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Tabella della giurisprudenza (ottobre 2002/gennaio 2003) della
Cassazione Italiana sulla Legge Pinto
elaborata dall’avv. Maurizio de Stefano |
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Recenti SENTENZE DELLA CORTE di CASSAZIONE ITALIANA SULLA LEGGE PINTO
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1 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 gennaio 2003,
n. 521. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata
di un processo amministrativo |
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2 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 14 gennaio 2003,
n. 362. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata
di una procedura fallimentare |
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3 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 19 dicembre 2002,
n. 18130. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata
del processo penale . Criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale. |
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4 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 28 novembre 2002,
n. 16882. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata
del processo penale . |
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5 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 novembre 2002,
n. 16502. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Ritardi derivanti da norme di legge. |
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6 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 18 novembre 2002,
n. 16262. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata
di un processo civile-
Societas patire… potest. |
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7 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 07 novembre 2002,
n. 15611. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata
del processo di esecuzione forzata. |
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8 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 07 novembre 2002,
n. 15607. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Impugnabilità in cassazione |
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9 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza
05 novembre 2002, n. 15449. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto
n. 89/2001.
Durata del processo penale . Criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale. |
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10 |
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 ottobre 2002,
n. 14885. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata
di una procedura di sfratto |
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1) Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 15 gennaio 2003, n. 521. Giudizio di equa riparazione. Legge
Pinto n. 89/2001. Durata di un
processo amministrativo
Proponibilità della domanda di equa
riparazione per l'eccessiva durata di un processo che e' instaurato
dinanzi al Giudice Amministrativo; divieto di cumulo del ritardo di più
procedimenti connessi e contestualmente pendenti dinanzi a giudici
diversi ai fini dell'accertamento della violazione del principio della
durata ragionevole del processo. |
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2) Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 14 gennaio 2003, n. 362. Giudizio di equa riparazione. Legge
Pinto n. 89/2001. Durata di una
procedura fallimentare
Proponibilità della domanda di equa
riparazione di cui alla Legge 89/01 avanzata durante lo svolgimento
della procedura fallimentare; rilevanza del comportamento delle parti ai
fini dell'accertamento della durata ragionevole della procedura
fallimentare; criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale
scaturente dalla irragionevole durata della procedura fallimentare ai
fini del diritto all'equa riparazione di cui alla citata legge.
La
domanda di riparazione per violazione del diritto ad una ragionevole
durata del processo può essere proposta, in base all’art. 4 della legge
24 marzo 2001 n. 89, anche durante la pendenza del procedimento nel cui
ambito la violazione si assume verificata. Non è fondata la tesi del
Ministero della Giustizia secondo cui questa disposizione di legge si
porrebbe in contrasto con i principi costituzionali di precostituzione
del giudice naturale (art. 25 Cost.) e di imparzialità del giudice (art.
101 Cost.). Non è infatti giuridicamente sostenibile che la proposizione
della domanda di riparazione in pendenza del giudizio costituisca atto
di sfiducia nei confronti del giudice della causa di cui si deduce
l’eccessiva durata. Una tale concezione postula che l’azione per il
conseguimento dell’equo indennizzo sia fondata sull’accertamento della
responsabilità (e, quindi, della colpa) del singolo giudice nella
causazione dell’ingiustificato ritardo, attraverso comportamenti di
rilievo civile, penale, contabile o disciplinare. Al contrario, la
disciplina in esame fa scaturire il diritto all’equo indennizzo dal mero
accertamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all’art. 6 par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo, sicché la valutazione del comportamento del giudice (insieme
con quello delle parti) ha la mera funzione di selezionare quali
attività processuali siano attribuibili all’impulso del giudice e quali
all’impulso delle parti: così da consentire la stima dei tempi che sono
complessivamente attribuibili al giudice, come Apparato Giustizia
(inteso come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure
necessari all’espletamento del servizio), e far scaturire il giudizio
circa la ragionevolezza o meno della loro durata. In quest’ordine di
idee è assolutamente da escludersi che lo spirito della legge sia quello
di attribuire al giudice dell’equo indennizzo l’indagine e la
valutazione circa la legittimità (civile, penale, disciplinare o
contabile) del comportamento del giudice della causa presupposta (sia
essa definita o in corso); mentre è da ammettersi che l’eventuale
giudizio favorevole sull’istanza contenga in sé un apprezzamento
negativo circa la complessiva capacità dell’Apparato Giustizia a rendere
il servizio attribuitogli in tempi ragionevoli.
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3) Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 19 dicembre 2002, n. 18130. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. Durata
del processo penale . Criteri di liquidazione del danno non
patrimoniale.
Necessita' di provare (almeno in via
indiziaria) la sussistenza del danno non patrimoniale scaturente dalla
irragionevole durata del processo (penale) ai fini del diritto all'equa
riparazione di cui alla Legge 89/01. Ai fini del diritto all'equa
riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non
patrimoniale che il soggetto lamenti per la durata irragionevole del
processo penale in cui egli era imputato, se puo' sostanziarsi nello
stato d'ansia e di turbamento, deve nondimeno essere provato nella sua
esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che l'irragionevole durata
del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non
costituisce danno evento di per se' risarcibile. |
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4) Cassazione
italiana . sezione prima civile - sentenza 28 novembre 2002, n. 16882.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata del processo penale .
Il riconoscimento del diritto all'equa
riparazione, previsto dall'articolo 2 della citata legge 89/2001,
prescinde dall'esistenza di negligenze e, in genere, di "colpe" dei
soggetti investiti della definizione del processo, il cui protrarsi
"irragionevole" assume quindi rilievo anche quando dipenda da
disfunzioni o carenze di carattere generale ed obiettivo. |
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5) Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 22 novembre 2002, n. 16502. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. Ritardi
derivanti da norme di legge.
Ai fini del diritto all'equa riparazione ai
sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella durata complessiva del
processo, da prendere in considerazione ai fini del giudizio di
ragionevolezza, vanno computati anche ritardi derivanti
dall'applicazione di norme di legge (nella specie, dell'art. 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sull'assenza dal. lavoro della
lavoratrice per maternita', determinante nel caso concreto l'indisponibilita'
di uno dei componenti del collegio), atteso che detto diritto prescinde
dall'esistenza di negligenze in capo ai soggetti investiti della
definizione del processo. |
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6) Cassazione
italiana . sezione prima civile - sentenza 18 novembre 2002, n. 16262.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata di un processo civile-
Societas patire… potest.
Il
legislatore italiano con la legge n. 89/2001 ha inteso riferirsi alla
violazione dell’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo,
ricollegando ad essa il diritto all’equa riparazione, nel significato e
nella portata che quella norma ha assunto anche per effetto della
costante opera interpretativa ed applicativa svolta in proposito dalla
Corte europea. Di modo che, in difetto di chiare ed inequivocabili
indicazioni di segno contrario, desumibili da altre norme o da
consolidati principi vigenti nell'ordinamento nazionale, la pregressa
giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte europea costituisce la
prima e più importante guida nel ricostruire i lineamenti del diritto
all'equa riparazione ormai previsto anche dalla nostra legislazione
interna . Anche ad un ente collettivo compete, entro i limiti
della prova offerta, la titolarità del diritto all'equa riparazione
previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n° 89.
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7) Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 07 novembre 2002, n. 15611. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. Durata
del processo di esecuzione forzata.
L'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89
ammette la proponibilita' della domanda di equa riparazione anche nella
sentenza del procedimento la cui durata costituisce titolo della domanda
stessa, e quindi anche nel corso della fase processuale cui si assume
imputabile il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art.
6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Ne' siffatta interpretazione
della norma si pone in contrasto con il principio costituzionale del
giudice naturale precostituito per legge, in quanto. derivando l'equa
riparazione, non da un illecito aquiliano, ma da un'obbligazione "ex
lege". la proposizione, in corso di causa, della domanda diretta ad
ottenere il relativo indennizzo non da' luogo ad alcuna potenziale o
virtuale contrapposizione col giudice del processo nel quale la
violazione del termine di durata ragionevole si assume essersi
verificata, ne' configura alcuna ipotesi di incompatibilita' o di
inopportunita' rispetto alla conduzione del medesimo processo. 2) Il
diritto all'equa riparazione, riconosciuto dall'art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89 per il mancato rispetto del termine ragionevole, e'
configurabile anche in relazione al processo di esecuzione forzata. 3)
Il giudice investito della domanda di equa riparazione di cui alla legge
24 marzo 2001, n. 89, nell'accertare la violazione della durata
ragionevole del processo, deve considerare tutte le circostanze del
caso, ivi compreso il comportamento delle parti, e quindi verificare se
la circostanza che ha impedito alla procedura di esecuzione forzata per
espropriazione immobiliare di proseguire sia dipeso dal mancato
deposito, in allegato all'istanza di vendita, dei documenti prescritti
dal secondo comma dell'art. 567 cod. proc. civ., mancato deposito
determinante, anteriormente alla legge 3 agosto 1998, n. 302, la
quiescenza del processo. |
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8) Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 07 novembre 2002, n. 15607. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001.
Impugnabilità in cassazione
L'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo
2001, n. 89, nel disporre che il decreto della corte d'appello che
pronuncia sulla domanda di equa riparazione e' "impugnabile per
cassazione", senza alcuna altra specificazione, deve intendersi come
rinvio alle regole ordinarie del ricorso alla Corte Suprema regolato
dagli artt. 360 e ss. cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorrente ha
l'onere di proporre sin dal ricorso introduttivo le questioni che
intenda debbano essere esaminate in sede di legittimita', senza che si
verifichi alcun automatico trasferimento in quella sede, per effetto
della mera proposizione di ricorso, delle questioni sollevate o
sviluppate nel giudizio di merito. L'art. 3, comma 6, della legge 24
marzo 2001, n. 89, nel disporre che il decreto della corte d'appello che
pronuncia sulla domanda di equa riparazione e' "impugnabile per
cassazione", senza alcuna altra specificazione, deve intendersi come
rinvio alle regole ordinarie del ricorso alla Corte Suprema regolato
dagli artt. 360 e ss. cod. proc. civ. Ne consegue che il ricorrente ha
l'onere di proporre sin dal ricorso introduttivo le questioni che
intenda debbano essere esaminate in sede di legittimita', senza che si
verifichi alcun automatico trasferimento in quella sede, per effetto
della mera proposizione di ricorso, delle questioni sollevate o
sviluppate nel giudizio di merito. |
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9) Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza
05 novembre 2002, n. 15449. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto
n. 89/2001.
Durata del processo penale . Criteri di
liquidazione del danno non patrimoniale.
Ai fini del diniego di accoglimento della
domanda di equa riparazione proposta a norma degli artt. 2 e 3 della
legge 89/2001, non è sufficiente ad escludere la sussistenza del danno
(sia patrimoniale sia non patrimoniale) che possa essere derivato al
ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine ragionevole di
cui al primo comma del citato art. 2, il semplice fatto che tale ritardo
abbia prodotto l’estinzione, per prescrizione, del reato ascritto al
medesimo ricorrente, occorrendo invece apprezzare se l’effetto estintivo
della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell’utilizzo
di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto
di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno
in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante),
indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie ovvero a
prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento penale ed
a autorità procedenti, senza che, del resto, in quest’ultimo caso,
possano ritenersi di per sé in grado di elidere completamente il danno,
nella sua duplice accezione dianzi riportata, né la mancata rinuncia
alla prescrizione ad opera dell’imputato né la certezza, eventualmente
acquisita da parte di quest’ultimo, circa la sopravvenienza della
prescrizione stessa.
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10)
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 ottobre 2002,
n. 14885. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Durata di una procedura di sfratto
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Ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto ad un'equa riparazione in
caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, avente
carattere indennitario e non risarcitorio, non richiede l'accertamento
di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civ.,
ne' presuppone la verifica dell'elemento soggettivo :della colpa a
carico di un agente; esso e' invece ancorato all'accertamento della
violazione dell'art.6, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, cioe'
di un evento "ex se" lesivo del diritto della persona alla definizione
del suo procedimento in una durata ragionevole, l'obbligazione avente ad
oggetto l' equa riparazione configurandosi, non gia' come obbligazione
"ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base
all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire
fonte di obbligazione in conformita' dell'ordinamento giuridico. 2) Ai
fini del diritto ad un'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo
2001, n. 89, il giudice, nell'accertare la durata del procedimento onde
verificarne la ragionevolezza, deve considerare anche il ritardo
conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi (o
normativi in genere), e cio' non gia' per sindacare tali atti, ma per
apprezzare se la durata del singolo procedimento, come conformato in
base a quegli atti, si riveli in concreto compatibile con il precetto di
cui all'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001 e, tramite questo, con
il precetto di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
(Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato il
decreto della corte territoriale, il quale, invece, aveva affermato che
dall'ambito applicativo della legge andasse esclusa l'incidenza, sulla
durata del procedimento di esecuzione forzata per rilascio di immobile
ad uso di abitazione, riferibile ai provvedimenti legislativi che
avevano piu' volte sospeso gli sfratti o demandato alla graduazione
prefettizia l'assistenza della forza pubblica). 3) Nell'ambito
applicativo della legge 24 marzo 2001, n. 89, che prevede il diritto ad
un'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del
processo ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
rientra anche il procedimento di esecuzione forzata di un provvedimento
di rilascio d'immobile adibito ad uso di abitazione, stante il
collegamento, emergente anche dai principi elaborati dalla Corte europea
(alla cui stregua va condotta l'interpretazione della legge n. 89 del
2001), tra soddisfazione concreta del diritto azionato e procedimento di
esecuzione forzata. Ne' in senso contrario puo' invocarsi l'art. 4 della
citata legge. il quale, nel fissare termini e condizioni di
proponibilita' della domanda di riparazione, fa decorrere il termine di
decadenza di sei mesi "dal momento in cui la decisione, che conclude il
procedimento, e' divenuta definitiva", atteso che l'espressione
"decisione definitiva" non coincide con quella di sentenza passata in
giudicato, bensi' indica il momento in cui il diritto azionato ha
trovato effettiva realizzazione: e tale momento, nell'esecuzione per il
rilascio di un immobile, e' quello della riconsegna del bene all'avente
diritto. 4) Il decreto con cui la corte d'appello si pronuncia,
all'esito di un procedimento camerale, sulla domanda di equa riparazione
proposta dall'interessato in caso di violazione del termine ragionevole
del processo, e' ricorribile per cassazione per tutti i motivi indicati
nell'art. 360 cod. proc. civ., e non soltanto per violazione di legge,
atteso che l'art. 3, comma 6, della legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede
espressamente, avverso il decreto della corte territoriale, il rimedio
del ricorso per cassazione senza alcuna limitazione in ordine ai motivi
proponibili, cosi' intendendo riferirsi al ricorso ordinario per
cassazione. |
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