I RICORSI PER
DENUNCIARE LA LENTEZZA DEI PROCESSI IN ITALIA NON SI PRESENTANO PIU' A STRASBURGO DAVANTI |
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<<legge del 24 marzo 2001 n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03 aprile 2001, entra in vigore il 18 aprile 2001>> |
L'8
marzo 2001 è stata approvata dal Parlamento italiano la cosiddetta "legge
Pinto" sulla "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo " Questa
legge prevede che la parte che lamenti la eccessiva durata dei processi davanti ai giudici
italiani possa presentare in Italia un ricorso alla Corte d'appello, limitrofa
(individuata ai sensi dell'art. 11 del codice procedura penale italiano) a quella dove è
pendente o è terminato il processo (entro e non oltre i sei mesi successivi), per
ottenere, a carico del Governo italiano, il risarcimento dei danni morali o patrimoniali
conseguenti alla eccessiva durata del suo processo. In
sostanza, la Corte d'appello italiana è chiamata ad assolvere alle stesse funzioni della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma limitatamente all'accertamento della durata
eccessiva dei processi ed alla liquidazione del danno. Per tutte le ulteriori e diverse
violazioni alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo è necessario attendere la fine
del processo italiano, fino all'ultimo grado del giudizio e proporre (entro e non oltre i
sei mesi successivi) il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo. Considerato
che a seguito di questa legge italiana, la vittima della lentezza dei processi in Italia
potrà ottenere un equa soddisfazione davanti agli stessi giudici italiani, la Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo, dall'8 marzo 2001 in poi dichiarerà
irricevibile qualsiasi ricorso avente questo oggetto, ammettendone l'esame solo per
quei capi di doglianza che siano distinti e diversi dalla violazione relativa alla
eccessiva durata dei processi. Per
quanto riguarda i ricorsi già presentati davanti alla Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo, a Strasburgo ed aventi ad oggetto la eccessiva durata dei processi e che non
siano ancora stati dichiarati <<ricevibili>> dalla stessa Corte Europea, il
ricorrente DEVE ripresentare il ricorso alla Corte d'Appello in Italia, entro sei mesi
dall'entrata in vigore delle legge italiana, allegando una fotocopia del ricorso e della
documentazione già inviata alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo,
precisando la data dell'avvenuta spedizione a Strasburgo. Anche
se questa nuova legge italiana, non prevede espressamente la gratuità di questa
nuova procedura davanti alla Corte d'Appello in Italia, il ricorrente può allegare le
copie degli atti processuali in carta libera e senza dover pagare i diritti di copia,
deducendo che la procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo era ed è
completamente gratuita. In caso di contestazione della conformità degli atti processuali,
il ricorrente può avvalersi dell'art. 3, comma 5 di questa legge che prevede che
<<Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga lacquisizione in
tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento
>>. In tale
ipotesi l'acquisizione da parte della Corte d'Appello non può che essere gratuita. Ancorché
questa nuova legge preveda che la Corte d'Appello valuti il danno conseguente alla
eccessiva durata dei processi ai sensi dell'art.2056 codice civile italiano , il
ricorrente deve invocare i criteri enunciati in subiecta materia nella consolidata
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a cui anche la Corte d'Appello
italiana è vincolata. In difetto è sempre possibile un ulteriore e successivo ricorso
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo , a Strasburgo, per lamentare l'inadeguatezza del
risarcimento ottenuto oppure il mancato pagamento del risarcimento da parte del Governo
italiano. avv.
Maurizio de Stefano Pubblichiamo
qui di seguito, lo stralcio della legge: "Previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dellarticolo
375 del codice di procedura civile" omissis Capo II EQUA RIPARAZIONE Art.
2. (Diritto allequa riparazione) 1.
Chi ha subíto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole di cui allarticolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione. 2.
Nellaccertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in
relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire
alla sua definizione. 3.
Il giudice determina la riparazione a norma dellarticolo 2056 del codice civile,
osservando le disposizioni seguenti: a)
rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al
comma 1; b)
il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro,
anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dellavvenuta
violazione. Art.
3. (Procedimento) 1.
La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in
cui ha sede il giudice competente ai sensi dellarticolo 11 del codice di procedura
penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso
o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la
violazione si assume verificata. 2.
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello,
sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui
allarticolo 125 del codice di procedura civile. 3.
Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di
procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di
procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di
procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del
Presidente del Consiglio dei ministri. 4.
La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di
consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, allamministrazione convenuta,
presso lAvvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della
camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. 5.
Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga lacquisizione in tutto o
in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata
la violazione di cui allarticolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori,
di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie
e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la
camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a
seguito di relativa istanza delle parti. 6.
La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per
cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo. 7.
Lerogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse
disponibili, a decorrere dal 1º gennaio 2002. Art.
4. (Termine e condizioni di proponibilità) 1.
La domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del procedimento nel
cui ambito la violazione si assume verificata, ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi
dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta
definitiva. Art.
5.(Comunicazioni) 1.
Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che
alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini delleventuale
avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dellazione
disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento. Art.
6.(Norma transitoria) 1.
Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i
quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti delluomo,
sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui allarticolo 6,
paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, possono
presentare la domanda di cui allarticolo 3 della presente legge qualora non sia
intervenuta una decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte europea. In
tal caso, il ricorso alla corte dappello deve contenere lindicazione della
data di presentazione del ricorso alla predetta Corte europea. 2.
La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo il Ministero degli affari esteri
di tutte le domande presentate ai sensi dellarticolo 3 nel termine di cui al comma 1
del presente articolo. Art.
7.(Disposizioni finanziarie) 1.
Allonere derivante dallattuazione della presente legge, valutato in lire
12.705 milioni a decorrere dallanno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per lanno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento
relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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