CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
presso il Consiglio d'Europa - STRASBURGO - 67075- FRANCIA
Ricorso ex art. 34
della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo
nellinteresse di
GARIBALDI Giuseppe, nato a.......... il........ residente in Italia (città
....................via ...........................), professione......................,
rappresentato e difeso nella procedura in oggetto, dall'avv. Marco Tullio Cicerone,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Italia,
città................,via..................(telefono.......,
telefax.......................), giusta procura in calce al presente ricorso.
- ricorrente
CONTRO
il GOVERNO ITALIANO.
I) OGGETTO DEL RICORSO:
violazione dell'art. 6, paragrafo uno della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del
4.11.1950, quanto al <<termine non ragionevole>> di durata di un processo
CIVILE e quanto al <<diniego di accesso ad un tribunale>> in Italia.
II) ESPOSIZIONE DEI FATTI:
PROCEDIMENTO CIVILE DI
PRIMO GRADO
Con atto di citazione
notificato il 26 gennaio 1989 (novecentottantanove) l'odierno ricorrente, conveniva in
giudizio davanti al Tribunale civile di ..............., il sig. Camillo Benso Cavour,
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale,
avvenuto in data 17.9.1988.
La causa veniva iscritta
a ruolo il 1 febbraio 1989 (n. 103, Ruolo Generale anno 1989) e la prima udienza di
comparizione si è tenuta il giorno 10 marzo 1989. Il convenuto, costituitosi con la
comparsa depositata il 10 marzo 1989, chiedeva il rigetto della domanda attrice.
- elenco cronologico delle udienze :
10.3.1989, l'attore chiede termine per esaminare la comparsa di risposta; 15.10.1989,
l'attore chiede l'ammissione delle prove per testi; 4.3.1990, il convenuto chiede
l'ammissione delle prove per testi; 23.10.1990, il giudice invita le parti alla produzione
di documenti; 29.1.1991, l'attore produce i documenti richiesti dal giudice; 25.6.1991,
nel contrasto tra le parti circa i mezzi istruttori il Giudice si riserva e con ordinanza
(del 19.7.1991) ammette le prove per testi; 29.10.1991, vengono interrogati due testi;
19.5.1992, viene interrogato un teste; 2.10.1992, vengono interrogati tre testi;
27.1.1993, rinvio d'ufficio per trasferimento del giudice; 30.11.1993, precisazione delle
conclusioni e rinvio all'udienza collegiale del 15.12.1995. A quest'ultima udienza la
causa veniva discussa e decisa, ma la sentenza è stata pubblicata nella cancelleria solo
in data 6.6.1996, con il numero 2348/1996.
Il Tribunale, con la
sentenza predetta numero 2348/1996, ha condannato il sig. Camillo Benso Cavour al
pagamento della somma di lire ........................in favore del sig. Garibaldi
Giuseppe.
PROCEDIMENTO CIVILE
DI SECONDO GRADO
Con atto di citazione
notificato il 26 settembre 1996 (novecentonovantasei) il sig. Camillo Benso Cavour ha
impugnato la predetta sentenza davanti alla Corte d'appello di................
La causa è stata
iscritta a ruolo il 1 ottobre 1996 (n. 2578, Ruolo Generale anno 1996) e la prima udienza
di comparizione si è tenuta il giorno 18 dicembre 1996 ed ivi si è costituito
lappellato chiedendo il rigetto dellappello; alla successiva udienza del 16
maggio 1997 le parti hanno precisato le loro conclusioni. Il Giudice ha fissato
ludienza collegiale del 14 gennaio 2000(duemila) per la discussione.
IN CONCLUSIONE :
Il processo civile, iniziato davanti al Tribunale civile di................. nel 1989
(ottantanove), è durato oltre sette anni in primo grado è tuttora
in corso in grado di appello, quindi, pende complessivamente da oltre dieci ANNI.
L'oggetto della causa
civile non era complesso e comunque non vi è alcuna ragionevole proporzione con la sua
durata. Il giudice non ha utilizzato tutti gli strumenti processuali in suo potere per
condurre il processo nei modi e nei tempi pur celermente e rigorosamente fissati dal
codice di procedura civile. La colpa di tale "impotenza" del giudice è da
attribuire alle croniche, inveterate e notorie carenze dell'organizzazione e del
funzionamento degli uffici giudiziari, di cui il solo responsabile è il Ministero di
Grazia e Giustizia, a norma dell'art. 110 della Costituzione italiana.
III) ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI
DELLA CONVENZIONE.
Il ricorrente
ritiene che il processo civile in oggetto non sia conforme al dettato dell'art. 6
par. 1 della Convenzione, segnatamente al "termine ragionevole" di
durata. A carico del Governo italiano sono stati promossi migliaia di ricorsi davanti alla
Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ed oltre mille condanne sono state già emesse
da parte degli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa, proprio per la lentezza
della giustizia italiana. Anche i tentativi di riforma del processo civile in Italia sono
risultati inutili. Infatti, a distanza di molti anni dopo la riforma del codice procedura
civile (di cui alla legge 26.11.1990 n.353), il Governo italiano non ha ancora risolto il
nodo strutturale dell'organizzazione e dell'efficienza della "macchina della
giustizia", mediante l'adeguamento delle strutture e degli organici della
magistratura, malgrado tutte le sue promesse e gli impegni politici proclamati davanti al
Comitato dei Ministri del Consiglio dEuropa. Peraltro, la generalizzata situazione
di paralisi delle cause civili comporta anche la concorrente violazione dellart. 6
paragrafo 1 della Convenzione, sotto il profilo del <<diniego di accesso ad un
tribunale>> in Italia che, nel caso di specie, consente alla adita Corte Europea
di considerare fin dora lintervallo non ancora decorso tra la data della
precisazione delle conclusioni e la fissazione delludienza collegiale in grado
dappello.
IV) ESPOSIZIONI RELATIVE
ALLART. 35 DELLA CONVENZIONE.
Trattandosi di un caso
di eccessiva durata del processo davanti ai giudici nazionali, non è necessario
attendere la fine del processo per la presentazione del presente ricorso, pertanto, nel
caso di specie, non sono decorsi i sei mesi dalla decisione interna definitiva di cui
allart. 35 (già 26) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E ormai
notorio alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che il ricorrente non disponeva di altri
mezzi interni effettivi per accelerare il corso del processo davanti ai giudici nazionali.
V) ESPOSIZIONE DELL'OGGETTO DELLA
DOMANDA.
Accertamento della
violazione dell'art.6 par.1 della Convenzione e risarcimento del danno (materiale e
morale) a carico del Governo Italiano, nella misura che il ricorrente si riserva di
quantificare nel corso della presente procedura.
VI) ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI.
Il ricorrente non
ha sottoposto il suo caso ad alcun altra autorità internazionale.
VII) ELENCO DEI DOCUMENTI
ALLEGATI.
Tutti in semplice
copia fotostatica: a) atto di citazione, b) comparsa di risposta, c) copia dei verbali
d'udienza, d) sentenza di primo grado, e) atto di appello, d) comparsa di risposta
dellappellato, e) copia dei verbali d'udienza in appello. Il ricorrente si riserva
di inviare ulteriori documenti relativi allo svolgimento del processo davanti ai giudici
nazionali e secondo quanto gli verrà richiesto dalla adita Corte Europea.
VIII) LINGUA DELLA PROCEDURA
DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELLUOMO.
Il ricorrente chiede di
poter far uso della sua propria lingua italiana in tutti i suoi scritti difensivi e
nelleventuale dibattimento davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché
di avere gratuitamente la traduzione in lingua italiana della corrispondenza a lui inviata
dal Segretariato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e degli scritti difensivi del
Governo italiano. In ogni caso, la lingua sussidiaria di lavoro può essere il francese
(oppure linglese).
IX) DICHIARAZIONE: Dichiaro
in fede e con lealtà che i dati che figurano nel presente ricorso sono esatti .
luogo, data e firma del ricorrente
(Giuseppe GARIBALDI)
PROCURA
Il sottoscritto Giuseppe
GARIBALDI delega a rappresentarlo difenderlo nella procedura in oggetto, l'avv. Marco
Tullio Cicerone ed elegge domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Italia
(città).........................., via ......................, conferendo allo stesso i
più ampi poteri.
data e firma Giuseppe GARIBALDI
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