Il formulario di ricorso per l'eccessiva
durata di un processo civile in Italia


a cura di: Maurizio de Stefano
avvocato in Roma

 

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa - STRASBURGO - 67075- FRANCIA

Ricorso ex art. 34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo

nell’interesse di GARIBALDI Giuseppe, nato a.......... il........ residente in Italia (città ....................via ...........................), professione......................, rappresentato e difeso nella procedura in oggetto, dall'avv. Marco Tullio Cicerone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Italia, città................,via..................(telefono......., telefax.......................), giusta procura in calce al presente ricorso.

- ricorrente

CONTRO il GOVERNO ITALIANO.

I) OGGETTO DEL RICORSO: violazione dell'art. 6, paragrafo uno della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950, quanto al <<termine non ragionevole>> di durata di un processo CIVILE e quanto al <<diniego di accesso ad un tribunale>> in Italia.

II) ESPOSIZIONE DEI FATTI:

PROCEDIMENTO CIVILE DI PRIMO GRADO

  1. Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 1989 (novecentottantanove) l'odierno ricorrente, conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di ..............., il sig. Camillo Benso Cavour, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale, avvenuto in data 17.9.1988.

  2. La causa veniva iscritta a ruolo il 1 febbraio 1989 (n. 103, Ruolo Generale anno 1989) e la prima udienza di comparizione si è tenuta il giorno 10 marzo 1989. Il convenuto, costituitosi con la comparsa depositata il 10 marzo 1989, chiedeva il rigetto della domanda attrice.

  3. elenco cronologico delle udienze : 10.3.1989, l'attore chiede termine per esaminare la comparsa di risposta; 15.10.1989, l'attore chiede l'ammissione delle prove per testi; 4.3.1990, il convenuto chiede l'ammissione delle prove per testi; 23.10.1990, il giudice invita le parti alla produzione di documenti; 29.1.1991, l'attore produce i documenti richiesti dal giudice; 25.6.1991, nel contrasto tra le parti circa i mezzi istruttori il Giudice si riserva e con ordinanza (del 19.7.1991) ammette le prove per testi; 29.10.1991, vengono interrogati due testi; 19.5.1992, viene interrogato un teste; 2.10.1992, vengono interrogati tre testi; 27.1.1993, rinvio d'ufficio per trasferimento del giudice; 30.11.1993, precisazione delle conclusioni e rinvio all'udienza collegiale del 15.12.1995. A quest'ultima udienza la causa veniva discussa e decisa, ma la sentenza è stata pubblicata nella cancelleria solo in data 6.6.1996, con il numero 2348/1996.
  4. Il Tribunale, con la sentenza predetta numero 2348/1996, ha condannato il sig. Camillo Benso Cavour al pagamento della somma di lire ........................in favore del sig. Garibaldi Giuseppe.

  5. PROCEDIMENTO CIVILE DI SECONDO GRADO

  6. Con atto di citazione notificato il 26 settembre 1996 (novecentonovantasei) il sig. Camillo Benso Cavour ha impugnato la predetta sentenza davanti alla Corte d'appello di................

  7. La causa è stata iscritta a ruolo il 1 ottobre 1996 (n. 2578, Ruolo Generale anno 1996) e la prima udienza di comparizione si è tenuta il giorno 18 dicembre 1996 ed ivi si è costituito l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello; alla successiva udienza del 16 maggio 1997 le parti hanno precisato le loro conclusioni. Il Giudice ha fissato l’udienza collegiale del 14 gennaio 2000(duemila) per la discussione.

  8. IN CONCLUSIONE : Il processo civile, iniziato davanti al Tribunale civile di................. nel 1989 (ottantanove), è durato oltre sette anni in primo grado è tuttora in corso in grado di appello, quindi, pende complessivamente da oltre dieci ANNI.

  9. L'oggetto della causa civile non era complesso e comunque non vi è alcuna ragionevole proporzione con la sua durata. Il giudice non ha utilizzato tutti gli strumenti processuali in suo potere per condurre il processo nei modi e nei tempi pur celermente e rigorosamente fissati dal codice di procedura civile. La colpa di tale "impotenza" del giudice è da attribuire alle croniche, inveterate e notorie carenze dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici giudiziari, di cui il solo responsabile è il Ministero di Grazia e Giustizia, a norma dell'art. 110 della Costituzione italiana.

  10. III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE.

  11. Il ricorrente ritiene che il processo civile in oggetto non sia conforme al dettato dell'art. 6 par. 1 della Convenzione, segnatamente al "termine ragionevole" di durata. A carico del Governo italiano sono stati promossi migliaia di ricorsi davanti alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ed oltre mille condanne sono state già emesse da parte degli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa, proprio per la lentezza della giustizia italiana. Anche i tentativi di riforma del processo civile in Italia sono risultati inutili. Infatti, a distanza di molti anni dopo la riforma del codice procedura civile (di cui alla legge 26.11.1990 n.353), il Governo italiano non ha ancora risolto il nodo strutturale dell'organizzazione e dell'efficienza della "macchina della giustizia", mediante l'adeguamento delle strutture e degli organici della magistratura, malgrado tutte le sue promesse e gli impegni politici proclamati davanti al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Peraltro, la generalizzata situazione di paralisi delle cause civili comporta anche la concorrente violazione dell’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione, sotto il profilo del <<diniego di accesso ad un tribunale>> in Italia che, nel caso di specie, consente alla adita Corte Europea di considerare fin d’ora l’intervallo non ancora decorso tra la data della precisazione delle conclusioni e la fissazione dell’udienza collegiale in grado d’appello.

  12. IV) ESPOSIZIONI RELATIVE ALL’ART. 35 DELLA CONVENZIONE.

  13. Trattandosi di un caso di eccessiva durata del processo davanti ai giudici nazionali, non è necessario attendere la fine del processo per la presentazione del presente ricorso, pertanto, nel caso di specie, non sono decorsi i sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui all’art. 35 (già 26) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E’ ormai notorio alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che il ricorrente non disponeva di altri mezzi interni effettivi per accelerare il corso del processo davanti ai giudici nazionali.

  14. V) ESPOSIZIONE DELL'OGGETTO DELLA DOMANDA.

  15. Accertamento della violazione dell'art.6 par.1 della Convenzione e risarcimento del danno (materiale e morale) a carico del Governo Italiano, nella misura che il ricorrente si riserva di quantificare nel corso della presente procedura.

  16. VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI.

  17. Il ricorrente non ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.

  18. VII) ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI.

  19. Tutti in semplice copia fotostatica: a) atto di citazione, b) comparsa di risposta, c) copia dei verbali d'udienza, d) sentenza di primo grado, e) atto di appello, d) comparsa di risposta dell’appellato, e) copia dei verbali d'udienza in appello. Il ricorrente si riserva di inviare ulteriori documenti relativi allo svolgimento del processo davanti ai giudici nazionali e secondo quanto gli verrà richiesto dalla adita Corte Europea.

  20. VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

  21. Il ricorrente chiede di poter far uso della sua propria lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e nell’eventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lui inviata dal Segretariato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e degli scritti difensivi del Governo italiano. In ogni caso, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il francese (oppure l’inglese).

IX) DICHIARAZIONE: Dichiaro in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti .

luogo, data e firma del ricorrente (Giuseppe GARIBALDI)

PROCURA

Il sottoscritto Giuseppe GARIBALDI delega a rappresentarlo difenderlo nella procedura in oggetto, l'avv. Marco Tullio Cicerone ed elegge domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Italia (città).........................., via ......................, conferendo allo stesso i più ampi poteri.

data e firma Giuseppe GARIBALDI

 

Navigator