|
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ONU SULL’INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA. << (Traduzione non ufficiale a cura della dott. Fulvia Richiardone) >> |
|
Adottati dal settimo Congresso dell’ONU per la prevenzione del crimine ed il trattamento dei criminali, che si e’ tenuto a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985 e confermati dall’Assemblea Generale con la risoluzione 40/32 del 29 novembre 1985 e 40/146 del 13 dicembre 1985: - Considerato che, nella Carta delle Nazioni Unite, le genti di tutto il mondo si sono dichiarate risolute a creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e a realizzare la cooperazione internazionale sviluppando ed incoraggiando il rispetto dei diritti dell’uomo e le liberta’ fondamentali senza alcuna discriminazione; - Considerando che la Dichiarazione Universale sui Diritti Umani riconosce i principi di uguaglianza di fronte alla legge, di presunzione di innocenza ed il diritto di ognuno ad avere un processo giusto e pubblico davanti ad un Tribunale competente, indipendente, imparziale, creato secondo la legge; - Considerato che i Patti Internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici garantiscono entrambi l’esercizio dei diritti predetti e che il secondo garantisce, inoltre, il diritto di essere giudicati in un tempo ragionevole; - Considerato che tuttora esiste una divergenza tra l’ideale a cui mirano questi principi e la situazione reale; - Considerato che l’amministrazione della giustizia in ogni paese dovrebbe ispirarsi a questi principi e che ogni sforzo dovrebbe essere fatto perche’ vengano tradotti in realta’; - Considerando che le regole applicabili ai magistrati nell’esercizio delle loro funzioni devono mirare a permettere loro di agire in conformita’ a questi principi; - Considerando che i giudici si pronunciano in ultima istanza sulla vita, la liberta’, i diritti, doveri e beni dei cittadini; - Considerando che il sesto Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine ed i trattamenti dei criminali, nella risoluzione n. 16, ha domandato al Comitato per la prevenzione del crimine e la lotta contro la delinquenza di far figurare tra i suoi obbiettivi prioritari l’elaborazione di principi direttivi per quanto concerne l’indipendenza dei giudici e la selezione, la formazione professionale e lo status di giudici o procuratori; - Considerato che quindi appare utile esaminare in primis il ruolo dei giudici nel sistema giudiziario, tenendo in considerazione l’importanza della loro selezione, formazione e condotta;
I principi seguenti sono stati creati per aiutare gli stati membri ad assicurare ed a promuovere l’indipendenza della magistratura; dovranno essere presi in considerazione e rispettati dai Governi nel quadro della legislazione e pratica nazionali ed essere portati all’attenzione dei giudici, degli avvocati, del potere esecutivo, legislativo e del pubblico. Questi principi sono stati stabiliti prendendo in considerazione principalmente i giudici di carriera, ma si applicano anche, quando e’ il caso, ai giudici non togati. INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA 1) L’indipendenza della magistratura e’ garantita dallo Stato, e’ statuita nella Costituzione o nella legge nazionale. E’ dovere di tutte le istituzioni, governative e non, rispettare l’indipendenza della magistratura. 2) I magistrati regolano i casi per cui sono stati aditi in modo imparziale, successivamente al verificarsi dei fatti e conformemente alla legge, senza restrizioni e senza essere oggetto di influenza, indicazioni, pressioni, o interventi indotti, diretti o indiretti, a favore di alcuno e per alcuna ragione 3) I magistrati hanno giurisdizione su tutti i casi giudiziari ed hanno il potere esclusivo di decidere se un caso per cui sono stati aditi rientra nella loro competenza come definito dalla legge 4) La giustizia si esercita al di sopra di ogni intervento ingiustificato o ingerenza e le decisioni del Tribunale non sono soggette a revisione. Questo principio non pregiudica il diritto del potere giudiziario di procedere ad una revisione ed il diritto delle autorita’ competenti ad attenuare o commutare la pena imposta dai giudici, conformemente alla legge. 5) Chiunque ha il diritto di essere giudicato secondo la giurisdizione ordinaria secondo le procedure legali stabilite. Non si possono creare delle giurisdizioni non utilizzando le procedure adeguatamente stabilite in conformita’ della legge, al fine di privare la magistratura ordinaria della sua competenza. 6) In base al principio d’indipendenza della magistratura i magistrati hanno il diritto ed il dovere di verificare che ogni udienza sia tenuta secondo equita’ rispettando i diritti di tutte le parti. 7) Ciascuno Stato membro ha il dovere di fornire le risorse necessarie a che la magistratura possa adempiere normalmente alle proprie funzioni LIBERTA’ D’ESPRESSIONE E DI ASSOCIAZIONE 8) In base alla Dichiarazione Universale sui Diritti Umani i magistrati fruiscono come gli altri cittadini, della liberta’ di espressione, credo, associazione, assemblea; tuttavia nell’esercizio di questi diritti devono sempre comportarsi in modo da preservare la dignita’ della loro carica e l’imparzialita’ e l’indipendenza della magistratura 9) I giudici sono liberi di formare associazioni di giudici o altre organizzazioni e di unirsi per difendere i loro interessi, promuovere la loro formazione professionale e proteggere l’indipendenza della magistratura. QUALIFICAZIONE, SELEZIONE, FORMAZIONE 10) Le persone selezionate per ricoprire la funzione di magistrato devono essere di indiscussa moralita’ e qualificazione ed avere una formazione e competenze giuridiche adeguate. Tutti i metodi di selezione dei magistrati devono prevedere garanzie contro la formazione di nomine abusive. La selezione dei giudici deve essere effettuata senza distinzione di razza, colore, sesso, religione, opinioni politiche o d’altro genere, d’origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di condizione privilegiata; la regola secondo cui un magistrato deve appartenere al paese entro il quale giudica non e’ considerata discriminatoria. CONDIZIONI DI SERVIZIO E DURATA DEL MANDATO 11) La durata del mandato dei giudici, la loro indipendenza, sicurezza, remunerazione appropriata, condizioni di servizio, ritiro dalla carica ed eta’ pensionistica sono garantiti dalla legge 12) I giudici, che siano stati eletti o nominati, sono inamovibili in quanto non riguarda loro l’eta’ pensionistica obbligatoria o la fine del mandato. 13) La promozione dei giudici, qualora un tale sistema esista, deve essere fondata su aspetti obbiettivi, tenendo in considerazione la loro competenza, la loro integrita’ e la loro esperienza. 14) La distribuzione dei casi ai giudici entro la giurisdizione a cui ogni giudice appartiene e’ una questione interna che riguarda l’amministrazione della giustizia.
SEGRETO PROFESSIONALE ED IMMUNITA’ 15) I giudici sono tenuti al segreto professionale in cio’ che concerne le loro decisioni e le informazioni confidenziali che ottengono nell’esercizio delle loro funzioni fuori dalle pubbliche udienze, e non sono tenuti a testimoniare su queste questioni. 16) Senza pregiudizio delle procedure disciplinari o del diritto di fare appello o di ottenere un’indennita’ dallo Stato, conformemente al diritto nazionale, i giudici non possono essere convenuti con un’azione civile ordinaria per motivi di abuso od omissione nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. MISURE DISCIPLINARI, SOSPENSIONE E DESTITUZIONE 17) Tutte le accuse o reclami promossi contro un giudice nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie e professionali devono essere rapidamente ed equamente prese in considerazione secondo la procedura appropriata. Il giudice ha il diritto di difendersi, la sua causa deve essere considerata secondo equita’. La fase iniziale della causa deve rimanere confidenziale a meno che il giudice non domandi che sia diversamente. 18) Un giudice non puo’ essere sospeso o destituito se non perche’ e’ inadatto a compiere le proprie funzioni per incapacita’ o cattiva condotta 19) In tutte le procedure disciplinari di sospensione o destituzione le decisioni sono prese in funzione delle regole stabilite in materia di condotta dei magistrati 20) Disposizioni appropriate devono essere prese da un organo indipendente con competenza per revisionare le decisioni prese in materia disciplinare, di sospensione o di destituzione. Questo principio non si puo’ applicare alle decisioni rese da una Giurisdizione Suprema o dal potere legislativo nell’ambito di una procedura quasi giudiziale. |
|
|