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COUR
EUROPEENNE DES |
EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS COUNCIL OF EUROPE |
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STRASBOURG
STRASBOURG Avv.
Marco Tullio Cicerone CEDHM1P.It
Strasburgo,
22 maggio 2001 Ns./Rif:
PP13953 GARIBALDI
c. Italia Spettabile
parte ricorrente, Faccio
seguito alla domanda emarginata in oggetto, indirizzata alla Corte europea
dei Diritti dell'Uomo il 6 novembre 2000, con la quale la parte ricorrente
lamenta la durata, a suo avviso eccessiva, di una procedura iniziata
davanti al Tribunale Civile di Roma e rubricata con il numero di
ruolo/registro generale 1424/87. In
passato, la costante giurisprudenza degli organi della Convenzione aveva
ritenuto che il sistema giuridico italiano non prevedesse alcuna efficace
via di ricorso per lamentare la durata delle procedure nazionali e che, di
conseguenza, nessun obbligo di preventivo esaurimento pesasse sui
ricorrenti. Tuttavia,
il 18 aprile 2001 è entrata in vigore la legge n°89 del 24 marzo 2001,
di cui troverà una copia in allegato. Come la parte ricorrente potrà
osservare, l'articolo 2 di tale legge sancisce il diritto, per ogni
persona che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per
effetto di una violazione del termine ragionevole di durata del processo,
di ottenere un'equa soddisfazione. La parte ricorrente potrà far valere
questo diritto attraverso il procedimento e le modalità indicate dagli
articoli 3 e 4. Rinvio, inoltre, all'articolo 6 della legge e attiro
l'attenzione della parte ricorrente sul termine da rispettare. Il
rimedio introdotto nell'ordinamento giuridico italiano costituisce un
mezzo che alla parte ricorrente permette di lamentare la durata delle
procedure nazionali. In effetti, questa legge sembra permettere di
accertare se il "termine ragionevole" di durata sia stato o meno
superato, alla luce dei criteri adottati dalla Corte europea e di
riconoscere, in caso affermativo, un'equa soddisfazione alle persone
vittime di tale violazione della Convenzione. Sottolineo
che ai sensi dell'articolo 35 § 1 della Convenzione, la Corte deve essere
adita dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne. Inoltre,
attiro l'attenzione sul fatto che ai sensi della costante giurisprudenza
degli organi della Convenzione, la Corte è un organo sussidiario alle
procedure di protezione negli Stati membri e che in caso di dubbio circa
l'efficacia di un ricorso interno, tale ricorso deve essere tentato. La
parte ricorrente è pertanto invitata ad utilizzare la procedura
introdotta dalla suindicata legge n° 89/01, sottoponendo alla Corte
d'appello (e, in caso di rigetto da parte di quest'ultima, alla Corte di
cassazione) la doglianza portata all'attenzione della Corte europea. Gradirei
sapere se la parte ricorrente intenda, o meno, conformarsi a tale
disposizione che prevede la possibilità, per i ricorrenti che si sono gia
rivolti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di adire i giudici
nazionali. In caso affermativo, riterrò che la parte ricorrente non
intenda più mantenere la domanda, e non procederò alla registrazione
come ricorso. Nell'ipotesi
in cui, al contrario, la parte ricorrente mi farà sapere che non intende
adire la Corte d'appello e che intende mantenere la domanda, provvederò
alla registrazione come ricorso e la Corte si pronuncerà sul medesimo.
E’ tuttavia mio dovere sottolineare che la Corte potrebbe decidere di
dichiarare il ricorso irricevibile in applicazione dell'articolo 35 §§ 1
e 4 della Convenzione. Nel
caso in cui non dovessi ricevere alcuna risposta dalla parte ricorrente,
dopo un anno il relativo fascicolo provvisorio sarà distrutto in
conformità alle direttive generali impartite dalla Corte. Distinti
saluti. il
Cancelliere Allegato:
testo della legge n' 89 del 24 marzo 2001 ADRESSE
POSTALE / POSTAL ADDRESS: CONSEIL
DE L'EUROPE / COUNCIL OF EUROPE |
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