Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo
15 ANNI AL SERVIZIO DEGLI AVVOCATI 
Relazione dell’avv. Maurizio de Stefano (Segretario della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo) nell’ ASSEMBLEA DEI SOCI del 19 aprile 2001   


1. Nella primavera del 1986 (ottantasei), quattro associazioni diedero vita alla Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo : segnatamente il  Sindacato Romano Avvocati e Procuratori, oggi denominato: sezione di ROMA dell’associazione Nazionale Forense, la Camera Penale di Roma, l’Unione Forense per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.).

 2. Ancorché l’ Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.) non figuri nell’atto costitutivo della Consulta del 13 giugno 1986 davanti al notaio, questa Associazione ebbe pari dignità di socio fondatore e questo posso testimoniarlo perché io stesso, all’epoca diedi impulso alla fondazione della Consulta in veste di rappresentante dell’A.I.G.A.. Nella tradizione dell’A.I.G.A., io stesso nel redigere lo Statuto della Consulta ho proposto che le cariche della Consulta prevedessero un costante avvicendamento nelle persone chiamate a ricoprirle, istituendo la regola della non immediata rieleggibilità del Collegio dei Probiviri alla scadenza del triennio e la non immediata rieleggibilità dell’Esecutivo e del suo Segretario dopo quattro anni consecutivi. 

3. Oggi, alla scadenza del mio mandato quale Segretario, non essendo io più rieleggibile, posso quindi tracciare un rapido bilancio degli ultimi quattro anni, ma anche dei primi quindi anni della Consulta. 

4. Oggi le Associazioni aderenti alla Consulta sono divenute ventinove e dimostrano che tutte le associazioni più rappresentative del mondo forense e giudiziario hanno raccolto l’appello per lo studio, la diffusione e la difesa dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. 

5. Ultima in ordine di tempo è l’associazione JURA HOMINIS,  costituitasi a MILANO il 28 febbraio 2001, che annovera quale Presidente il prof. Michele de Salvia, già cancelliere della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e quale Presidente Onorario il prof. Benedetto Conforti, già Giudice italiano alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

6. Dopo quindici anni di attività didattica al servizio degli avvocati la Consulta può essere orgogliosa di aver indicato a tutti gli avvocati italiani la via di ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Anche se la via più facile e praticata è stata quella dei ricorsi per denunciare la lentezza dei processi in Italia, il bilancio è sicuramente positivo se siamo riusciti a mettere in crisi il sistema giurisdizionale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con il dichiarato scopo di richiamare l’attenzione dell’Europa sulle disfunzioni della giustizia in Italia. 

7. Questo scopo non è stato vanificato dalla recentissima legge (Pinto) del 24 marzo 2001 n. 89, entrata in vigore il 18 aprile 2001 che ha previsto che la parte che lamenti la eccessiva durata dei processi davanti ai giudici italiani possa presentare in Italia un ricorso alla Corte d'appello per ottenere, a carico del Governo italiano, il risarcimento dei danni morali o patrimoniali conseguenti alla eccessiva durata del suo processo. 


8. Infatti, anche se la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non dovrà più emettere sentenze di condanna per la lentezza dei processi, non verranno meno al riguardo l’attenzione ed il controllo politico del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e tale risultato è ascrivibile per intiero all’azione politica della nostra Consulta. 

9. Oggi la Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell'Uomo dispone, per la didattica nei confronti degli avvocati italiani, anche di un sito internet www.dirittiuomo.it/ dove sono pubblicati istruzioni e formulari di ricorso, testi base e brevi cenni della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tale sito ha ottenuto un discreto successo se è vero che attualmente è visitato mediamente da duemila persone al mese. Sarebbe auspicabile che tutte le Associazioni aderenti alla Consulta, che a loro volta dispongono di un sito internet, inserissero un LINK di rinvio al sito della Consulta per agevolare la circolazione delle notizie e soprattutto la conoscenza reciproca delle iniziative culturali e politiche che le singole Associazioni metteranno in campo per la diffusione e la difesa dei Diritti dell’Uomo. Ricordo che la Consulta non è un soggetto politico con visibilità esterna, in quanto essa può solo proporre alle singole Associazioni aderenti quelle iniziative che poi le stesse Associazioni dovranno realizzare. Unica eccezione a tale regola sono stati i contributi forniti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la revisione del Regolamento di procedura oppure nei confronti dell’Unione Europea per la redazione della Carta dei Diritti Fondamentali, trattandosi di temi altamente specializzati. 

10. Ricordo l’art. 61 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Intervento di terzi) : << 3. In ottemperanza all’articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, il presidente della Camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare ………ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all’udienza.>>. 

11. La Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo, in quanto organo tecnico di consulenza per tutta l’Avvocatura italiana, potrebbe dichiararsi disponibile a rendere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in qualità di amicus curiae tutte le informazioni di cui la stessa Corte avesse necessità di acquisizione.  

12. Infine, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, dopo la riforma dell’articolo 111 della Carta Costituzionale, si apre un nuovo fronte di contenzioso davanti ai giudici italiani e davanti alla Corte Costituzionale italiana, in quanto tutte le leggi di attuazione dell’articolo 111 della Carta Costituzionale, dovranno essere conformi all’art.6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, siccome interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Tutto ciò impone un costante aggiornamento dell’avvocatura e della magistratura sull’evoluzione di tale giurisprudenza, purtroppo spesso ignorata in Italia, come è stato stigmatizzato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la recentissima, sentenza del  27 febbraio 2001 (Ricorso n° 33354/1996) nel caso Nicola Lucà contro Italia, dove si afferma che <<i giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo>>.

13. Auspico che queste possano essere le nuove mete della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo ed auguro buon lavoro al nuovo Esecutivo della Consulta ed in particolare al nuovo Segretario oggi nominato, avv. Vito Mazzarelli.

 

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