I  RICORSI PER DENUNCIARE LA LENTEZZA DEI PROCESSI IN ITALIA NON SI PRESENTANO PIU' A STRASBURGO DAVANTI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, MA DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO IN ITALIA

<<legge del 24 marzo 2001 n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 aprile 2001, entra in vigore il 18 aprile 2001>>

 

L'8 marzo 2001 è stata approvata dal Parlamento italiano la cosiddetta "legge Pinto" sulla "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo "

 Questa legge prevede che la parte che lamenti la eccessiva durata dei processi davanti ai giudici italiani possa presentare in Italia un ricorso alla Corte d'appello, limitrofa (individuata ai sensi dell'art. 11 del codice procedura penale italiano) a quella dove è pendente o è terminato il  processo (entro e non oltre i sei mesi successivi), per ottenere, a carico del Governo italiano, il risarcimento dei danni morali o patrimoniali conseguenti alla eccessiva durata del suo processo.

In sostanza, la Corte d'appello italiana è chiamata ad assolvere alle stesse funzioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma limitatamente all'accertamento della durata eccessiva dei processi ed alla liquidazione del danno. Per tutte le ulteriori e diverse violazioni alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è necessario attendere la fine del processo italiano, fino all'ultimo grado del giudizio e proporre (entro e non oltre i sei mesi successivi) il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo.

Considerato che a seguito di questa legge italiana, la vittima della lentezza dei processi in Italia potrà ottenere un equa soddisfazione davanti agli stessi giudici italiani, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, dall'8 marzo 2001 in poi dichiarerà irricevibile qualsiasi  ricorso avente questo oggetto, ammettendone l'esame solo per quei capi di doglianza che siano distinti e diversi dalla violazione relativa alla eccessiva durata dei processi.

Per quanto riguarda i ricorsi già presentati davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo ed aventi ad oggetto la eccessiva durata dei processi e che non siano ancora stati dichiarati <<ricevibili>> dalla stessa Corte Europea, il ricorrente DEVE ripresentare il ricorso alla Corte d'Appello in Italia, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle legge italiana, allegando una fotocopia del ricorso e della documentazione già inviata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, precisando la data dell'avvenuta  spedizione a Strasburgo.

Anche se questa nuova legge italiana, non prevede espressamente la gratuità di  questa nuova procedura davanti alla Corte d'Appello in Italia, il ricorrente può allegare le copie degli atti processuali in carta libera e senza dover pagare i diritti di copia, deducendo che la procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo era ed è completamente gratuita. In caso di contestazione della conformità degli atti processuali, il ricorrente può avvalersi dell'art. 3, comma 5 di questa legge che prevede che <<Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento…>>. In tale ipotesi l'acquisizione da parte della Corte d'Appello non può che essere gratuita.

Ancorché questa nuova legge preveda che la Corte d'Appello valuti il danno conseguente alla eccessiva durata dei processi ai sensi dell'art.2056 codice civile italiano , il ricorrente deve invocare i criteri enunciati in subiecta materia nella consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui anche la Corte d'Appello italiana è vincolata. In difetto è sempre possibile un ulteriore e successivo ricorso Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , a Strasburgo, per lamentare l'inadeguatezza del risarcimento ottenuto oppure il mancato pagamento del risarcimento da parte del Governo italiano.

avv. Maurizio de Stefano

Pubblichiamo qui di seguito, lo stralcio della legge:

"Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile"

omissis

Capo II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2. (Diritto all’equa riparazione)

    1. Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

    2. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

    3. Il giudice determina la riparazione a norma dell’articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

        a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

        b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell’avvenuta violazione.

Art. 3. (Procedimento)

    1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

    2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all’articolo 125 del codice di procedura civile.

    3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

    4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all’amministrazione convenuta, presso l’Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

    5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l’acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all’articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

    6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

    7. L’erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Art. 4. (Termine e condizioni di proponibilità)

    1. La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva.

Art. 5.(Comunicazioni)

    1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Art. 6.(Norma transitoria)

    1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono presentare la domanda di cui all’articolo 3 della presente legge qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In tal caso, il ricorso alla corte d’appello deve contenere l’indicazione della data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea.

     2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri di tutte le domande presentate ai sensi dell’articolo 3 nel termine di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.(Disposizioni finanziarie)

    1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lettera circolare inviata (ai ricorrenti che si sono già rivolti a Strasburgo) dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per invitare i medesimi ricorrrenti a presentare ex novo il ricorso alla Corte d'Appello in Italia

TABELLA  DELLA COMPETENZA TERRITORIALE IN ITALIA DOVE PRESENTARE I RICORSI PER DENUNCIARE LA LENTEZZA DEI PROCESSI

  

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