PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL’ART. 6 DELLE LEGGE 24.03.2001 (LEGGE PINTO) RELATIVO ALLA RIASSUNZIONE IN ITALIA DEI RICORSI GIA’ PRESENTATI A STRASBURGO PER L’EQUA RIPARAZIONE SULLA DURATA DEI PROCESSI. |
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Roma, Palazzo Chigi , Consiglio Ministri, n. 17 del 12 ottobre 2001: Verrà emanato un decreto-legge che proroga al 18 aprile 2002 il termine per la presentazione della domanda di equa riparazione (conseguente a violazioni della durata ragionevole del processo) presso le Corti d'Appello territorialmente competenti, con riferimento ai vecchi ricorsi già pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo. Il titolo del Decreto-legge è il seguente: “Proroga del termine previsto dall’art. 6 della legge 24.03.2001 n. 89 relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione”. In attesa del predetto provvedimento e della sua conversione in legge, può sostenersi che l’originario termine di decadenza, fissato al diciotto ottobre 2001 dall’art. 6 della legge Pinto n.89/2001, deve essere prorogato fin d’ora al tre dicembre 2001, in applicazione della sospensione dei termini feriali (dal 1 agosto al 15 settembre 2001). In tal senso si sono pronunciate già alcune Corti d’Appello in Italia (ad esempio quella di Perugia). In conclusione, il termine per la riassunzione avanti alle Corti d’Appello in Italia dei ricorsi già pendenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, può considerarsi oggi prorogato al tre dicembre 2001. Avv. Maurizio de Stefano |
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