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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Roma, sez. II bis),
sentenza del 18 maggio 2010 n. 1716, Presidente Pugliese, Relatore Sestini,
(Corsi altri c. Comune di Segni) Con l'entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo come principi interni al diritto
dell'Unione, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto
le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli
ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro
ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia
ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo
l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato
all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in
conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e
diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa
eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il
filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno.
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Corte di
Cassazione italiana, sezione quinta penale, sentenza dell' 11 febbraio /
28 aprile 2010 n. 16507/2010, Presidente Calabrese Relatore Bevere,
(imputato Scoppola) - Rivoluzionaria sentenza della Cassazione
italiana sul " caso Scoppola " che si adegua alla sentenza della Corte
europea dei Diritti dell'Uomo che a sua volta già aveva fatto un enorme
passo avanti nel ridurre la pena dell’ergastolo dell'imputato in una
pena di trenta anni.
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Corte Costituzionale italiana, sentenza del 12 marzo 2010 n. 93,
Presidente Amirante, Relatore Frigo. Oggetto mancata pubblicità
dell’udienza camerale nel procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione. Nel caso in cui si profili un eventuale
contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice
nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la
praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma
convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica
giuridica (sentenza n. 239 del 2009), e, ove tale soluzione risulti
impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna
contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo
questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro
dianzi indicato.
A sua volta, nel procedere al relativo scrutinio, la Corte
costituzionale, pur non potendo sindacare l’interpretazione della CEDU
data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a verificare se la
norma della Convenzione, come da quella Corte interpretata – norma che
si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga
eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi
eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma
convenzionale a integrare il parametro considerato (sentenze n. 311 del
2009, n. 349 e n. 348 del 2007).
L’assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce, in
effetti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle
udienze giudiziarie: principio che – consacrato anche in altri strumenti
internazionali, quale, in particolare, il Patto internazionale di New
York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966
e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova
oggi ulteriore conferma nell’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza),
recepita dall’art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea,
nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate
dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1°
dicembre 2009.
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Consiglio di Stato italiano, in sede giurisdizionale, sezione quarta,
sentenza del 2 marzo 2010 n. 1220, Presidente Cossu. Estensore Maruotti.
(Comune di Merano c. M.T. A. P., ricorso n. 6173/2009) Gli articoli 6 e
13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono divenuti
direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica
dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in
vigore il 1° dicembre 2009. In base ad un principio applicabile già
prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice
nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo.
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Corte di Cassazione italiana,
sezione prima civile, sentenza del 28 gennaio 2010 n. 1886, Presidente
P. Vittoria, Relatore R. Bernabat, (Carbone c. Ministero Giustizia) EQUA
RIPARAZIONE – TERMINE DI PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE – PRESCRIZIONE –
ESCLUSIONE. La previsione normativa del termine di decadenza di
sei mesi per la proponibilità della domanda è incompatibile con
l'ordinaria disciplina della prescrizione in riferimento al medesimo
atto processuale. Rigetta l’eccezione di prescrizione estintiva
quinquennale del credito risarcitorio decorrente dal momento iniziale
del ritardo irragionevole in corso di giudizio.
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Corte
Costituzionale italiana, sentenza del 26 febbraio 2010 n. 80, Presidente
Amirante, Relatore Saulle. Oggetto: Istruzione pubblica -
Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del numero dei posti e
conseguentemente delle ore di insegnamento settimanali - Abolizione
della deroga prevista dalla normativa precedente per le forme di
disabilità particolarmente gravi. Il diritto del disabile all’istruzione
si configura come un diritto fondamentale anche ai sensi della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13
dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio
2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009,
n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il
diritto delle persone con disabilità all’istruzione».
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Corte
Costituzionale italiana, sentenza del 28 gennaio 2010 n. 28, Presidente
Amirante, Relatore Silvestri, La legge penale più mite
retroagisce, secondo il principio del favor rei, che caratterizza
l’ordinamento italiano e che oggi trova conferma e copertura europea
nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(cosiddetta Carta di Nizza), recepita dal Trattato di Lisbona,
modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che
istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
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Corte di
Cassazione italiana, sezione terza civile, sentenza del 02 febbraio 2010
n. 2352, Presidente Di Nanni, Relatore Petti, (Banci ed altri c.
Azzolina) Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Carta di
Nizza ha lo " stesso valore del Trattato sull'Unione".
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Corte Costituzionale
italiana, sentenza del 26 novembre 2009 n. 311, Presidente Amirante,
Relatore Tesauro. Dichiara non fondate le questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate,
in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, ed
all’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
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Osservatorio
della recente giurisprudenza della Cassazione italiana, sulla LEGGE
PINTO, N. 89 del 24/03/2001. A cura dell’avv. Maurizio de
Stefano (del foro di Roma)
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Cassazione italiana, Prima Sezione Civile, sentenza n. 1732 del 23
gennaio 2009 , Presidente Vitrone, Relatore Bernabai.
Legge Pinto n.89/2001, Durata non ragionevole, del processo
amministrativo in relazione al successivo giudizio di ottemperanza. Il
dies a quo resta quello della sentenza di cognizione.
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Cassazione
italiana, Prima Sezione Civile, sentenza n. 8968 del 15 aprile 2009,
Presidente Adamo, Relatore Salmé. Legge Pinto n.89/2001, Durata
non ragionevole del processo civile. La corte territoriale deve motivare
se sussiste o meno la giustificazione del rinvio dell’udienza con un
termine superiore ai 15 (quindici) giorni di cui all’articolo 81
disposizioni attuazione del codice di procedura civile e deve indicare
le ragioni dello scostamento dai criteri normalmente seguiti dalla Corte
di Strasburgo.
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Cassazione
italiana, Prima Sezione Civile, sentenza n. 21508 del 12 ottobre 2007
, Presidente Adamo, Relatore Spagna Musso. Legge Pinto n.89/2001,
Durata non ragionevole, rilevanza anche per la parte rimasta contumace –
Sussistenza.
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CORTE
COSTITUZIONALE Italiana- ORDINANZA N. 358 del 31 ottobre 2008
(sulla q.l.c. dell’art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992 nella parte in
cui prevede la decurtazione del 40% dell’indennità di espropriazione nel
caso di mancata accettazione dell’indennità).
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Corte Costituzionale sentenza 20 giugno 2008 n. 219, dichiara la
illegittimità costituzionale dell’art. 314 del codice di procedura
penale, nella parte in cui, nell’ipotesi di detenzione cautelare
sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all’equa riparazione al
proscioglimento nel merito dalle imputazioni.
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Corte Costituzionale sentenza 30 aprile 2008 n. 129, dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 630, comma
1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in
cui esclude dai casi di revisione l'impossibilità di conciliare i fatti
stabiliti a fondamento della sentenza (o del decreto penale di condanna)
con la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia
accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi dell'art. 6 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
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Corte appello di
Bari, prima sez. penale, ordinanza del 9 aprile 2008 (procedimento
penale n. 203/2002 R.G. (Amante ed altri): Vista la decisione
sulla ricevibilità del ricorso 75909/01 adottata il 30.08.2007 dalla
Corte europea dei Diritti Umani, dichiara la non manifesta infondatezza
della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del
dpr 06.06.2001, n. 380 nella parte in cui impone al giudice penale, in
presenza di accertata lottizzazione abusiva, di disporre la confisca dei
terreni e delle opere abusivamente costruite anche a prescindere dal
giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti,
per asserito contrasto con gli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 1,
della Costituzione.
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Cassazione
italiana . Sezione prima civile, - sentenza 03 gennaio 2008, n. 14 -
(Presidente C. Carnevale, Relatore F. M. Fioretti) Giudizio di equa
riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. CRITERI DI LIQUIDAZIONE. Difformità
tra le norme interne e la giurisprudenza della CEDU. Prevalenza delle
norme interne.
Ai fini della liquidazione dell’indennizzo per durata eccessiva dei
processi non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo
presupposto ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole di
durata, essendo il giudice nazionale tenuto ad applicare la legge dello
Stato (art. 2 legge n. 89 del 2001) e non potendo darsi alla diversa
giurisprudenza CEDU diretta applicazione nell’ordinamento giuridico
italiano disapplicando la normativa interna in quanto, come chiarito
dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007, la
convenzione CEDU è configurabile come un trattato internazionale
multilaterale e non produce pertanto norme direttamente applicabili
negli Stati contraenti.
( Link Esterno )
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CORTE
COSTITUZIONALE ITALIANA, sentenza 24 ottobre 2007 n. 349.
Dichiara l’incostituzionalità delle norme italiane non conformi alla
giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di
occupazione acquisitiva nelle espropriazioni per pubblica utilità
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CORTE
COSTITUZIONALE ITALIANA, sentenza 24 ottobre 2007 n. 348.
Dichiara l’incostituzionalità delle norme italiane non conformi alla
giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di
espropriazione per pubblica utilità
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CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA sentenza n. 287 del 17 luglio 2007 (la
norma che prevede la competenza territoriale nei giudizi per l’equa
riparazione dell’irragionevole durata dei processi non può essere estesa
in via additiva ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi
celebrati davanti alla Corte dei Conti ed alle altre giurisdizioni
speciali) nel caso in cui il giudizio si sia svolto innanzi a
giudici non ordinari – siano essi il TAR o una sezione giurisdizionale
della Corte dei conti, i cui magistrati non fanno parte di alcun
distretto di corte d’appello il giudice competente va individuato
secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e,
in particolare, essendo convenuta una amministrazione dello Stato,
dall’art. 25 cod. proc. civ.
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Cassazione italiana, Prima Sezione Penale,
sentenza n. 2800 del 01 dicembre 2006, depositata il 25 gennaio 2007
(caso Dorigo), Presidente E. Fazzioli, Relatore G. Silvestri. Esecuzione
- condanna giudicata non equa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
- mancanza di un mezzo processuale per la rinnovazione del giudizio -
eseguibilita' del giudicato – esclusione.
Massima
( File
PDF 1.5 MB )
Motivazione
( File
PDF 90 KB )
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Penali, ordinanza del 19 luglio 2006 (Pellegrino),
Presidente
Gemelli. Rinvio alla Corte Costituzionale
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Corte
Costituzionale italiana, sentenza 23 novembre 2006, n. 393: Le
norme sui diritti fondamentali sancite dal diritto internazionale
convenzionale e dal diritto comunitario costituiscono norme di grande
importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti, ma non
sempre coincidenti, norme contenute nella Costituzione.
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Cassazione
italiana . Sezione prima civile, - sentenza 27 ottobre 2006, n. 23263
- (Presidente G. Losavio, Relatore M.R. San Giorgio) Giudizio di equa
riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. riflessi negativi dello "ius
superveniens" nel corso del processo presupposto, in tema di occupazione
appropriativa: Irrilevanza.
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Cassazione italiana . Sezione prima
civile, - sentenza 09 novembre 2006, n. 23939 - (Presidente V.
Proto, Relatore U. Vitrone) Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n.
89/2001. LEGITTIMAZIONE DELL’EREDE.
Link:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23939.pdf
Spetta agli eredi la legittimazione alla proposizione della domanda di
equa riparazione per la non ragionevole durata del processo promosso dal
loro dante causa prima dell’entrata in vigore della legge n. 89 del 2001
e, conseguentemente, va riconosciuto agli eredi, pro quota, l’equo
indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per
l’eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua
morte, al quale va aggiunto l’indennizzo, eventualmente spettante, per
intero a ciascuno degli eredi per l’eccessiva durata della fase del
processo successiva alla sua riassunzione.
Link:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/23939.pdf
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Cassazione Italiana, Sezione Prima
Penale, Sentenza n. 32678 del 12 luglio 2006 - depositata il 3
ottobre 2006(Presidente G. Silvestri, Relatore G. C. Turone) giudizio
contumaciale - sentenze della Corte europea dei Diritti dell’Uomo di
Strasburgo - efficacia nell’ ordinamento italiano. Il giudizio in
contumacia e la restituzione nel termine dopo la legge n. 60 del 2005.
Link a files esterni
Link:
http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniSemplici/SchedaNews.asp?ID=605
Link:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/32678.pdf
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Corte d’appello di Bologna, ordinanza del 15/21 marzo 2006, caso Dorigo
: solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630
c.p.p. nella parte in cui non prevede, tra i casi di revisione, quello
in cui i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto
penale di condanna non si concilino con la sentenza emessa dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo che abbia accertato l’assenza d’equità del
processo. Link a file esterno
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Cassazione italiana, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 12810 del 29
maggio 2006, Presidente De Musis, Relatore Benini) Rinvio alla
Corte Costituzionale italiana per delibare il contrasto tra l’art.
5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella
legge n. 359 del 1992, introdotto dalla legge n. 662 del 1996, e la
consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
interpretativa dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
File PDF 754 kb
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Cassazione italiana, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 11887 del 20
maggio 2006, Presidente D. Plenteda, Relatore S. Salvago) Rinvio
alla Corte Costituzionale italiana per delibare il contrasto tra l’art.
5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella
legge n. 359 del 1992, introdotto dalla legge n. 662 del 1996, e la
consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
interpretativa dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della
Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo
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Cassazione italiana . Sezione prima civile, - sentenza 09 novembre 2005,
n. 21723 - Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Termine semestrale di proponibilitá dell'azione risarcitoria -
Decorrenza - Definitivitá della decisione – Nozione
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Cassazione italiana . Sezioni
UNITE civili, - sentenza 23 dicembre 2005, n. 28508. Presidente V.
Carbone, Relatore U. Vitrone - Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. ragionevole durata del processo –spese sostenute
per adire la Corte di Strasburgo .
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Cassazione italiana . Sezione prima
civile, - sentenza 17 gennaio 2006, n. 789 Presidente G. Graziadei,
Relatore S. Del Core - Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto
n. 89/2001. ragionevole durata del processo – incidenza della durata del
giudizio di costituzionalità.
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Cassazione italiana . Sezione Prima, - sentenza 16 dicembre 2005, n.
27817. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Danno morale. Onere della prova della sua insussistenza in capo
all’amministrazione convenuta.
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Cassazione italiana . Sezione Prima, - sentenza 28 ottobre 2005, n.
21093. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Onere della allegazione degli atti processuali mediante l’istanza di
acquisizione d’ufficio ex art. 3, quinto comma, della stessa legge.
Sufficienza.
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Cassazione italiana .
Sezione Prima, - sentenza 21 ottobre 2005, n. 20467. Venturelli c.
Ministero Giustizia, Presidente Criscuolo Relatore Piccininni Giudizio
di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. – rilevanza del
solo ritardo – cogenza sia pure non assoluta dei criteri di
quantificazione indicati dalla Corte europea in euro 1000/1500 per anno
di intera durata del processo.
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Cassazione italiana . Sezioni UNITE civili, - sentenza 23 dicembre 2005,
n. 28507. (Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone) Giudizio di equa
riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001.
1) LEGITTIMAZIONE DEGLI EREDI DELLA PARTE
2) ISTANZA DI PRELIEVO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
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Cassazione
italiana, sezione prima civile, ordinanza 23 marzo 2005 n. 6324/2005
(Gizzi c. Comune di Ceprano R.G. 18211/2001 e 22490/2001);
rinvio a nuovo ruolo della deliberazione di una causa, in materia di
espropriazione per pubblica utilità, nell’attesa della pronuncia della
Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo
sulla stessa materia, con la testuale motivazione <<onde evitare
possibili contrasti di giudicato>>
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Consiglio di Stato italiano (sezione sesta) ordinanza del 19 luglio
2005, sul caso EUROPA 7, contro MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI e
l’AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee
sull’interpretazione, tra gli altri, dell’art. 10 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, che garantisce il pluralismo informativo
esterno nel settore radiotelevisivo, con ciò obbligando gli Stati membri
a garantire un pluralismo effettivo ed una concorrenza effettiva.
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Cassazione italiana .
sezione prima civile - sentenza 16 febbraio 2005, n. 3118. Giudizio di
equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Processo civile di
durata non ragionevole. Prova del pregiudizio non patrimoniale subito.
Necessità. Esclusione. Limiti. Giudizio di cui sia parte una società.
Danno non patrimoniale dell'amministratore o del socio. Configurabilità.
Esclusione. Riferibilità del danno unicamente alla società. Necessità.
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Cassazione italiana . sezione prima
civile - sentenza 15 aprile 2005, n. 7923. Ingiusta detenzione
Diritto alla riparazione del danno ex art. 314 c.p.c.. Correlazione con
l’ art. 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Natura delle
norme della Convenzione. Norme precettive. Configurabilità. Presupposti.
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Cassazione italiana . sezione prima
civile - sentenza 07 aprile 2005, n. 7297. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. Processo civile di durata non ragionevole.
Riferimento alla singola vicenda processuale nelle sue specifiche
caratteristiche. Necessità
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Cassazione italiana . sezione prima
civile - sentenza 30 marzo 2005, n. 6714. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. Processo civile di durata non
ragionevole. Danno non patrimoniale. "In re ipsa". Esclusione. Onere di
allegazione. Necessità.
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Cassazione italiana . sezione prima
civile - sentenza 30 marzo 2005, n. 6713. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. Processo penale. Accertamento della
ragionevole durata da parte del giudice di merito. Criteri.
Comportamento della parte. Richiesta di rinvio dell'udienza.
Imputabilità al comportamento della parte di tutto il periodo intercorso
tra un'udienza e quella successiva. Esclusione
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Cassazione italiana . sezione prima
civile - sentenza 23 aprile 2005, n. 8568. Giudizio di equa
riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Diversità del sistema di
computo della durata del processo in base alla legge n. 89/2001rispetto
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Influenza del solo danno
riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Sussistenza.
Ragioni.
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Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 08 giugno 2005, n.
12015. Antares Costruzioni s.n.c. c. Ministro Giustizia.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Società in nome
collettivo. Sussistenza del danno morale. Configurabilità.
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Cassazione italiana
. sezione prima civile - sentenza 12 agosto 2005, n. 16884, Melegari ed
altro c. Ministro Giustizia. Giudizio di equa riparazione. Legge
Pinto n. 89/2001. Determinazione del periodo di durata irragionevole .
Necessità.
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Cassazione italiana
. sezione prima civile - sentenza 12 agosto 2005, n. 16885. Ministro Giustizia c. Riccitelli ed altri. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. Presunzione di sussistenza del danno morale.
Configurabilità. File PDF
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Cassazione italiana .
sezione prima civile - sentenza 22 luglio 2005, n. 15489.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto
n. 89/2001. Applicabilità della legge anche alle fattispecie di ritardo
verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore.
Configurabilità.
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Corte di
Appello di Firenze, Sezione I civile, sentenza 27 febbraio 2005 /
marzo 2005, n. 570 (relatore dott. Valentino Pezzuti) (Squadrelli c.
Ente Nazionale Strade).
In conformità alla giurisprudenza
della Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo, cogente per
ogni giudice italiano, nel caso di occupazione acquisitiva spetta al
proprietario l’integrale risarcimento del danno, corrispondente ad
una effettiva restitutio in integrum.
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Tabella della
giurisprudenza (febbraio/ ottobre 2004) della Cassazione italiana
sulla Legge Pinto
(elaborata dall'avv. Maurizio de
Stefano)
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Corte
Costituzionale italiana– ordinanza 11 febbraio 2005, n. 74.
Processo equo. Termine
ragionevole Inammissibilità della questione di legittimità dell’art. 4
della Legge n. 89 del 2001, sollevata con riferimento all’art. 24 e 101
della Costituzione, per la presunta impossibilità di verificare il
passaggio in giudicato della sentenza che conclude il procedimento,
senza aver tenuto conto dell’art. 124 disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.
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Revirement della Corte di
Strasburgo sulla ricevibilità dei ricorsi per la eccessiva durata dei
processi dopo il revirement della Cassazione italiana.
(Avv. Maurizio de
Stefano -Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei
Diritti dell’Uomo)
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Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO DI SANTE contro ITALIA.
DECISIONE del 24 giugno 2004 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n°
56079/00. Un decreto della Corte d’appello italiana emesso in
base alla legge Pinto (n. 89/2001 sull’equa riparazione per la durata
non ragionevole del processo), non può essere impugnato direttamente
davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, se alla
data del 26 luglio 2004 era ancora pendente il termine per la
impugnazione dello stesso decreto, mediante notifica del ricorso ex
articolo 360 codice procedura civile, davanti alla Cassazione italiana.
Tale ricorso per cassazione diviene obbligatorio ai sensi dell’articolo
35 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. (avv. Maurizio
de Stefano) ( File in Formato PDF )
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Cassazione - sezione prima
civile - sentenza 17 giugno 2004, n. 11350. Presidente Olla - Relatore
Morelli - - - ricorrente Ministero Economia e Finanze –
controricorrente Di Caprio - PM Sorrentino (conforme). Convenzione
europea dei Diritti dell'Uomo. Processo equo. Termine ragionevole, in
materia tributaria. Legge n. 89 del 2001. Ambito applicativo.
Controversie tra cittadino e Fisco avente ad oggetto provvedimenti
impositivi. Esclusione.
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Tabella della giurisprudenza
(febbraio / aprile 2004) della Cassazione Italiana sulla Legge Pinto.
elaborata dall’avv. Maurizio de Stefano
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Cassazione italiana .
SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 26 gennaio 2004, n. 1341.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
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Cassazione italiana . SEZIONI
UNITE CIVILI - sentenza 26 gennaio 2004, n. 1338.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
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CASSAZIONE
ITALIANA . SEZIONE PRIMA - sentenza 20 febbraio 2004, n. 3388. Giudizio
di equa riparazione. Legge
Pinto n. 89/2001. Mancata comparizione delle parti all'udienza innanzi
alla Corte d'appello. Cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181,
primo comma, c.p.c. Possibilità della riassunzione del procedimento.
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CASSAZIONE ITALIANA . SEZIONE PRIMA - sentenza 18 febbraio 2004, n.
3143. Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
DEL LAVORO– CRITERI DI CALCOLO DELLA DURATA NON RAGIONEVOLE.
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CASSAZIONE
ITALIANA . SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 26 gennaio 2004, n. 1340.
Giudizio di equa riparazione.
Legge Pinto n. 89/2001. VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO
- PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.
VINCOLATIVITA’ PER IL GIUDICE ITALIANO.
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MASSIME
DELLE SEZIONI UNITE CIVILI DELLA CORTE di CASSAZIONE ITALIANA DEL 26
GENNAIO 2004 SULLA LEGGE PINTO n.89/2001.
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CASSAZIONE ITALIANA .
SEZIONI UNITE CIVILI - sentenza 26 gennaio 2004, n. 1339. Giudizio di
equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
DANNO DA VIOLAZIONE DEL TERMINE
RAGIONEVOLE DEL PROCESSO - PRINCIPI STABILITI DALLA CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO IN TEMA DI DANNO NON RAGIONEVOLE . VINCOLATIVITA’ PER
IL GIUDICE ITALIANO.
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PACE FATTA TRA ROMA E
STRASBURGO SULLA LEGGE PINTO: LA
CASSAZIONE ITALIANA SI ADEGUA ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI.
(Avv. Maurizio de Stefano
-Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti
dell’Uomo)
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ITALIA. ROMA.
Inaugurazione anno giudiziario 2004 (duemilaquattro)
RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'ANNO 2003 DEL DOTT.
FRANCESCO FAVARA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE.
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Finanziamento della legge Pinto 24
marzo 2001, n. 89, ( equa riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo) DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE 5 maggio 2003
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CONSIGLIO DI STATO ITALIANO. ADUNANZA
DELLA SEZIONE PRIMA 9 APRILE 2003. Richiesta di parere in ordine
alla procedura da seguire in caso di sentenze di condanna emanate dalla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia di “accessione
invertita”.
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CONSIGLIO DI STATO, italiano SEZ. IV -
sentenza 6 ottobre 2003 n. 5881. Siveri e Chiellini c. Regione Toscana.
Norme e statuto regionali che impongono l’obbligo al soggetto
designato o nominato ad una pubblica funzione, di comunicare alla
Pubblica Amministrazione l’appartenenza o meno ad una loggia massonica –
Legittimità. Diversità della fattispecie rispetto alla sentenza della
Corte Europea dei Diritti Dell'uomo (02 Agosto 2001 Grande Oriente
d’Italia di Palazzo Giustiniani contro Italia) nel caso in cui
l'appartenenza alla Massoneria costituiva fattore preclusivo della
nomina o designazione a cariche pubbliche regionali.
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Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 28 novembre 2002, n. 16882. Volpe C. Min. giustizia Giudizio
di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata del processo
penale .
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Cassazione italiana . sezione prima civile
- sentenza 29 novembre 2002, n. 16936. Sergi C. Min. giustizia. Giudizio
di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Norme di procedura
e limiti alla sindacabilità delle valutazioni del giudice di merito.
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Cassazione italiana . sezione prima civile -
sentenza 22 gennaio 2003, n. 920 . Ministero Giustizia c. Battistoli.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Proponibilità
della domanda in pendenza della causa oggetto del ritardo. Durata del
processo, evento di per se' lesivo del diritto della persona alla
definizione di un processo a prescindere dalla colpa del giudice.
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Cassazione italiana . sezione prima civile -
sentenza 14 gennaio 2003, n. 363. Babolin c. Ministero Giustizia.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Valutazione dei tempi e della complessita' del caso.
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Cassazione italiana . sezione prima civile -
sentenza 14 gennaio 2003, n. 362. Ministero Giustizia c. Bottaio.
Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
Proponibilità della domanda in pendenza della causa oggetto del ritardo.
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Cassazione italiana . sezione prima civile -
sentenza 15 gennaio 2003, n. 521. Pres. Consiglio Ministri. C. Soc.
gruppo sicurezza. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n.
89/2001. Durata di un processo amministrativo.
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Tabella della giurisprudenza (gennaio /
agosto 2003) della Cassazione Italiana sulla Legge Pinto. elaborata dall’avv. Maurizio de Stefano
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Cassazione Italiana, Sezioni Unite civili
(sentenza 14 aprile 2003 n. 5902 /2003) Espropriazione per pubblico
interesse (o utilita'). occupazione temporanea e d'urgenza. Risarcimento del danno. Questo istituto deve ritenersi compatibile con
il principio sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla
Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Contrasto con la
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
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Cassazione Italiana, Sezioni Unite civili
(sentenza 06 maggio 2003 n. 6853) Espropriazione per pubblico
interesse (o utilita'). occupazione temporanea e d'urgenza.
Risarcimento del danno. Questo istituto deve ritenersi compatibile con
il principio sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Contrasto con la
consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
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Consiglio di Stato italiano (sentenza del 10
ottobre 2002 n. 5443/2002) L’occupazione acquisitiva è un istituto scomparso
per effetto della sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, 30
maggio 2000 , Belvedere c. Gov. Italiano.
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Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile,
Ordinanza del 16 maggio 2003 n. 7724 sulla competenza territoriale
nell'ipotesi di proposizione della domanda di riconoscimento del diritto
ad un'equa riparazione ai sensi della Legge 89/01 conseguente
all'eccessiva durata di un procedimento davanti al giudice
amministrativo.
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LEGGE PINTO n. 89/2001 : COMPETENZA
TERRITORIALE NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI. CONTRORDINE DELLA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE. SI REGOLA SUL DOMICILIO DEL CREDITORE DANNEGGIATO
(a cura di Avv. Giovanni Romano e Avv. Margherita Cardona Albini)
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LEGGE PINTO: TESTO AGGIORNATO al
febbraio 2007. LEGGE 24 marzo 2001, n. 89. Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.
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STATISTICHE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI
RICORSI PER L’EQUA RIPARAZIONE AI SENSI DELL'ART.3 L.24.3.2001 n.89
(LEGGE PINTO) NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Mancata
conversione in legge del
DECRETO-LEGGE
11 settembre 2002, n. 201 (Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18-09-2002)
Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia.
Per la parte riguardante il
capo I
(articoli da 1 a 3-bis) :
Tentativo
obbligatorio di conciliazione prima dell’avvio della procedura contenziosa
di cui alla legge Pinto n.89/2001 (equa riparazione per la non ragionevole
durata dei processi in Italia)
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Confronto (rectius conflitto) tra la giurisprudenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) e quella della Corte di Cassazione
(italiana) sul principio di sussidiarietà (a cura dell’avv. Maurizio
de Stefano)
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BARI
20 dicembre 2002 - ATTI DEL CONVEGNO . LEGGE “PINTO”: “CONFLITTO
TRA CASSAZIONE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO” *** Premiazione della dott. Annalisa Renzulli vincitrice della
quarta edizione del PREMIO alla memoria dell’Avv. Guido CERVATI
per la migliore TESI DI LAUREA SUI DIRITTI DELL’UOMO
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LEGGE PINTO- N.89/2001-
LE DOMANDE DI EQUA RIPARAZIONE PER LE CONTROVERSIE DAVANTI AI GIUDICI
AMMINISTRATIVI SI PROPONGONO TUTTE DAVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA
(a cura dell’avv. Giovanni Romano)
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Tabella della giurisprudenza
(ottobre 2002/gennaio 2003) della Cassazione Italiana sulla Legge Pinto,
elaborata dall'avv. Maurizio de Stefano
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Cassazione italiana .
sezione prima civile - sentenza 15 novembre 2002, n. 15449. Giudizio di
equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001.
L’estinzione per prescrizione del reato non
esclude il risarcimento del danno per violazione del termine di
ragionevole durata del processo
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Cassazione Italiana (sentenza
18 novembre 2002 n.16262/2002) Giudizio di equa riparazione - legge Pinto
n-89/2001 -
Societas patire... potest (decisione conforme alla consolidata
giurisprudenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo). La pregressa
giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte europea costituisce la
prima e più importante guida nel ricostruire i lineamenti del diritto
all'equa riparazione .
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Cassazione Italiana .(sentenza 08 agosto 2002 n.11987/2002) Giudizio di
equa riparazione - legge Pinto n-89/2001-
Danno non patrimoniale delle persone fisiche per l’eccessiva durata
del processo. Onere della prova, sia pure non rigorosa, a carico del
ricorrente. Sussistenza- (decisione in controtendenza rispetto alla
consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)
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Cassazione Italiana .(sentenza 26 luglio 2002 n.11046/2002) Giudizio di
equa riparazione - legge Pinto n-89/2001-
Eccessiva durata del procedimento
esecutivo di sfratto .
Sussistenza del diritto all’equa
riparazione
(decisione conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo)
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Cassazione Italiana .(sentenza 02
agosto 2002 n.11573/2002) Giudizio di equa riparazione - legge Pinto
n-89/2001-
Danno non patrimoniale delle persone giuridiche per l’eccessiva durata
del processo avente ad oggetto meri interessi patrimoniali. Insussistenza-
(decisione in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)
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CORTE D’APPELLO DI ROMA -
Sez. lavoro - Ordinanza 11 aprile 2002, Pres. Sorace, Rel. Cannella, -
Favelli L. (avv. Maurizio de Stefano) contro Condominio Via Brichetti, 23
(avv. Ottavio Marotta).
Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti -
Diretta applicabilità della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e
della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea- Sussistenza. Patrocinio a spese dello Stato per i
non abbienti - Disapplicazione da parte del giudice ordinario delle norme
del diritto nazionale (art. 11, secondo comma della legge 11 agosto 1973,
n.533 ) contrastanti l'ordinamento comunitario o internazionale -
Legittimità.