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ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO PER L’EQUA RIPARAZIONE SULLA DURATA DEI PROCESSI (LEGGE PINTO N.89/2001). TESTO DEL DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n. 28 (in G.U. n. 60 del 12 marzo 2002), COORDINATO con la LEGGE di conversione 10 maggio 2002, n. 91 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2002, ed entrata in vigore il 12 maggio 2002.) recante: "Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione". |
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Omissis Art. 2. Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (1) Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Gratuità del procedimento). - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 è esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.". OMISSIS Art. 4. Norma transitoria (1). Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA - Circolare 13 maggio 2002 - Oggetto : Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Omissis - Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti in materia di equa riparazione connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Si stabilisce, inoltre, a meri fini chiarificatori, che i procedimenti iscritti prima del 13 marzo 2002 sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Omissis La legge di conversione modifica l'art. 4 del decreto legge n. 28/2002, recante la disciplina transitoria, stabilendo che per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizione, o a integrazione di quanto pagato. L'intento cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione ad atti compiuti nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge e il giorno antecedente quello dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali, espressamente la norma dispone che non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato. |
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