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estratto sui temi rilevanti per la Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)
Signor Primo Presidente,
colleghi della Corte Suprema e della Procura
Generale,
rivolgo al Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, anche a nome di voi tutti, un sentito
ringraziamento per la sua ambita presenza in questa solenne
cerimonia.
La Magistratura esprime, ancora una volta, il
più vivo apprezzamento per avere Egli, in tante occasioni,
difeso il ruolo istituzionale che ad essa compete e il
valore della sua autonomia e indipendenza.
omissis
Anche il 2003 è stato un anno travagliato e
di grande impegno per tutti i magistrati. Un anno scosso,
però da polemiche, spesso aspre, che hanno preso a spunto
anche determinate vicende giudiziarie per muovere accuse
all'intera magistratura e al sistema nel suo insieme. Tali
polemiche si sono poi fortunatamente stemperate, grazie
anche all'atteggiamento pacato e responsabile dei magistrati
e alla giusta valutazione che ne ha fatto l'opinione
pubblica. La giustizia ha spesso un corso difficile, specie
quando i processi sono complessi. Bisogna avere fiducia
nell'opera di giudici e avvocati. Ed è sopratutto essenziale
che non si metta in discussione il ruolo istituzionale della
magistratura, che è e deve restare indipendente per potere
decidere in modo imparziale, attenendosi alle regole del
giusto processo, poste a garanzia della intera collettività,
oltre che delle parti direttamente coinvolte.
La giustizia è tuttavia, innegabilmente,
ancora in crisi, soprattutto a causa della sua scarsa
efficienza e dalla durata eccessiva dei processi.
Il recupero dell'efficienza è l'esigenza
fondamentale. L'attenzione di tutti deve essere perciò
portata sui problemi concreti, al fine di studiare i rimedi
idonei a superare questo preoccupante suo deficit,
puntando a riforme processuali, ordinamentali e
organizzative idonee a dar vita ad una giustizia moderna e
essenziale, ma pur se meno buone in quello della giustizia
penale.
Questa relazione costituisce una rassegna di
dati e risultati, ma contiene anche riflessioni e spunti per
possibili riforme e iniziative. Le considerazioni che
saranno fatte sulla base di tali elementi, intendono essere
per quanto possibile, propositive.
Ogni anno di più, però, la relazione deve
tener conto anche degli aspetti sovranazionali della
giustizia. L'Italia, quale Stato membro dell'Unione europea,
deve rispettarne le direttive e adeguare a esse il proprio
ordinamento, confrontandosi con le altre realtà giudiziarie
europee. Non serve più compiacersi per la derivazione
romanistica del nostro ordinamento o per le nostre elevate
tradizioni giuridiche. Il nostro sistema di giustizia, al
confronto con le altre realtà europee, si presenta purtroppo
deficitario per quanto riguarda la durata dei processi e
dovrà perciò, pur nella sua nobile fisionomia, divenire
compatibile con gli altri sistemi comunitari, nei quali i
processi hanno una più rapida trattazione.
In tale prospettiva, è assolutamente
necessario allargare la visuale anche al sistema normativo e
organizzativo che va sempre meglio delineandosi, nell'Unione
europea, per quanto riguarda le strutture e gli organismi
comunitari, mentre delicati problemi esistono circa i
rapporti tra la giurisdizione nazionale e quelle delle Corti
europee. E' questa la c.d. dimensione europea della
giustizia.
La dimensione europea della
giustizia
Il processo di costruzione della nuova Europa
che, per vari fattori, ha subito una temporanea battuta
d'arresto con la mancata adozione, nel recente vertice di
Bruxelles, della Carta fondamentale, ha fatto largamente
ricorso al diritto quale strumento di armonizzazione dei
sistemi nazionali, in vista di un nuovo diritto comune
europeo. Lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia
è in fase di avanzata realizzazione.
Già nel vertice di Tampere dell'ottobre 1999,
l'Unione aveva ravvisato la necessità di perseguire il
ravvicinamento delle legislazioni, anche mediante norme
minime comuni, nel campo processuale. Questo processo di
accelerazione della integrazione europea, pure in previsione
dell'apertura dell'Unione ad altri Paesi, ha portato
all'adozione dei primi regolamenti comunitari con i quali,
oltre al riconoscimento automatico delle decisioni in
materia civile e commerciale, sono state fissate regole
comuni in materia di competenza giurisdizionale e di
notificazioni. Con un intervento complesso e articolato, che
si è concluso proprio nel semestre di Presidenza italiana
dell'Unione Europea, è stato altresì approvato il
regolamento relativo alla competenza, al riconoscimento e
all'esecuzione di tutte le decisioni in materia di potestà
dei genitori. Si è trattato del primo organico intervento
comunitario nel settore del diritto di famiglia. Non meno
significativa, nel campo del diritto sostanziale, è
l'elaborazione, ancora in corso, di principi comuni in
materia contrattuale.
La rete giudiziaria europea in materia civile
e commerciale, istituita con decisione del Consiglio dei
Ministri della U.E. del 28 maggio 2001, si avvia ad essere
una realtà concreta. Il Punto di contatto istituito presso
la Procura generale della Corte di cassazione ha registrato
le prime richieste di cooperazione giudiziaria da parte dei
Paesi membri e, in collaborazione con l'altro Punto di
contatto (istituito presso il Ministero della giustizia), ha
fornito supporto alla Commissione Europea per la
predisposizione, su un apposito sito Internet, di
informazioni dirette ai cittadini della U.E.
sull'organizzazione giudiziaria e sul diritto degli Stati
membri, nonché sugli strumenti comunitari e internazionali
in materia civile e commerciale applicabili in Italia.
Trattasi di un'iniziativa diretta anche a sollecitare una
più stretta cooperazione tra i magistrati della U.E., nella
prospettiva della creazione dello spazio giudiziario
europeo.
Si va delineando un quadro nel quale anche i
giudici ordinari, e non solo quelli costituzionali, saranno
chiamati ad una vera e propria costruzione di un sistema,
per dirimere i possibili conflitti tra norme interne e
principi comunitari. Sempre di più la cooperazione tra le
autorità giudiziarie dei Paesi dell'Unione si allontana
dagli schemi classici del diritto internazionale, per
basarsi su concetti nuovi, il cui tratto comune è quello
della progressiva considerazione degli ordinamenti giuridici
nazionali come "europei", appunto, e non più "stranieri".
E' per questo che appare quanto mai
necessario approfondire la già avviata riflessione sul
modello di giudice europeo e sul suo status.
Opportunamente, in questa fase, la riflessione si muove sul
piano della formazione ed anche dell'adozione di strumenti
terminologici e concettuali comuni ai fini di una corretta
analisi dei modelli normativi, nella prospettiva di un
sistema omogeneo dei modi di rendere giustizia.
La magistratura italiana guarda con grande
interesse al processo di costruzione che è in corso, con la
convinzione di poter offrire un contributo di esperienza e
di elaborazione, che le deriva anche dalla pratica dei
valori costituzionali di indipendenza e di autonomia.
D'altro lato, l'evoluzione in atto non può fondarsi che
sulla "fiducia reciproca" tra autorità e sistemi giudiziari
diversi. Questa è la principale sfida negli anni a venire,
soprattutto nella prospettiva dell'ormai prossimo
allargamento dell'Unione a dieci nuovi Stati, che avrà luogo
il 1° maggio 2004.
Anche in ambito penale, durante la Presidenza
italiana dell'Unione Europea sono stati conseguiti
importanti risultati. In particolare deve ricordarsi
l'accordo raggiunto sulla decisione-quadro relativa
all'incriminazione del traffico illecito di stupefacenti.
Sono in corso iniziative volte a migliorare,
nell'ambito dell'U.E. la cooperazione: quella reciproca fra
le autorità giudiziarie degli Stati membri e quella con gli
organismi comunitari. In questo senso va salutata con
soddisfazione la istituzione di Eurojust per il
coordinamento delle indagini penali (con un campo d'azione
non limitato alla protezione degli interessi comunitari,
bensì esteso al contrasto di tutte le forme gravi di
criminalità, soprattutto se organizzata) e la creazione,
presso l'OLAF (l'organismo di protezione degli interessi
dell'unione dalle frodi), di una unità formata da magistrati
inquirenti nazionali.
In questa stessa prospettiva è auspicabile
che la nostra legislazione interna possa essere rapidamente
adeguata in modo da dare esecuzione agli obblighi che il
nostro Paese ha assunto con riguardo al così detto mandato
di arresto europeo.
Quanto alle strategie d'azione, il contrasto
ai gravi fenomeni di criminalità transfrontaliera non può
essere affidato alle sole autorità interne e deve avvenire
nel costante rispetto dei diritti dell'uomo. La concreta
affermazione del principio di legalità implica, di fronte a
questi fenomeni, la necessità di rafforzare la
collaborazione fra le autorità giudiziarie, il cui
intervento, peraltro, non può che essere indissolubilmente
legato alle garanzie del giusto processo.
Con riferimento a tutti questi temi ed
esigenze, si è ritenuto doveroso che anche la Procura
generale presso la Corte di cassazione fornisse il proprio
contributo di specifica professionalità e si è istituito un
Ufficio per le relazioni internazionali, cui sono affidati
compiti di studio ed approfondimento. In tale contesto è
stata possibile la partecipazione – che giudico assai
positiva – alla Conferenza Eurojustice, che riunisce i
Procuratori generali dell'Unione Europea, ed alla Conferenza
dei Procuratori generali d'Europa, espressione del Consiglio
d'Europa. La dimensione europea dei temi inerenti alla
giustizia comprende un altro importante capitolo, incentrato
sulla giurisdizione della Corte dei diritti dell'uomo di
Strasburgo.
Si tratta di un campo nel quale
l'assoggettamento della legge nazionale agli obblighi
internazionali, previsto dal nuovo testo dell'art. 117 della
Costituzione, apre un ulteriore fronte di relazioni tra i
giudici nazionali e la Corte europea, con riferimento agli
obblighi derivanti dalla Convenzione dei diritti dell'uomo.
Delle implicazioni di questa, con particolare
attenzione alle pronunce della CEDU che concernono
l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese, tratterò
nel contesto dedicato alla giustizia civile.
Qui, invece, in chiusura di questo breve
excursus proiettato in un'ottica internazionale, una
parola non può non essere detta per ricordare un evento di
rilievo storico: l'entrata in vigore, lo scorso anno, dello
Statuto di Roma della Corte penale internazionale, uno
strumento che ha trasferito ad un livello istituzionale le
istanze di protezione della legalità e dei diritti
fondamentali della persona umana. C'è da augurarsi che veda
al più presto la luce la normativa interna di attuazione che
consentirà, da una parte, la piena incriminazione in Italia
delle fattispecie criminose prese in considerazione dallo
Statuto e, dall'altra, l'effettiva cooperazione delle nostre
autorità giudiziarie con la Corte internazionale.
L A G I U S T I Z I A C I V I
L E
-
ASPETTI GENERALI
La situazione della
giustizia civile e le linee generali di tendenza
L'esame dei dati statistici riguardanti la giustizia
civile nel periodo di riferimento costituisce il punto
di partenza necessario per qualsiasi considerazione si
voglia fare circa le linee di tendenza che si delineano
e le prospettive che appaiono prevedibili.
Tale analisi va fatta distintamente per il giudizio di
primo grado (qui distinguendo ovviamente tra contenzioso
davanti al giudice di pace e davanti al tribunale) e poi
per quello di appello (rimandando tuttavia all'apposito
capitolo quello riguardante la Corte di cassazione).
I.
Primo grado. In generale
I dati statistici elaborati dal Ministero della giustizia
dimostrano, a livello nazionale, una contenuta riduzione
delle pendenze dei giudizi di primo grado, complessivamente
considerati, passate da 3.134.210 al 30 giugno 2002 a
3.036.649 alla data del 30 giugno 2003, con una diminuzione
di soli 97.561 processi.
Questo dato è determinato dall'aumento delle sopravvenienze,
in quanto le cause iscritte in questi dodici mesi sono state
1.795.876, contro le 1.653.004 nel periodo dal 1° luglio
2001 al 30 giugno 2002. Vi è stato quindi un incremento
significativo delle cause nuove, che ha sostanzialmente
compensato la relativa maggiore produttività del sistema,
dimostrata dal maggior numero di cause esaurite, passate da
1.813.919 a 1.861.657, e di sentenze, salite da 1.020.038 a
1.095.417.
Scomponendo questi dati, si delinea un quadro più preciso e
più significativo, in cui le pendenze aumentano davanti al
giudice di pace e si riducono invece sensibilmente davanti
ai tribunali.
a.
Primo grado(segue): i
processi davanti al giudice di pace
Davanti al giudice di pace le pendenze al 30 giugno
2003 erano di 759.094 processi, con un aumento, quindi, del
7,3% rispetto all'anno precedente (707.466 processi pendenti
al 30 giugno 2002), che aveva registrato a sua volta un
aumento del 10,4% rispetto al dato dell'anno prima. Analogo
l'andamento delle sopravvenienze: nei dodici mesi tra
il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003, sono stati iscritti
davanti ai giudici di pace 877.590 processi, con un aumento
del 10,9% rispetto ai 791.099 iscritti nell'anno precedente.
Anche il numero dei processi definiti dai giudici di
pace è passato da 726.521 a 820.166, con un aumento del
12,9%.
Nel 2003, come negli anni passati, si registra quindi – per
il giudice di pace - una eccedenza delle sopravvenienze
rispetto al numero dei processi esauriti. Il dato merita di
essere segnalato in quanto determina l'aumento delle
pendenze e crea, conseguentemente, il rischio di una
progressiva dilatazione della durata dei processi minori,
pur dovendosi tener presente che è rimasto fermo, intorno al
50%, l'indice di smaltimento dei procedimenti, rappresentato
dalla percentuale dei processi esauriti in un anno rispetto
al "carico" complessivo, costituito dalla somma delle
pendenze esistenti all'inizio dei dodici mesi e delle
sopravvenienze che si sono verificate in tale periodo.
La durata media dei processi davanti ai giudici di
pace è in progressivo, ma lieve, aumento. Essa comunque si
mantiene in tempi di poco inferiori all'anno, il che
corrisponde ad un terzo del tempo mediamente necessario per
la definizione dei processi di primo grado davanti ai
tribunali.
b.
Primo grado (segue): i
processi di primo grado davanti ai tribunali
Anche quest'anno i processi pendenti in primo grado
davanti ai tribunali presentano una riduzione significativa
(pari al 6,1%) rispetto all'anno precedente. I 2.415.739
procedimenti pendenti al 30 giugno 2002 sono infatti
ulteriormente scesi a 2.268.236 al 30 giugno 2003, con una
riduzione che si aggiunge a quelle che si erano verificate
nei due anni precedenti, confermando così, da un lato, una
positiva tendenza verso il progressivo smaltimento del
rilevante arretrato da cui è gravata la giustizia civile e,
dall'altro, l'effetto positivo dell'entrata a regime delle
riforme processuali e ordinamentali della seconda metà degli
anni novanta (riforma del processo civile, introduzione del
giudice di pace, giudice unico di primo grado).
La riduzione delle pendenze si è infatti verificata
nonostante che quest'anno vi sia stato un sensibile aumento
del numero delle cause sopravvenute, passate dalle 850.847
del periodo 1° luglio 2001- 30 giugno 2002 alle 911.551
dell'ultimo periodo di riferimento.
E' di grande rilievo e suscita ottimismo per il futuro, in
relazione alla possibilità di ridurre sensibilmente le
pendenze arretrate, la circostanza che anche quest'anno
(come già l'anno scorso) il numero dei processi definiti è
stato notevolmente superiore a quello dei processi
sopravvenuti nel medesimo periodo: 1.033.430 contro
911.551.
Negativo è invece il dato concernente la riduzione del
numero dei processi esauriti: 1.033.430 nel periodo
dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003, contro i 1.079.487
dell'anno precedente. A tale riguardo, dalle relazioni dei
Procuratori generali emerge una corale denunzia delle
difficoltà indotte dalla riduzione delle risorse, per quanto
riguarda sia le strutture che il personale amministrativo.
Il dato relativo alla durata media dei
processi davanti ai tribunali registra segnali di riduzione.
L'indice di durata è infatti sceso da 953 a 879 giorni, pari
a due anni e cinque mesi. Dal momento che anche lo scorso
anno si era registrata una riduzione della durata media dei
processi rispetto all'anno precedente, può probabilmente
parlarsi di una positiva inversione di tendenza.
E' necessario però precisare che il dato relativo alla
durata media dei processi davanti al tribunale al quale si è
fatto riferimento concerne la durata media di tutti i
processi, quale che ne sia la modalità di definizione, e che
la durata media dei processi definiti con sentenza è più
lunga. In particolare, per quanto riguarda questi ultimi, si
ha che il 58% di essi si esaurisce in meno di tre anni (più
precisamente: il 23% in un anno; il 20% in due anni; il 15%
in tre anni). Nel restante 42% dei processi la sentenza
arriva invece dopo tre anni dall'inizio del processo e
precisamente entro il quarto anno dall'iscrizione nel 13,3%
dei casi; entro il quinto anno nell'8,3% dei casi; entro il
sesto anno per una percentuale pari al 5,3% e entro il
settimo anno nell'1,7% dei casi. Vi è poi una quota pari al
13,4% del totale delle sentenze depositate nell'anno di
riferimento che riguardava processi iscritti prima del 1996.
La media complessiva che ne risulta è pari a quattro anni
circa, ma è una media fortemente e negativamente influenzata
dai casi assolutamente anomali, quali sono quelli da ultimo
indicati, e che corrispondono sostanzialmente ai processi
gestiti dalle sezioni stralcio. Resta comunque il fatto
grave di un gran numero di processi, pari, come si è detto,
al 42 per cento, che richiede più di tre anni – e a volte
molto più di tre anni – per essere deciso con sentenza. E' a
questi processi che deve essere prioritariamente dedicata
una vigile e rigorosa azione di accertamento delle cause dei
ritardi.
Dai dati risultanti dalle relazioni dei Procuratori
generali, sembra potersi affermare che, nella maggior parte
delle sedi, il contenzioso affidato alle "sezioni stralcio",
composte dai giudici onorari aggregati, potrà essere
esaurito entro il quinquennio previsto dalla legge. Le
pendenze finali, per questi processi, sono passate da
503.234 del 1999 a 142.284 nel luglio 2003. Il numero dei
processi definiti nell'anno da tali sezioni, peraltro, si
riduce di anno in anno: sarebbe necessario vagliare
attentamente le cause di questo non positivo fenomeno.
II.
I processi di appello
Le pendenze in grado di appello hanno registrato un
lieve incremento, essendo passate dalle 247.268 cause del 30
giugno 2002 alle 265.386 del 30 giugno 2003. Questo dato va
collegato principalmente alle sopravvenienze, che
sono ulteriormente e notevolmente aumentate: mentre nei
dodici mesi dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002 erano state
di 104.608, negli ultimi dodici mesi sono salite a 121.391.
A tale impennata delle sopravvenienze si è peraltro
contrapposto un lieve aumento del numero dei processi
esauriti, che quest'anno sono stati 104.416, rispetto ai
102.143 dell'anno scorso. E' probabile che il dato relativo
alle pendenze trovi spiegazione nel ritardo con cui si è
provveduto all'adeguamento delle piante organiche delle
corti d'appello, dopo l'attribuzione alle stesse della
cognizione in secondo grado delle controversie in materia di
lavoro e previdenza. Il risultato complessivo è che anche
quest'anno il numero dei processi esauriti è notevolmente
inferiore a quello dei processi sopravvenuti, secondo una
tendenza che si proietta pericolosamente nel futuro, creando
le basi per sempre crescenti disfunzioni anche negli anni
avvenire.
Quelli ora esposti sono dati complessivi, che riguardano
cioè sia i giudizi davanti alle corti d'appello, che i
processi di appello davanti ai tribunali, i quali sono ora
competenti per l'appello contro le sentenze del giudice di
pace, mentre continuano a trattare, fino ad esaurimento, le
cause d'appello in materia di lavoro e previdenza iscritte
prima della riforma del giudice unico. In alcune sedi la
pendenza presso i tribunali di queste "vecchie" cause
d'appello in materia di lavoro e previdenza presenta ancora
numeri inspiegabilmente elevati, che richiederebbero di uno
specifico accertamento, anche in relazione alla anomala
durata dei relativi processi.
Scomponendo i dati relativi ai giudizi d'appello tra
tribunali e corti d'appello, si nota che la pendenza di
giudizi di secondo grado davanti ai tribunali si è
ulteriormente ridotta a 50.343, rispetto ai 71.366 dell'anno
precedente, mentre le sopravvenienze, nel medesimo arco di
tempo sono aumentate da 7.287 a 9.203 e i processi esauriti
sono scesi da 40.959 a 32.209.
I processi d'appello davanti ai tribunali registrano una
durata media elevatissima - pari a 1.073 giorni– anche se
notevolmente diminuita rispetto a quella che era stata
rilevata l'anno scorso. Questo dato appare influenzato dai
tempi abnormi dei residui processi d'appello in materia di
lavoro e previdenza.
Molto minore è invece la durata dei processi di
secondo grado davanti alle corti d'appello, pari a 774
giorni, anche se sensibilmente aumentata rispetto a quella
dell'anno precedente, che ammontava a 725 giorni.
Le corti d'appello, come si è detto, hanno visto aumentare
in misura preoccupante il numero dei nuovi procedimenti
(soprattutto nel periodo a cavallo tra il 1999 e il 2000), a
causa della devoluzione ad esse dell'appello in materia di
lavoro e di previdenza sociale. Nell'ultimo anno la
sopravvenienza è stata di 112.188 nuovi processi, a fronte
dei 97.321 che si erano registrati nei dodici mesi
precedenti, con un aumento quindi del 15%. Di conseguenza è
cresciuta anche la pendenza, pari a 215.043, corrispondente
al doppio di quella di due anni fa. E' aumentato
progressivamente – grazie agli interventi operati sugli
organici - anche il numero dei processi esauriti annualmente
dalle corti d'appello: 32.307 nel periodo 1999-2000, 47.183
nei dodici mesi successivi, 61.184 nell'anno 2001–2002 e
72.207 in quest'ultimo periodo. Ma questa capacità di
esaurimento, pur aumentando, è rimasta sempre molto al di
sotto delle sopravvenienze, e ciò ha determinato anche
quest'anno un ulteriore rilevante aumento delle pendenze,
rispetto a quello che avevo già registrato nella relazione
dello scorso anno. Il dato segnala una situazione di grave
rischio, alla quale è quanto mai urgente porre rimedio.
La perdurante crisi della
giustizia civile
I dati sopra riassunti – ed in particolare quelli relativi
ai giudizi di primo grado davanti al tribunale – mettono in
luce miglioramenti significativi, ma ancora inadeguati
rispetto alla gravità della crisi di efficienza che
attanaglia il nostro sistema di giustizia civile. Una crisi
che è avvertita quotidianamente dai cittadini, che ne
soffrono le conseguenze, e dagli osservatori stranieri che,
mentre apprezzano la nostra giurisdizione per il suo livello
di professionalità e di indipendenza, guardano invece con
preoccupazione all'abnorme lentezza dei processi nel nostro
Paese.
La giustizia civile è ancora in crisi, specie per il fatto
che non è in grado di affrontare il problema del progressivo
aumento dei nuovi procedimenti, avendo scarsi margini di
recupero in punto di produttività, soprattutto negli uffici
giudiziari più importanti e non essendo perciò in grado di
avviare, con l'attuale apparato normativo e organizzativo,
un sia pur lento e graduale miglioramento dell'efficienza,
che richiederebbe non solo di eliminare progressivamente il
lavoro arretrato, destinato a produrre la durata eccessiva
dei processi, ma anche di fronteggiare a pieno la
sopravvenienza dei nuovi processi.
Non è possibile, nel campo della giustizia civile,
ipotizzare misure idonee a sgombrare il tavolo dal pesante
arretrato che lo appesantisce, senza riforme e senza
mutamenti, radicali, che tengano conto anche del principio
della ragionevole durata del processo come requisito
essenziale per la giustezza della decisione.
Occorrono riforme che permettano di distinguere i
procedimenti di più agevole soluzione (da avviare verso
percorsi celeri e semplificati, di fast track come si
qualificano nel mondo anglosassone) da quelli più complessi,
per i quali la decisione dovrà essere più elaborata. Occorre
una giustizia più pragmatica, meno sacrale.
Sembra che non vi sia spazio, nel nostro Paese, per quella
che è invece, da noi come altrove, la categoria
maggioritaria di controversie: le controversie semplici,
nelle quali il fatto non è contestato o è di facile
accertamento e le questioni giuridiche sono già
abbondantemente approfondite, oppure sono di immediata
soluzione.
Si potrebbe pensare a una sostanziale riduzione dei
formalismi processuali e ad una altrettanto sostanziale
riduzione degli scritti e dell'apparato ritualistico delle
motivazioni. A tal fine sarebbe opportuno o un processo
flessibile, che sappia adeguare le proprie forme alle reali
necessità della controversia concreta, o l'introduzione di
un processo semplificato (che però sostituisca i riti
semplificati oggi esistenti e non si aggiunga ad essi: il
nostro ordinamento è già sufficientemente aggravato da una
anomala pluralità di riti).
Ma occorre anche che gli operatori del diritto e soprattutto
i giovani avvocati e i giovani magistrati, più aperti alle
esigenze del mondo d'oggi, si abituino a scrivere in modo
più essenziale e conciso, senza dilungarsi in inutili
argomentazioni e dissertazioni abituandosi gli uni a
proporre, e gli altri a decidere, questioni secche, facendo
applicazione di principi e massime giurisprudenziali
evitando di riproporre questioni già risolte.
In questa direzione mi sembra infatti che stiano andando le
riforme, come si dirà di qui a poco.
Per intanto abbiamo però il problema della giustizia
presente, dei processi pendenti e arretrati. Ed è a causa di
questi, principalmente, che si parla di crisi ed a causa dei
ritardi che ne conseguono che ci vengono mosse le accuse, e
poi pronunciate le condanne, in sede comunitaria.
I problemi derivanti dalle
decisioni della Corte di Strasburgo
La durata eccessiva dei processi civili ha costituito causa
di numerose condanne dell'Italia da parte della Corte di
Strasburgo, per violazione del diritto fondamentale,
costituzionalmente garantito, a una ragionevole durata del
processo. Come è noto, a seguito di tali condanne, si è dato
corso, con la c.d. legge Pinto, che prevede il riscontro
della durata dei processi da parte del giudice italiano ed
un sistema diretto ad ottenere il riconoscimento di un'equa
riparazione del conseguente danno a carico dello Stato.
I procedimenti promossi per ottenere tali indennizzi
ammontano già a diverse migliaia: il numero di quelli
pendenti al 30 giugno 2002 era di 3.762 e ad essi se ne sono
aggiunti altri 3.966 nel corso dei dodici mesi successivi.
Le corti d'appello in questo periodo hanno definito 5.242
procedimenti, per cui al 30 giugno 2003 restano pendenti
2.486 processi. Alla Corte di cassazione nel medesimo
periodo sono pervenuti 1.222 ricorsi proposti contro decreti
emessi in materia dalle corti di appello, e ne risultano
definiti circa 200. La pendenza attuale davanti alla Corte
di ricorsi in questa materia, e tenuto conto delle
sopravvenienze ulteriori, risulta essere di 1.550
procedimenti.
Il problema più preoccupante è però che esiste anche un
numero imprecisato di processi, già definiti o ancora
pendenti, tra essi compresi quelli portati all'esame della
Corte di cassazione (che avrà in futuro sempre più lunghi
tempi per la decisione dei propri ricorsi), sulla cui
eccessiva durata potrebbero essere proposte nuove istanze
risarcitorie ai sensi della legge Pinto.
Questa massa di procedimenti rischia di causare una
fortissima spesa pubblica, alla quale occorre ovviare al più
presto. Ciò dovrebbe costituire uno stimolo pressante per lo
Stato italiano a introdurre quanto prima – e almeno per il
futuro - le necessarie riforme ordinamentali (normative e
organizzative).
Se siamo entrati in Europa non possiamo non tenere conto
della giurisprudenza comunitaria. Stiamo oggi vivendo in
pieno il travaglio giurisprudenziale derivato dal fatto che
il rimedio normativo adottato (la suddetta legge Pinto),
anziché risolverla, ha aggravato la situazione, determinando
un ulteriore sovraccarico del sistema nazionale. C'è infatti
il rischio di un ritorno dei ricorsi all'esame della Corte
di Strasburgo, per effetto di una interpretazione che quella
Corte ha dato circa i principi giurisprudenziali elaborati
dalla Corte di cassazione in ordine ai criteri con i quali
viene attribuita e determinata l'equa riparazione.
Va tenuto peraltro presente che il giudice nazionale è il
primo tutore dei diritti dell'uomo, come esige il rapporto
di sussidiarietà che sussiste tra la giurisdizione nazionale
e quella di Strasburgo. Ed è proprio con riferimento al
principio di sussidiarietà che la Corte europea, con la sua
decisione del 19 maggio 2003, aveva dichiarato ricevibile un
ricorso (c.d. caso Scordino), pur in carenza del previo
esaurimento delle vie di ricorso interne. In tale occasione
la Corte europea ha richiamato con fermezza l'attenzione
delle autorità italiane sulla necessità che le somme
liquidate dal giudice nazionale a titolo di equa
soddisfazione siano in ragionevole rapporto con quelle
liquidate in casi analoghi a Strasburgo.
Quale che sia il giudizio da dare sulla correttezza o meno
della lettura che la Corte di Strasburgo ha dato
dell'indirizzo giurisprudenziale italiano, non è certo
auspicabile un braccio di ferro tra le due Corti e si può
essere fondatamente fiduciosi che la Corte italiana saprà
trovare la strada di un ragionevole e limpido chiarimento.
Si devono peraltro segnalare nuovi settori nei quali è
possibile il formarsi di altri filoni di condanne
risarcitorie. Oltre al settore delle controversie
tributarie, per le quali si è in attesa di un intervento
legislativo che valga ad escluderle dalla previsione della
legge Pinto, ma che sarebbe di enorme rilevanza a causa del
numero veramente imponente di procedimenti che hanno avuto
durata irragionevole, va segnalata una recente decisione
della Corte europea (in data 17 luglio 2003), con la quale
si è deciso che l'irragionevole protrarsi della procedura
fallimentare incide su una serie di diritti fondamentali
spettanti al fallito (all'uso dei suoi beni, al rispetto
della sua corrispondenza, alla libertà della sua
circolazione, ecc.).
Al fine di risultare in linea con le direttive e il
sistema di valutazione del danno derivante dalla durata
irragionevole dei processi suggerito dalla Corte di
Strasburgo, che lo commisura solitamente per anno di
ritardo, si dovrebbe pensare, almeno in termini orientativi,
ad un giudizio di durata ragionevole, e perciò esente da
censure, che non superi in media i diciotto mesi in primo
grado, con punte estreme ed eccezionali mai superiori ai tre
anni, e che in tre anni riesca mediamente ad esaurire tutti
e tre i gradi di giurisdizione previsti, con punte di durata
complessiva comunque non superiori a cinque anni.
Ma al momento questo traguardo sembra ancora difficile da
raggiungere.
omissis
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Per superare, o almeno avviare a soluzione,
la crisi della giustizia, sono necessarie riforme
dell'attuale assetto organizzativo della magistratura, sia
giudicante sia requirente. Questo anche al fine di
coordinarci con gli ordinamenti degli altri Stati
dell'Unione Europea, eliminando le nostre più vistose
disfunzioni in tema di efficienza del servizio giustizia e
di durata dei processi.
Sono attualmente all'esame del Parlamento
riforme incisive dell'ordinamento giudiziario, che per
taluni snodi hanno suscitato forte apprensione tra i
magistrati, sulle quali ovviamente mi astengo dal
pronunciarmi, se non per rilevare che eventuali strutture
gerarchiche di stampo burocratico non sarebbero coerenti con
i principi costituzionali ed è assai dubbio che risultino
adeguate allo scopo perseguito.
Risultati concreti possono invece essere
conseguiti con riforme mirate ad una più accentuata
responsabilizzazione dei capi degli uffici e, nel settore
penale, a una più chiara separazione delle funzioni, nel
rispetto tuttavia dell'indipendenza dell'ordine giudiziario.
Attualmente la gestione degli uffici
giudiziari è rimessa allo spirito di iniziativa di coloro
che li dirigono, i quali, dovendo rispettare l'autonomia
giurisdizionale dei singoli magistrati che ne fanno parte,
spesso si limitano a riferire passivamente – a posteriori
– su dati statistici relativi a pendenze e produttività, e
non, per così dire, in corso d'opera sulle misure
organizzative da adottare, o adottate, in modo da consentire
in ambito distrettuale, a Presidenti e Procuratori delle
Corti di appello, raffronti con altre situazioni similari,
suggerimenti e misure correttive.
Questo Ufficio ha avviato già dallo scorso
anno una ricognizione delle iniziative realizzate nei vari
distretti in campo organizzativo, dirette al recupero di
efficienza e alla contrazione dell'arretrato; nonché sui
controlli previsti, e poi effettuati, circa il rispetto dei
tempi ragionevoli di durata dei processi. Alcune risposte
offrono indicazioni indubbiamente positive. A titolo di mera
esemplificazione si possono ricordare, nel settore civile, i
programmi di recupero, anticipazione di cause e taglio dei
tempi morti, attuati dal tribunale di Roma, che ha
conseguito un significativo accorciamento dei tempi di
trattazione, ormai prossimi alla media generale indicata
dalla Corte di Strasburgo. Nel settore penale, i risultati
ottenuti a Torino, grazie al programma di smaltimento dei
procedimenti più antichi e all'ampio impiego di risorse
informatiche; l'istituzione a Palermo di unità operative
composte da personale di segreteria della procura e di
polizia giudiziaria, per la trattazione – sotto la
supervisione del magistrato – di affari ripetitivi e di
modesta gravità, secondo procedure standardizzate; la
creazione di uffici-stralcio presso le procure di Bergamo e
Bologna.
Tuttavia, il quadro d'insieme che si ricava
dalle risposte fornite dai Procuratori generali dei
distretti per la ri-organizzazione degli uffici è quello di
un impianto organizzativo generalmente poco flessibile e nel
quale - in assenza di più specifici compiti di controllo -
non esistono sistemi di vigilanza sulla durata dei processi,
finalizzati a sviluppare nei magistrati la cultura della
giustizia-servizio, da rendere in tempi brevi. Sono rari i
progetti organici elaborati nella prospettiva di un (almeno
parziale) ripianamento dell'arretrato e della progressiva
ridefinizione dei tempi ordinari di trattazione, in termini
coerenti con i principi sanciti dall'art. 111 della
Costituzione. C'è ancora troppo fatalismo, troppa
accettazione dell'esistente. Mi permetto perciò anche quest'anno
di rinnovare ai Procuratori generali dei distretti la
richiesta, auspicando che pongano l'accento, nelle loro
relazioni del prossimo 17 gennaio, sulle iniziative che già
oggi possono essere intraprese.
La magistratura, con l'ausilio del suo organo
di autogoverno, dovrà sempre più prendere coscienza della
nuova cultura della giurisdizione, che comporta precisi
compiti operativi, da portare avanti con la indispensabile
collaborazione del Ministero della giustizia per quanto
riguarda l'apprestamento dei mezzi – specie informatici – e
delle risorse (che tuttavia al presente sembrano essere
state invece ridotte). I programmi di software messi
a punto in taluni uffici dovrebbero essere estesi a tutti
gli uffici giudiziari, al fine di seguire l'andamento dei
singoli processi, specie di quelli civili, nella fase
istruttoria, in quella decisionale e poi in quella della
esecuzione, ma anche di ottimizzare talune procedure
speciali (fallimentari, societarie, di volontaria
giurisdizione, ecc.). Sistemi analoghi vanno attuati per
migliorare quelli già in funzione in molte procure e negli
uffici g.i.p. Tutto ciò dovrebbe permettere ai magistrati
preposti al controllo dei vari settori di intervenire per
evitare irragionevoli rallentamenti ed agli stessi
magistrati affidatari delle singole procedure di avere
consapevolezza del problema, anche quando subentrano ad
altro collega.
E' indubbio che in molti casi non è possibile
pretendere un impegno maggiore da parte di singoli
magistrati, già fin troppo oberati; ma è pure sicuro che
permangono casi, censurabili, di impegno inadeguato alla
funzione.
E' comunque necessaria una nuova prospettiva
dell'organizzazione. Da chi è titolare di funzioni direttive
o semi-direttive deve venire uno sforzo di analisi e di
fantasia propositiva, che consenta di abbandonare
l'atteggiamento di passiva rassegnazione alla situazione
attuale.
V'è necessità che in ogni ufficio si studi la
situazione in rapporto alle specificità locali e si
elaborino piani d'intervento che – restando intatte,
ovviamente, le garanzie costituzionali di autonomia e di
indipendenza, da cui l'attività giurisdizionale è assistita
– tendano ad innalzare i livelli di produttività e di
tempestività individuali e complessivi. Urge impostare il
problema della eliminazione dell'arretrato, cioè di quei
procedimenti che già hanno superato i tempi massimi di
durata. Occorre poi abbandonare definitivamente i modelli di
redazione delle sentenze eccessivamente articolate e
prolisse: dannosi per l'economia complessiva del sistema,
anche perché incrementano le impugnazioni sulle motivazioni.
Né può farsi a meno di una razionale individuazione dei
tempi massimi di trattazione, almeno per le procedure più
frequenti, da perseguire pragmaticamente col massimo
impegno.
Occorre poi, naturalmente, una verifica dei
risultati ottenuti (con tempestive segnalazioni – ove
necessario – a fini disciplinari), ma è necessario in
primis garantire l'impiego ottimale delle risorse
strumentali e di personale, senza trascurare l'assimilazione
di criteri di economicità di gestione.
Gli interventi sul piano della
programmazione, per quanto riguarda le procure, implicano
altresì una nuova, più moderna ed attenta valorizzazione
delle funzioni dirigenziali, sempre nel rispetto di criteri
che assicurino certezza nell'applicazione del diritto ed
effettività al principio di eguaglianza. Ciò anche al fine
di evitare incomprensibili ed ingiuste diversità di
atteggiamento, nei confronti di situazioni analoghe e di
evitare che le scelte di precedenza collegate alle risorse
degli uffici si tramutino in criteri di priorità che, di
fatto, rendano l'azione penale non più obbligatoria.
Il recupero dell'efficienza passa dunque
anche per una rivisitazione del ruolo di indirizzo, di
coordinamento e di c.d. "sorveglianza" che le norme
ordinamentali assegnano ai magistrati dirigenti, come ha
ricordato anche il Presidente della Repubblica nel già
menzionato intervento al Consiglio Superiore della
Magistratura dello scorso 29 ottobre. Particolarmente per i
Presidenti di Corte d'appello e per i Procuratori generali
distrettuali, ciò presuppone una particolare sensibilità per
il momento organizzativo, cui dovrebbe accompagnarsi una
nuova valorizzazione della loro posizione, in termini più
attuali, specie per quanto concerne la più efficace gestione
delle risorse, avendo tuttavia sempre come referente ultimo
il Consiglio Superiore della Magistratura; al quale va
riservato il compito di valutare tale gestione, come quella
di tutti i capi degli uffici, in occasione delle
progressioni di carriera o di domande volte ad ottenere
altre funzioni. Ad essi, che dovrebbero essere vere figure
di riferimento del nuovo apparato organizzativo nell'ambito
dei singoli distretti di corte di appello, potrebbero essere
assegnati i compiti suddetti, attuabili anche a mezzo di
incontri periodici con i capi degli uffici circondariali,
magari rimodulando - per quanto riguarda i compiti dei
Procuratori generali distrettuali - la vigente disciplina
dell'istituto della avocazione. Un'anticipazione di tali
nuovi compiti dei capi dei distretti, si può rinvenire nella
disciplina attuata, nel settore civile, con il d. lgs. n. 5
del 2003, relativo ai procedimenti in materia di diritto
societario, che prevede un riscontro da parte del
procuratore generale distrettuale dei dati relativi ai tempi
di durata dei procedimenti in materia, per poi riferirne
annualmente al Procuratore generale della Cassazione.
L'eventuale temporaneità degli incarichi
direttivi, con una rigorosa verifica quale presupposto per
la possibile riconferma, sarebbe pienamente compatibile -
credo - con il modello sopra tratteggiato; anzi, lo
rafforzerebbe.
Non ritengo sia invece possibile, dato il
ruolo attuale assegnato alla Corte di cassazione, prevedere
anche una supervisione da parte del Primo Presidente e del
Procuratore generale della suprema Corte, rispettivamente
nel settore giudicante e in quello requirente, su scala
nazionale, salvo che non si voglia istituire una funzione di
stimolo e di coordinamento generale sull'attività dei capi
dei distretti.
In sintesi, sembra oggi necessario
introdurre, anche per la magistratura, la cultura della
responsabilità, per quanto riguarda l'andamento e i
risultati del servizio giudiziario, ed apprestare nel
contempo un ordinamento del processo più agile ed
essenziale, incidendo – come già si è detto – sulle regole e
sul sistema delle impugnazioni, che oggi ne rendono ardua la
gestione ed eccessiva la durata.
In questo quadro operativo ben può essere
inserita una più chiara separazione tra le funzioni
giudicanti e quelle requirenti, come io stesso già rilevai
nella relazione del 2002, purché, tuttavia, sia conservata
l'unitarietà della magistratura, per quanto riguarda
l'accesso, la formazione e lo sviluppo di carriera.
Occorre però sgombrare il terreno da quello
che forse oggi comincia ad apparire come un falso problema,
cioè la c.d. separazione delle carriere (che poi riguarda
ovviamente il solo settore della giustizia penale). Questo
perché la nostra Costituzione assicura in modo inequivoco
l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario da ogni
altro potere e perché tutti, compreso il potere politico,
sono convinti e dichiarano che la magistratura è e deve
restare indipendente, anche per quanto riguarda i pubblici
ministeri. Alle accuse che, specie per il passato, vengono
mosse circa abusi dovuti a una pretesa politicizzazione di
certi settori della magistratura e ai timori che la classe
forense formula circa il rischio di appiattimento dei
giudici nei confronti dei pubblici ministeri (smentito nei
fatti dai dati statistici, riportati nella tavola 12
allegata, che indicano una percentuale inferiore all'11% di
annullamenti di ordinanze cautelari dei G.I.P. in sede di
riesame), si può e si deve rispondere nel concreto – essendo
inimmaginabile una dipendenza dei pubblici ministeri dal
potere esecutivo – adottando soluzioni che garantiscano la
terzietà e l'imparzialità per quanto riguarda l'attività dei
giudici, ed il rigoroso rispetto dei diritti di libertà del
cittadino per quanto riguarda l'attività dei pubblici
ministeri. Si tratta di princìpi che sono già propri della
cultura dei magistrati e che devono essere ora resi
strutturali.
Il passaggio dall'una all'altra funzione
necessita tuttavia di una disciplina più rigorosa e
puntuale, volta ad evitare (e il C.S.M. si è già mostrato
sensibile sul punto) che il mutamento di ruolo processuale
nella stessa sede possa incidere negativamente – anche nella
percezione esterna – sulla credibilità della funzione e
sull'immagine d'imparzialità. Va evitato, peraltro, che
l'eccessiva estensione delle preclusioni mini l'effettiva
comunanza culturale di tutti gli appartenenti alla
magistratura.
Separazione delle funzioni significa presa di
coscienza della diversità dei compiti assegnati nel processo
penale al p.m. e al giudice, i quali operano in un sano
sistema binario di controlli reciproci, nel quale il giudice
è chiamato a esercitare una attenta verifica sui risultati
delle indagini e sulle richieste degli organi inquirenti,
fornendo anche agli imputati e ai difensori la garanzia
della sua effettiva imparzialità.
Per attuare una proficua ed effettiva
separazione delle funzioni, sarebbe utile forse pensare
anche ad una più visibile distinzione degli uffici dei
magistrati giudicanti da quelli dei magistrati del pubblico
ministero. L'attuale assetto organizzativo già vede distinti
Corti di appello e tribunali da Procure generali
distrettuali e procure circondariali. Vede altresì, in forza
dell'art. 104 della Costituzione, il Presidente e il
Procuratore generale della Cassazione, in quanto membri di
diritto del Consiglio superiore della magistratura, quali
rappresentanti rispettivamente dei giudici e dei pubblici
ministeri.
Forse non è trascurabile, per allontanare
l'idea di contiguità o accessorietà, l'opportunità di
superare l'attuale denominazione delle procure, tutte
istituite “presso” i rispettivi uffici giudicanti, mentre la
Costituzione – seppure con riferimento, all'art. 104, al
solo ufficio requirente di legittimità – parla di
“procuratore generale della Corte di cassazione”
(così come sarebbe corretto chiamare Procuratori
distrettuali della Repubblica gli attuali Procuratori
generali presso le Corti di appello). Andrebbe nel contempo
meglio chiarita la posizione della Direzione nazionale
antimafia, che opera sotto la sorveglianza della Procura
generale della Cassazione senza farne parte organicamente e
che ha rappresentato un modello utile di coordinamento non
gerarchico e dall'esterno di attività investigative svolte
da uffici inquirenti.
Si tratta di mere premesse formali agli
indispensabili adeguamenti normativi circa la ripartizione
dei rispettivi compiti, finalizzati a dare vita ad un
sistema più razionale di uffici giudiziari distinti per le
funzioni, giudicanti o requirenti, loro affidate; e, al
tempo stesso, ad un'organizzazione della giurisdizione per
comparti territoriali, in grado di rispondere in modo più
efficace e controllato all'esigenza di fondo oggi avvertita,
che è quella di fornire alla collettività un servizio di
giustizia moderno e responsabilizzato, il più possibile
attrezzato rispetto alla (sempre crescente) domanda di
giustizia.
Per altro verso, non può comunque sottacersi
il permanere di gravi carenze di dotazioni che si
riverberano negativamente sull'efficienza del servizio.
L'inadeguatezza quantitativa del personale amministrativo è
il primo tra tali fattori di deficit, notevolmente poi
accentuato dalla scarsa flessibilità d'impiego delle unità
presenti e dall'assenza di incentivazioni al personale ad
innovare metodi di lavoro e prassi operative così da
aumentare la produttività. Taluno parla, opportunamente, di
"burocratizzazione operativa", che determina un dispendio di
energie altrimenti meglio utilizzabili nella gestione
quotidiana del lavoro giudiziario, a tutti i livelli. I
rapporti che pervengono dai distretti rimarcano la non
ottimale distribuzione della forza-lavoro rispetto alle
esigenze e alle priorità operative: ciò ha determinato il
cristallizzarsi di attività, mentre una flessibile e oculata
mobilità consentirebbe di adeguare le risorse operative alle
esigenze di settori endemicamente più gravati,
riequilibrando il rapporto di produttività di ciascun
operatore.
Omissis
CONSIDERAZIONI FINALI
Al termine di questa relazione, che ha
esaminato i vari problemi della giustizia civile e di quella
penale oltre che i più importanti ed attuali aspetti
organizzativi, possono farsi alcune considerazioni
conclusive.
Talune riforme sono state realizzate, ma
altre ancora sono necessarie, perché ogni istituzione, per
vivere, deve continuamente rinnovarsi. La giustizia ha
bisogno di essere seguita e aiutata a funzionare.
La crisi del rapporto tra politica e
giurisdizione ha caratterizzato profondamente questi ultimi
anni. Se dovesse protrarsi, certamente aggraverebbe la crisi
della giustizia. Se si contesta il ruolo istituzionale della
magistratura, si negano la funzione e i valori della
giurisdizione e, quindi, le fondamenta stesse dello stato
democratico.
E' giunto il momento, per il bene della
collettività e delle istituzioni, di porre termine alle
accuse e ai sospetti reciproci, alle polemiche e alle
schermaglie. La magistratura sa di dovere operare, nel
quadro di una più accentuata separazione delle funzioni e di
una attenta riorganizzazione degli uffici giudiziari,
rispettando rigorosamente i limiti tecnici della
giurisdizione, senza farsi influenzare da contingenze, senza
finalità moralizzatrici o di supplenza. I magistrati per
primi intendono evitare commistioni di ruoli con la politica
e comportamenti che possano indurre a dubitare della loro
terzietà e sono impegnati, laddove è possibile, a migliorare
l'efficienza del servizio che rendono alla collettività.
La magistratura chiede però rispetto del suo
ruolo istituzionale e delle prerogative riconosciute dalla
Costituzione, cui si debbono accompagnare riforme non solo
attinenti alla carriera, e in ogni caso non di stampo
burocratico, ma volte a rendere possibile e proficuo il suo
lavoro e più spedito il corso dei processi, per non essere
poi ritenuta unica responsabile di lentezze e ritardi.
Riforme coraggiose e idonee ad avviare il sistema
giudiziario italiano verso gli standard europei.
Occorre quindi, in sintesi finale, dare vita
ad una giustizia moderna e funzionale, ad un processo - sia
civile, sia penale - ispirato a regole essenziali, scandito
da limiti di durata massima. Un processo che preveda un
sistema rigoroso di impugnazioni, specie per quanto riguarda
il ricorso alla Corte di cassazione, alla quale bisogna
restituire il ruolo di corte suprema, chiamata a risolvere
solo quesiti di legittimità ben precisati, in controversie
di particolare rilevanza giuridica o economica.
E' con questi intendimenti di operosità e nel
clima di rinnovata fiducia nelle istituzioni, che Le chiedo,
signor Primo Presidente, di dichiarare aperto l'anno
giudiziario 2004.
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