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Cassazione italiana . SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 26 gennaio 2004, n.
1338. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001,
n. 89, il danno non patrimoniale é conseguenza normale, ancorché non
automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole
durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur
dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re
ipsa", ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito
nell'accertamento della violazione, il giudice, una volta accertata e
determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del
processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere
sussistente il danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano, nel caso
concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che
tale danno sia stato subito dal ricorrente. Siffatta lettura della norma di
legge interna, oltre che ricavabile dalla "ratio" giustificativa collegata
alla sua introduzione, particolarmente emergente dai lavori preparatori
(dove é sottolineata la finalità di apprestare in favore della vittima della
violazione un rimedio giurisdizionale interno effettivo, capace di porre
rimedio alle conseguenze della violazione stessa, analogamente alla tutela
offerta nel quadro della istanza internazionale), é imposta dall'esigenza di
adottare un'interpretazione conforme alla giurisprudenza della Corte europea
di Strasburgo (alla stregua della quale il danno non patrimoniale
conseguente alla durata non ragionevole del processo, una volta che sia
stata dimostrata detta violazione dell'art. 6 della Convenzione, viene
normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza bisogno che la
sua sussistenza sia provata, sia pure in via presuntiva), così evitandosi i
dubbi di contrasto con la Costituzione italiana, la quale, con la specifica
enunciazione contenuta nell'art. 111, tutela il bene della ragionevole
durata del processo come diritto della persona, sulla scia di quanto
previsto dalla norma convenzionale.
2 Cassazione italiana . SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 26 gennaio 2004, n.
1339. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Ove la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia già accertato che il
ritardo non giustificato nella definizione di un processo, in violazione
dell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, ha prodotto conseguenze non patrimoniali in
danno del ricorrente, e abbia quindi riconosciuto in suo favore un'equa
riparazione "ex" art. 41 della Convenzione, da tale pronuncia deriva che il
giudice nazionale adito ai sensi della (sopravvenuta) legge 24 marzo 2001,
n. 89, una volta che abbia accertato, con riferimento allo stesso processo
presupposto, il protrarsi della medesima violazione nel periodo successivo a
quello considerato dai giudici di Strasburgo, non può non indennizzare, in
applicazione della citata legge, l'ulteriore danno non patrimoniale subito
dalla medesima parte istante, e liquidarlo prendendo come punto di
riferimento la liquidazione già effettuata dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo (dalla quale é peraltro consentito differenziarsi, sia pure in
misura ragionevole). Né detta indennizzabilità può essere esclusa sul
rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto: sia
perché trattasi di ragione resa, nel caso, non rilevante dal fatto che la
Corte europea ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale per il
ritardo nello stesso processo; sia perché, più in generale, l'entità della
posta in gioco nel processo ove si é verificato il mancato rispetto del
termine ragionevole non é suscettibile di impedire il riconoscimento del
danno non patrimoniale, dato che l'ansia ed il patema d'animo conseguenti
alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in
cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto
riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente escludente dello
stesso.
3 Cassazione italiana . SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 26 gennaio 2004, n.
1340. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Ai fini della liquidazione dell'indennizzo del danno non patrimoniale
conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'ambito della
valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, é segnato dal
rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per come essa vive
nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, di casi
simili a quello portato all'esame del giudice nazionale, di tal che é
configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei
criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea,
pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di
discostarsi, purché in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da
quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai
rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione
dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il
diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla
giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il mancato rispetto
di essa da parte del giudice del merito concretezza il vizio di violazione
di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di cassazione. L'accertamento dei
casi simili e delle eque soddisfazioni del danno non patrimoniale in essi
operate dalla Corte di Strasburgo, pur rientrando nei doveri d'ufficio del
giudice, può giovarsi della collaborazione delle parti, ed in particolare
dell'attore, che ha interesse a fornire al giudicante ogni elemento utile
alla determinazione del "quantum" del danno nella misura da lui chiesta,
anche nelle ipotesi in cui non sia configurabile a suo carico un onere
probatorio. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, le Sezioni unite
hanno cassato con rinvio il decreto della Corte territoriale, avendo questo
fissato una riparazione del danno non patrimoniale in misura pari a meno di
un decimo di quella accordata in casi simili dalla Corte europea, e quindi
in un importo notevolmente ed irragionevolmente difforme dalla normativa
della CEDU, come interpretata ed applicata dai giudici di Strasburgo).
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