi devono essere completati da
parte dell’ufficiale giudiziario entro due mesi dal ricevimento
dell’ordinanza di esecuzione.
IN DIRITTO
Il ricorrente
sosteneva che i considerevoli ed ingiustificati ritardi nell’esecuzione
delle sentenze esecutive violò i suoi diritti previsti dalla Convenzione. La
Corte ha esaminato questa doglianza sotto l’Articolo 6 § 1 della
Convenzione e Articolo 1 del Protocollo No. 1.
I. LO STATUS DI VITTIMA DEL RICORRENTE
Secondo il
Governo, il ricorrente aveva cessato di essere vittima della allegata
violazione alla Convenzione in seguito al pagamento del debito il 5 Marzo
2001. Il Governo sosteneva che dal momento in cui le intere pretese del
ricorrente erano state soddisfatte, il danno ai suoi vantaggi pecuniari ,
causati secondo quanto da questi sostenuto dalla non esecuzione, erano stati
pienamente riparati.
Il Governo
obiettava inoltre che la somma di RUR 113,040.38 pagata il 5 Marzo 2001
doveva includere anche l’indennizzo per il ritardo nell’esecuzione, poiché
il debito originario ammontava solamente a RUR 45,158.44, mentre il resto
della somma consisteva nella penale per il pagamento tardivo dell’indennità
del ricorrente e la sua rivalutazione.
Il Governo
alla fine sosteneva che il ricorrente poteva agire in giudizio per ottenere
il danno non patrimoniale a partire dal momento in cui le sentenze dovevano
essere esecutive, come egli avrebbe voluto .
Il ricorrente
non accetta questo modo di ragionare. Nella sua richiesta, la penale
imposta dai tribunali nazionali per il ritardo nei pagamenti del suo assegno
mensile era sostanzialmente più leggera di quanto avrebbe dovuto, dato che
nella somma di RUR 113,040.38, ricevuta il 5 Marzo 2001 comprensiva dei
riconoscimenti giudiziari ottenuti nel 1997, 1999 e 2000, non poteva
ovviamente includersi nessun indennizzo per la mancata esecuzione tra il
9 Marzo 2000 (data dell’ultima decisione del tribunale) e 5 Marzo 2001.
Inoltre, la sentenza del 21 Maggio 1999 era tuttora ignorata poiché i
correnti pagamenti mensili effettuati al ricorrente erano inferiori di
quanto sarebbero dovuti essere.
In base
all’Articolo 34 della Convenzione, “la Corte può essere investita di un
ricorso da parte di una persona …che sostenga di essere vittima di una
violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti
riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli….”
La Corte
ripete che incombe in primo luogo sulle autorità nazionali di riparare ogni
allegata violazione della Convenzione. A questo riguardo, la questione se o
meno il ricorrente possa lamentare di essere vittima della violazione
allegata è rilevante in ogni stadio dei procedimenti legati alla
Convenzione (vedere E. contro Austria, ricorso n. 10668/83, decisione della
Commissione del 13 Maggio1987, Decisioni e Rapporti (DR) 52, p. 177).
La Corte
inoltre ripete che una decisione o misura favorevole al ricorrente non è di
principio sufficiente a privarlo del suo stato di “vittima” a meno che le
autorità nazionali non abbiano riconosciuto, sia espressamente che
sostanzialmente, e poi fornito una riparazione alla violazione della
Convenzione (vedere, per esempio, Amuur contro Francia sentenza del 25
Giugno 1996, Rapporto di Sentenze e Decisioni 1996-III, p. 846, § 36,
e Dalban contro Romania [GC], no. 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI).
Tornando ai
fatti del presente caso, potrebbe essere che al ricorrente sia ora stato
pagato il debito arretrato in conformità con le sentenze dei tribunali
interni. Tuttavia, il pagamento, che è intervenuto solo dopo che il presente
ricorso è stato comunicato al Governo, non ha comportato nessun
riconoscimento delle violazioni allegate. Neanche ha fornito al ricorrente
una adeguata riparazione.
In base a
queste circostanze, la Corte considera che il ricorrente possa ancora
lamentare di essere vittima di una violazione dell’Articolo 6 § 1 della
Convenzione e dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione.
II. ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
Articolo 6 §
1 della Convenzione, in quanto rilevante, prevede:
“Ogni persona
ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale
(…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti
e doveri di carattere civile (…) ”
La Corte
ripete che l’Articolo 6 § 1 assicura ad ognuno il diritto di presentare
ricorso davanti ad un tribunale o ad una corte per questioni relative ai
propri diritti e obblighi civili; in questo modo esprime il “diritto ad un
tribunale”, nel quale il diritto di accesso, che è il diritto di iniziare
procedimenti davanti ad un tribunale nelle materie civili, costituisce un
aspetto.
Comunque,
quel diritto rimarrebbe illusorio se il sistema legale di uno Stato
contraente permettesse che una sentenza definitiva e vincolante ed rimanga
non operante a detrimento di una parte.
Sarebbe
inimmaginabile se l’Articolo 6 § 1 descrivesse nel dettaglio le garanzie
procedurali accordate alle parti – processi che sono equi pubblici e
solleciti – senza proteggere l’esecuzione di decisioni giudiziali;
interpretare l’Articolo 6 come concernente esclusivamente l’accesso ad un
tribunale ed il modo di condurre i procedimenti, significherebbe portare a
situazioni incompatibili con il principio dello stato di diritto a regola
della che gli Stati Contraenti si sono impegnati a rispettare quando hanno
ratificato la Convenzione. L’esecuzione di una sentenza data da qualsiasi
tribunale deve quindi essere considerata come parte integrale del “processo”
per le finalità dell’Articolo 6 (vedere la sentenza Hornsby contro Grecia
del 19 Marzo 1997, Rapporto di Sentenze e Decisioni 1997-II, p. 510,
§ 40).
Non è
permesso ad una autorità statale di usare la mancanza di fondi come una
scusa per non onorare l’obbligo di una sentenza . Bisogna però riconoscere
che un ritardo nelle esecuzione di una sentenza potrebbe essere giustificato
in circostanze particolari. Ma il ritardo non potrebbe essere tale da
danneggiare l’essenza del diritto protetto dall’Articolo 6 § 1 (vedere
Immobiliare Saffi c. Italia [GC], n. 22774/93, § 74, ECHR 1999-V). Nel
caso in esame, al ricorrente non si sarebbe dovuto impedire il vantaggio
derivante dal successo nella causa, che concerneva un indennizzo per il
danneggiamento alla salute causato da una partecipazione obbligatoria ad una
operazione in una situazione di emergenza , sulla base di allegate
difficoltà finanziarie vissute dallo Stato.
La Corte
sottolinea che le decisioni del Tribunale di Shakhty del 3 Marzo 1997, 21
Maggio 1999 e 9 Marzo 2000 rimasero senza esecuzione completamente od in
parte almeno fino al 5 Marzo 2001, quando il Ministero delle Finanze decise
di pagare totalmente il debito contratto con il ricorrente. La Corte nota
anche che questo ultimo pagamento fu fatto solo dopo che il ricorso venne
comunicato al Governo.
Venendo meno
per anni nel prendere le misure necessarie per conformarsi alle decisioni
giudiziarie finali nel caso in esame, le autorità russe hanno privato le
previsioni dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione di ogni effetto utile.
Di
conseguenza c’è stata una violazione di questo Articolo.
III. ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
L’Articolo 1
del Protocollo N. 1 della Convenzione recita come segue:
“Ogni
persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e
nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale
Le disposizioni
precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni
in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle
imposte o di altri contributi o delle ammende”
La Corte
ripete che una “domanda di indennizzo” può costituire un “bene” nel
significato dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione se è
sufficientemente dimostrato che sia suscettibile di esecuzione (vedere
sentenza Raffinerie Stran Greek e Stratis Andreadis contro Grecia del 9
Dicembre 1994, Serie A n. 301-B, p. 84, § 59).
Le sentenze
del Tribunale di Shakhty del 3 Marzo 1997, 21 Maggio 1999 e 9 Marzo 2000
riconobbero al ricorrente indennizzi suscettibili di esecuzione e non
semplicemente un generale diritto di ricevere un aiuto dallo Stato.
Le decisioni erano divenute esecutive poiché nessun
appello ordinario era stato proposto contro di loro, e i procedimenti
esecutivi erano stati avviati. Ne consegue che l’impossibilità per il
ricorrente di ottenere l’esecuzione delle suddette sentenze , almeno fino
al 5 Marzo 2001, ha costituito una interferenza nel suo diritto al rispetto
dei suoi beni, come disposto nella prime frase del primo paragrafo
dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1.
Non essendosi
conformate alle decisioni del Tribunale di Shakhty le autorità nazionali
hanno impedito al ricorrente di ricevere il denaro che egli si sarebbe
giustamente aspettato di ricevere. Il Governo non ha avanzato alcuna
giustificazione per questa interferenza e la Corte considera che la mancanza
di fondi non può giustificare una tale omissione (vedere mutatis
mutandis, Ambruosi contro Italia, n. 31227/96, §§ 28-34, 19
Ottobre 2000).
Insomma, c’è
stata anche una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1.
IV. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
L’Articolo 41
della Convenzione prevede:
“Se la Corte
dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e
se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda,
se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”
A. Danno
La Corte fa
notare che secondo l’articolo 60 del Regolamento della Corte, ogni domanda
di indennizzo per equa riparazione deve essere specificata e presentata per
iscritto insieme ai rilevanti documenti di supporto o ricevute, “ in
mancanza di ciò la Camera può rigettare la domanda, in tutto o in parte”.
Nel caso in
esame, il 26 Giugno 2001, dopo che il ricorso era stato dichiarato in parte
ricevibile , il ricorrente era stato invitato dalla Cancelleria a
depositare le sue richieste di equa soddisfazione . Egli
non ha presentato le sue richieste. Nel suo ricorso il ricorrente
chiedeva, però, un danno non patrimoniale pari a USD 300,000.
Il Governo,
in riferimento a tale richiesta, non ha fatto nessun commento specifico.
La Corte
condivide l’idea che il ricorrente ha sofferto un danno non patrimoniale ,
come risultato delle riconosciute violazioni, che non potrà essere riparato
dalla semplice constatazione delle violazioni da parte della Corte. La
specifica somma richiesta è, però, eccessiva. Fondando il suo giudizio su
basi equitative, come richiesto dall’Articolo 41 della Convenzione, la Corte
assegna la ricorrente la somma di EUR 3,000.
B. Interessi moratori
Secondo le informazioni
disponibili della Corte, il tasso d’interesse legale applicabile in Russia
alla data della presente sentenza è 23% all’anno
PER QUESTI MOIVI, LA CORTE
ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara che il
ricorrente può pretendere di essere “vittima” per gli scopi dell’Articolo
34 della Convenzione;
2.
Dichiara che vi è stata una violazione dell’Articolo 6 § 1 della
Convenzione;
3.
Dichiara che vi è stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N.
1 della Convenzione;
4.
Dichiara
(a) che lo
Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui
la sentenza diviene definitiva ai sensi dell’Articolo 44 § 2 della
Convenzione, EUR 3,000 (tremila euro) per danno non patrimoniale , da
convertire in moneta corrente nazionale dello Stato convenuto al tasso
applicabile alla data del saldo, più eventuali tasse che venissero
richieste;
(b)
che un interesse semplice del 23%
annuo dovrà essere pagato dalla data di scadenza del termine citato di tre
mesi fino al versamento.
Redatta
in Inglese, poi comunicata per iscritto il 7 Maggio 2002, in applicazione
dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Erik
Fribergh (Cancelliere)
Christos
Rozakis (Presidente)
|