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Cancelleria della Corte di giustizia |
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Bd Konrad Adenauer
L-2925 Luxembourg
Tel.: (352) 4303-1
fax: (352) 43 37 66
e-mail:
ECJ.Registry@curia.eu.int
Gli atti processuali e tutta la corrispondenza relativa alle cause
sottoposte alla Corte di giustizia devono essere inviati alla
cancelleria della Corte all'indirizzo postale sopra riportato ovvero
procedendo alla consegna diretta dell'atto o della corrispondenza
alla cancelleria presso la sede della Corte (boulevard Konrad
Adenauer, Lussemburgo-Kirchberg), o ancora, al di fuori degli orari
di apertura della cancelleria, alla reception della Corte. La
trasmissione preventiva di un atto processuale per fax o posta
elettronica è presa in considerazione ai fini dei termini
procedurali a condizione che la trasmissione e il successivo
deposito dell'atto siano conformi ai requisiti stabiliti dal
regolamento di procedura. Tali invii debbono necessariamente essere
effettuati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica
sopra indicati.
I messaggi inviati per posta elettronica non possono superare i 4
megaottetti, il che corrisponde a circa 30 pagine scannerizzate. I
messaggi eccedenti tale volume sono automaticamente rinviati al
mittente e non possono essere presi in considerazione
Vedi anche:
-
Regolamento di procedura della Corte
-
Guida per gli avvocati |
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Cancelleria del Tribunale di primo grado |
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Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
Tel.: (352)
4303-1
fax: (352) 4303 2100
e-mail:
CFI.Registry@curia.eu.int
Questo indirizzo è destinato al deposito degli atti processuali ed
alla corrispondenza con gli avvocati e gli agenti delle parti e non
alle richieste di informazioni di carattere generale.
Gli atti processuali nonché tutta la corrispondenza relativa alle
cause pendenti vanno inviati alla cancelleria del Tribunale
utilizzando tale indirizzo; essi possono essere essere anche
consegnati direttamente alla cancelleria o, al di fuori degli orari
di apertura della cancelleria, ai guardiani presenti all'entrata
degli edifici del Tribunale 24 ore su 24.
La trasmissione di un atto processuale per fax o posta elettronica è
presa in considerazione solo nel caso in cui si tratti di una copia
dell'originale firmata e a condizione che l'originale stesso
pervenga alla cancelleria al massimo entro i dieci giorni
successivi.
I
messaggi inviati per posta elettronica non possono superare i 4
megaottetti, il che corrisponde a circa 30 pagine scannerizzate. I
messaggi eccedenti tale volume sono automaticamente rinviati al
mittente e non possono essere presi in considerazione
Vedasi anche:
-
Regolamento di procedura del Tribunale
-
Istruzioni al cancelliere del Tribunale
-
Istruzioni pratiche alle parti |
Testi
e documenti
Testi vigenti
-
Trattati (estratti)
-
Statuto della Corte di giustizia
(1-2-2003)
-
Statuto della Corte di giustizia - modifica dell'art. 23
(26/07/2003)
-
Competenze particolari o aggiuntive
-
Regolamento di procedura della Corte di giustizia
(1-8-2003)
-
Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado
(1-8-2003)
-
Regolamento addizionale
(11-3-1997)
-
Istruzioni al cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee
(3-10-1986)
-
Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle
impugnazioni
(16-4-2003)
-
Istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado delle comunita'
europee
(18-6-2002)
-
Istruzioni pratiche del Tribunale alle parti
(4-4-2002)
-
Nomina dei presidenti di sezione e assegnazione dei giudici alle sezioni -
Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni
(1-10-2003)
-
Assegnazione dei giudici alle sezioni
(9-10-2003)
Si veda anche..........................................
Altri documenti
Documenti
GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO
Dal 1997
in poi, per la ricerca vedi:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
SENTENZE RECENTI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI PUBBLICO
IMPIEGO*
Dal 1997
in poi, per la ricerca vedi:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/formfonct.pl?lang=it
1.
I testi delle
sentenze, conclusioni e ordinanze
della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, pronunciate dopo il
17 giugno 1997, sono disponibili sul presente sito nella loro versione al
giorno della pronuncia.
Due
moduli di ricerca
consentono di selezionare tali documenti, in base al numero di causa, alla
data della pronuncia, al nome delle parti, alle parole del testo o al
settore di cui trattasi.
Il primo modulo permette di effettuare ricerche nella Giurisprudenza
generale della Corte e del Tribunale di primo grado. Il testo delle sentenze
è ivi disponibile il giorno della pronuncia, generalmente in tutte le lingue
comunitarie. Quello delle conclusioni può essere consultato il giorno della
loro lettura nella lingua processuale e in quella dell'avvocato generale,
mentre le altre versioni linguistiche vengono caricate sul sito secondo la
loro disponibilità. Il testo delle ordinanze è reso pubblico soltanto dopo
la notificazione alle parti.
Il secondo modulo si concentra sulla Giurisprudenza del Tribunale di primo
grado in materia di pubblico impiego. Nel settore del pubblico impiego, le
sentenze e le ordinanze sono disponibili unicamente nella lingua
processuale.
2.
Un
accesso numerico alla giurisprudenza
consente di individuare un'informazione per ogni causa trattata dinanzi alla
Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado dal 1953 ad oggi.
Le cause sono presentate in ordine numerico, in base al loro deposito presso
le rispettive cancellerie. L'utilizzazione della funzione "Ricerca" del
navigatore permette inoltre di reperire una causa in base al nome delle
parti.
Un collegamento alla banca dati interistituzionale Celex, stabilito
attraverso il numero di causa, consente di visualizzare il testo delle
sentenze e delle ordinanze pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza.
Per ridurre i tempi di trasferimento dei dati, la banca dati per l' accesso
numerico è stata suddivisa in tre settori, comprendenti:
- le
cause dinanzi alla Corte di giustizia dal
1953 al 1988,
- le
cause dinanzi alla Corte di giustizia dopo il 1989,
- le cause dinanzi
al Tribunale di primo grado dopo il 1989.
3.
Le
cause nuove
e le
cancellazioni dal ruolo
formano oggetto di
Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale.
(...questa
parte è attualmente in costruzione)
4.
Il
deposito degli atti del procedimento
relativi alle cause deve essere effettuato nella cancelleria della
giurisdizione competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni
del
regolamento di procedura della Corte
o del
regolamento di procedura del Tribunale.
5.
Sono stati elaborati numerosi
strumenti di ricerca
per facilitare l'accesso alla giurisprudenza. Citiamo:
- il
Repertorio di giurisprudenza comunitaria,
che raccoglie in maniera sistematica le massime delle sentenze e delle
ordinanze,
- l'
Indice alfabetico delle materie,
che presenta in ordine alfabetico le questioni giuridiche affrontate nelle
decisioni della Corte e del Tribunale, nonché nelle conclusioni degli
avvocati generali,
- l'estratto delle
Note dottrinali alle sentenze,
che contiene i riferimenti di pubblicazione delle osservazioni dottrinali
relative alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, e
- la pagina dei Siti
giuridici nazionali e internazionali,
che consente di consultare altri siti giuridici. |