Contributo
della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dellUomo sul
Progetto di Legge <<PINTO>> N.3813 approvato dal SENATO il
28.09.2000 <<previsione di equa riparazione in caso di violazione del " termine
ragionevole " del processo>> |
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GIUSTIZIA Comunicazione dellavv. Maurizio
de Stefano (Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dellUomo) Osservazioni e proposte di emendamento al Progetto di Legge
<<PINTO>> N.3813 approvato dal SENATO il 28.09.2000 Assegnato il 4.10.2000 alla CAMERA (C 7327 ) <<previsione di equa riparazione in caso di violazione del "
termine ragionevole " del processo>> (ai sensi dellart. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dellUomo
n.d.r.) Si riporta il testo della futura legge Capo II
EQUA RIPARAZIONE Art. 2. (Diritto
allequa riparazione) 1.
Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo
del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allarticolo 6, paragrafo 1,
della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 2.
Nellaccertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in
relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire
alla sua definizione. a)
rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al
comma 1; b)
il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro,
anche attraverso la dichiarazione di cui deve essere disposta unadeguata fase di
pubblicità. Art. 3. (Procedimento) 1.
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello competente ai
sensi dellarticolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla
responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai
gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume
verificata. 2.
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello,
sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui
allarticolo 125 del codice di procedura civile. Art. 4. (Termine e
condizioni di proponibilità) 1.
La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi
dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta
definitiva. Art. 5. (Comunicazioni) 1.
Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che
alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini delleventuale
avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonchè ai titolari dellazione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Art. 6. (Norma
transitoria) 1.
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i
quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti delluomo,
sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allarticolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e
delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848,
possono presentare la domanda di cui allarticolo 3 della presente legge qualora non
sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea.
In tal caso, il ricorso alla corte dappello deve contenere lindicazione della
data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea. 2.
La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri
di tutte le domande presentate ai sensi dellarticolo 3 nel termine di cui al comma 1
del presente articolo.Art. 7. (Disposizioni
finanziarie) 1.
Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, valutati in lire 1.270
milioni per lanno 2000 e lire 7.623 milioni a decorrere dallanno 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della giustizia. Alla luce
di questo testo di legge lAvvocatura italiana potrebbe formulare le seguenti
censure e proposte di emendamento Se il procedimento davanti alla Corte dappello deve avere le stesse caratteristiche procedurali di quello davanti alla Corte Europea dei Diritti dellUomo a Strasburgo, si ricorda che questultimo è totalmente gratuito e che non vi è soccombenza alle spese nel caso di rigetto del ricorso e che il gratuito patrocinio consente al ricorrente indigente la scelta di un proprio difensore di fiducia e non anche quello prescelto dalle attuali Commissioni per il Gratuito patrocinio ai sensi della legge R.D. 30.12.1923 n, 3282. 1. La gratuità del procedimento de quo deve essere affermata esplicitamente, anche perché nella prevalenza dei casi la soccombenza alle spese posta a carico del Governo italiano si risolverebbe in una mera partita di giro-conto, unitamente al pagamento del risarcimento del danno per la durata del processo oggetto della procedura di controllo. In difetto della gratuità, vi sarebbe un serio e vietato ostacolo nel ricorso delle persone meno abbienti. 2. La gratuità del procedimento de quo deve essere conforme a quella prevista nel processo del lavoro, segnatamente nellart. 10 della legge 11.08.1973 n. 533, dove <<gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ..sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dallimposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura>> 3. La gratuità del patrocinio nel procedimento de quo deve essere conforme a quella prevista nel processo del lavoro, segnatamente negli articoli 11, 12 13, 14 della legge 11.08.1973 n. 533, che consente al ricorrente indigente la scelta di un proprio difensore di fiducia e non anche quello prescelto dalle attuali Commissioni per il Gratuito patrocinio ai sensi della legge R.D. 30.12.1923 n, 3282. 4. Nel disegno di
legge n.3813: ARTICOLO 5.<< (Comunicazioni) 1. Il
decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che
alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini delleventuale
avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonché ai titolari dellazione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.>> 5. Va totalmente
eliminata questa norma perché essa rievoca la responsabilità dei magistrati e ciò
comporta che nessun ricorrente, in pendenza del processo davanti ai giudici nazionali,
oserà più proporre il ricorso per denunciare la lentezza della procedura. 6. Nel disegno di
legge n.3813: ARTICOLO 3, comma 6. << La corte pronuncia, entro quattro mesi dal
deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente
esecutivo>>. 7. Considerato che il numero dei ricorsi che graveranno sulle Corti dappello si prevede ancora più elevato di quelli attualmente pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dellUomo a Strasburgo, appare illusorio che entro il termine dei quattro mesi possa condursi a termine siffatta procedura davanti ai giudici nazionali, con il rischio di ritardare solo di alcuni mesi la presentazione dello stesso ricorso reiterato davanti alla Corte Europea dei Diritti dellUomo. Infatti, trascorso il termine di sei/otto mesi il ricorrente che non avesse ancora ottenuto la pronuncia da parte della Corte dappello, potrebbe dimostrare di aver esaurito infruttuosamente le vie di ricorso nazionali, rivolgendosi a Strasburgo. 8. Proprio per evitare un ulteriore aggravio per i giudici della Corte dappello, che già non riescono a dedicarsi compiutamente alla decisione della cause pendenti, e proprio per ricostruire a livello nazionale quelle strutture operanti a livello europeo, appare necessario dotare lufficio del magistrato della Corte dappello di uno staff di giuristi, che possano coadiuvarlo nei compiti più umili, ma non meno importanti ed essenziali per la decisione di questo particolare tipo di procedure, dove laspetto decisorio e discrezionale è infimo rispetto alla mole delle carte processuali da raccogliere, da leggere e da mettere in ordine cronologico, ai fini di valutare la durata ragionevole o meno del processo oggetto del controllo. 9. Davanti alla Corte Europea dei Diritti dellUomo a fronte di un ristrettissimo numero di giudici (41 attualmente) che pure sono in grado di trattare e decidere un elevatissimo numero di casi, la struttura organizzativa li vede costantemente affiancati non solo, come è ovvio, da personale amministrativo, ma anche da assistenti giuristi. 10. Davanti alle Corti dappello dovrebbe essere introdotta la NUOVA figura del giurista-assistente del giudice, che possa alleviare lo stesso giudice da tutte quelle incombenze che non attengono strettamente alla funzione decisoria, ma sono parimenti funzionali alla stessa. 11. Tenuto conto che tali controversie sono ripetitive e potrebbero essere decise utilizzando un supporto informatico, anche per la stesura e dattiloscrittura dei decreti, tenuto conto delle difficoltà tecniche di alcuni magistrati della corte di appello di gestire -in prima persona- il computer, si deve prevedere lassunzione di laureati in legge, anche capaci nelluso di tale strumento informatico 12. Tenuto conto del numero delle corti dappello e del numero dei laureati in giurisprudenza da assumere ex novo, il costo per lerario non appare esorbitante ed i candidati potrebbero essere utilizzati, mediante distacco nel medio periodo, in attesa di espletare i rituali concorsi, prelevandoli da altre amministrazioni dello Stato o dalle università. 13. Si propone, pertanto il seguente emendamento a carattere generale: << Allo scopo di coadiuvare i magistrati della corte dappello nella lettura, classificazione cronologica e valutazione delle copie degli atti del procedimento di cui al comma 1 dellart. 3 della presente legge, presupposti indispensabili per valutare la durata ragionevole o meno del processo oggetto del controllo, ed allo scopo della dattiloscrittura dei decreti, ogni magistrato della Corte dappello deve essere affiancato da un giurista-assistente del giudice, che deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed avere adeguata capacità nellutilizzazione dei supporti informatici.>> 14. Va , comunque, stigmatizzato che
questo disegno di legge nulla innova e nulla risolve circa il problema di fondo
delle disfunzioni della macchina della giustizia, cioè le carenze di organico dei
magistrati e dei cancellieri e delle strutture logistiche in genere. avv. Maurizio de Stefano (Segretario della Consulta per la Giustizia
Europea dei Diritti dellUomo) |