Dott. Francesco BALSAMO, vincitore della Terza edizione del PREMIO alla memoria dellAvv. GUIDO CERVATI per la miglior TESI
DI LAUREA SUI DIRITTI DELLUOMO |
Premesso che la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dellUomo ha bandito il premio in oggetto e che il Consiglio dellOrdine degli Avvocati di Roma ha deliberato di erogare tale premio di lire tremilioni a favore del vincitore, secondo la insindacabile valutazione della Commissione composta da : avv. prof. Matteo CARBONELLI, avv. Maurizio de STEFANO, avv. prof. Giorgio RECCHIA, avv. prof. Augusto SINAGRA, prof. Claudio ZANGHI . Sono pervenute sessanta tesi di laurea da parte di
laureati in Giurisprudenza o Scienze Politiche di molteplici Università italiane:
CAGLIARI, BARI, ROMA LUISS, GENOVA, TERAMO, NAPOLI Federico II, ROMA LA SAPIENZA,
SASSARI, CATANIA, TRENTO, PALERMO, ROMA TRE, PERUGIA, MILANO, LECCE, PISA,
TORINO, PAVIA, MILANO Cattolica, PARMA, SALERNO. La Commissione Selezionatrice, in data dodici ottobre 2000,
dopo aver esaminato le sessanta tesi pervenute, ha testualmente deliberato allunanimità
<<dichiara che la migliore tesi di laurea, per loriginalità del
tema trattato e per la qualità della ricerca e dellelaborazione, è stata
presentata dal dott. BALSAMO Francesco, nato il 31/07/1973 a Bari, laureato
il 17/03/2000, presso la Facoltà di Scienze politiche di Bari, con
voti centodieci e lode, dal titolo : I diritti umani in Gran Bretagna tra Bill
of Rights e Unione Europea. Lo Human Rights Act 1998>>. Limporto del premio di lire tremilioni, è stato
consegnato al vincitore dott. Francesco BALSAMO, durante la manifestazione
celebrativa del 50° anniversario della Convenzione Europea dei Diritti
dell'Uomo, che lOrdine degli Avvocati di Roma ha promosso in data sabato
4 novembre 2000, a ROMA (Palazzo di Giustizia). Sintesi della migliore TESI DI LAUREA SUI DIRITTI DELLUOMO
La problematica dei
diritti umani ha appassionato non solo uomini politici e associazioni religiose o
sindacali, ma anche privati e organizzazioni non governative (si pensi, ad esempio, ad
Amnesty International), che si adoperano appunto perché i governi si conformino sempre
più alle norme internazionali poste a tutela di questi diritti.
I precetti
internazionali sui diritti umani impongono delle linee di comportamento, esigono dai
governi di agire in un certo modo e nello stesso tempo legittimano gli individui a levare
alta la loro voce se quei diritti non vengono rispettati.
Nellinquadrare
storicamente largomento da me trattato, è stato necessario un primo esame delle
origini e della ragion dessere dellattuale importanza dei diritti umani,
tenendo anche conto della nascita e dellimpatto di uno tra i più importanti testi
del passato riguardanti i diritti della persona umana, ossia del Bill of Rights britannico
del 1689, fino ad arrivare ai giorni doggi, attraverso la valutazione dellimpatto
derivante dallapplicazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti
dellUomo e, infine, analizzando un evento che va ad aggiungersi al
generale tentativo di salvaguardia dei diritti umani: lapprovazione, da parte del
Parlamento britannico, dello Human Rights Act del 1998.
Il riconoscimento e la
tutela dei diritti delluomo stanno alla base delle costituzioni democratiche
moderne. Senza di essi, infatti, la democrazia non solo non può funzionare, ma non può
neppure essere concepita. Dire diritti fondamentali equivale ad affermare il
principio del primato sullo Stato della persona umana considerata nella sua universalità
di valore. Tanto più che il riconoscimento dei diritti delluomo si proietta sul
piano internazionale e contribuisce ad una democraticizzazione del sistema
internazionale, ponendo le condizioni per la risoluzione dei conflitti e il perseguimento
degli obiettivi di pace.
È possibile affermare
che le origini modeste dei diritti essenziali e fondamentali delluomo sono
documentate nella storia inglese, in quanto il popolo inglese è stato il primo ad
enunciarli, stabilendo nello stesso tempo sul loro fondamento ed a loro garanzia alcune
direttive allazione di governo. Già nella Magna Charta di Enrico III dell11
Febbraio 1225 (testo definitivo, confermato da Edoardo I nel 1297), il re accorda di
proprio volere, a determinate categorie del suo popolo, certe libertà ben specificate.
Con la nascita dello
Stato liberale inglese vengono riaffermati gli antichi ed incontestabili diritti e
libertà del popolo e, per la prima volta, si afferma la posizione attribuita al
Parlamento di rappresentate dellunità politica di tutta la nazione. Il
Bill of Rights, appropriatamente descritto come lunica legge fondamentale
della Costituzione britannica, rappresenta levento più importante nella
storia costituzionale britannica delletà moderna, in cui la bilancia del potere si
spostò definitivamente dal Re verso il Parlamento.
Bisogna in ogni modo
dire che il Bill of Rights non tratta di diritti civili o politici dei cittadini, oppure
di diritti umani fondamentali; esso è piuttosto concentrato sulle relazioni tra il Re ed
il Parlamento, e può essere alterato attraverso una semplice maggioranza in Parlamento
come qualsiasi altra legge.
Così, dal 1980 in poi
sono aumentati notevolmente i dibattiti sulla questione della mancanza di unadeguata
protezione, in Gran Bretagna, dei diritti umani fondamentali e dei diritti civili, fino a
sostenere la causa della necessità e della opportunità di una serie di riforme
costituzionali, tra cui lintroduzione di un secondo Bill of Rights;
elemento, questultimo, scaturito anche dal crescente livello di informazione e
pubblicità sulla Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, redatta dal Consiglio dEuropa
nel 1950 e ratificata come trattato internazionale dalla Gran Bretagna nel 1951. Così,
nonostante le contrapposte posizioni dottrinali e politiche e la travagliata storia dellatteggiamento
britannico verso le convenzioni internazionali in tema di diritti di libertà, con il 1998
si conclude un ciclo che, durato praticamente mezzo secolo, ha portato allintegrale
recepimento nel Regno Unito della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo. Infatti,
a partire dalla seconda metà degli anni 90, i giudici britannici non solo hanno
mostrato unaumentata fiducia nei confronti del diritto comunitario, ma hanno più
volte dimostrato anche il desiderio di dare una protezione speciale ai diritti umani
fondamentali; è il 9 novembre 1998 quando il Parlamento britannico approva
definitivamente lo Human Rights Act. Ciò, in definitiva, ha portato allintegrale
recepimento nel Regno Unito della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, offrendo
alle corti gli strumenti necessari per sostenere i principali diritti umani e le libertà
fondamentali esattamente nel momento in cui se ne minacci la violazione.
Ma la prudenza
tradizionalmente dispiegata dallordinamento britannico verso le norme del diritto
internazionale non poteva non manifestarsi nella tecnica di recepimento. In particolare, lesclusione
dellart. 1 - «Obbligo di rispettare i diritti delluomo» - è stata giudicata
come la omissione di una previsione non necessaria, una sorta di norma di apertura di
dubbia positività, facilmente sostituibile dalle garanzie comunque offerte dallordinamento
interno.
Le principali
disposizioni dello Human Rights Act, che danno quindi un ulteriore effetto nel diritto
interno alla Convenzione Europea dei Diritti dellUomo, sono entrate in vigore il 2
ottobre 2000. Al momento, è possibile affermare che lo Human Rights Act produrrà un
impatto radicale sullintero sistema costituzionale britannico. A tutti i legali, lo
Human Rights Act richiederà di familiarizzare con le sue disposizioni, obbligandoli così
a adottare, nella loro pratica, un approccio più internazionale ed a guardare oltre la
domestica common law. Oggi, le più
importanti «dichiarazioni» dei diritti umani hanno già oltrepassato il cinquantesimo
anniversario. Il fine contenuto in esse costituiva un compito ambizioso, che si potrebbe
dire utopico. Il problema, infatti, non è più quello della proclamazione dei diritti
civili e umani. Tale proclamazione è già da tempo avvenuta e ha già fatto la sua
strada. Il problema ora è un altro: rendere consapevoli tutti gli uomini della necessità
di questi diritti, coinvolgere tutti nella volontà che i diritti umani e civili non siano
solo teoricamente enunciati, ma che vengano rispettati e realizzati nella pratica
quotidiana.
Solo quando la
necessità dei diritti civili ed umani entrerà realmente nelle esigenze degli
uomini, i governi si sentiranno realmente impegnati a rispettarli e a farli rispettare.
Allora sarà possibile che gli Stati, sotto la spinta ed il controllo di una opinione
consapevole, si sentano impegnati a creare nel loro territorio strumenti giuridici e
culturali veramente idonei, che siano atti a porre le premesse per una umanità più
giusta e più pacifica: questo ritengo che sia lideale più nobile che luomo
possa prefiggersi.
Roma, Palazzo di
Giustizia 04 novembre 2000 dott.
Francesco BALSAMO |
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