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Ai fini del
diniego di accoglimento della domanda di equa riparazione proposta a norma
degli artt. 2 e 3 della legge 89/2001, non è sufficiente ad escludere la
sussistenza del danno (sia patrimoniale sia non patrimoniale) che possa
essere derivato al ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine
ragionevole di cui al primo comma del citato art. 2, il semplice fatto che
tale ritardo abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato
ascritto al medesimo ricorrente, occorrendo invece apprezzare se l’effetto
estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito
dell’utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso
del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto
o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza
preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie
ovvero a prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento
penale ed a autorità procedenti, senza che, del resto, in quest’ultimo caso,
possano ritenersi di per sé in grado di elidere completamente il danno,
nella sua duplice accezione dianzi riportata, né la mancata rinuncia alla
prescrizione ad opera dell’imputato né la certezza, eventualmente acquisita
da parte di quest’ultimo, circa la sopravvenienza della prescrizione stessa.
Cassazione
italiana . sezione prima civile - sentenza 15 novembre 2002, n. 15449.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Presidente
Saggio - relatore Giuliani – P.M. Raimondi – (parz. conforme) - ricorrente
TEDESCO- contro Ministero della Giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di appello di Roma, Vincenzo Tedesco
chiedeva l'equa riparazione del danno subito in conseguenza della durata di
un procedimento penale, iniziatosi il 4 febbraio 1994 a seguito di richiesta
di rinvio a giudizio da parte del Pm e conclusosi il 3 novembre 2000 dietro
passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Benevento la quale
aveva assolto il T. medesimo dalla prima delle due imputazioni ascrittegli,
per non essere il fatto più previsto come reato, mentre aveva dichiarato non
doversi procedere quanto alla seconda per intervenuta prescrizione.
Il giudice adito, con decreto emesso in data 15 ottobre-12
novembre 2001, rigettava il ricorso assumendo:
a.
che, dalla durata di anni sei, dovessero venire
detratti cinque rinvii, dovuti ad astensione degli avvocati, di carattere
nazionale o locale, nonché ad impedimento dell'imputato, per complessivi
anni due e mesi tre;
b.
che dal residuo
ritardo eccedente il termine ragionevole, accertato in anni due, non fosse
derivato al ricorrente alcun danno, né patrimoniale né morale, tenuto conto
del fatto che esso aveva anzi prodotto l'estinzione, per prescrizione, del
più grave reato, tuttora non depenalizzato, di emissione di fatture false
ascritto al T., senza che quest'ultimo vi avesse rinunciato così dimostrando
di non ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito.
Avverso siffatto decreto, propone ricorso per cassazione il
T., deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste
il Ministero della giustizia con controricorso, parimenti illustrato da
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere affrontato l'esame del terzo motivo
di impugnazione, atteso che con quest'ultimo motivo il ricorrente,
lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 e 2043 c.c.,
della legge n. 89/2001, della legge 848/55, degli articoli 2, 24 e 111 della
Costituzione, censura la pronuncia della Corte territoriale là dove tale
giudice, pur avendo accertato la violazione del termine ragionevole di
durata, ha escluso il danno "... tenuto conto che esso ha anzi prodotto
l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascrittogli... (e che il
T.) non ha rinunziato alla prescrizione... così mostrando di non ritenere
sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito", onde, per un
verso, il riferito apprezzamento da parte dello stesso giudice, il quale
soltanto sul punto in questione (non essere cioè "derivato peraltro al
ricorrente alcun danno, né patrimoniale né morale") ha fondato la propria
decisione di rigetto del ricorso, finisce per rivestirecarattere logicamente
preliminare e per conferire quindi analoga natura alle relative doglianze
del ricorrente medesimo, mentre, per altro verso, si palesa in questo senso
(ed in questi termini) destituita comunque di fondamento l'eccezione di
inammissibilità del predetto ricorso sollevata nella memoria ex articolo 378
c.p.c. dalla amministrazione contro ricorrente, nella parte in cui si assume
che l'impugnabilità per cassazione, ex articolo 3, sesto comma, della legge
89/2001, del decreto pronunciato dalla Corte di appello sulla domanda di
equa riparazione proposta ai sensi della richiamata legge, non consente
tuttavia l'articolazione di motivi diversi dalla "violazione di legge"
(dovendo trovare applicazione in proposito l'articolo 111 della Costituzione
e non l'articolo 360 c.p.c.), posto che, con il motivo in esame, viene
espressamente denunciata la "violazione (delle) norme rubricate".
Deduce, dunque, il ricorrente:
a.
che l'aver verificato la sussistenza del danno
in base all'esito del giudizio e all'acquiescenza fatta alla prescrizione,
ha significato l'introduzione, da parte della Corte territoriale, di un
parametro escluso dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2
della legge 89/2001, la quale attribuisce al giudice il potere-dovere di
valutare la complessità del caso al fine del giudizio di ragionevolezza
sulla durata, ma non il fondamento della pretesa, con esclusione, quindi, di
ogni rilevanza ed incidenza dell'esito della causa vuoi su tale giudizio
vuoi, altresì, sulla sussistenza del danno;
b.
che la lesione di
diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria
per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalla
ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare (danno conseguenza),
onde, risultando il principio della ragionevole durata del processo
attualmente affermato dall'articolo 111 della Costituzione, è alla lesione
in sé di tale diritto fondamentale che va riferita la norma di cui
all'articolo 2 della legge 89/2001 nella parte in cui fa riferimento al
danno non patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Si osserva, al riguardo, come la Corte territoriale, pur
avendo riconosciuto la sussistenza di un "residuo ritardo eccedente il
termine ragionevole (accertato in questa sede in anni due)", abbia tuttavia
ritenuto che da siffatto ritardo non sia "derivato peraltro al ricorrente
alcun danno, né patrimoniale né morale, tenuto conto che esso ha anzi
prodotto l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascrittogli,
tuttora non depenalizzato, dì emissione di fatture false", laddove "il T.
noncarattere logicamente preliminare e per conferire quindi analoga natura
alle relative doglianze del ricorrente medesimo, mentre, per altro verso, si
palesa in questo senso (ed in questi termini) destituita comunque di
fondamento l'eccezione di inammissibilità del predetto ricorso sollevata
nella memoria ex articolo 378 c.p.c. dalla amministrazione contro
ricorrente, nella parte in cui si assume che l'impugnabilità per cassazione,
ex articolo 3, sesto comma, della legge 89/2001, del decreto pronunciato
dalla Corte di appello sulla domanda di equa riparazione proposta ai sensi
della richiamata legge, non consente tuttavia l'articolazione di motivi
diversi dalla "violazione di legge" (dovendo trovare applicazione in
proposito l'articolo 111 della Costituzione e non l'articolo 360 c.p.c.),
posto che, con il motivo in esame, viene espressamente denunciata la
"violazione (delle) norme rubricate".
Deduce, dunque, il ricorrente:
c.
che l'aver verificato la sussistenza del danno
in base all'esito del giudizio e all'acquiescenza fatta alla prescrizione,
ha significato l'introduzione, da parte della Corte territoriale, di un
parametro escluso dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2
della legge 89/2001, la quale attribuisce al giudice il potere-dovere di
valutare la complessità del caso al fine del giudizio di ragionevolezza
sulla durata, ma non il fondamento della pretesa, con esclusione, quindi, di
ogni rilevanza ed incidenza dell'esito della causa vuoi su tale giudizio
vuoi, altresì, sulla sussistenza del danno;
d.
che la lesione di
diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria
per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalla
ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare (danno conseguenza),
onde, risultando il principio della ragionevole durata del processo
attualmente affermato dall'articolo 111 della Costituzione, è alla lesione
in sé di tale diritto fondamentale che va riferita la norma di cui
all'articolo 2 della legge 89/2001 nella parte in cui fa riferimento al
danno non patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Si osserva, al riguardo, come la Corte territoriale, pur
avendo riconosciuto la sussistenza di un "residuo ritardo eccedente il
termine ragionevole (accertato in questa sede in anni due)", abbia tuttavia
ritenuto che da siffatto ritardo non sia "derivato peraltro al ricorrente
alcun danno, né patrimoniale né morale, tenuto conto che esso ha anzi
prodotto l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascrittogli,
tuttora non depenalizzato, dì emissione di fatture false", laddove "il T.
non ha rinunziato alla prescrizione, così mostrando di non ritenere
sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito".
Appare, perciò, palese che il giudice del merito ha fondato
il proprio diniego di accoglimento della domanda di equa riparazione sul
rilievo dell'insussistenza in concreto di tale danno e che lo stesso
giudice, ai richiamati fini, ha, sia pure implicitamente, presupposto la
necessità della relativa dimostrazione "anche" rispetto al danno non
patrimoniale, in applicazione dei principi dell'allegazione e della prova
unanimemente condivisi in riferimento al danno patrimoniale.
Sotto il profilo anzidetto, tuttavia, giova subito notare che
l'impugnato decreto non soggiace alle censure del ricorrente, là dove quest'ultimo
assume invece che alla lesione "in sé" del diritto fondamentale ad una
ragionevole durata del processo vada ragguagliata la norma dettata
dall'articolo 2 della legge 89/2001 nella parte in cui fa cenno al danno non
patrimoniale.
Si osserva, al riguardo, che il primo comma del richiamato
articolo 2 della legge 89/2001 consente alla parte istante di ottenere dalla
corte di appello il ristoro sia del danno "patrimoniale" sia del danno "non
patrimoniale" subito per effetto di violazione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 848/55, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione
stessa.
Orbene, la tipologia di danno "patrimoniale" che il
ricorrente ex lege 89/2001 può legittimamente allegare è soggetta alle
ordinarie regole probatorie di cui all'articolo 2697 c.c., onde sul medesimo
ricorrente incombe l'onere dì dimostrare rigorosamente il danno
(patrimoniale appunto) lamentato, secondo l'indirizzo già accolto dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), la quale ha
costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto dagli interessati
soltanto nel caso in cui ne fosse stata fornita la piena prova (Cedu 22
luglio 1987, Feldbrugge c. Governo Olandese; Cedu 28 giugno 1990, Skarby c.
Svezia; Cedu 19 febbraio 1991, Maj c. Italia).
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, ovvero al danno
essenzialmente caratterizzato dal pregiudizio morale in dipendenza
dell'incertezza e dello stato di prolungata ansia derivata dall'attesa
dell'esito del giudizio e dal timore di ripercussioni economiche
sfavorevoli, con indubbi riflessi sulla condizione complessiva, anche di
salute, della parte istante (Cedu 23 aprile 1987, Lechner c. Austria; Cedu
25 giugno 1987, Capuano c. Italia; Baggetta c. Italia; Milasi c. Italia;
Cedu 26 ottobre 1988, Martins Moreira c. Portogallo; Cedu 19 febbraio 1991,
Mori c. Italia; Cedu 27 agosto 1991, Philis c. Grecia), il quale, tuttavia,
accanto ad ulteriori, specifici pregiudizi morali (così, ad esempio, per
quanto concerne il fallito, la cui corrispondenza, ai sensi dell'articolo 48
della legge fallimentare deve essere consegnata al curatore e che, ai sensi
dell'articolo 49 della stessa, non può allontanarsi dalla sua residenza
senza permesso del giudice delegato e deve presentarsi personalmente a
questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qual volta è chiamato:
Cedu 15 novembre 1996, Ceteroni c. Italia), non esclude la sofferenza ed il
patema d'animo legati al discredito arrecato all'immagine ed alla
credibilità (anche commerciale) del soggetto che abbia subito un
procedimento a proprio carico durato eccessivamente (Cedu 25 marzo 1983,
Minelli c. Governo della Confederazione Elvetica) e persino il "logorio
subito dalla psiche dell'individuo a causa dell'insoddisfatta aspettativa di
giustizia" (secondo quanto pure trovasi affermato in sede di merito), si
tratta di valutare se il disposto del richiamato articolo 2 della legge
89/2001 faccia carico al ricorrente di provare, ex articolo 2697 c.c., anche
tale voce dì danno, oppure se quest'ultima possa essere liquidata dal
giudice, senza bisogno di ulteriori accertamenti istruttori, sulla base
della sola allegazione, ferma restando, in ogni caso, la necessità (quanto
meno) di quest'ultima, essendo da ammettere che il ricorrente stesso, al
fine precipuo di concedere all'amministrazione convenuta la possibilità di
difendersi sul punto, debba illustrare puntualmente quale danno (non
patrimoniale) abbia subito e cosa lo abbia determinato, senza consentire che
la relativa quantificazione venga operata "a casaccio" e senza neppure
descrivere la "situazione negativa" che ha procurato il danno medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza della Cedu, propendendo per la
natura indennitaria della riparazione dì cui all'articolo 6 della
Convenzione, non ha mai in realtà richiesto la dimostrazione del pregiudizio
non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto della durata
irragionevole del procedimento, essendosi ritenuto, infatti, che l'accertata
violazione del relativo termine comporti di per sé automaticamente un danno,
non patrimoniale appunto, per la sofferenza, l'ansia o, comunque, il più
generale pregiudizio all'immagine patiti, onde il riconoscimento del diritto
all'attribuzione di un indennizzo liquidato secondo criteri equitativi.
Pur tuttavia, reputa questa corte che, anche a non voler
procedere ad alcuna espressa definizione, in termini risarcitori ovvero in
termini indennitari, dell'istituto dell'equa riparazione previsto dalla
legge 89/2001, tale legge non contenga alcun riconoscimento dell'esistenza
di un danno in re ipsa, con la conseguenza che, qualunque debba essere la
natura da attribuire alla fattispecie sanzionata (sia cioè essa suscettibile
di venire inquadrata nella sfera dell'illecito aquiliano oppure di venire
ricondotta alla figura della responsabilità dello Stato per attività lecita,
senza che necessiti, ai fini che qui interessano, prendere espressa
posizione al riguardo), restano comunque salve le ordinarie regole, ex
articolo 2697 c.c., che disciplinano l'onere della prova in ordine all'an ed
al quantum del danno non patrimoniale che si pretenda subito, ferma
restando, riguardo all'esistenza anche solo di una sofferenza "morale", di
un costo "emotivo", di un "patema d'animo dovuto ad un'ansia prolungata ed
angosciante" in ipotesi connessi alla durata irragionevole del processo,
l'operatività di presunzioni semplici, ai sensi dell'articolo 2729 c.c., le
quali, pur potendo in certo senso tradursi in una agevolazione dell'onere
suddetto, che incombe sull'attore, non sono certamente in grado di
eliminarlo quante volte la situazione concreta non permetta di fare ad esse
ricorso.
A tanto inducono i rilievi secondo cui:
a.
l'equa riparazione, così come risulta delineata
dal sistema introdotto con la legge 89/2001, non costituisce una mera
sanzione pecuniaria, multa o pena privata, dovuta nei confronti
dell'apparato per il solo fatto oggettivo del danno irragionevole;
b.
pur essendo stato,
infatti, l'intento del legislatore nazionale chiaramente quello di
trasportare nel diritto interno il rimedio in precedenza assicurato
dall'ordinamento internazionale della Convenzione mediante la giurisdizione
della Cedu davanti alla quale, come accennato, il soggetto istante,
assumendo la violazione del diritto al processo in termini ragionevoli, non
doveva necessariamente allegare e provare di avere effettivamente subito un
danno morale da tale violazione, è tuttavia significativo che,
indipendentemente dall'intento sopra descritto, il legislatore stesso abbia
adottato, nel formulare il testo normativo, un'opzione letterale,
segnatamente identificabile nelle parole "per effetto" contenute nel primo
comma dell'articolo 2 della legge 89/2001, la quale, lungi dal collegare
direttamente l'indennizzo alla protrazione del giudizio oltre il termine
ragionevole di durata, si incardina invece sul rapporto eziologico tra
quest'ultima ed il danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende
venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed
ulteriore rispetto al fatto lesivo (la violazione della Convenzione sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6,
paragrafo 1) che può averlo generato, senza cioè che vi sia danno
suscettibile di "equa riparazione" per il solo fatto del verificarsi della
violazione medesima, dovendone esso costituire comunque l'"effetto", laddove
la necessaria relazione causale tra violazione e pregiudizio trova altresì
la propria espressione nella regola secondo cui, ex articolo 2, terzo comma,
della legge 89/2001, ai fini della liquidazione, rileva soltanto il periodo
eccedente la durata ragionevole del giudizio;
c.
il già citato
terzo comma dell'articolo 2, ad ulteriore conferma, richiama espressamente
l'articolo 2056 c.c., che a propria volta rimanda alle disposizioni
contenute negli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., ovvero fa espresso
riferimento a criteri i quali, sebbene riferiti principalmente al danno
patrimoniale, richiedono una prova precisa anche del danno non patrimoniale,
ancorché attenuata dalla possibilità di una liquidazione equitativa, secondo
quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, anche
recentemente ed al suo massimo livello (Cassazione sezioni unite 2515), là
dove è stata espressamente riconosciuta (sussistendone i relativi
presupposti ex articolo 2059 c.c., il quale rinvia all'articolo 185 c.p.
che, a propria volta, rimanda alle singole figure delittuose), la
risarcibilità del danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si
trovino in una particolare situazione (nel caso affrontato con la richiamata
pronuncia, in quanto abitino e/o lavorino in un ambiente compromesso a
seguito di disastro colposo ex articolo 449 c.p.) e che, anche in mancanza
di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro
evento produttivo di danno patrimoniale, "provino in concreto di aver subito
un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria"
a causa (nella fattispecie) dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle
conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita.
Né, in contrario, varrebbe richiamarsi a recenti pronunce di
questa Corte (Cassazione 7713/00; nonché Cassazione 6507/01) che, con
riguardo alla tutela di pregiudizi (non patrimoniali) conseguenti alla
lesione di diritti fondamentali della persona, diversi dalla salute,
collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti
e la cui violazione non può rimanere senza "la minima delle sanzioni
(risarcimento del danno) che l'ordinamento appresta per la tutela di un
interesse" (come affermato già dalla Corte costituzionale, nella sentenza
184/86, in tema esattamente di diritto alla salute e di danno biologico),
hanno fatto riferimento ad una autonoma categoria di danno ("esistenziale od
alla vita di relazione", capace di ostacolare le attività realizzatrici
della persona umana") il quale va "incontro alla sanzione risarcitoria per
il fatto in sé della lesione (danno-evento) indipendentemente dalle
eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare
(danno-conseguenza)", onde il relativo ristoro di tale lesione non sarebbe
in alcun modo collegato alla prova delle conseguenze dannose appunto che
dalla anzidetta lesione siano scaturite.
Al riguardo, infatti, pur a prescindere dall'ampio dibattito
cui le richiamate decisioni hanno dato luogo nella dottrina e nella
giurisprudenza (anche di legittimità, là dove si è affermato che la stessa
dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quanto meno per la
tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica: Cassazione
sezioni unite 2515/02, citata), vale notare che la figura del danno
"esistenziale" è stata elaborata per sopperire alle lacune, riscontrate in
punto di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona,
connesse all'impossibilità di giovarsi dell'articolo 185 c.p. (e di
liquidare perciò il relativo danno morale) quante volte non si fosse
concretizzata una fattispecie di reato, mentre, nella materia di cui
trattasi, poiché il legislatore è intervenuto enunciando espressamente la
possibilità di riconoscere il danno "non patrimoniale" al di fuori dai
limiti posti dall'articolo 2059 c.c. (articolo 2, primo comma, della legge
89/2001), risulta evidente come il pregiudizio esistenziale possa
costituire, semmai, una "voce" del danno indicato da ultimo, i cui caratteri
naturalistici (incidenza su una concreta attività pur non reddituale e non
mero patema interiore) non consentono, tuttavia, secondo quanto rilevato
anche in dottrina, il riferimento ad una autonoma categoria la quale sia, in
sé, soggetta ad un regime risarcitorio diverso da quello previsto per il
danno non patrimoniale appunto e che non postuli, quindi, necessariamente,
la relativa dimostrazione, tanto più che detto pregiudizio, concretandosi in
una modificazione dell'agire del singolo, è agevolmente accertabile altresì
in via oggettiva, ovvero sulla base di indici più sicuri (si pensi alla
modifica dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e
così via) di quelli che suggeriscono l'esistenza di un danno morale
soggettivo.
Ciò posto, resta, tuttavia, da apprezzare se incorra nei
denunziati vizi, in punto di diritto, l'assunto della Corte territoriale la
quale, come si è detto, sulla base di incensurati presupposti di fatto, ha
ritenuto di poter escludere la sussistenza di alcun danno, vuoi patrimoniale
vuoi non patrimoniale, in forza della sola considerazione secondo cui il
"residuo ritardo eccedente il termine ragionevole ... ha anzi prodotto
l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascritto (al ricorrente
e che questo) non ha rinunziato alla prescrizione, così mostrando di non
ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione di merito".
Un simile assunto non può essere condiviso.
Giova al riguardo premettere che già la giurisprudenza della
Cedu, in una prospettiva valida anche nel quadro dell'ordinamento interno
sulla base delle disposizioni contenute nella legge 89/2001, ha sottolineato
come l'esito del processo, oggetto del ricorso per violazione del "termine
ragionevole", possa concorrere solo a determinare l'entità del danno e sia
al contrario ininfluente ai fini dell'esperibilità dell'istanza
internazionale, potendo esso concludersi, indifferentemente, in modo
positivo o negativo per il ricorrente e, qualora si tratti di procedimento
penale, con la condanna o con il proscioglimento (Cedu 8 luglio 1987, H. c.
Regno Unito; Cedu 18 febbraio 1989, Laino c. Italia).
Occorre, poi, aggiungere che, esattamente in materia penale,
il principio secondo cui non è riscontrabile la violazione dell'articolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo allorché il
prolungarsi di una procedura oltre il "termine ragionevole" sia stato
provocato dal comportamento del ricorrente (Cedu 13 luglio 1983, Zimmermann
c. Svizzera; Cedu 20 febbraio 1991, Vernillo c. Francia; Cedu 18 luglio
1994, Venditelli c. Italia), non può essere esteso, secondo quanto osservato
anche in dottrina, fino ad esigere un comportamento collaborativo
dell'imputato, il quale, ove a quest'ultimo non venisse riconosciuto il
diritto a difendersi con ogni strategia processuale, rischierebbe di porsi
in contrasto con il diritto "a non essere costretto a deporre contro se
stesso od a confessarsi colpevole" sancito dall'articolo 14, paragrafo 3,
lettera g), del Patto internazionale sui di ritti civili e politici del
1966, oltre che implicitamente desumibile, per la Convenzione anzidetta,
dalla presunzione dì innocenza consacrata nell'articolo 6, paragrafo 2 (che
va applicata nei casi in cui gli organi dello Stato abbiano instaurato una
proceduta di carattere penale indipendentemente dall'esito che essa abbia
avuto, ovvero anche a quelle procedure che terminano con una decisione di
inammissibilità della querela per intervenuta prescrizione del reato, pur
sul rilievo che una delibazione sommaria dei fatti avesse indotto a ritenere
che "senza dubbio il querelato sarebbe stato "condannato": Cedu 25 marzo
1983, Minelli c. Governo della Confederazione Elvetica, citata), onde, pur
negandosi che siano computabili i ritardi dovuti alla fuga o alla latitanza
dell'imputato (Cedu 19 ottobre 1999, Gelli c. Italia) e, più in generale, i
ritardi dovuti a condotte dilatorie o ostruzionistiche, non può escludersi
dal calcolo della durata processuale il tempo trascorso per la semplice non
collaborazione di chi sia sottoposto a procedimento penale (Cedu 15 luglio
1982, Eckle c. RepubblI'ca Federale Tedesca; Cedu 25 febbraio 1993,
Dobbertin c. Francia; Cedu 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c.
Italia).
In questo quadro, è da ritenere che, agli effetti riparatori,
la violazione del termine ragionevole non sia comunque irrilevante
allorquando il ritardo abbia determinato l'estinzione del reato per
prescrizione e che quest'ultima non sia di per sé una conseguenza favorevole
(rinunziabile dopo la sentenza della Corte costituzionale 275/90), tale da
valere, come una sorta di compensatio lucri cum damno (prescrizione del
reato e ritardo nel processo), ad elidere proprio gli effetti negativi del
protrarsi eccessivo del ritardo stesso e da non dare ingresso ad un danno
risarcibile (secondo quanto pure adombrato dalla giurisprudenza penale di
questa Corte, in epoca peraltro non recente, là dove trovasi affermato che
le norme sulla prescrizione dei reati costituiscono l'espediente di
carattere formale escogitato dal nostro legislatore per realizzare quella
finalità di carattere sostanziale, costituita dalla "durata ragionevole" del
processo penale, che è tutelata dall'articolo 6 della Convenzione europea
dei diritti dell'uomo e che è da tale norma riconosciuta all'imputato, quale
suo diritto soggettivo perfetto: Cassazione penale 4216/86, imputato Colussi),
occorrendo, invece, apprezzare se l'effetto estintivo sul reato da parte
della prescrizione di quest'ultimo (onde la relativa sentenza di non doversi
procedere a carico dell'imputato medesimo) sia intervenuto o meno a seguito
dell'utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso
del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto
o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza
preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie,
ovvero a prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento
penale ed a causa piuttosto del comportamento delle autorità procedenti,
senza che, del resto, in quest'ultimo caso, possano ritenersi in grado di
elidere completamente il danno, come invece ritenuto dalla Corte
territoriale, né la mancata rinuncia alla prescrizione, atteso che, ove pure
la rinuncia stessa equivalga, secondo l'assunto di detto giudice, a "non
ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito" il danno
non patrimoniale sussiste anche in capo all'imputato condannato con sentenza
definitiva, trattandosi di indennizzare essenzialmente lo stress psicologico
legato pur sempre all'incertezza derivante dal periodo di irragionevole
durata del processo, né la certezza, eventualmente acquisita, circa la
sopravveniente prescrizione, atteso che, ove pure siffatta certezza rivesta
(come trovasi affermato in dottrina) "un effetto psicologico di rilevante
bilanciamento" rispetto all'incertezza anzidetta (fino ad eliminarla), il
danno, ed in specie quello non patrimoniale, non necessariamente si
esaurisce nell'incertezza medesima, secondo quanto sopra accennato.
Pertanto, il terzo motivo del ricorso merita accoglimento,
onde, restando assorbiti i primi due i quali involgono questioni che possono
diventare rilevanti solo condizionatamente ad un determinato esito del
giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo accolto, il
provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo
anzidetto, con rinvio appunto, anche ai fini delle spese, alla Corte di
appello di Roma in diversa composizione, affinché detto giudice provveda a
statuire sulla controversia demandata alla sua cognizione facendo
applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini del diniego di
accoglimento della domanda di equa riparazione proposta a norma degli
articoli 2 e 3 della legge 89/2001, non è sufficiente, ad escludere la
sussistenza del danno (sia patrimoniale sia non patrimoniale) che possa
essere derivato al ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine
ragionevole di cui al primo comma del citato articolo 2, il semplice fatto
che tale ritardo abbia prodotto l'estinzione, per prescrizione, del reato
ascritto al medesimo ricorrente, occorrendo invece apprezzare se l'effetto
estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito
dell'utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso
del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto
o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza
preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie
ovvero a prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento
penale ed a autorità procedenti, senza che, del resto, in quest'ultimo caso,
possano ritenersi di per sé in grado di elidere completamente il danno,
nella sua duplice accezione dianzi riportata, né la mancata rinuncia alla
prescrizione ad opera dell'imputato né la certezza, eventualmente acquisita
da parte di quest'ultimo, circa la sopravvenienza della prescrizione
stessa".
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara
assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo
accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, alla Corte di appello di Roma
in diversa composizione. |