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Corte di Cassazione, Sezione Prima
Civile, Ordinanza del 4 febbraio 2003 n. 1653 sulla competenza
territoriale nell'ipotesi di proposizione della domanda di
riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della Legge
89/01 conseguente all'eccessiva durata di un procedimento pendente in
grado d'appello dinanzi al Consiglio di Stato e piu' in generale
dinanzi ad un giudice diverso da quello ordinario
La massima
L'art. 3 della Legge 89/01, che detta i criteri per la determinazione
della competenza territoriale nell'ipotesi di proposizione della
domanda di riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione
conseguente all'eccessiva durata di un procedimento, si applica
unicamente ai soli giudici ordinari stante il riferimento in tale
citato articolo al "distretto". Ed infatti solo gli uffici di tali
giudici ordinari sono ripartiti in distretti.
Se ne ricava che la competenza territoriale per la trattazione dei
ricorsi riguardanti ritardi verificatisi nel corso di giudizi svoltisi
dinanzi a giudici diversi da quello ordinario deve essere individuata,
secondo i principi generali, con riferimento all'art. 25 c.p.c. il
quale, nel disciplinare il foro della P.A., prevede, quando essa e'
convenuta, la competenza del giudice del luogo in cui e' sorta o deve
eseguirsi l'obbligazione ed in cui si trova la cosa mobile od immobile
oggetto della domanda, in applicazione quindi dei criteri previsti
dagli artt. 20 e 21 c.p.c., sia pure con l'ulteriore specifico
riferimento al luogo dove ha sede l'ufficio dell' Avvocatura dello
Stato.
Qualora penda avanti al Consiglio di Stato il procedimento della cui
non ragionevole durata si discute, deve ritenersi, in applicazione
degli esposti principi, che in Roma si realizza la fattispecie
considerata dalla Legge n. 89/01 ai fini della richiesta d'indennizzo
e cioe' e' sorta l'obbligazione, cosi' come in Roma deve o ritenersi
che debba essere eseguita l'obbligazione medesima ai sensi dell'art.
1182 u.c. c.c. in quanto, riguardando una somma di denaro non
determinata, essa e' esigibile al domicilio del debitore.
Tale normativa e' l'unica applicabile anche in considerazione del
fatto che l'art. 3 della citata legge, derogando ai principi generali
sulla competenza, non puo' essere applicata in via analogica o
estensiva e quindi non puo' trovare applicazione oltre ai casi in essa
espressamente previsti (a cura di Nicola Graziano).
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L'ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per Regolamento di Competenza proposto da:
Libertucci Maria Assunta, elettivamente domiciliata in Roma, viale
Mazzini 132, presso l'avvocato Stefania Iasonna, rappresentata e
difesa dall'avvocato Giovanni Romano, giusta procura a margine del
ricorso;
- ricorrente -
contro
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, in persona del Presidente pro
tempore elettivamente domiciliato in Roma via Dei Portoghesi 12,
presso L'Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende
ope legis;
- resistente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Bari, depositato il
20/12/01 (N. 2168/01 R.G.);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il
12/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo Panebianco;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
Guido Raimondi che chiede che la Corte di Cassazione, in Camera di
Consiglio, dichiari la competenza della Corte d'Appello di Roma, con
le conseguenze di legge.
ORDINANZA
Rilevato che:
- con ricorso proposto avanti alla Corte d'Appello di Bari nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Assunta
Libertucci chiedeva che le venisse riconosciuto il diritto ad un'equa
riparazione ai sensi della Legge n. 89/01 in relazione al procedimento
da lei promosso avanti al Tribunale Regionale Amministrativo per il
Molise con ricorso notificato in data 16.10.1993 ed attualmente
pendente in grado d'appello dinanzi al Consiglio di Stato:
- costituendosi, l'Amministrazione eccepiva, fra l'altro,
l'incompetenza territoriale della Corte pugliese, ritenendo competente
quella di Perugia;
- con decreto dell'11-25.12.2001 pronunciato in Camera di Consiglio la
Corte d'Appello adita declinava la propria competenza e riteneva
competente la Corte d'Appello di Perugia sul rilievo che, riguardando
la doglianza fatta valere circa l'eccessiva durata del processa
l'intero procedimento (al TAR ed al Cons. di Stato), avendo il
Consiglio di Stato sede in Roma e non potendo la norma in esame
riferirsi ai soli giudizi promossi avanti al giudice ordinario, la
competenza doveva considerarsi radicata ai sensi dell'art. 3 della
Legge n. 89/01 presso la Corte d'Appello piu' vicina che e' appunto
quella umbra;
- con ricorso depositato in data 18.2.2002 la Libertucci presentava
istanza di regolamento necessario di competenza, sostenendo che la
previsione di cui al richiamato art. 3, in cui si fa tra l'altro
riferimento "ai gradi di merito", sembra considerarne unicamente i
procedimenti avanti al giudici ordinari e non anche i giudizi
amministrativi per i quali pero', svolgendosi la fase di appello
sempre avanti al Consiglio di Stato e venendo la domanda di
riconoscimento dell'equa riparazione ad essere attribuita in tal modo
sempre alla Corte d'Appello di Perugia, doveva trovare applicazione
analogica il collegamento previsto dall'art. 3 per i gradi di merito
del giudizio ordinario e considerarsi quindi competente l'adita Corte
d'Appello di Lecce in rapporto al distretto di provenienza del
processo;
- il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto che venisse
dichiarata la competenza della Corte d'Appello di Roma in quanto,
dovendo i criteri fissati dalla norma trovare applicazione unicamente
per i giudizi ordinari e non potendo essere estesi ad uffici
giudiziari che operano in un ambito che eccede (o comunque prescinde)
da quello distrettuale proprio delle Corti d'Appello, nemmeno
estensivamente od analogicamente, in quanto trattasi di norma che fa
eccezione alle previsioni ordinarie sulla competenza, questa deve
essere determinata con riferimento all'art. 25 c.p.c. che disciplina
il foro della P.A., con la conseguente necessita' di far riferimento
alla Corte d'Appello di Roma nel cui territorio si svolge il giudizio
cui si riferiscono i ritardi lamentati ed e' sorta o deve eseguirsi
l'obbligazione e dove ha sede il corrispondente ufficio
dell'Avvocatura dello Stato.
OSSERVA
La Legge 24.3.2001 n. 89 - che ha introdotto nel nostro ordinamento
l'istituto dell'equa riparazione del danno patrimoniale o non
patrimoniale conseguente al mancato rispetto della durata ragionevole
del processo di cui all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali
firmata in Roma il 4.11.1950, resa esecutiva con Legge 4.8.1955 n. 848
ed entrata in vigore per l'Italia il 26.10.1955 - fissa all'art. 3 i
criteri per la determinazione della competenza territoriale,
prevedendo che la relativa domanda deve essere presentata "dinanzi
alla Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice
competente ai sensi dell'art. 11 del c.p.p. a giudicare nei
procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto e' concluso o
estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento
nei cui ambito la violazione si assume verificata".
Orbene l'espresso riferimento al distretto, sia per indicarne
l'appartenenza dei giudice che si e' occupato o si occupa del
procedimento della cui equa riparazione si discute e sia per
individuare il giudice competente, comporta necessariamente
l'applicazione della richiamata previsione ai soli giudici ordinari, i
cui uffici, ad eccezione della Corte di Cassazione, sono appunto
ripartiti in distretti.
I giudici amministrativi infatti, sia che si tratti del Tribunale
Amministrativo Regionale che del Consiglio di Stato, non appartengono
ad alcun distretto di Corte d'Appello, sussistendo solamente una
vicinanza territoriale che non puo' giustificare il previsto
spostamento, nemmeno tenendo presente la "ratio legis" in quanto il
sospetto sulla autonomia e sulla serenita' del giudice chiamato a
decidere non potrebbe prescindere da un collegamento funzionale fra i
due uffici. Cio' peraltro e' tanto piu' evidente per i procedimenti,
come quello in esame, pendenti avanti al Consiglio di Stato, in
quanto, operando tale organo a livello nazionale, non possono
considerarsi anche per tale motivo "conclusi" o "pendenti" nell'ambito
di un distretto.
Ne' la normativa in esame potrebbe essere richiamata in via analogica
od estensiva in quanto, derogando ai principi generali sulla
competenza, non potrebbe trovare applicazione oltre i casi
espressamente previsti.
Le esposte considerazioni sono in linea del resto con l'orientamento
di questa Corte (Cass. 324 /96) in materia di competenza territoriale
nei procedimenti promossi ai sensi della Legge 13.4.1988 n. 117 sulla
responsabilita' Civile dei magistrati, relativamente ai giudizi avanti
alla Corte di Cassazione.
In relazione a tali procedimenti - per i quali l'art. 4 comma 1 di
detta Legge 117/88 prevede la competenza del Tribunale della sede
della Corte d'Appello piu' vicina a quella nel cui distratto e'
compreso l'ufficio giudiziario di appartenenza del magistrato della
cui responsabilita' si discute - e' stata esclusa infatti per i
giudici della Cassazione l'applicabilita' del criterio di
regolamentazione della competenza previsto da detta norma sul rilievo
che la Corte Suprema non puo' considerarsi inclusa in alcun distretto.
Ne' problemi di interpretazione potrebbero sorgere per il fatto che la
valutazione in ordine alla ragionevole durata del processo civile
coinvolge nel caso in esame entrambi i gradi del giudizio
amministrativo. A parte la considerazione che ad analoghe conclusioni
si perverrebbe anche in presenza di un procedimento avanti al T.A.R.,
sia per i motivi sopra esposti che per quanto si dira' nella
individuazione del giudice competente, si rileva che ai fini in esame
il procedimento deve essere considerato un "unicum", tenuto conto
della previsione normativa che fa riferimento, per lo spostamento, al
luogo in cui si e' concluso, si e' estinto od e' ancora pendente il
procedimento, evidentemente considerato nella sua unita'
indipendentemente dai gradi in cui si e' articolato. Consegue che la
competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti
ritardi verificatisi nel corso di giudizi svoltisi dinanzi a giudici
diversi da quello ordinario deve essere individuata secondo i principi
generali con riferimento all'art. 25 c.p.c. il quale, nel disciplinare
il foro della P.A., prevede, quando essa e' convenuta, la competenza
del giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione
ed in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda,
in applicazione quindi dei criteri previsti dagli artt. 20 e 21 c.p.c.,
sia pure con l'ulteriore specifico riferimento al luogo dove ha sede
l'ufficio dell' avvocatura dello Stato.
Pendendo avanti al Consiglio di Stato il procedimento della cui non
ragionevole durata si discute, deve ritenersi, in applicazione degli
esposti principi, che in Roma si e' realizzata la fattispecie
considerata dalla Legge n. 89/01 ai fini della richiesta d'indennizzo
e cioe' e' sorta l'obbligazione, cosi' come in Roma deve o ritenersi
che debba essere eseguita l'obbligazione medesima ai sensi dell'art.
1182 u.c. c.c. in quanto, riguardando una somma di denaro non
determinata, essa e' esigibile al domicilio del debitore.
Deve dichiararsi quindi la competenza della Corte d'Appello di Roma,
concorrendo a tale soluzione entrambi i criteri previsti dall'art. 25
c.p.c..
In considerazione della novita' della questione si ritiene di
compensare fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara la competenza della Corte d'Appello di Roma avanti alla quale
rimette le parti per il giudizio.
Cassa il decreto della Corte d'Appello di Bari. Compensa le spese.
Roma, 12.11.2002.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 4 FEBBRAIO 2003
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BREVI NOTE SULL’ORDINANZA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE; SEZ. 1 CIV. DEL 4.02.2003 n. 1653
L’ordinanza della Suprema Corte, risolvendo la problematica inerente al
caso specifico ponendo come criterio base determinativo della competenza
l’art.25 c.p.c. è andata ben oltre e, in un obiter dictum, ha cercato di
individuare un criterio generale e, pertanto, sempre utilizzabile nella
determinazione della competenza territoriale per i giudizi ex lege n.89/2001.
In
relazione ai casi in cui l’oggetto della domanda in sede giurisdizionale sia
la richiesta di indennizzo ex lege 89/2001, essendo in tali giudizi una
delle parti necessarie sempre un’amministrazione dello Stato, il criterio
da utilizzare per l’individuazione del giudice competente a conoscere della
controversia è quello espresso dall’art.25 c.p.c.
La S.C.
riferendosi ad un tale criterio determinativo del foro territoriale di
natura funzionale ed inderogabile quale quello stabilito ai sensi dell’art.25
c.p.c. ha inteso spazzare via ogni dubbio interpretativo sulla questione.
Il
percorso logico seguito dalla Corte parte dal fatto che il criterio
determinativo della competenza per i giudizi sull’equa riparazione di cui
all’art.3 legge n.89/2001, facendo perno sulla suddivisione in distretti
degli uffici giudiziari sul territorio, restringe la sua portata applicativa
alle sole ipotesi in cui il giudice competente sia un giudice ordinario.
Nel caso
di specie risolto dalla Corte, essendo competente a conoscere della
questione un giudice amministrativo, il criterio tracciato dalla legge n.89/2001
non può trovare applicazione neppure in via analogica poiché già di per sé
derogatorio dei normali criteri individuativi della competenza territoriale.
Di qui lo
spunto per fare una volta per tutte chiarezza sui problemi identificativi
dell’ufficio giudiziario competente attraverso la scelta del foro
qualificato come inderogabile ex lege, (art.25 c.p.c.). Quest’ultimo
articolo nel disciplinare il foro della Pubblica Amministrazione prevede che
quando essa è convenuta, ovvero de facto in tutti i giudizi sull’equa
riparazione, la competenza del giudice va individuata nel luogo in cui è
sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o nel luogo in cui si trova la cosa
mobile o immobile oggetto della domanda, in applicazione dei criteri
previsti ex articoli 20 e 21 c.p.c., o in alternativa nel foro concorrente
del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato.
Gli
articoli 20 e 21 c.p.c., che risultano indicati ai fini dell’individuazione
del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, pongono un
richiamo implicito all’art.1182 c.c., norma inquadrata nel libro IV del
codice civile, nel capo dedicato all’adempimento delle obbligazioni che
stabilisce i criteri generali del luogo in cui le obbligazioni devono essere
adempiute a seconda della loro natura giuridica.
Infatti,
così come è sancito dal terzo comma della norma in questione, nel caso di
obbligazioni di natura pecuniaria ab initio e, pertanto, certe nel loro
ammontare, ed esigibili alla scadenza, la prestazione va adempiuta
(trattandosi di debiti portabili) al domicilio che il creditore ha al tempo
della scadenza.
Ma nel
caso di un’obbligazione di natura riparatoria e non considerabile ab
initio di natura pecuniaria (poiché l’obbligo dello Stato di garantire un
giusto processo è monetizzabile solo quando non è adempiuto), deve
essere utilizzato l’ultimo comma dell’art 1182 c.c. per individuare il
luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione.
Invero,
tale ultimo comma fornisce un criterio generale per tutte le ipotesi in cui
l’oggetto della prestazione non sia una somma di denaro di ammontare
determinato sancendo quanto segue : “ Negli altri casi l’obbligazione deve
essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza “.
L’inciso
“negli altri casi” rappresenta una clausola di salvezza predisposta dal
legislatore volta ad inglobare tutti gli altri tipi di obblighi ( fare,
dare, non fare, debiti di valore in genere) che esulano dalle obbligazioni
pecuniarie puramente intese.
Orbene,
utilizzando questo criterio fissato dall’ultimo comma dell’art 1182 c.c., si
ripete implicitamente richiamato negli art. 20 e 21 c.p.c. a loro volta
ricollegati all’art.25 c.p.c., il domicilio del debitore o luogo in cui deve
eseguirsi l’obbligo indennitario è Roma visto che il debitore è
l’amministrazione statale. Pertanto, giudice competente a conoscere tali
giudizi ex lege n.89/2001 risulta essere la Corte di Appello di Roma.
Allo
stesso risultato si arriva anche nel caso in cui ci si voglia avvalere del
foro alternativo e concorrente rappresentato dal luogo in cui ha sede
l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato. Vista, in definitiva lo sbocco
univoco dei due criteri ai fini dell’individuazione del medesimo giudice
competente non può che sposarsi l’innovativo intervento della Suprema Corte
in merito.
Benevento,
19.02.2003
Avv. Giovanni Romano
(avvocato
in Benevento)
Avv.
Margherita Cardona Albini
(avvocato
in Benevento) |