COUR EUROPEENNE DES 
DROITS DE L'HOMME

CONSEIL DE L'EUROPE

EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS

COUNCIL OF EUROPE
  

STRASBOURG                                                STRASBOURG

Avv. Marco Tullio Cicerone
Via Agorà, 3
00187 ROMA

CEDHM1P.It
PT/nw

Strasburgo, 22 maggio 2001

Ns./Rif: PP13953

GARIBALDI c. Italia

Spettabile parte ricorrente,

Faccio seguito alla domanda emarginata in oggetto, indirizzata alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 6 novembre 2000, con la quale la parte ricorrente lamenta la durata, a suo avviso eccessiva, di una procedura iniziata davanti al Tribunale Civile di Roma e rubricata con il numero di ruolo/registro generale 1424/87.

In passato, la costante giurisprudenza degli organi della Convenzione aveva ritenuto che il sistema giuridico italiano non prevedesse alcuna efficace via di ricorso per lamentare la durata delle procedure nazionali e che, di conseguenza, nessun obbligo di preventivo esaurimento pesasse sui ricorrenti.

Tuttavia, il 18 aprile 2001 è entrata in vigore la legge n°89 del 24 marzo 2001, di cui troverà una copia in allegato. Come la parte ricorrente potrà osservare, l'articolo 2 di tale legge sancisce il diritto, per ogni persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione del termine ragionevole di durata del processo, di ottenere un'equa soddisfazione. La parte ricorrente potrà far valere questo diritto attraverso il procedimento e le modalità indicate dagli articoli 3 e 4. Rinvio, inoltre, all'articolo 6 della legge e attiro l'attenzione della parte ricorrente sul termine da rispettare.

Il rimedio introdotto nell'ordinamento giuridico italiano costituisce un mezzo che alla parte ricorrente permette di lamentare la durata delle procedure nazionali. In effetti, questa legge sembra permettere di accertare se il "termine ragionevole" di durata sia stato o meno superato, alla luce dei criteri adottati dalla Corte europea e di riconoscere, in caso affermativo, un'equa soddisfazione alle persone vittime di tale violazione della Convenzione.

Sottolineo che ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, la Corte deve essere adita dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne.

Inoltre, attiro l'attenzione sul fatto che ai sensi della costante giurisprudenza degli organi della Convenzione, la Corte è un organo sussidiario alle procedure di protezione negli Stati membri e che in caso di dubbio circa l'efficacia di un ricorso interno, tale ricorso deve essere tentato.

La parte ricorrente è pertanto invitata ad utilizzare la procedura introdotta dalla suindicata legge n° 89/01, sottoponendo alla Corte d'appello (e, in caso di rigetto da parte di quest'ultima, alla Corte di cassazione) la doglianza portata all'attenzione della Corte europea. 

Gradirei sapere se la parte ricorrente intenda, o meno, conformarsi a tale disposizione che prevede la possibilità, per i ricorrenti che si sono gia rivolti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di adire i giudici nazionali. In caso affermativo, riterrò che la parte ricorrente non intenda più mantenere la domanda, e non procederò alla registrazione come ricorso.

Nell'ipotesi in cui, al contrario, la parte ricorrente mi farà sapere che non intende adire la Corte d'appello e che intende mantenere la domanda, provvederò alla registrazione come ricorso e la Corte si pronuncerà sul medesimo. E’ tuttavia mio dovere sottolineare che la Corte potrebbe decidere di dichiarare il ricorso irricevibile in applicazione dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

Nel caso in cui non dovessi ricevere alcuna risposta dalla parte ricorrente, dopo un anno il relativo fascicolo provvisorio sarà distrutto in conformità alle direttive generali impartite dalla Corte.

Distinti saluti.

il Cancelliere

Allegato: testo della legge n' 89 del 24 marzo 2001

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