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Anno
2004 numero sentenza Recenti SENTENZE DELLA CORTE di CASSAZIONE ITALIANA
SULLA LEGGE PINTO n.89/2001
123 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 09 gennaio
2004 n. 123. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
1) Nel giudizio di equa riparazione del danno conseguente alla irragionevole
durata del processo, la corte di appello non può liquidare, ai sensi degli
artt. 91 sgg. cod. proc. civ., in favore del ricorrente vittorioso le spese
che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa in giudizio
davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, e ciò non perché si tratti
di spese superflue, bensì perché la domanda di equa riparazione, proposta ai
sensi degli artt. 3 e 6 della legge n. 89 del 2001 da chi abbia
anteriormente presentato ricorso alla Corte europea, non apre un'ulteriore
fase di un unico processo, dato che la corte di appello é chiamata a
pronunciarsi sull'istanza ad essa presentata, non sul precedente ricorso
alla Corte di Strasburgo, né potrebbe aprire un'ulteriore fase, dato che
l'estraneità all'ordinamento italiano dell'autorità inizialmente adita
radicalmente osta alla configurazione di una "translatio iudicii" in senso
proprio, e dunque gli oneri eventualmente assunti dalla parte istante con
l'avvalersi di un difensore per il ricorso alla Corte europea non rientrano
fra le spese del processo in ordine alle quali la corte di appello ha il
potere-dovere di statuire ai sensi degli artt. 91 sgg. citt., atteso che
tali norme (dettate con riferimento alla sentenza ed estensibili in via
analogica ai decreti camerali muniti di valore decisorio) riguardano le
spese del processo davanti al giudice che adotta i relativi provvedimenti.
2) Le spese di difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo,
sostenute da chi abbia presentato alla corte di appello, ai sensi degli artt.
3 e 6 l. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno derivante
dall'irragionevole durata dei processo dopo aver già presentato ricorso alla
Corte europea, non possono essere configurate quali danni patrimoniali
conseguenti alla irragionevole durata del processo stesso, in quanto non
trovano causa nel ritardo, bensì nel giudizio successivamente instaurato
davanti alla Corte europea, il quale, a sua volta, deriva dalla scelta
autonoma sicuramente legittima, ma certamente non necessitata, della parte
stessa di rivolgersi a detta Corte, mentre, invece, danno risarcibile é, ai
sensi dell'art. 1223 cod. civ. (indirettamente richiamato dall'art. 2, terzo
comma, l. n. 89 del 2001, cit.), soltanto quello che sia conseguenza
"immediata e diretta" del fatto causativo.
1921 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 03
febbraio 2004 n.1921. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di valutazione relativa alla durata non ragionevole del processo, il
giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n.
89, una volta individuato l'intero arco temporale del processo, deve operare
una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli
riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata
complessiva del procedimento; ciò che risulta da tale sottrazione
costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come
"apparato giustizia" (ossia come complesso organizzato di uomini, mezzi e
procedure necessari all'espletamento del servizio), in relazione al quale
deve essere emesso il giudizio inerente alla ragionevolezza o meno della
durata del processo, senza che sia tuttavia possibile considerare tutto il
tempo riferibile all'apparato giudiziario come tempo eccedente la durata
ragionevole, atteso che ogni processo, anche il più celere, ha una durata
fisiologica collegata allo svolgimento delle varie fasi, delle attività che
vi si compiono e degli eventuali diversi gradi di giudizio in cui esso si é
articolato, sicché é necessario verificare di volta in volta se le singole
attività che sono state in esso compiute siano o no tali da giustificarne la
concreta durata, non ravvisandosi né sul piano normativo né nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo una regola di
identificazione quantitativa certa e predefinita di durata media, oltre la
quale la durata debba considerarsi sempre irragionevole.
3143 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 18
febbraio 2004 n. 3143. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel termine
ragionevole del processo non é computabile il tempo occorso per lo
svolgimento di fasi amministrative che, in relazione alla natura sostanziale
del rapporto poi oggetto di contesa, possano o debbano precedere l'azione in
giudizio, ancorché rivestano connotati procedimentali, trattandosi di
momenti comunque estranei all'"apparato giustizia" ed affidati a soggetti ad
esso non appartenenti. (Nella specie veniva in considerazione il
procedimento amministrativo costituente "ex" art. 443 cod.proc.civ.
condizione di procedibilità per la domanda relativa alle controversie in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie). 2) In tema di equa
riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur essendo possibile
individuare degli "standard" di durata media ragionevole per ogni fase del
processo, quando quest'ultimo si sia articolato in vari gradi e fasi, così
come accade nell'ipotesi in cui il giudizio si svolga in primo grado, in
appello, in cassazione ed in sede di rinvio, agli effetti dell'apprezzamento
del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali occorre, secondo quanto già enunciato dalla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, avere riguardo all'intero
svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della
proposizione della domanda di equa riparazione, dovendosi cioé addivenire ad
una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera
in cui si é concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da
sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico
processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a
norma dell'art. 4 della citata legge, ferma restando la possibilità di
proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere
avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la
decisione, che conclude il procedimento stesso, é divenuta definitiva. 3) In
tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende,
come conseguenza automatica, dall'inosservanza di termini posti dal
legislatore al manifesto scopo di imprimere un'accelerazione al processo
(come quelli, previsti dal rito del lavoro, per l'individuazione della data
entro cui deve tenersi l'udienza di discussione "ex" art. 415 cod.proc.civ.),
l'inosservanza di detti termini rilevando solo in quinto (e nei limiti in
cui) determini a sua volta il mancato rispetto del termine ragionevole di
cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato dall'art. 2
della citata legge, il quale é cosa diversa dai termini "legali", risultando
da una sorta di media che tenga conto della durata del processo considerata
fisiologica in linea di massima, salve le peculiarità del caso concreto. 4)
In tema di equo indennizzo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel
novero del danno patrimoniale da violazione dei termine di durata
ragionevole del processo non rientrano le poste che costituiscono oggetto
del giudizio, pendente o concluso, protrattosi eccessivamente. 5) Ai sensi
della legge 24 marzo 2001, n. 89, in caso di mancato rispetto del termine di
durata ragionevole del processo, la riparazione mediante adeguate forme di
pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione non si cumula
necessariamente con la liquidazione dell'indennizzo, essendo il ricorso
all'ordine di pubblicazione rimesso al potere discrezionale del giudice del
merito.
4207 Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 2 marzo
2004 n. 4207. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di diritto ad equa riparazione per violazione del ragionevole
termine di durata di un processo (legge n. 89 del 2001), il concetto di
“termine ragionevole”, oltre a risultare ontologicamente diverso da quello
di tempo strettamente necessario per la trattazione della causa", va altresì
considerato in concreto, con riferimento, cioè, alla singola fattispecie
procedimentale, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2 comma 2 della legge
n. 89 del 2001, avuto riferimento ai parametri cronologici elaborati dalla
giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo, le cui sentenze in tema,
di interpretazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo (ratificata in Italia con legge 848 del 1955), pur non
avendo efficacia immediatamente vincolante per il giudice italiano,
costituiscono, nondimeno, per questi, la prima e piú importante guida
ermeneutica.
5386 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 17 marzo 2004,
n. 5386. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
1) Ai fini dell'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del
processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la nozione di termine
ragionevole va riferita alla durata del processo (o della causa) nel suo
complesso, e non al rispetto dei singoli termini, ordinatori o dilatori,
interni al processo stesso, perché diversamente opinando si verrebbe ad
affermare che qualsiasi inosservanza di un termine interno al processo,
ancorché quest'ultimo abbia avuto una durata assai contenuta debba condurre
ad una valutazione di non ragionevolezza, pervenendo così ad una conclusione
non coerente con la disciplina dettata dalla legge, e tale da alterare lo
stesso concetto di termine ragionevole, che coinciderebbe di fatto con
quello, ben diverso, di termine minimo possibile. 2) Nella determinazione
del superamento della ragionevole durata del processo non deve tenersi conto
della fase, amministrativa, di preventivo esperimento del procedimento per
la composizione delle controversie in materia di previdenza previsto
dall'art. 443 cod. proc. civ., perché la preventiva proposizione della
domanda amministrativa, nelle controversie in cui è richiesta, costituisce
un presupposto dell'azione giudiziaria, e non appartiene al processo nè
contribuisce alla sua definizione, essendo preordinata a verificare la
possibilità di comporre in sede amministrativa la pretesa. A tal fine è, in
ogni caso, previsto uno specifico termine, oggetto di una valutazione di
adeguatezza del legislatore, spirato il quale la domanda giudiziale segue il
suo corso.
6071 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 26 marzo
2004 n.6071, Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole
del processo, in forza del principio della causalità adeguata il danno
economico può ritenersi ricollegato al ritardo nella definizione del
processo solo se sia l'effetto immediato di tale eccessiva durata sulla base
di una normale sequenza causale. Tale nesso di causalità non è configurabile
là dove la perdita economica lamentata derivi in realtà dalla sopravvenienza
di una legge (nella specie, trattavasi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il cui art. 3, comma 65, ha stabilito il criterio di calcolo del
risarcimento del danno da occupazione appropriativa), giacché in tal caso
l'entrata in vigore di essa assume rilevanza esclusiva ed assorbente nella
determinazione della pretesa oggetto di controversia in tutti i procedimenti
ancora pendenti, irragionevole od accettabile che fosse la loro durata.
6856 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 07 aprile
2004, n. 6856. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
1) Poiché i termini previsti dal codice di rito per la trattazione delle
controversie di lavoro e di previdenza e assistenza hanno natura ordinatoria
e funzione sollecitatoria, la violazione del principio della ragionevole
durata del processo non può discendere in modo automatico dalla accertata
inosservanza degli stessi, dovendo in ogni caso il giudice della riparazione
procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dall'art. 2
della legge 24 marzo 2001, n. 89. 2) In tema di valutazione della
ragionevole durata del processo, non tutto il lasso di tempo intercorso tra
un'udienza e l'altra può essere imputato al comportamento della parte che
abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice adito in sede di riparazione
verificare se l'entità del rinvio sia ascrivibile anche a concorrenti
carenze dell'organizzazione giudiziaria.
6857 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza 07 aprile
2004, n. 6857. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Ai fini dell'accertamento della violazione o meno del principio della
ragionevole durata del processo, il giudice del merito può condurre la
propria indagine con riferimento alle singole fasi processuali, individuando
per ciascuna di esse quanto del tempo occorso per la definizione sia
riferibile al comportamento delle parti, a quello del giudice o
all'organizzazione giudiziaria, ferma restando la necessità che il giudice
pervenga ad una valutazione della durata complessiva del processo,
desumibile anche dalla addizione dei tempi occorsi per la definizione delle
singole fasi dello stesso.
6894 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 07 aprile
2004, n. 6894. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di domanda di equa riparazione per violazione del ragionevole
termine di un processo svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la competenza
territoriale deve essere individuata non già con riferimento al disposto
dell'art. 3 L. 89/2001 (norma che, attesane la natura eccezionale, risulta
inapplicabile ai giudizi svoltisi dinanzi a giudice diverso da quello
ordinario), bensì ai principi generali dettati dal codice di rito, quale
quello dell'art. 25 che, nel disciplinare il foro della P.A., prevede, nel
caso essa sia convenuta, la competenza del giudice ove è sorta o deve
eseguirsi l'obbligazione, sia pur con l'ulteriore, specifico riferimento al
luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si
trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie
(nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così ritenuto
radicata in Palermo la competenza per territorio del G.O. investito della
questione della irragionevole durata di un processo contabile celebratosi
dinanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione
siciliana, avente sede, appunto, in Palermo).
6939 Cassazione italiana . sezione prima civile – sentenza, 08 aprile
2004, n.6939. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il
giudizio di irragionevolezza della durata del processo espresso nel decreto
della corte territoriale non richiede una specifica motivazione quando il
processo si sia protratto per un tempo così lungo da rendere "ictu oculi"
superflua ogni ulteriore considerazione. 2) L'obbligazione avente ad oggetto
il pagamento dell'equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.
89, essendo destinata a procurare al danneggiato una quantità di denaro
correlata all'entità del pregiudizio, da lui subito, per effetto
dell'irragionevole durata del processo, e quindi ad un determinato valore
intrinseco, non può essere assimilata ai c.d. debiti di valuta; pertanto,
non incorre in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. la corte
territoriale che, sulla somma riconosciuta a titolo di equa riparazione,
liquidi gli interessi pur in assenza di domanda della parte interessata,
atteso che il principio secondo cui gli interessi possono essere attribuiti
solo su domanda della parte interessata vale per le obbligazioni pecuniarie
in senso stretto, ossia per quelle aventi ad oggetto fin dall'origine un
importo nominale di denaro (i c.d. debiti di valuta), ma non anche per
quelle (i c.d. debiti di valore) in cui l'entità della prestazione è
determinata in funzione di un valore diverso.
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