FORMULARIO-ISTANZA DA INDIRIZZARE AL CONSIGLIO D’EUROPA PER SOLLECITARE LA GRATUITA’ DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA RIASSUNZIONE IN ITALIA DEI RICORSI GIA’ PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO PER L’EQUA RIPARAZIONE SULLA DURATA DEI PROCESSI |
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<<a cura di : Maurizio de Stefano avvocato in Roma>> Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe (Walter Schwimmer) STRASBURGO
- 67075- FRANCIA Comité
des Ministres du Conseil de l'Europe STRASBURGO
- 67075- FRANCIA Président
de la Cour Européenne des Droits de l’Homme Conseil
de l'Europe STRASBURGO
- 67075- FRANCIA Oggetto
:
Denuncia della violazione dell'art. 34, ultima parte della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950, come
modificato dal Protocollo n. 11, quanto al diritto a non ricevere, con
alcuna misura, ostacoli per l’effettivo esercizio del ricorso alla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di violazione della durata non
ragionevole dei processi davanti ai giudici nazionali art. 6 paragrafo 1
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, a seguito dell’onerosità
fiscale e della soccombenza alle spese nel procedimento introdotto con la
legge italiana (cosiddetta Pinto) del 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla
presentazione della domanda di equa riparazione. Il
sottoscritto GARIBALDI Giuseppe, nato in Italia a Roma il
16.11.1928 (codice fiscale .................................) cittadino
italiano (sesso maschile) di
professione impiegato, residente in Roma , via Appia Antica, 1, (oppure)
non in proprio, ma nella qualità
di legale rappresentante della "Associazione
tra gli ex Garibaldini", una associazione senza fini di lucro
costituita il 20 settembre 1870, <<con lo scopo
di attuare, in favore dei familiari degli ex Garibaldini, forme di
assistenza >>, attualmente con sede in Italia, (00187) Roma, via
XX Settembre n.999 (telefono 0039/06+4000000007), ESPONE
E CHIEDE QUANTO SEGUE: 1.
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, recante
previsione di equa riparazione in caso di
violazione del termine ragionevole del
processo; visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che
coloro i quali abbiano gia'
tempestivamente presentato ricorso alla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo possono
presentare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge,
qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della
predetta Corte Europea, al fine di ottenere l’equa riparazione. 2.
Considerato che il procedimento davanti alla Corte d’appello in Italia,
previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, non
mantiene le stesse caratteristiche procedurali di quello davanti alla
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, sotto il profilo in
generale della gratuità fiscale ed in particolare della non
soccombenza alle spese nel caso di rigetto del ricorso. 3.
Considerato che il regime fiscale cui è assoggettato il procedimento
davanti alla Corte d’appello in Italia, previsto dalla legge
24 marzo 2001, n. 89, impone il pagamento di non meno di lire
seicentomila (EURO 309) per bolli, diritti di cancelleria, spese per
ufficiale giudiziario e tassa di registro del provvedimento, in prima
istanza e parimenti impone il pagamento di non meno di lire cinquecentomila
(EURO 258) in seconda istanza davanti alla Corte di Cassazione in
Italia, prima di poter adire nuovamente la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo a Strasburgo, in caso di negativa o insufficiente liquidazione
da parte dei giudici italiani della domanda di equa riparazione. 4.
Considerato che in taluni casi i giudici italiani, nel rigettare la domanda
di equa riparazione, hanno condannato anche il ricorrente al pagamento delle
spese e degli onorari a favore del Governo italiano. Vedi in particolare la
Corte d’appello di Torino, Sez. II Civile - Decreto 5 settembre 2001 n.
1157 ( Pres. ed Est.
Vitrò - Bertagna c. Ministero della Giustizia), che ha posto a carico del
ricorrente le spese ed onorari del giudizio liquidate in complessive lire
otto milioni (EURO 4131). 5.
Considerato che, anche se nella prevalenza dei casi in cui i ricorsi vengono
accolti a favore della vittima, la soccombenza alle spese sarà posta a
carico del Governo italiano e si risolve in una mera partita di giro-conto,
unitamente al pagamento del risarcimento del danno per la durata del
processo oggetto della procedura di controllo, il semplice fatto
dell’anticipazione delle spese, bolli e tasse di registro e del rischio
della soccombenza nelle spese ed onorari in ipotesi di rigetto della
domanda, costituisce un serio ostacolo nel ricorso delle persone meno
abbienti, ancorché non totalmente indigenti 6.
Considerato che appare evidente l’inconfessato lo scopo della legge
italiana di creare un ostacolo per scoraggiare le vittime di
lungaggini processuali a chiedere il giusto risarcimento, e ricordato che il
procedimento davanti alla Corte d’appello in Italia, previsto dalla
legge 24 marzo 2001, n. 89, costituisce una via obbligatoria al
fine di poter successivamente adire la Corte Europea ai sensi dell’art. 35
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo , come è stato anche
recentemente statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel
caso Brusco contro Italia, decisione del 06 settembre 2001 sulla
ricevibilita’ del ricorso n° 69789/2001. 7.
Visto l’articolo 34 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo che impone allo Stato di non ostacolare <<con alcuna
misura>> l’esercizio effettivo del diritto di ricorso individuale
alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 8.
Visto l’articolo 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che
vieta l’abuso di diritto: <<Nessuna
disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di uno Stato………di esercitare un’attività o
compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà
riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà
limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione>>. 9.
Visto l’articolo 52 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che
prevede le inchieste del Segretario Generale del Consiglio d’Europa e che
<<Ogni Alta Parte Contraente, su
domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, fornirà le
spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura
l’effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente
Convenzione>>. 10.
Considerato che alla data di entrata in vigore in Italia della legge
24 marzo 2001, n. 89, aventi ad oggetto la domanda di equa riparazione
violazione del termine ragionevole del
processo erano pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
circa quindicimila ricorsi provenienti dall’Italia da parte dei
singoli individui. 11.
Considerato che di questi quindicimila ricorsi provenienti
dall’Italia, attualmente soltanto duemila sono stati finora riassunti e
riproposti davanti alle Corti d’appello in Italia, tanto che il Governo
italiano ha emanato il DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n.370, Proroga
del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89,
relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione (GURI n. 240
del 15.10.2001), fissando il nuovo termine per la presentazione dei
ricorsi fino al 18 aprile 2002. 12.
Considerato che la mancata riassunzione in Italia di migliaia di
procedimenti già pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a
Strasburgo, in conseguenza dell’eccessiva onerosità del procedimento
nazionale, costituirebbe un danno irreparabile
per gli stessi ricorrenti, non essendo più possibile per loro
successivamente adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per il
mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e, quindi, diverrebbe
impossibile anche per la stessa Corte Europea accertare a
posteriori l’irrimediabile eventuale pregiudizio dei diritti
della difesa. Tutto
ciò premesso, ricordato e considerato, ravvisando
le insufficienze nel diritto e nella pratica applicazione da parte dello
Stato italiano per quanto concerne in particolare i requisiti di cui
all’art. 34, ultima parte della Convenzione, lo
scrivente sollecita ed invita le
Istituzioni indicate in epigrafe, per quanto di loro rispettiva competenza, ad
ingiungere allo Stato od eventualmente di "raccomandare" allo
stesso di approvare una nuova legge, anche emendando il DECRETO-LEGGE
12 ottobre 2001, n.370, Proroga del termine previsto dall'articolo 6
della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda
di equa riparazione, con la previsione delle seguenti disposizioni: <<Gli
atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cui
all’art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono esenti,
senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro
e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo
stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi
all’esecuzione sia immobiliare che mobiliare dei decreti
e delle sentenze emesse negli stessi giudizi. Le spese relative ai
giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico
dell’erario. Il ricorrente soccombente nei giudizi promossi
per ottenere l’equa riparazione di cui all’art. 2 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, non è assoggettato al pagamento di
spese, competenze ed onorari favore del Governo italiano, a meno che
la sua pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria>>. Tutto
ciò, anche nel quadro di una cooperazione leale con la Corte Europea
Diritti dell’Uomo, sempre se lo
Stato lo reputi possibile e ragionevole (souhaitable,
dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure)
(vedi mutatis mutandis la sentenza della Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo del 20.03.1991, caso Cruz Varas <<Il
appartient aux Etats contractants d'apprécier l'opportunité de remédier
à cette situation en adoptant une nouvelle disposition malgré la bonne foi
que les gouvernements montrent d'habitude en la matière. Si l'Etat décide
de ne pas se conformer à l'indication reçue de la sorte, il assume
sciemment le risque de voir les organes de la Convention le déclarer
coupable d'infraction à l'article 3 (art. 3). Dans le cas d'un Etat
rendu ainsi attentif aux dangers qu'il y a à préjuger de l'issue du litige
en instance devant la Commission, on doit selon la Cour considérer le refus
de suivre l'indication en cause comme aggravant tout manquement aux
exigences de l'article 3 (art. 3) ultérieurement constaté à Strasbourg>>. Con
la massima osservanza Roma
28 novembre 2001 GARIBALDI
Giuseppe (oppure)
non in proprio, ma nella qualità
di legale rappresentante della "Associazione
tra gli ex Garibaldini" |
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