RISOLUZIONE - Messina 20 / 22 ottobre 2000 - Seminario Europeo su "La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo : 50 anni d'esperienza. GLI ATTORI E I PROTAGONISTI DELLA CONVENZIONE:   IL PASSATO, L’AVVENIRE”

RISOLUZIONE

I Giudici della Corte, i Rappresentanti degli Stati, gli Agenti dei Governi, i Funzionari del Consiglio d’Europa, gli esperti governativi, gli Avvocati dei ricorrenti, i Giudici nazionali, gli esperti in materia dei Diritti dell’Uomo ed i partecipanti  –menzionati in allegato- riuniti a Messina dal 20 al 22 ottobre 2000 in  occasione del Seminario Europeo su "La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo : 50 anni d'esperienza. GLI ATTORI E I PROTAGONISTI DELLA CONVENZIONE:  IL PASSATO, L’AVVENIRE”; organizzato dall’Intercenter con la collaborazione dell’Università di Messina, sotto il patronato  del Segretario Generale del Consiglio d’Europa, del Ministero degli Affari Esteri d’Italia, della Regione siciliana, della Provincia e l’Amministrazione comunale di Messina.

Considerando che in questo anno 2000 in cui  si celebra il 50mo anniversario del Trattato che, destinato ad aprire la via dell'unificazione europea, costituisce ormai la base stessa della libertà dei cittadini di un’Europa in corso di allargamento e di approfondimento  costante, è vitale che non si debba in alcun modo indebolire, sminuire o emarginare il sistema di protezione dei diritti dell'Uomo stabilito dalla Convenzione europea, allorquando secondo opinione comune e per ammirazione di tutti, questo sistema ha avuto successo;

Considerando che a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo n°11 alla Convenzione, la funzione essenziale dell'applicazione della Convenzione grava ormai sulla Corte europea dei Diritti dell'Uomo che è divenuta l'equivalente d'una vera giurisdizione interna propria di   ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa ;

Considerando che questo cambiamento del carattere della Corte che è una vera novazione dovrebbe indurre ognuno dei suoi giudici a prendere  coscienza del fatto che la Corte di Strasburgo è oggi più simile alle Corti costituzionali nazionali piuttosto che alle corti competenti per applicare il  diritto internazionale pubblico;

Considerando che se è ancora troppo presto per valutare appieno gli effetti del Protocollo n°11 , è nondimeno fin d’ora già evidente che la Corte non dispone dei mezzi finanziari e delle risorse umane sufficienti che le permettano di fare fronte alla marea sempre crescente dei ricorsi individuali, provocata sia da una migliore conoscenza degli strumenti di protezione che offre la Convenzione, che dalle conseguenze dell'allargamento costante del Consiglio d'Europa, segnatamente  agli Stati che, potenzialmente, costituiscono una  fonte di ricorsi numerosi;

Considerando che gli Stati membri del Consiglio d'Europa non possono sfuggire alle responsabilità che   sono loro  proprie per il funzionamento del meccanismo della Convenzione che sia conforme alla protezione effettiva dei diritti dell'Uomo;

Considerando che, riconoscendo questa primaria  responsabilità, gli Stati membri del Consiglio d'Europa dovrebbero adottare molto rapidamente dei provvedimenti per dotare la Corte di uno statuto e  di un bilancio sufficiente, di una vera autonomia finanziaria e di un proprio segretariato, gestito dalla Corte;

 Stimano che, per alleviare la Corte in via di soffocamento, gli Stati contraenti dovrebbero:

a)      trarre le conseguenze dell’ampliamento della competenza della Corte,  segnatamente a seguito del Protocollo n°12, fornendo alla Corte i mezzi necessari corrispondenti;

b)      studiare la possibilità di introdurre un sistema per fare esaminare ex novo dalla loro giurisdizione  suprema, sotto l'angolo esclusivo della Convenzione e ad iniziativa della Corte, i casi di cui quest’ultima è investita;

Ritengono che ulteriori provvedimenti di natura convenzionale o regolamentaria dovrebbero essere studiati dalla Corte stessa, segnatamente:

a)      convenire che le decisioni sulla ricevibilità sono  degli atti a carattere amministrativo adottati sotto il controllo di un giudice unico e modificare il suo Regolamento di procedura in conseguenza;

b)      riunire sistematicamente l’esame della ricevibilità e del merito di ogni caso, salva l’ipotesi della irricevibilità manifesta;

c)      procedere, dal momento in cui ciò appare possibile, al tentativo di amichevole componimento del caso;

d)      praticare sistematicamente la riunione dei casi che sollevano una questione già decisa dalla Corte,  informando lo Stato convenuto che alla luce della sua giurisprudenza, la Corte si propone di pronunciarsi nello stesso senso, salvo che il predetto Stato non insista per avere un esame  caso per caso;

e)      prevedere una procedura semplificata per i casi in cui l'importanza della violazione allegata è limitata nella gravità e non pone  un problema d'interesse generale per l'ordine pubblico della libertà in Europa;

 

Considerando che gli Stati contraenti dovrebbero sin d’ora  prevedere la possibilità di creare, nel quadro della Convenzione una nuova giurisdizione di prima istanza di dimensioni ridotte che sarebbe competente per i casi di più semplice violazione dei diritti dell'Uomo;

Considerando che per superare le difficoltà  che sono sorte in relazione all'esecuzione delle sentenze, la Corte potrebbe ormai indicare in queste in maniera precisa, ma a titolo indicativo, i provvedimenti d'esecuzione necessari quando ciò appare opportuno ed il Comitato dei Ministri potrebbe studiare dei provvedimenti più efficaci da  adottare in caso di non esecuzione delle sentenze;

 Sollecitano (Invitano con sollecitudine) gli Stati contraenti ad intensificare i programmi di formazione dei giudici nazionali in relazione con l'applicazione del diritto della Convenzione nell’ordinamento giuridico interno ed a   pubblicare  le sentenze della Corte nella loro lingua nazionale;

Insistono sull'importanza dell'articolo 52 della Convenzione che abilita il Segretario Generale del Consiglio d'Europa a richiedere  spiegazioni sull'applicazione della Convenzione,  sia a tutti gli Stati contraenti sia ad ognuno di essi individualmente, senza definire la maniera che permetta di raccoglierle, lasciando così la libertà al Segretario Generale di farlo sia per iscritto, sia oralmente e, se del caso,  mediante personalità competenti  quale  il  Commissario ai diritti dell'Uomo;

Considerando che nella prospettiva dell'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,   conviene, infine, esaminare le conseguenze delle disposizioni di quest’ultima, in relazione con la Convenzione, ;

Considerando che, se troppe incertezze pesano ancora sullo statuto giuridico di questa Carta, è necessario che molto rapidamente dei provvedimenti effettivi siano adottati per garantire l'unità di applicazione del diritto europeo in materia dei diritti dell'Uomo;

Ricordano che molteplici provvedimenti sono stati proposti a tal riguardo tra cui: l'adesione dell'Unione europea in quanto tale alla Convenzione; il rinvio delle questioni pregiudiziali appropriate dalla Corte di Lussemburgo davanti la Corte di Strasburgo; la costituzione, all’interno della Corte di Strasburgo, di una Camera dei Diritti dell'Uomo competente per l'interpretazione del diritto comunitario dei diritti dell'Uomo e composta da Giudici eletti in relazione agli Stati membri dell'Unione Europea;

Notano con interesse  la  proposta  fatta riguardo all’articolo 53 della Convenzione, che  contiene la clausola del trattamento individuale più favorevole, di aggiungervi una disposizione generale che preveda l'incorporazione nella Convenzione europea dei provvedimenti di protezione più estesi dei diritti ivi contenuti, ed introdotti dagli atti comunitari, così come un’altra disposizione generale prevedente che il livello di protezione  raggiunto sul piano nazionale e sul piano europeo da un diritto dell'Uomo, costituisce un minimum incomprimibile sul quale non è  consentito di regredire, in modo che soltanto una protezione più ampia sia possibile, con la riserva, evidentemente, della possibilità per uno Stato di adottare dei provvedimenti in deroga conformemente alla Convenzione.

Messina 22 ottobre 2000

                                                      Allegato

Lista dei partecipanti

Comitato scientifico: Prof. Claudio ZANGHI (Pres. Intercenter), Prof. Lina PANELLA (Università Messina/Italia), Prof. Karel VASAK (Paris/France), Dott. Giuseppe GUARNERI (Strasbourg/France),

Giudici alla Corte: Benedetto CONFORTI, Luigi FERRARI BRAVO, Georg RESS,

Rappresentanti degli Stati: Igor GREXA (Slovaquie), Jiri MUCHA (Republique Tchèque),

Agenti dei Governi: Krystof DREZWICKI (Pologne), Umberto LEANZA (Italia), Jens MEYER-LADEWIG (Allemagne ),

Esperti governativi : Willibad PAHR (Autriche), Guido RAIMONDI (Italia), Emmanuel ROUCOUNAS (Grèce),

Funzionari del Consiglio: Giuseppe GUARNERI, Frederik  SUNDBERG 

Avvocati dei ricorrenti: Tekin AKILLIOGLU (Ankara/Turquie), Maurizio DE STEFANO (Roma/Italia), Augusto SINAGRA (Roma/Italia),

Giudici nazionali: Vitaliano ESPOSITO (Italia), Franco PROVIDENTI  (Italia),

Esperti in materia dei Diritti dell’Uomo: Prof. Mario CHIAVARIO (Università Torino/Italia), Prof. Luigi CONDORELLI (Università Genève/Suisse), Prof. Emmanuel DECAUX (Università Paris II/France), Prof. Jean-François FLAUSS (Università Lausanne/Strasbourg), Prof. Valerio GREMENTIERI (Università Siena/Italia),

Participants: Prof. Maria Gabriella BELGIORNO (Università Perugia/Italia), Avv. Angela BRUNO (Catania/Italia), Prof. Giuseppe BUTTA’ (Università Messina/Italia),  Raffaele CADIN (Roma/Italia), Prof. Pina CALLERI (Università Catania/Italia),  Cristiana CARLETTI (Roma/Italia), Avv. Mario CARTA (Roma/Italia), Avv. Fabio CASINOVI (Roma/Italia),  Nicola COLACINO (Roma/Italia), Avv. Sergio CRISAFULLI (Messina/Italia), Avv. Enzo DI FILPO (Palermo/Italia) Avv. Ermir DOBJANI (Ombudsman/Albanie),  Andreana ESPOSITO (Salerno/Italia),  Laura FEROLA (Roma/Italia), Avv. Fabio FRASCA (Roma/Italia),  Angelo GAGLIOTTI (Università Messina/Italia),  Petra HOLUŠOVÁ (Roma/Italia),  Roberto Interisano (Messina/Italia), Avv. Martina JANKOVSKÁ (République Tchèque),  Inger KALMERBORN, (Ministère Affaires Esteri/Suède) Arto KOSONEN (Ministère Affaires Esteri/ Finlande), Prof. Rosanna La Rosa (Università Messina/Italia), Paola MALINTOPPI (Università LUISS Roma/Italia),  Luigino MANCA (Roma/Italia),  Marilena MISSORICI (Università "La Sapienza"/Italia),  Milena MODICA (Università LUISS Roma/Italia), Avv. AYSEN ÖNEN (Istanbul/Turquie),  Mesut ÖNEN (Università Istanbul/Turquie), Prof. Giovanna PERRONE (Università Messina/Italia),  Pasquale PIRRONE (Università Catania/Italia), Fabio RASPADORI (CNR/Italia), Prof. Andrea ROMANO (Università Messina/Italia), Avv. Gaetano ROMANO (Messina/Italia),  Prof. Rosario SAPIENZA (Università Catania/Italia), Prof. Gaetano SILVESTRI, Rettore (Università Messina/Italia), Avv. Andrea SOFIA (Messina/Italia), Prof. Ersiliagrazia SPATAFORA (Università "La Sapienza" Roma/Italia),  Jolien SCHUKKING (Ministère Affaires Esteri/Hollande),  Max STOLKER (Council of State/Hollande), Prof. Ilaria VIARENGO (Università Milano/Italia).

    

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