FORMULARIO-DENUNCIA DA INDIRIZZARE AL CONSIGLIO D'EUROPA PER LE EVENTUALI VIOLAZIONI DEI DIRITTI DELLA DIFESA, A SEGUITO DELLA PERQUISIZIONE EFFETTUATA DALLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE LA NOTTE DEL 21 LUGLIO 2001 A GENOVA, NELLA SCUOLA DIAZ/PERTINI (nel quadro delle manifestazioni contro la riunione dei G/8).

a cura di : Maurizio de Stefano
avvocato in Roma 

 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe (Walter Schwimmer) 
STRASBURGO - 67075- FRANCIA

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Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 
STRASBURGO - 67075- FRANCIA 
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Commissaire aux Droits de l'Homme au sein du Conseil de l'Europe (Alvaro Gil-Robles) STRASBURGO - 67075- FRANCIA
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Oggetto : Denuncia delle eventuali violazioni dei diritti della difesa, a seguito della perquisizione effettuata dalle forze di polizia italiane la notte del 21 luglio 2001 a Genova, nella scuola Diaz/Pertini (nel quadro delle manifestazioni contro la riunione dei G/8).

Il sottoscritto GARIBALDI Giuseppe, nato in Italia a Roma il 16.11.1928 (codice fiscale .................................) cittadino italiano (sesso maschile) di professione impiegato, residente in Roma , via Appia Antica, 1,
(oppure) non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della "Associazione tra gli ex Garibaldini", una associazione senza fini di lucro costituita il 20 settembre 1870, <<con lo scopo di attuare, in favore dei familiari degli ex Garibaldini, forme di assistenza >>, attualmente con sede in Italia, (00187) Roma, via XX Settembre n.999 (telefono 0039/06+4000000007), 
ESPONE E CHIEDE QUANTO SEGUE:
Visto il comunicato del 30 luglio 2001 della Giunta dell'Unione delle Camere penali italiane che riferisce che, dopo le manifestazioni contro la riunione dei G/8 a Genova , sono pervenute <<varie segnalazioni di avvocati penalisti finalizzate a sollecitare un intervento dell'Unione delle Camere penali italiane, limitato alla sfera di sua specifica competenza, e, quindi, diretto ad accertare se , in occasione di talune attività di repressione collegate alle manifestazioni organizzate contro il G 8 , fossero ravvisabili eventuali violazioni di diritti processuali o eventuali limitazioni o compressioni dell'esercizio del diritto di difesa>>.
Considerato che taluni giornali hanno anche riferito, in particolare, che nel corso della perquisizione effettuata dalle forze di polizia italiane la notte del 21 luglio 2001 a Genova, nella scuola Diaz/Pertini , sarebbero stati sequestrati e/o distrutti i computers appartenenti agli avvocati ivi presenti che già prestavano la loro assistenza legale ai partecipanti alle manifestazioni e che sicuramente in tali computers erano contenuti elementi di prova necessari alla difesa degli eventuali imputati (elenco dei testimoni, filmati, foto, resoconti). 
Visto l'articolo 6, paragrafo 2 lettera b, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che garantisce ad ogni persona accusata di <<disporre …delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa>>.
Visto l'articolo 6, paragrafo 2 lettera d, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che garantisce ad ogni persona accusata di <<esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico>>.
Visto l'articolo 17 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che vieta l'abuso di diritto: <<Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato………di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione>>.
Visto l'articolo 52 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo che prevede le inchieste del Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che <<Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione>>.
Considerato che l'eventuale postumo ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo da parte dei singoli individui, all'esito dell'esaurimento delle vie giurisdizionali di ricorso interne, non potrebbe che accertare a posteriori l'irrimediabile eventuale pregiudizio dei loro diritti alla difesa.
Tutto ciò premesso, ricordato e considerato, lo scrivente 
sollecita ed invita
le Istituzioni indicate in epigrafe, per quanto di loro rispettiva competenza, ad identificare preventivamente eventuali insufficienze nel diritto e nella pratica applicazione da parte dello Stato italiano per quanto concerne in particolare il rispetto dei Diritti della Difesa degli accusati e di contribuire alla promozione del rispetto effettivo e del pieno godimento di tutti i Diritti dell'Uomo, così come sono definiti dai differenti strumenti del Consiglio d'Europa.
Roma 03 agosto 2001
GARIBALDI Giuseppe
(oppure) non in proprio, ma nella qualità di legale rappresentante della "Associazione tra gli ex Garibaldini"
 

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