FORMULARIO-ISTANZA DA INDIRIZZARE AL CONSIGLIO D’EUROPA  PER SOLLECITARE LA GRATUITA’ DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA RIASSUNZIONE IN ITALIA DEI RICORSI GIA’ PRESENTATI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO PER L’EQUA RIPARAZIONE SULLA DURATA DEI PROCESSI 

  

<<a cura di : Maurizio de Stefano avvocato in Roma>>

Secrétaire Général du Conseil de l'Europe (Walter Schwimmer)

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Comité des Ministres du Conseil de l'Europe

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Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(Luzius WILDHABER)

Conseil de l'Europe

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Oggetto : Denuncia della violazione  dell'art. 34, ultima parte  della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 4.11.1950,  come modificato dal Protocollo n. 11, quanto al diritto a non ricevere, con alcuna misura, ostacoli per l’effettivo esercizio del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di violazione della durata non ragionevole dei processi davanti ai giudici nazionali art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, a seguito dell’onerosità fiscale e della soccombenza alle spese nel procedimento introdotto con la legge italiana (cosiddetta Pinto) del 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione.

 

Il sottoscritto GARIBALDI Giuseppe, nato in Italia a  Roma il 16.11.1928 (codice fiscale .................................) cittadino italiano  (sesso maschile) di professione impiegato, residente in Roma , via Appia Antica, 1,

 (oppure) non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della "Associazione tra gli ex Garibaldini", una associazione senza fini di lucro costituita il 20 settembre 1870, <<con lo scopo di attuare, in favore dei familiari degli ex Garibaldini,  forme di assistenza >>, attualmente con sede in Italia, (00187) Roma, via XX Settembre n.999 (telefono 0039/06+4000000007),

ESPONE E CHIEDE QUANTO SEGUE:

1.      Vista  la  legge  24 marzo  2001, n. 89, recante previsione di equa  riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del   processo;  visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro    i  quali  abbiano  gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte Europea  dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del  termine  ragionevole  di  cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea  dei  Diritti  dell'Uomo  possono  presentare  nel  termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge,  qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte Europea, al fine di ottenere l’equa riparazione.

2.      Considerato che il procedimento davanti alla Corte d’appello in Italia,  previsto dalla legge  24 marzo  2001, n. 89, non mantiene le stesse caratteristiche procedurali  di quello davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, sotto il profilo in generale della gratuità fiscale ed in particolare  della non soccombenza alle spese nel caso di rigetto del ricorso.

3.      Considerato che il regime fiscale cui è assoggettato il procedimento davanti alla Corte d’appello in Italia,  previsto dalla legge  24 marzo  2001, n. 89, impone il pagamento di non meno di lire seicentomila (EURO 309)  per bolli, diritti di cancelleria, spese per ufficiale giudiziario e tassa di registro del provvedimento, in prima istanza e parimenti impone il pagamento di non meno di lire cinquecentomila (EURO 258)  in seconda istanza davanti alla Corte di Cassazione in Italia, prima di poter adire nuovamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, in caso di negativa o insufficiente liquidazione da parte dei giudici italiani della domanda di equa riparazione.

4.      Considerato che in taluni casi i giudici italiani, nel rigettare la domanda di equa riparazione, hanno condannato anche il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari a favore del Governo italiano. Vedi in particolare la Corte d’appello di Torino, Sez. II Civile - Decreto 5 settembre 2001 n. 1157 ( Pres. ed Est. Vitrò - Bertagna c. Ministero della Giustizia), che ha posto a carico del ricorrente le spese ed onorari del giudizio liquidate in complessive lire otto milioni (EURO 4131).

5.      Considerato che, anche se nella prevalenza dei casi in cui i ricorsi vengono accolti a favore della vittima, la soccombenza alle spese sarà posta a carico del Governo italiano e si risolve in una mera partita di giro-conto, unitamente al pagamento del risarcimento del danno per la durata del processo oggetto della procedura di controllo, il semplice fatto dell’anticipazione delle spese, bolli e tasse di registro e del rischio della soccombenza nelle spese ed onorari in ipotesi di rigetto della domanda, costituisce un serio ostacolo nel ricorso delle persone meno abbienti, ancorché non totalmente indigenti

6.      Considerato che appare evidente l’inconfessato lo scopo della legge italiana  di creare un ostacolo per scoraggiare le vittime di lungaggini processuali a chiedere il giusto risarcimento, e ricordato che il procedimento davanti alla Corte d’appello in Italia,  previsto dalla legge  24 marzo  2001, n. 89, costituisce una via obbligatoria al fine di poter successivamente adire la Corte Europea ai sensi dell’art. 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo , come è stato anche recentemente statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel  caso  Brusco contro Italia, decisione del 06 settembre 2001 sulla ricevibilita’  del ricorso n°  69789/2001.

7.      Visto l’articolo  34 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che impone allo Stato di non ostacolare <<con alcuna misura>> l’esercizio effettivo del diritto di ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

8.      Visto l’articolo 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che vieta l’abuso di diritto: <<Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato………di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione>>.

9.      Visto l’articolo 52 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che prevede le inchieste del Segretario Generale del Consiglio d’Europa e che <<Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l’effettiva  applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione>>.

10.    Considerato che  alla data di entrata in vigore in Italia della legge  24 marzo  2001, n. 89, aventi ad oggetto la domanda di equa riparazione violazione  del  termine  ragionevole  del     processo erano pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo circa quindicimila ricorsi provenienti dall’Italia  da parte dei singoli individui.

11.    Considerato che di questi  quindicimila ricorsi provenienti dall’Italia, attualmente soltanto duemila sono stati finora riassunti e riproposti davanti alle Corti d’appello in Italia, tanto che il Governo italiano ha emanato il  DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n.370, Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione (GURI n. 240 del 15.10.2001), fissando il nuovo  termine per la presentazione dei ricorsi fino al 18 aprile 2002.

12.     Considerato che la mancata riassunzione in Italia di migliaia di procedimenti già pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, in conseguenza dell’eccessiva onerosità del procedimento nazionale, costituirebbe un danno  irreparabile per gli stessi ricorrenti, non essendo più possibile per loro successivamente adire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e, quindi, diverrebbe impossibile anche per la stessa Corte Europea accertare a posteriori l’irrimediabile eventuale pregiudizio dei  diritti della difesa.

Tutto ciò premesso, ricordato e considerato,

ravvisando le insufficienze nel diritto e nella pratica applicazione da parte dello Stato italiano per quanto concerne in particolare i requisiti di cui all’art. 34, ultima parte della Convenzione,

lo scrivente  sollecita ed invita

 le Istituzioni indicate in epigrafe, per quanto di loro rispettiva competenza, ad ingiungere allo Stato od eventualmente di "raccomandare" allo stesso di approvare una nuova legge, anche emendando il  DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n.370, Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione, con la previsione delle seguenti disposizioni:

 <<Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di cui all’art. 2 della legge 24 marzo  2001, n. 89, sono  esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo  esenti gli atti  e i documenti  relativi all’esecuzione  sia immobiliare che  mobiliare  dei decreti e delle sentenze  emesse negli stessi giudizi. Le spese relative ai giudizi sono anticipate  dagli uffici giudiziari e poste a carico dell’erario. Il ricorrente soccombente  nei  giudizi promossi per ottenere l’equa riparazione di cui  all’art. 2  della legge 24 marzo  2001, n. 89,  non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari  favore del Governo italiano, a meno che la sua pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria>>.

Tutto ciò, anche nel quadro di una cooperazione leale con la Corte  Europea Diritti dell’Uomo, sempre se lo Stato lo reputi possibile e ragionevole (souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la procédure) (vedi  mutatis mutandis la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 20.03.1991, caso Cruz Varas <<Il appartient aux Etats contractants d'apprécier l'opportunité de remédier à cette situation en adoptant une nouvelle disposition malgré la bonne foi que les gouvernements montrent d'habitude en la matière. Si l'Etat décide de ne pas se conformer à l'indication reçue de la sorte, il assume sciemment le risque de voir les organes de la Convention le déclarer coupable d'infraction à l'article 3 (art. 3).  Dans le cas d'un Etat rendu ainsi attentif aux dangers qu'il y a à préjuger de l'issue du litige en instance devant la Commission, on doit selon la Cour considérer le refus de suivre l'indication en cause comme aggravant tout manquement aux exigences de l'article 3 (art. 3) ultérieurement constaté à Strasbourg>>.

Con la massima osservanza

Roma  28 novembre 2001

GARIBALDI Giuseppe

 (oppure) non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della "Associazione tra gli ex Garibaldini"

    
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