RUSSIA

 

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo). CASO BURDOV contro RUSSIA .Sentenza del 7 Maggio 2002 Ricorso n° 59498/00 . Violazione dell’articolo 6,1 (diritto all’equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo,  violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 addizionale alla Convenzione (protezione della proprietà), per i considerevoli ed ingiustificati ritardi  da parte delle autorità nazionali nell’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme.

 

violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto all’equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, 

violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 addizionale alla Convenzione (protezione della proprietà).

Per i considerevoli ed ingiustificati ritardi  da parte delle autorità nazionali nell’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto dopo la catastrofe  di Chernobyl.

La Russia deve versare al ricorrente a titolo di danno non patrimoniale la somma di 3 000 (EURO).

La sentenza così motiva

(traduzione non ufficiale a cura della Dott.ssa Laura De Fazio)

PRIMA SEZIONE 

Sentenza del 07 Maggio 2002
sul ricorso n° 59498/00
presentato da BURDOV 

contro la RUSSIA

Nel caso  BURDOV contro RUSSIA, La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (prima sezione), riunitasi  in una camera composta da: C.L. Rozakis, presidente, F. Tulkens, P. Lorenzen, N. Vajić, E. Levits, A. Kovler, V. Zagrebelsky, giudici, e E. Fribergh, cancelliere di sezione, dopo averla deliberata nella camera di consiglio il 18 aprile 2002, rende la seguente sentenza adottata  in questa data:

 

PROCEDURA

1.  All'origine del caso vi è un ricorso (n. 59498/00) contro la Federazione Russa presentato alla Corte in virtù dell’Articolo 34 della Convenzione per la Salvaguardia  dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da parte di un cittadino russo, il Sig. Anatoliy Tikhonovich Burdov (“il ricorrente”), il 20 marzo 2000.

 Il ricorrente, al quale fu accordata una assistenza legale (gratuito patrocinio), era rappresentato davanti alla Corte da N.A. Kravtsov, un avvocato che esercita a Rostov-on-Don. Il Governo Russo (“il Governo”) era rappresentato dal suo Agente, P.A. Laptev, Rappresentante della Federazione Russa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

 Il ricorrente allegava, in particolare, che la mancata esecuzione di una sentenza  a suo favore era incompatibile con la Convenzione.

  Il ricorso  fu assegnato alla Prima Sezione della Corte (Articolo  52 § 1 del Regolamento  della Corte). In quella Sezione, la Camera che avrebbe considerato il caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) venne costituita come previsto nel Articolo   26 § 1.

  Con decisione del 21 Giugno 2001 la Corte dichiarò il ricorso parzialmente ricevibile .

  Il ricorrente ed il Governo presentarono altre prove (Articolo   59 § 1). La Corte decise, dopo aver consultato le parti, che non era necessaria alcuna udienza sul merito (Articolo  59 § 2 in fine).

IN FATTO

I.  CIRCOSTANZE DEL CASO

Il 1 ottobre 1986 il ricorrente fu richiamato dalle autorità militari per prendere parte in operazioni  di emergenza    per il disastro nell’impianto nucleare di Chernobyl. Il ricorrente fu occupato nelle operazioni fino all’11 gennaio 1987 e, come risultato, soffrì di eccessiva esposizione ad emissioni radioattive.

Nel 1991, seguendo l’opinione di un esperto che stabilì il collegamento tra la salute cagionevole del ricorrente ed il suo impegno negli eventi di Chernobyl, al ricorrente fu assegnato un indennizzo .

Nel 1997 il ricorrente azionò dei procedimenti contro il Servizio di Sicurezza Sociale Shakhty (Управление социальной защиты населения по гШахты) perché l’indennizzo  non era stato pagato. Il 3 Marzo 1997 il Tribunale di Shakhty (Шахтинский городской суд) decise in favore del ricorrente e gli concesse 23,786,567[1] rubli russi (RUR) per l’indennizzo  non pagato ed una uguale somma come penale .

Il 9 Aprile 1999 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty (Служба судебных приставов г. Шахты) avviò procedimenti esecutivi per recuperare la penale  concessa il 3 Marzo 1997.

Nel 1999 il ricorrente fece causa al Servizio di Sicurezza Sociale per impugnare una riduzione nell’ammontare del pagamento mensile e per recuperare l’indennizzo  non corrisposto. Il 21 Maggio 1999 il Tribunale di Shakhty ripristinò la somma originaria per l’indennizzo  ed ordinò al Servizio di Sicurezza Sociale di corrispondere il pagamento di un indennizzo  mensile di RUR 3,011.36 con conseguente indicizzazione. Il Tribunale ordinò anche il pagamento della somma non pagata per un totale di RUR 8,752.65.

Il 30 Agosto 1999 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty avviò procedimenti di esecuzione della sentenza del 21 Maggio 1999.

Il 16 Settembre 1999 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty comunicò al ricorrente che nonostante i procedimenti esecutivi della sentenza del 3 Marzo 1997 fossero pendenti, i pagamenti al ricorrente non sarebbero stati effettuati perché il Servizio di Sicurezza Sociale  era senza fondi.

Il 7 Ottobre 1999 il Dipartimento Regionale di Giustizia di Rostov (Главное управление юстиции Ростовской области) informò il ricorrente che le due sentenze non potevano essere rispettate perché il convenuto non aveva sufficienti fondi.

In seguito al reclamo del ricorrente sulla mancata esecuzione  delle sentenze, il 12 Novembre 1999 il Pubblico Ministero di Shakhty informò il ricorrente che il Servizio di Ufficiali Giudiziari stava seguendo la procedura esecutiva ma era stato ostacolato dalla mancanza di adeguati fondi del convenuto.

Il 22 Dicembre 1999 il Dipartimento Regionale di Giustizia di Rostov informò il ricorrente che i fondi per pagare l’indennizzo di Chernobyl erano stati compresi nel bilancio federale e che il pagamento sarebbe avvenuto tramite il ricevimento di un bonifico stanziato dal Ministero delle Finanze.

Il 26 Gennaio 2000 la Procura Regionale di Rostov (Прокуратура Ростовской области) informò il ricorrente che la mancata esecuzione non poteva in alcun modo essere attribuita al Servizio di Ufficiali Giudiziari, e che i debiti sarebbero stati pagati non appena si fossero ricevuti i relativi stanziamenti  dal bilancio federale.

Il 22 Marzo 2000 il Dipartimento Regionale di Giustizia di Rostov comunicò al ricorrente che gli indennizzi  alle vittime di Chernobyl sarebbero stati finanziati dal bilancio federale.

L’11 Aprile 2000 il Servizio di Ufficiali Giudiziari di Shakhty informò il ricorrente che era impossibile dare esecuzione alle sentenze  in suo favore perché il Ministero Regionale del Lavoro e dello Sviluppo Sociale di Rostov (Министерство труда и социального развития Ростовской области) era senza fondi.

Il 16 Maggio 2000 il Pubblico Ministero di Shakhty informò il ricorrente che nonostante il Servizio di Sicurezza Sociale avesse ricalcolato l’ammontare dell’indennizzo spettante al ricorrente in conformità alla sentenza  del 21 Maggio 1999, i pagamenti non erano stati effettuati a causa di una mancanza di fondi.

Il 9 Marzo 2000 il Tribunale di Shakhty ordinò la indicizzazione della somma come indennizzo   riconosciuta il 3 Marzo 1997, che non era ancora stata pagata al ricorrente. Un ulteriore ordine esecutivo fu emanato per la somma di RUR 44,095.37.

In seguito ad una decisione presa dal Ministero delle Finanze, il 5 Marzo 2001 il Servizio di Sicurezza Sociale di Shakhty pagò al ricorrente il debito di RUR 113,040.38.

In conformità alle informazioni fornite dal Servizio di Sicurezza Sociale l’11 Febbraio 2002,  l’indennizzo da pagare al ricorrente per il periodo compreso tra Aprile 2001 e Giugno 2002 è stato valutato pari a RUR 2,500 al mese. 

II IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

La Sezione 9 della Legge Federale sui Procedimenti Esecutivi del 21 Luglio 1997 prevede che l’ordine dell’ufficiale giudiziario nell’istituire procedimenti esecutivi deve fissare un tempo limite per il volontario adeguamento del convenuto con un’ordinanza di esecuzione. Il tempo limite non deve eccedere i cinque giorni. L’ufficiale giudiziario deve inoltre avvertire il convenuto che l’azione coercitiva seguirà, se il convenuto non rispetta il tempo limite.

Sotto la sezione 13 della legge, i procedimenti esecutivi devono essere completati da parte dell’ufficiale giudiziario entro due mesi dal ricevimento dell’ordinanza di esecuzione.

IN DIRITTO

Il ricorrente sosteneva che i considerevoli ed ingiustificati ritardi nell’esecuzione delle sentenze esecutive violò i suoi diritti previsti dalla Convenzione. La Corte ha esaminato questa doglianza  sotto l’Articolo 6 § 1 della Convenzione e Articolo 1 del Protocollo No. 1.

I.  LO STATUS DI VITTIMA DEL RICORRENTE

Secondo il Governo, il ricorrente  aveva cessato di essere vittima della allegata violazione alla Convenzione in seguito al pagamento del debito il 5 Marzo 2001. Il Governo sosteneva che dal momento in cui le intere pretese del ricorrente erano state soddisfatte, il danno ai suoi vantaggi pecuniari , causati secondo quanto da questi sostenuto dalla non esecuzione, erano stati pienamente riparati.

Il Governo obiettava inoltre che la somma di RUR 113,040.38 pagata il 5 Marzo 2001 doveva includere anche  l’indennizzo  per il ritardo nell’esecuzione, poiché il debito originario ammontava solamente a RUR 45,158.44, mentre il resto della somma consisteva nella penale per il pagamento tardivo dell’indennità del ricorrente e la sua rivalutazione.

Il Governo alla fine sosteneva che il ricorrente poteva agire in giudizio per ottenere il danno non patrimoniale  a partire dal momento in cui le sentenze dovevano essere esecutive, come egli avrebbe voluto .

Il ricorrente non accetta questo modo di ragionare. Nella sua richiesta, la penale  imposta dai tribunali nazionali per il ritardo nei pagamenti del suo assegno mensile era sostanzialmente più leggera di quanto avrebbe dovuto, dato che nella somma di RUR 113,040.38, ricevuta il 5 Marzo 2001 comprensiva dei riconoscimenti giudiziari ottenuti nel 1997, 1999 e 2000, non poteva ovviamente includersi nessun indennizzo    per la mancata esecuzione tra il 9 Marzo 2000 (data dell’ultima decisione del tribunale) e 5 Marzo 2001. Inoltre, la sentenza del 21 Maggio 1999 era tuttora ignorata poiché i correnti pagamenti mensili effettuati al ricorrente erano inferiori di quanto sarebbero dovuti essere.

 In base all’Articolo 34 della Convenzione, “la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona …che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una  delle Alte Parti Contraenti  dei diritti riconosciuti  nella Convenzione o nei suoi Protocolli….”

La Corte ripete che incombe in primo luogo  sulle autorità nazionali di riparare ogni allegata violazione della Convenzione. A questo riguardo, la questione se o meno il ricorrente possa lamentare di essere vittima della violazione allegata è rilevante in ogni stadio dei procedimenti legati alla  Convenzione (vedere  E. contro Austria, ricorso n. 10668/83, decisione della Commissione del 13 Maggio1987, Decisioni e Rapporti (DR) 52, p. 177).

La Corte inoltre ripete  che una decisione o misura favorevole al ricorrente non è di principio sufficiente a privarlo del suo stato di “vittima” a meno che le autorità nazionali non abbiano riconosciuto, sia espressamente che sostanzialmente, e poi fornito una riparazione alla violazione della Convenzione (vedere, per esempio, Amuur contro Francia sentenza del 25 Giugno 1996, Rapporto di Sentenze e Decisioni 1996-III, p. 846, § 36, e Dalban contro Romania [GC], no. 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI).

Tornando ai fatti del presente caso, potrebbe essere che al ricorrente sia ora stato pagato il debito arretrato in conformità con le sentenze dei tribunali interni. Tuttavia, il pagamento, che è intervenuto solo dopo che il presente ricorso è stato comunicato al Governo, non ha comportato nessun riconoscimento delle violazioni allegate. Neanche ha fornito al ricorrente una adeguata riparazione.

In base a queste circostanze, la Corte considera che il ricorrente possa ancora lamentare di essere vittima di una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione.

II.  ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

Articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto rilevante, prevede:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…)  da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)  ”

La Corte ripete   che l’Articolo 6 § 1 assicura ad ognuno il diritto di presentare ricorso davanti ad un tribunale o ad una corte per questioni relative ai propri diritti e obblighi civili; in questo modo esprime il  “diritto ad un tribunale”, nel quale il diritto di accesso, che è il diritto di iniziare procedimenti davanti ad un tribunale nelle materie civili, costituisce un aspetto.

Comunque, quel diritto rimarrebbe illusorio se il sistema legale di uno Stato contraente permettesse che una sentenza definitiva e vincolante ed  rimanga non operante  a detrimento di una parte.

Sarebbe inimmaginabile se l’Articolo 6 § 1 descrivesse nel dettaglio le garanzie procedurali accordate alle parti – processi  che sono equi pubblici e solleciti  – senza proteggere l’esecuzione  di decisioni giudiziali; interpretare l’Articolo 6 come concernente esclusivamente l’accesso ad un tribunale ed il modo di condurre i procedimenti, significherebbe portare a situazioni incompatibili con il principio dello stato di diritto a regola della che gli Stati Contraenti si sono impegnati a rispettare quando hanno ratificato la Convenzione. L’esecuzione di una sentenza data da qualsiasi tribunale deve quindi essere considerata come parte integrale del “processo” per le finalità dell’Articolo 6 (vedere la sentenza  Hornsby contro Grecia del 19 Marzo 1997, Rapporto di Sentenze e Decisioni 1997-II, p. 510, § 40).

Non è permesso ad una autorità statale di usare la mancanza di fondi come una scusa per non onorare l’obbligo di una sentenza . Bisogna però riconoscere che un ritardo nelle esecuzione di una sentenza potrebbe essere giustificato in circostanze particolari. Ma il ritardo non potrebbe essere tale da danneggiare l’essenza del diritto protetto dall’Articolo 6 § 1 (vedere  Immobiliare Saffi  c. Italia [GC], n. 22774/93, § 74, ECHR 1999-V). Nel caso in esame, al ricorrente non si sarebbe dovuto impedire il vantaggio derivante dal successo nella causa, che concerneva un indennizzo  per il danneggiamento alla salute causato da una partecipazione obbligatoria ad una operazione in una situazione di emergenza  , sulla base di allegate difficoltà finanziarie vissute dallo Stato.

La Corte sottolinea che le decisioni del Tribunale di Shakhty del 3 Marzo 1997, 21 Maggio 1999 e 9 Marzo 2000 rimasero senza esecuzione completamente od in parte almeno fino al 5 Marzo 2001, quando il Ministero delle Finanze decise di pagare totalmente il debito contratto con il ricorrente. La Corte nota anche che questo ultimo pagamento fu fatto solo dopo che il ricorso venne comunicato al Governo.

Venendo meno  per anni nel prendere le misure necessarie per conformarsi alle decisioni giudiziarie finali nel caso in esame, le autorità russe hanno privato le previsioni dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione di ogni effetto utile.

Di conseguenza  c’è stata una violazione di questo Articolo.

III.  ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

L’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione recita come segue:

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale

            Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”

La Corte ripete  che una “domanda di indennizzo” può costituire un “bene”  nel significato dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione se è sufficientemente dimostrato che sia suscettibile di esecuzione (vedere  sentenza Raffinerie Stran Greek e Stratis Andreadis contro Grecia del 9 Dicembre 1994, Serie A n. 301-B, p. 84, § 59).

Le sentenze del Tribunale di Shakhty del 3 Marzo 1997, 21 Maggio 1999 e 9 Marzo 2000 riconobbero al ricorrente indennizzi suscettibili di esecuzione e non semplicemente un generale diritto di ricevere un aiuto dallo Stato. Le decisioni erano divenute esecutive poiché nessun appello ordinario era stato proposto contro di loro, e i procedimenti esecutivi erano stati avviati. Ne consegue che l’impossibilità per il ricorrente di ottenere l’esecuzione delle suddette sentenze , almeno fino al  5 Marzo 2001, ha costituito una interferenza nel suo diritto al rispetto dei suoi beni, come disposto nella prime frase del primo paragrafo dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1.

Non essendosi conformate alle decisioni del Tribunale di Shakhty le autorità nazionali hanno impedito al ricorrente di ricevere il denaro che egli si sarebbe giustamente aspettato di ricevere. Il Governo non ha avanzato alcuna giustificazione per questa interferenza e la Corte considera che la mancanza di fondi  non può giustificare una tale omissione (vedere  mutatis mutandis, Ambruosi contro Italia, n. 31227/96, §§ 28-34, 19 Ottobre 2000).

Insomma, c’è stata anche una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1.

IV.  APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA  CONVENZIONE

L’Articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”

A.  Danno

La Corte fa notare che secondo l’articolo 60 del Regolamento della Corte, ogni domanda di indennizzo per equa riparazione deve essere specificata e presentata per iscritto insieme ai rilevanti documenti di supporto o ricevute, “ in mancanza di ciò la Camera può rigettare la domanda, in tutto o in parte”.

Nel caso in esame, il 26 Giugno 2001, dopo che il ricorso era stato dichiarato in parte ricevibile , il ricorrente era stato invitato dalla Cancelleria  a depositare le sue richieste di equa soddisfazione . Egli non ha presentato le sue richieste. Nel suo ricorso il ricorrente chiedeva, però, un danno non patrimoniale  pari a USD 300,000.

Il Governo, in riferimento a tale richiesta, non ha fatto  nessun commento specifico.

La Corte condivide l’idea che il ricorrente ha sofferto un danno non patrimoniale , come risultato delle riconosciute  violazioni, che non potrà essere riparato dalla semplice constatazione  delle violazioni da parte della Corte. La specifica somma richiesta è, però, eccessiva. Fondando il suo giudizio su basi equitative, come richiesto dall’Articolo 41 della Convenzione, la Corte assegna la ricorrente la somma di EUR 3,000.

B.  Interessi moratori

Secondo le informazioni disponibili della Corte, il tasso d’interesse legale applicabile in Russia alla data della presente sentenza  è 23% all’anno 

PER QUESTI MOIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’

1.   Dichiara che il ricorrente può pretendere  di essere “vittima” per gli scopi dell’Articolo 34 della Convenzione;

2.   Dichiara che vi è stata una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione;

3. Dichiara che vi è stata una violazione dell’Articolo 1 del Protocollo N. 1 della Convenzione;

4.   Dichiara

(a)  che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi dell’Articolo 44 § 2  della Convenzione, EUR 3,000 (tremila euro) per danno non patrimoniale , da convertire in moneta corrente nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del saldo, più eventuali tasse che venissero richieste;

(b)   che un interesse semplice del 23% annuo dovrà essere pagato dalla data di scadenza del termine citato di tre mesi fino al versamento.

Redatta in Inglese, poi comunicata per iscritto il 7 Maggio 2002, in applicazione dell’Articolo 77 §§ 2  e 3 del Regolamento della Corte.

Erik Fribergh (Cancelliere)          Christos Rozakis (Presidente)

[1].  La somma è indicata senza riferimento alla denominazione del 1998. Conformemente al decreto presidenziale “sulla Modificazione della faccia della moneta nella valuta russa e dei canoni di valore”del 4 Agosto 1997, 1,000 rubli “d’oro” divennero 1 “nuovo” rublo dal 1 Gennaio 1998.

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