Contributo della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti  dell’Uomo sul   Progetto di Legge <<PINTO>> N.3813  approvato dal SENATO il 28.09.2000 <<previsione di equa riparazione in caso di violazione del " termine ragionevole " del processo>>

 

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Roma 14 OTTOBRE 2000

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A tutti i componenti  del COLLEGIO DEI PROBIVIRI

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Comunicazione dell’avv. Maurizio de Stefano  (Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo)

Osservazioni e proposte di emendamento al  Progetto di Legge <<PINTO>> N.3813  approvato dal SENATO il 28.09.2000

Assegnato il 4.10.2000 alla  CAMERA  (C 7327 )

<<previsione di equa riparazione in caso di violazione del " termine ragionevole " del processo>>

(ai sensi dell’art.  6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo n.d.r.)

Si riporta il testo della futura legge

Capo II         EQUA RIPARAZIONE

Art. 2.

(Diritto all’equa riparazione)

    1. Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

    2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.
    3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

        a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

        b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso la dichiarazione di cui deve essere disposta un’adeguata fase di pubblicità.

Art. 3.

(Procedimento)

    1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

    2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile.
    3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposta nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
    4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
    5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
    6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

Art. 4.

(Termine e condizioni di proponibilità)

    1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art. 5.

(Comunicazioni)

    1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonchè ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6.

(Norma transitoria)

    1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

    2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in lire 1.270 milioni per l’anno 2000 e lire 7.623 milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Alla luce di questo testo di legge l’Avvocatura italiana potrebbe formulare  le seguenti censure e proposte di emendamento

Se il procedimento davanti alla Corte d’appello deve avere le stesse caratteristiche procedurali  di quello davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, si ricorda che quest’ultimo è totalmente gratuito e che non vi è soccombenza alle spese nel caso di rigetto del ricorso e che il gratuito patrocinio consente al ricorrente indigente la scelta di un proprio difensore di fiducia e non anche quello prescelto dalle attuali Commissioni per il Gratuito patrocinio ai sensi della legge R.D. 30.12.1923 n, 3282.

1.      La gratuità del procedimento de quo  deve essere affermata esplicitamente, anche perché nella prevalenza dei casi la soccombenza alle spese posta a carico del Governo italiano si risolverebbe in una mera partita di giro-conto, unitamente al pagamento del risarcimento del danno per la durata del processo oggetto della procedura di controllo. In difetto della gratuità, vi sarebbe un serio e vietato ostacolo nel ricorso delle persone meno abbienti.

2.      La gratuità del procedimento de quo  deve essere conforme a quella prevista nel processo del lavoro, segnatamente nell’art. 10 della legge 11.08.1973 n. 533, dove <<gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi…..sono  esenti, senza limite di valore o di competenza, dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura>>

3.      La gratuità del patrocinio nel procedimento de quo  deve essere conforme a quella prevista nel processo del lavoro, segnatamente negli articoli 11, 12 13, 14 della legge 11.08.1973 n. 533,  che consente al ricorrente indigente la scelta di un proprio difensore di fiducia e non anche quello prescelto dalle attuali Commissioni per il Gratuito patrocinio ai sensi della legge R.D. 30.12.1923 n, 3282.

4.       Nel disegno di legge n.3813: ARTICOLO  5.<< (Comunicazioni)     1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità contabile, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.>>

5.       Va totalmente eliminata questa norma perché essa rievoca la responsabilità dei magistrati e ciò comporta che nessun ricorrente, in pendenza del processo davanti ai giudici nazionali,   oserà più proporre il ricorso per denunciare la lentezza della procedura.

6.       Nel disegno di legge n.3813: ARTICOLO 3, comma 6. << La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo>>.

7.      Considerato che il numero dei ricorsi che graveranno sulle Corti d’appello si prevede ancora più elevato di quelli attualmente pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, appare illusorio che entro il termine dei quattro mesi possa condursi a termine siffatta procedura davanti ai giudici nazionali, con il rischio di ritardare solo di alcuni  mesi la presentazione dello stesso ricorso reiterato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Infatti, trascorso il termine di sei/otto mesi il ricorrente che non avesse ancora ottenuto la pronuncia da parte della Corte d’appello, potrebbe dimostrare di aver esaurito infruttuosamente le vie di ricorso nazionali, rivolgendosi a Strasburgo.

8.      Proprio per evitare un ulteriore aggravio per i giudici della Corte d’appello, che già non riescono a dedicarsi compiutamente alla decisione della cause pendenti, e proprio per ricostruire a livello nazionale quelle strutture operanti a livello europeo, appare necessario dotare l’ufficio del magistrato della Corte d’appello di uno staff di giuristi, che possano coadiuvarlo nei compiti più umili, ma non meno importanti ed essenziali per la decisione di questo particolare tipo di procedure, dove l’aspetto decisorio e discrezionale è infimo rispetto alla mole delle carte processuali da raccogliere, da leggere e da mettere in ordine cronologico, ai fini di valutare la durata ragionevole o meno del processo oggetto del controllo.

9.      Davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a fronte di un ristrettissimo numero di giudici (41 attualmente) che pure sono in grado di trattare e decidere un elevatissimo numero di casi, la struttura organizzativa li vede  costantemente affiancati  non solo, come è ovvio, da personale amministrativo, ma anche da assistenti giuristi.

10.  Davanti alle Corti d’appello dovrebbe essere introdotta  la NUOVA figura del giurista-assistente del giudice, che possa alleviare lo stesso giudice da tutte quelle incombenze che non attengono strettamente alla funzione decisoria, ma sono parimenti funzionali alla stessa.

11.  Tenuto conto che tali controversie sono ripetitive e potrebbero essere decise utilizzando un supporto informatico, anche per la stesura e dattiloscrittura dei decreti, tenuto conto delle difficoltà tecniche di alcuni magistrati della corte di appello di  gestire -in prima persona- il computer, si deve prevedere l’assunzione di  laureati in legge, anche  capaci nell’uso di tale strumento informatico

12.  Tenuto conto del numero delle corti d’appello e del numero dei laureati in giurisprudenza da assumere ex novo, il costo per l’erario non appare esorbitante ed i candidati potrebbero essere utilizzati, mediante distacco   nel medio periodo, in attesa di espletare i rituali concorsi, prelevandoli da altre amministrazioni dello Stato o dalle università.

13.  Si propone, pertanto il seguente emendamento a carattere generale: << Allo scopo di coadiuvare i magistrati della corte d’appello nella lettura, classificazione cronologica e valutazione  delle copie degli atti del procedimento di cui al comma 1 dell’art. 3 della presente legge, presupposti indispensabili per valutare la durata ragionevole o meno del processo oggetto del controllo, ed allo scopo della   dattiloscrittura dei decreti, ogni magistrato della Corte d’appello deve essere affiancato da un giurista-assistente del giudice, che  deve essere in possesso della laurea in giurisprudenza ed avere adeguata   capacità nell’utilizzazione dei supporti informatici.>>

14.  Va , comunque, stigmatizzato che   questo disegno di legge nulla innova e nulla risolve circa il problema di fondo delle disfunzioni della macchina della giustizia, cioè le carenze di organico dei magistrati e dei cancellieri e delle strutture logistiche in genere.

avv. Maurizio de Stefano  (Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo)