Dott. Francesco BALSAMO, vincitore  della Terza edizione del PREMIO  alla memoria  dell’Avv. GUIDO CERVATI per la miglior

TESI DI LAUREA SUI DIRITTI DELL’UOMO

 

Premesso che  la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti  dell’Uomo   ha bandito il premio in oggetto e che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha deliberato di  erogare tale premio di lire tremilioni a favore del vincitore,  secondo la insindacabile valutazione della Commissione composta  da : avv. prof.  Matteo CARBONELLI,  avv. Maurizio de STEFANO, avv. prof. Giorgio RECCHIA,  avv. prof. Augusto SINAGRA, prof. Claudio ZANGHI’ .

Sono pervenute  sessanta tesi di laurea da parte di laureati in Giurisprudenza o Scienze Politiche di molteplici Università italiane:  CAGLIARI, BARI, ROMA LUISS, GENOVA, TERAMO, NAPOLI Federico II, ROMA LA SAPIENZA, SASSARI, CATANIA, TRENTO, PALERMO,  ROMA TRE, PERUGIA, MILANO, LECCE, PISA,  TORINO, PAVIA, MILANO Cattolica, PARMA, SALERNO.

La Commissione Selezionatrice, in data dodici ottobre 2000, dopo aver esaminato le sessanta tesi pervenute,  ha  testualmente deliberato all’unanimità <<dichiara che la “migliore” tesi di laurea, per l’originalità del tema trattato e per la qualità della ricerca e dell’elaborazione, è stata presentata dal  dott. BALSAMO  Francesco, nato il 31/07/1973 a Bari, laureato  il  17/03/2000, presso la Facoltà di Scienze politiche  di Bari, con voti  centodieci e lode, dal titolo : “I diritti umani in Gran Bretagna tra Bill of Rights e Unione Europea. Lo Human Rights Act 1998”>>.

L’importo del premio di lire tremilioni,  è stato consegnato al vincitore  dott.  Francesco BALSAMO, durante la manifestazione celebrativa del 50° anniversario della Convenzione Europea  dei Diritti dell'Uomo,  che l’Ordine degli Avvocati di Roma ha promosso in data  sabato 4  novembre 2000, a  ROMA  (Palazzo di Giustizia).

Sintesi della migliore   TESI DI LAUREA SUI DIRITTI DELL’UOMO

            La problematica dei diritti umani ha appassionato non solo uomini politici e associazioni religiose o sindacali, ma anche privati e organizzazioni non governative (si pensi, ad esempio, ad Amnesty International), che si adoperano appunto perché i governi si conformino sempre più alle norme internazionali poste a tutela di questi diritti.

            I precetti internazionali sui diritti umani impongono delle linee di comportamento, esigono dai governi di agire in un certo modo e nello stesso tempo legittimano gli individui a levare alta la loro voce se quei diritti non vengono rispettati.

            Nell’inquadrare storicamente l’argomento da me trattato, è stato necessario un primo esame delle origini e della ragion d’essere dell’attuale importanza dei diritti umani, tenendo anche conto della nascita e dell’impatto di uno tra i più importanti testi del passato riguardanti i diritti della persona umana, ossia del Bill of Rights britannico del 1689, fino ad arrivare ai giorni d’oggi, attraverso la valutazione dell’impatto derivante dall’applicazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, infine, analizzando un “evento” che va ad aggiungersi al generale tentativo di salvaguardia dei diritti umani: l’approvazione, da parte del Parlamento britannico, dello Human Rights Act del 1998.

            Il riconoscimento e la tutela dei diritti dell’uomo stanno alla base delle costituzioni democratiche moderne. Senza di essi, infatti, la democrazia non solo non può funzionare, ma non può neppure essere concepita. Dire “diritti fondamentali” equivale ad affermare il principio del primato sullo Stato della persona umana considerata nella sua universalità di valore. Tanto più che il riconoscimento dei diritti dell’uomo si proietta sul piano internazionale e contribuisce ad una “democraticizzazione” del sistema internazionale, ponendo le condizioni per la risoluzione dei conflitti e il perseguimento degli obiettivi di pace.

            È possibile affermare che le origini modeste dei diritti essenziali e fondamentali dell’uomo sono documentate nella storia inglese, in quanto il popolo inglese è stato il primo ad enunciarli, stabilendo nello stesso tempo sul loro fondamento ed a loro garanzia alcune direttive all’azione di governo. Già nella Magna Charta di Enrico III dell’11 Febbraio 1225 (testo definitivo, confermato da Edoardo I nel 1297), il re accorda di proprio volere, a determinate categorie del suo popolo, certe libertà ben specificate.

            Con la nascita dello Stato liberale inglese vengono riaffermati gli antichi ed incontestabili diritti e libertà del popolo e, per la prima volta, si afferma la posizione attribuita al Parlamento di “rappresentate dell’unità politica di tutta la nazione”. Il Bill of Rights, appropriatamente descritto come “l’unica legge fondamentale della Costituzione britannica”, rappresenta l’evento più importante nella storia costituzionale britannica dell’età moderna, in cui la bilancia del potere si spostò definitivamente dal Re verso il Parlamento.

            Bisogna in ogni modo dire che il Bill of Rights non tratta di diritti civili o politici dei cittadini, oppure di diritti umani fondamentali; esso è piuttosto concentrato sulle relazioni tra il Re ed il Parlamento, e può essere alterato attraverso una semplice maggioranza in Parlamento come qualsiasi altra legge.

            Così, dal 1980 in poi sono aumentati notevolmente i dibattiti sulla questione della mancanza di un’adeguata protezione, in Gran Bretagna, dei diritti umani fondamentali e dei diritti civili, fino a sostenere la causa della necessità e della opportunità di una serie di riforme costituzionali, tra cui l’introduzione di un secondo “Bill of Rights”; elemento, quest’ultimo, scaturito anche dal crescente livello di informazione e pubblicità sulla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, redatta dal Consiglio d’Europa nel 1950 e ratificata come trattato internazionale dalla Gran Bretagna nel 1951. Così, nonostante le contrapposte posizioni dottrinali e politiche e la travagliata storia dell’atteggiamento britannico verso le convenzioni internazionali in tema di diritti di libertà, con il 1998 si conclude un ciclo che, durato praticamente mezzo secolo, ha portato all’integrale recepimento nel Regno Unito della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, i giudici britannici non solo hanno mostrato un’aumentata fiducia nei confronti del diritto comunitario, ma hanno più volte dimostrato anche il desiderio di dare una protezione speciale ai diritti umani fondamentali; è il 9 novembre 1998 quando il Parlamento britannico approva definitivamente lo Human Rights Act. Ciò, in definitiva, ha portato all’integrale recepimento nel Regno Unito della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, offrendo alle corti gli strumenti necessari per sostenere i principali diritti umani e le libertà fondamentali esattamente nel momento in cui se ne minacci la violazione.

            Ma la prudenza tradizionalmente dispiegata dall’ordinamento britannico verso le norme del diritto internazionale non poteva non manifestarsi nella tecnica di recepimento. In particolare, l’esclusione dell’art. 1 - «Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo» - è stata giudicata come la omissione di una previsione non necessaria, una sorta di norma di apertura di dubbia positività, facilmente sostituibile dalle garanzie comunque offerte dall’ordinamento interno.

            Le principali disposizioni dello Human Rights Act, che danno quindi un ulteriore effetto nel diritto interno alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sono entrate in vigore il 2 ottobre 2000. Al momento, è possibile affermare che lo Human Rights Act produrrà un impatto radicale sull’intero sistema costituzionale britannico. A tutti i legali, lo Human Rights Act richiederà di familiarizzare con le sue disposizioni, obbligandoli così a adottare, nella loro pratica, un approccio più internazionale ed a guardare oltre la domestica common law.

Oggi, le più importanti «dichiarazioni» dei diritti umani hanno già oltrepassato il cinquantesimo anniversario. Il fine contenuto in esse costituiva un compito ambizioso, che si potrebbe dire utopico. Il problema, infatti, non è più quello della proclamazione dei diritti civili e umani. Tale proclamazione è già da tempo avvenuta e ha già fatto la sua strada. Il problema ora è un altro: rendere consapevoli tutti gli uomini della necessità di questi diritti, coinvolgere tutti nella volontà che i diritti umani e civili non siano solo teoricamente enunciati, ma che vengano rispettati e realizzati nella pratica quotidiana.

            Solo quando la necessità dei diritti civili ed umani entrerà realmente nelle “esigenze” degli uomini, i governi si sentiranno realmente impegnati a rispettarli e a farli rispettare. Allora sarà possibile che gli Stati, sotto la spinta ed il controllo di una opinione consapevole, si sentano impegnati a creare nel loro territorio strumenti giuridici e culturali veramente idonei, che siano atti a porre le premesse per una umanità più giusta e più pacifica: questo ritengo che sia l’ideale più nobile che l’uomo possa prefiggersi.

            Roma, Palazzo di Giustizia 04 novembre  2000

 dott.   Francesco BALSAMO

  

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