(Sezione
Unite Civili - Presidente Ianniruperto - Relatore E. Lupo)
Ove la Corte
europea dei diritti dell'uomo abbia già accertato che il ritardo non
giustificato nella definizione di un processo, in violazione dell'art. 6
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno del
ricorrente, e abbia quindi riconosciuto in suo favore un'equa riparazione
"ex" art. 41 della Convenzione, da tale pronuncia deriva che il giudice
nazionale adito ai sensi della (sopravvenuta) legge 24 marzo 2001, n. 89,
una volta che abbia accertato, con riferimento allo stesso processo
presupposto, il protrarsi della medesima violazione nel periodo successivo a
quello considerato dai giudici di Strasburgo, non può non indennizzare, in
applicazione della citata legge, l'ulteriore danno non patrimoniale subito
dalla medesima parte istante, e liquidarlo prendendo come punto di
riferimento la liquidazione già effettuata dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo (dalla quale é peraltro consentito differenziarsi, sia pure in
misura ragionevole). Né detta indennizzabilità può essere esclusa sul
rilievo dell'esiguità della posta in gioco nel processo presupposto: sia
perché trattasi di ragione resa, nel caso, non rilevante dal fatto che la
Corte europea ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale per il
ritardo nello stesso processo; sia perché, più in generale, l'entità della
posta in gioco nel processo ove si é verificato il mancato rispetto del
termine ragionevole non é suscettibile di impedire il riconoscimento del
danno non patrimoniale, dato che l'ansia ed il patema d'animo conseguenti
alla pendenza del processo si verificano normalmente anche nei giudizi in
cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può avere un effetto
riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non totalmente escludente dello
stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un
giudizio promosso da A. LEPORE per la corresponsione dell'equa riparazione a
titolo di danno non patrimoniale ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89,
quantificata dal ricorrente in lire 15 milioni, l'adita Corte di appello di
Roma, con il decreto depositato il 27 dicembre 2001 - accertata la durata
irragionevole del processo presupposto (avente ad oggetto una domanda di
risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni di acqua subite
dall'appartamento del ricorrente) - non ha riconosciuto il chiesto
indennizzo per il danno morale, sulla base della considerazione che "la
domanda riguardava non aspetti delicati della vita affettiva o di relazione,
ma si chiedeva un ristoro esclusivamente patrimoniale e non di rilevante
entità liquidato in una cifra nell'ordine di qualche centinaio di migliaia
di lire. Rispetto a tanto, appare obiettivamente impossibile quantificare il
danno non patrimoniale che sarebbe da ragguagliare ...all'entità della causa
e non essendosi offerta la prova che il ricorrente versasse in condizioni
economiche così precarie da renderlo sensibile anche all'incertezza
derivante dal dubbio sulla spettanza di somme di modestissima entità".
Avverso
il decreto della Corte di appello di Roma A. L. ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo tre motivi, a cui il Ministero della giustizia ha
resistito con controricorso. Il ricorso, assegnato in un primo momento alla
Prima Sezione di questa Corte, a cui il ricorrente ha presentato memoria, é
stato poi assegnato alle Sezioni unite, con provvedimento del Primo
Presidente del 18 giugno 2003, che ha accolto l'istanza del ricorrente, per
la soluzione di questione di massima di particolare importanza. Il Ministero
della giustizia ha presentato memoria alle Sezioni unite.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
1. I tre motivi del ricorso sono tutti connessi.
Con il primo motivo (violazione e mancata applicazione dell'art. 2, commi 1
e 3, della legge n. 89/2001, nonché degli artt.2056 e 1226 c.c., in
relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) il ricorrente - premesso che la
ratio della legge n. 89 del 2001 consiste nell'assicurare all'istante una
tutela analoga a quella che egli riceverebbe davanti alla Corte europea dei
diritti dell'uomo -
fa presente che nel giudizio si controverte del risarcimento del danno
maturato per il ritardo nel processo presupposto a partire dal 16 aprile
1996, giacché, a seguito di un precedente ricorso alla vecchia Commissione
europea dei diritti dell'uomo, era già stata accertata la violazione della
norma convenzionale e, al termine del giudizio, il Comitato dei ministri del
Consiglio d'Europa aveva riconosciuto in suo favore la somma di L.
11.000.000 per il ritardo maturato fino a tale data. Il ricorrente si duole
che la Corte di appello non abbia preso in considerazione tale precedente
pronunzia dei giudici di Strasburgo. Così facendo, la Corte di appello si è
discostata del tutto dalla decisione della Corte europea, disattendendo
anche i parametri valutativi a cui invece avrebbe dovuto attenersi. In
particolare il ricorrente sostiene che, una volta accertata la violazione
dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, sotto il profilo del diritto alla
ragionevole durata del processo, il giudice adito, versandosi in un'ipotesi
di oggettiva responsabilità di carattere internazionale dello Stato, avrebbe
dovuto procedere alla liquidazione in via equitativa del danno non
patrimoniale, consistente nello stress, nello stato di incertezza e di ansia
circa l'esito del giudizio protrattosi per un tempo eccessivamente lungo. La
violazione della norma convenzionale genererebbe sempre, come conseguenza
immediata e diretta, un danno alla persona, perché il soggetto verrebbe leso
nel suo diritto fondamentale a veder definita la controversia, che lo
coinvolge come parte, entro un termine ragionevole. Inoltre, la
particolarità della richiesta risarcitoria avrebbe dovuto indurre la Corte
di appello a fare ricorso al meccanismo di cui all'art. 1226 c.c., anche al
fine di omologarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte europea.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, viola quest'ultima
disposizione il giudice del merito che non prenda in considerazione una voce
di danno sicuramente sussistente, ma di incerta misura, omettendo il ricorso
alla valutazione equitativa.
Con il secondo motivo i1 ricorrente, deducendo la violazione delle stesse
disposizioni di legge indicate in relazione al primo motivo nonché vizi di
motivazione, sostiene che il danno non patrimoniale costituisce una
conseguenza naturale e diretta della violazione del termine ragionevole,
onde esso potrebbe escludersi solo se dai fatti di causa risultasse un
interesse della parte al protrarsi nel tempo del giudizio durato
eccessivamente. E' illogica e carente la motivazione nella parte in cui fa
dipendere la possibilità di pervenire alla liquidazione del danno da una
valutazione meramente economica, mentre le caratteristiche del richiesto
danno (non patrimoniale) afferiscono alla persona umana e ad un diritto
della stessa fondamentale ed inviolabile. La Corte di appello avrebbe dovuto
procedere alla interpretazione della legge n. 89/2001 senza distanziarsi dai
parametri di indennizzo applicati dalla Corte di Strasburgo. Il ricorrente
osserva, ancora, che è erroneo il ricorso, da parte del decreto impugnato,
al parametro della posta in gioco, il quale potrebbe essere impiegato, in
conformità della giurisprudenza della Corte europea, al fine di riconoscere
con maggiore facilità l'esistenza della violazione, non già per escludere la
sussistenza del danno.
Con il terzo motivo, denunciando omessa motivazione circa un punto decisivo
della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente, nel
ribadire di avere chiesto il risarcimento per l'eccessiva durata del
processo soltanto per il periodo immediatamente successivo a quello per il
quale i giudici di Strasburgo gli avevano già riconosciuto un'equa
soddisfazione, lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto della
decisione presa in sede internazionale, non ostante tale procedente
riguardasse proprio la questione sottoposta al suo esame. Ad avviso del
ricorrente, la Convenzione dei diritti dell'uomo (d'ora in poi: CEDU)
rappresenta uno standard minimo di tutela, di guisa che il giudice italiano,
nell'ambito delle sue funzioni, potrebbe accogliere soltanto soluzioni più
favorevoli per la parte istante, ma mai più sfavorevoli.
2. Il presente ricorso pone la questione di massima di
quale effetto giuridico debba attribuirsi - nell'applicazione della legge 24
marzo 2001 n. 89, ed in particolare nella identificazione del danno non
patrimoniale derivante da violazione del termine ragionevole del processo -
alle pronunzie della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia considerate in
linea generale come orientamenti interpretativi che tale Corte ha elaborato
in ordite alle conseguenze di detta violazione, sia con riferimento
all'ipotesi specifica in cui la Corte europea abbia avuto già modo di
pronunziarsi sul ritardo verificatosi nella decisione di un determinato
processo.
Ed infatti, nel caso di specie, la Corte europea ha già valutato il ritardo
nella decisione della causa civile instaurata il 26 maggio 1986 dal
ricorrente L. per il periodo fino al 16 aprile 1996, ritenendo dovuta al
ricorrente l'equa soddisfazione prevista dall'art. 41 della CEDU per il
ristoro delle conseguenze non patrimoniali. Il L. ha agito davanti alla
Corte di appello di Roma, chiedendo il risarcimento del danno non
patrimoniale limitatamente al periodo successivo al 16 aprile 1996, sulla
base della legge nazionale n. 89/2001, medio tempore approvata.
La Corte di appello, con il decreto impugnato, ha implicitamente ritenuto
irrilevante la precedente decisione della Corte europea intervenuta in
ordine al ritardo dello stesso processo presupposto, perché ha preso in
esame l'intero periodo dal 25 maggio 1986 in poi, ritenendo sussistente la
violazione del termine ragionevole del processo instaurato dal L., ma
negando che questi abbia subito, a causa di detta violazione, un danno non
patrimoniale, e quindi rigettando la domanda di corresponsione
dell'indennizzo previsto dalla legge n. 89/2001.
3. La soluzione della questione di massima posta alle
Sezioni unite esige la considerazione della lettera e delle finalità della
legge n. 89/2001.
Come chiaramente si desume dall'art. 2, comma 1, della detta legge, il fatto
giuridico che fa sorgere il diritto all'equa riparazione da essa prevista è
costituito dalla "violazione della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione". La
legge n. 89/2001, cioè, identifica il fatto costitutivo del diritto
all'indennizzo per relationem, riferendosi ad una specifica norma della
CEDU. Questa Convenzione ha istituito un giudice (Corte europea dei diritti
dell'uomo, con sede a Strasburgo) per il rispetto delle disposizioni in essa
contenute (art. 19), onde non può che riconoscersi a detto giudice il potere
di individuare il significato di dette disposizioni e perciò di
interpretarle.
Poiché il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge n. 89/2001
consiste in una determinata violazione della CEDU, spetta al Giudice della
CEDU individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico, che pertanto
finisce con l'essere "conformato" dalla Corte di Strasburgo, la cui
giurisprudenza si impone, per quanto attiene all'applicazione della legge n.
89/2001, ai giudici italiani.
Non è necessario, allora, porsi il problema generale dei rapporti tra la
CEDU e l'ordinamento interno, su cui si è ampiamente soffermato il
Procuratore Generale in udienza. Qualunque sia l'opinione che si abbia su
tale controverso problema, e quindi sulla collocazione della CEDU
nell'ambito delle fonti del diritto interno, è ceto che l'applicazione
diretta nell'ordinamento italiano di una norma della CEDU, sancita dalla
legge n. 89/2001 (e cioè dall'art. 6, § 1, nella parte relativa al ''termine
ragionevole"), non pub discostarsi dall'interpretazione che della stessa
norma dà il giudice europeo.
L'opposta tesi, diretta a consentire una sostanziale diversità tra
l'applicazione che la legge n. 89/2001 riceve nell'ordinamento nazionale e
l'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo al diritto alla ragionevole
durata del processo, renderebbe priva di giustificazione la detta legge n.
89/2001 e comporterebbe per lo Stato italiano la violazione dell'art. 1
della CEDU, secondo cui "le Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona
soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo
primo della presente Convenzione" (in cui è compreso il citato art. 6, che
prevede il diritto alla definizione del processo entro un termine
ragionevole).
Le ragioni che hanno determinato l'approvazione della legge n. 89/2001 si
individuano nella necessità dì prevedere un rimedio giurisdizionale interno
contro le violazioni relative alla durata dei processi, in modo da
realizzare la sussidiarietà dell'intervento della Corte di Strasburgo,
sancita espressamente dalla CEDU (art. 35: " la Corte non può essere adita
se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne"). Sul detto
principio di sussidiarietà si fonda il sistema europeo di protezione dei
diritti dell'uomo. Da esso deriva il dovere degli Stati che hanno ratificato
la CEDU di garantire agli individui la protezione dei diritti riconosciuti
dalla CEDU innanzitutto nel proprio ordinamento interno e di fronte agli
organi della giustizia nazionale. E tale protezione deve essere "effettiva"
(art. l3 della CEDU), e cioè tale da porre rimedio alla doglianza, senza
necessità che si adisca la Corte di Strasburgo.
Il rimedio interno introdotto dalla legge n. 89/2001, in precedenza, non
esisteva nell'ordinamento italiano, con la conseguenza che i ricorsi contro
l'Italia per la violazione dell'art. 6 della CEDU avevano "intasato" (è il
termine usato dal relatore Follieri nella seduta del Senato del 28 settembre
2000) il giudice europeo. Rilevava la Corte di Strasburgo, prima della legge
n. 89/2001, che le dette inadempienze dell'Italia riflettono una situazione
che perdura, alla quale non si à accora rimediato e per la quale i soggetti
a giudizio non dispongono di alcuna via di ricorso interna. Tale accumulo di
inadempienze è, pertanto, costitutivo di una prassi incompatibile con la
Convenzione" (quattro sentenze della Corte in data 28 luglio 1999, su
ricorsi di omissis).
La legge n. 89/2001 costituisce la via di ricorso interno che la "vittima
della violazione" (così sfinita dall'art. 34 della CEDU) dell'art. 6 (sotto
il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole) deve adire prima di
potersi rivolgere alla Corte europea per chiedere la "equa 6 soddisfazione"
prevista dall'art. 41 della CEDU, la quale, quando sussista la violazione,
viene accordata dalla Corte soltanto "se il diritto interno dell'Alta Parte
contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di
tale violazione". La legge n. 89/2001 ha, pertanto, consentito alla Corte
europea di dichiarare irricevibili i ricorsi ad essa presentati (anche prima
dell'approvazione della stessa legge) e diretti ad ottenere l'equa
soddisfazione prevista dall'art. 41 CEDU per 1a lunghezza del processo
(sentenza 6 settembre 2001, Brusco c. Italia).
Tale meccanismo di attuazione della CEDU e di rispetto del principio di
sussidiarietà dell'intervento della Corte europea di Strasburgo, però, non
opera nel caso in cui essa ritenga che le conseguenze della accertata
violazione della CEDU non siano state riparate dal diritto interno 0 lo
siano state "sin snodo incompleto", perché, in siffatte ipotesi, il citato
art 41 prevede l'intervento della Corte europea a tutela della "vittima
della violazione". In tal caso il ricorso individuale alla Corte di
Strasburgo ex art 34 della CEDU è ricevibile (sentenza 27 marzo 2003,
omissis c. Italia) e la Corte provvede a tutelare direttamente il diritto
della vittima che essa ha ritenuto non completamente tutelato dal diritto
interno.
Il giudice della completezza o meno della tutela che la vittima ha ottenuto
secondo il diritto interno è, ovviamente, la corte europea, alla quale
spetta di fare applicazione dell'art. 41 CEDU per accertare se, in preserva
della violazione della norma della CEDU, il diritto interno abbia permesso
di riparare in modo completo le conseguenze della violazione stessa.
La tesi secondo cui, nell'applicare la legge n. 89/2001, il giudice italiano
può seguire un'interpretazione non conforme a quella che la Corte europea ha
dato della norma dell'art. 6 CEDU (la cui violazione costituisce il fatto
costitutivo del diritto all'indennizzo attribuito dalla detta legge
nazionale), comporta che la vittima della violazione, qualora riceva in sede
nazionale una riparazione ritenuta incompleta dalla Corte europea, ottenga
da quest'ultimo Giudice l'equa soddisfazione prevista dall'art. 41 CEDU. Il
che renderebbe inutile il rimedio predisposto dal legislatore italiano con
la legge n. 89/2001 e comporterebbe una violazione del principio di
sussidiarietà dell'intervento della Corte di Strasburgo.
Deve, allora, concordarsi con la Corte europea dei diritti dell'uomo la
quale, nella citata decisione sul ricorso Scordino (relativo alla
incompletezza della tutela accordata dal giudice italiano in applicazione
della legge n. 89/2001), ha affermato che "deriva dal principio di
sussidiarietà che le giurisdizioni nazionali devono, per quanto possibile,
interpretare ed applicare il diritto nazionale conformemente alla
Convenzione".
Questo dovere per il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla
legge n. 89/2001, di interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per
come essa vive cella giurisprudenza della Corte europea, opera "per quanto
possibile", e quindi solo nei limiti in cui detta interpretazione conforme
sia resa possibile dal testo della stessa legge n. 89, non potevo certo il
giudice violare quest'ultima legge, alla quale egli 8 pur sempre soggetto
(concetto esattamente sottolineato nella memoria del Ministero della
giustizia).
Ma un eventuale contrasto tra la legge n. 89/2001 e la CEDU porrebbe una
questione di conformità della stessa con la Costituzione che, come si è
visto, tutela lo stesso bene della ragionevole durata del processo, oltre a
garantire i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2). Occorre, allora,
accertare se possa darsi alla detta legge un interpretazione che sia
conforme alla CEDU, in applicazione del canone ermeneutico secondo cui va
preferita l'interpretazione della legge che la renda conforme alla
Costituzione.
4. Dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si desume
che il danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole del
processo, una volta che sia stata provata detta violazione dell'art. 6 della
CEDU, viene normalmente liquidato alla vittima della violazione, senza
bisogno che la sua sussistenza sia provata, sia pure in via soltanto
presuntiva. E ciò a differenza del danno patrimoniale, per cui si richiede
invece la prova della sua esistenza.
Al riguardo possono consultarsi le recenti sentenza della Corte di
Strasburgo su ricorsi contro l'Italia, emanate in data 31 luglio 2003 (cause
omissis), in data 28 marzo 2002 (cause omissis), in data 19 febbraio 2002
(cause omissis), in data 12 febbraio 2002 (cause omissis), sentenze tutte
che, accertata la violazione del termino ragionevole di durata, hanno
liquidato alle vittime il danno non patrimoniale ritenuto sussistente senza
bisogno di alcun accertamento al riguardo.
Siffatto orientamento interpretativo della Corte europea non significa,
però, che il danno non patrimoniale sia insito nella mera esistenza della
violazione, sia cioè, come si usa dire, in re ipsa. Ciò comporterebbe che,
accertata la violazione, dovrebbe necessariamente conseguirne il
risarcimento del danno non patrimoniale, che non potrebbe giammai essere
escluso. Ma tale tesi interpretativa si porrebbe in chiaro contrasto proprio
con l'art. 41 CEDU, ove si prevede che, accertata la violazione, la Corte
europea accorda un'equa soddisfazione alla parte lesa "quando è il caso", e
quindi non in tutti i casi. E, in applicazione di tale disposizione, la
Corte di Strasburgo, alcune volte, ha ritenuto sufficiente a riparare il
danno morale della vittima il riconoscimento solenne, contenuto nella
decisione di merito, che la violazione dedotta nel ricorso sussiste (tra le
decisioni recenti v., in relazione però a violazioni dìverse da quella sulla
durata del processo, sentenza 14 novembre 2000, causa omissis; sentenza 10
ottobre 2000, causa omissis; sentenza 6 giugno 2000, causa omissis; e, nei
confronti dell'Italia, sentenza 30 ottobre 2003, su ricorso omissis, che ha
accertato la violazione del diritto di accesso ad un tribunale).
Non è, quindi, accettabile la tesi del cal. danno evento, e cioè del danno
non patrimoniale insito nella violazione della durata ragionevole del
processo. Il danno non patrimoniale, anche secondo la CEDU, costituisce una
conseguenza della detta violazione, la quale, però, a differenza del danno
patrimoniale, si verifica normalmente, e cioè di regola, per effetto della
violazione stessa. Ed invero è normale che la anomala lunghezza della
pendenza di un processo produca nella parte che vi è coinvolta un patema
d'animo, un'ansia, ima sofferenza morale che non occorre provare, sia pure
attraverso elementi presuntivi. Trattasi di conseguenze non patrimoniali che
possono ritenersi presenti secondo l'id quod plerumque accidit, senza
bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso.
Possono, però, aversi situazioni concrete in cui tali conseguenze normali
della pendenza del processo vanno escluse, perché il protrarsi del giudizio
risponde ad un interesse della parte o è comunque destinato a produrre
conseguenze che la parte percepisce a sé favorevoli. Si pensi, per fare un
esempio (che prescinde dal caso oggetto del presente giudizio, ma che è
consentito dal fatto che le Sezioni unite sono chiamate a risolvere una
questione di massima rilevante anche in altri giudizi), al caso di un
locatario che, durante il giudizio, continui a detenere l'immobile locato e
quindi a beneficiare delle utilità derivanti dalla detenzione del bene, onde
la lunghezza del giudizio comporti per lui effetti favorevoli, anziché
negativi. Più in generale, può dirsi che la piena consapevolezza nella parte
processuale civile della infondatezza delle proprie istanze o della loro
inammissibilità rende inesistente il danno non patrimoniale, perché tale
consapevolezza fa venire meno l'ansia ed il malessere correlati
all'incertezza della lite, essendo con gli stessi incompatibile (v., in tal
senso, Cass. 11 dicembre 2002 n. 17650; 18 settembre 2003 n. 13741).
In assenza di tali situazioni particolari che si rilevino presenti nel
singolo caso concreto, il danno non patrimoniale non può essere negato alla
persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del
processo, ed ha perciò subito l'afflizione causata dall'esorbitante attesa
della decisione (a prescindere dall'esito della stessa, e quindi anche se di
contenuto sfavorevole alla vittima della violazione).
5. Il ritenere che il danno non patrimoniale si verifica
normalmente per effetto della violazione dell'art. 6 della CEDU (sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole) non si pone in
contrasto con le disposizioni della legge n. 89/2001, ed in particolare con
l'art. 2, che configura il diritto all'equa riparazione.
La legge nazionale, in coerenze con la sua ratio giustificativa (v. retro, §
3), non si è voluta discostare dalla CEDU. Particolarmente significativo in
tal senso è il disposto del comma 2 dell'art. 2, ove sono indicati i criteri
che il giudice italiano è tenuto a considerare al fine di accertare se vi
sia stata o aberro violazione del termine ragionevole: la complessità del
caso, il comportamento delle parti e quello del giudice e delle altre
autorità. Sono questi i tre criteri principali elaborati dalla
giurisprudenza europea sulla CEDU, che vengono normalmente enunciati nello
stesso ordine seguito dalla citata norma della legge italiana.
Ed ancora più espliciti sono i lavori preparatori della legge n. 89/2001.
Nella relazione al disegno di legge del sen. Piceo (atto Senato n. 3813 del
16 febbraio 1999) si afferma che il meccanismo riparatorio proposto con
l'iniziativa legislativa (e poi recepito dalla legge citata) assicura al
ricorrente "una tutela analoga a quella che egli riceverebbe nel quadro
della istanza internazionale", poiché il riferimento diretto all'art. 6
della CEDU consente di trasferire sul piano interno "i limiti di
applicabilità della medesima disposizione esistenti sul piano
internazionale, limiti che dipendono essenzialmente dallo stato e dalla
evoluzione della giurisprudenza degli organi di Strasburgo, specie della
Corte europea dei diritti dell'uomo, le cui sentenze dovranno quindi guidare
- come del resto anche negli altri aspetti qui rilevanti - il giudice
interno nella definizione di tali limiti".
Per quanto attiene specificamente alla liquidazione del danno, va tenuto
presente che la Camera dei deputati, nella seduta del 6 marzo 2001, respinse
un emendamento presentato dagli on. li Pecorella e Saponata, secondo cui "il
mancato rispetto del termine ragionevole .....dà diritto ad un'equa
riparazione". Tale modifica del disegno di legge Piceo avrebbe ricollegato
l'indennizzo al semplice accertamento della violazione, recependo la tesi
del danno in re ipsa e rendendo automatica la riparazione; ma, come si è
visto (v. retro, il precedente paragrafo), tale tesi non è conforme all'art.
41 CEDU, che non contempla tale automatismo.
Deve, quindi, ritenersi che non sia in contrasto con la CEDU la norma
dell'art. 2 della legge n. 89/2001, la quale ricollega l'indennizzo
all'avere "subito un danno patrimoniale o non patrimoniale", non
considerando sufficiente l'accertamento della mera violazione della CEDU.
La formula della legge nazionale non impedisce, però, di ravvisare una
diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno,
diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno
patrimoniale e di quello non patrimoniale. Mentre l'esistenza del primo,
derivando da circostanze esteriori e sensibili, pub (e deve) formare oggetto
di specifica dimostrazione, la sofferenza di un danno non patrimoniale per
la lungaggine del processo, avendo natura meramente psicologica, non è
suscettibile di ricevere una obiettiva dimostrazione, onde l'interprete deve
prendere atto che esso si verifica nella normalità dei casi, secondo l'id
quod plerumque accidit. Può, allora, parlarsi, a proposito del danno non
patrimoniale derivante dalla violazione dell'art. 6 della CEDU (nel profilo
considerato dalla legge n. 89/2001), non di danno insito nella violazione
(danno in re ipsa), ma di prova (del danno) di regola in re ipso, nel senso
che provata la sussistenza della violazione, ciò comporta, nella normalità
dei casi, anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali
in danno della parte processuale. Ma tale consequenzialità, proprio perché
normale e non necessaria o automatica, può trovare, nel singolo caso
concreto, una positiva smentita qualora risultino circostanze che, come si è
precisato (v. retro, il precedente paragrafo), dimostrino che quelle
conseguenze non si sono verificate.
Siffatta interpretazione, relativa alla prova del danno non patrimoniale
richiesto dalla legge n. 89/2001, deve ritenersi consentita dalle
disposizioni contenute in detta legge, e va adottata al fine di porla in
piena sintonia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo sulle conseguenze del mancato rispetto del termine ragionevole,
evitandosi così i dubbi di contrasto della stessa legge con la Costituzione
italiana.
6. Le considerazioni qui esposte nei § 3-5 si riferiscono
in generale alla rilevanza degli orientamenti interpretativi della Corte
europea sulla applicazione della legge n. 89/2001 per quanto attiene alla
riparazione del danno non patrimoniale.
Nella presente fattispecie, però, ogni possibilità per il giudice nazionale
di escludere il danno non patrimoniale (pure avendo accertalo la violazione
dell'art. 6 della CEDU) deve ritenersi inesistente perché preclusa dalla
precedente decisione della Corte europea che, con riferimento allo stesso
processo presupposto, ha già accertato che il ritardo ingiustificato nella
sua decisione ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno del
ricorrente, che la Corte stessa ha soddisfatto per un periodo limitato. Da
tale pronunzia della Corte europea consegue che, una volta accertato dal
giudice nazionale il protrarsi della violazione nel periodo successivo a
quello considerato dalla detta pronunzia, il ricorrente ha continuato a
subire un danno non patrimoniale, da indennizzare in applicazione della
legge n. 89/2001.
Non può, quindi, affermarsi - come ha fatto la Corte di appello di Roma -
che l'indennizzo non è dovuto per l'esiguità della posta in gioco nel
processo presupposto. Tale ragione, oltre ad essere resa non rilevante dal
fatto che la Corte europea ha già ritenuto sussistente il danno non
patrimoniale per il ritardo nello stesso processo, non è comunque corretta,
perché l'entità della posta in giunco nel processo ove si è verificato il
mancato rispetto del termine ragionevole non pub mai avere effetto esclusivo
del danno non patrimoniale, dato che l'ansia ed il patema d'animo
conseguenti alla pendenza. del processo si verificano normalmente anche nei
giudizi in cui sia esigua l'entità della posta in gioco, onde tale aspetto
potrà avere un effetto riduttivo dell'entità del risarcimento, ma non
totalmente esclusivo dello stesso.
7. In conclusione, la decisione impugnata va cassata e la
causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, che, in diversa
composizione, liquiderà al ricorrente il danno non patrimoniale conseguente
alla violazione del termine di durata per il solo periodo successivo al 16
aprile 1996, prendendo come punto di riferimento la liquidazione dello
stesso tipo di danno effettuata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo,
rispetto alla quale peraltro essa potrà differenziarsi, pure se in misura
ragionevole (Corte Europea, 27 marzo 2003, omissis c. Italia).
Il
giudice di rinvio si pronunzierà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
PER
QUESTI MOTIVI
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla
Corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di cassazione.
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