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ESENZIONE DAL
CONTRIBUTO UNIFICATO PER L’EQUA RIPARAZIONE SULLA DURATA DEI PROCESSI
LEGGE PINTO N.89/2001 DECRETO-LEGGE 11
marzo 2002, n.28 -
Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al
contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti
giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24
marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.
(G.U. n. 60 del 12-3-2002)
testo in vigore dal:
13-3-2002 |
|
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare l'articolo 9
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del
contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti
giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le
procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1
del medesimo articolo, nonche' l'articolo 71 delle norme di attuazione del
codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari
si trovino in irreversibili difficolta' interpretative all'atto della
concreta attuazione della disciplina, difficolta' principalmente connesse,
per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato
e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da piu' parti
sollevate;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere
ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa
riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela
dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro della difesa;
Emana il seguente decreto-legge:
OMISSIS
Art. 2. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 1. Dopo l'articolo 5
della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. -
1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.".
OMISSIS
Art. 4. Norma transitoria 1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1
marzo 2002 alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i
procedimenti, gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i
quali la parte si e' avvalsa della facolta' di versare il contributo nella
misura del 50 per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa
luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli . |