Corte di cassazione -
Sezione prima civile - Sentenza 18 giugno-26 luglio 2002 n. 11046
(Presidente Saggio; Relatore Criscuolo; PM – Raimondi - conforme ;
Ricorrente Xxxxxxxx;
Contro ricorrente e ricorrente incidentale Ministero della Giustizia e
altro)
Svolgimento del processo
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - proprietaria di un immobile destinato ad abitazione,
situato in Roma al Lungotevere Flaminio n. 36, int. 7, condotto in locazione
da Anna Maria Wwwww in forza di contratto in data 19 gennaio 1977 - con
raccomandata del 26 giugno 1984 comunicò alla conduttrice formale disdetta a
decorrere dalla scadenza contrattuale del 14 gennaio 1985.
Poiché in quella data l'immobile non fu liberato, con atto notificato il 19
aprile 1985 la Xxxxxxxx intimò alla Wwwww sfratto per finita locazione e
contestualmente la convenne davanti al Pretore di Roma per la convalida.
Il giudice adito, con provvedimento del 18 giugno 1985, convalidò lo sfratto
fissando per il rilascio la data del 31 maggio 1986.
Il precetto fu notificato l'8 maggio 1986 e, permanendo la locataria
nell'immobile, il 2 agosto 1986 la Xxxxxxxx notificò il preavviso di
sfratto. Al primo accesso, tuttavia, la Wwwww si oppose al rilascio, che
pertanto non fu eseguito. L'ufficiale giudiziario, quindi, fece luogo negli
anni a numerosi accessi, rimasti senza esito per mancata assistenza della
forza pubblica (il ricorso ne enumera 60 tra il 6 agosto 1986 e il 14
ottobre 1998: v. pag. 3). Ciò a seguito di varie disposizioni legislative
che stabilirono regole per la sospensione e la "graduazione" nella
concessione della forza pubblica allo scopo di eseguire i provvedimenti di
sfratto.
In particolare, con D.L. 29 ottobre 1986 n. 708, conv. in legge 23 dicembre
1986 n. 899, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio fu sospesa fino al
31 marzo 1987 e la determinazione dei criteri circa l'impiego della forza
pubblica fu affidata al prefetto, previo parere di una commissione
consultiva.
Con D.L. 8 febbraio 1988 n. 26, conv. in legge 8 aprile 1988 n. 108, e poi
con D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, conv. in legge 21 febbraio 1989 n. 61, le
esecuzioni furono sospese fino al 30 aprile 1989. L'art. 3, comma 5, di
detta legge stabilì che la forza pubblica - tranne alcune eccezioni - poteva
essere concessa entro un periodo non superiore a 48 mesi, con decorrenza non
successiva al primo gennaio 1990.
La Xxxxxxxx, ritenendo di trovarsi nelle condizioni per godere del previsto
diritto, di priorità, presentò apposita istanza, rimasta però senza esito
(come si afferma in ricorso).
Il sistema di sospensione-graduazione, con una serie di provvedimenti
legislativi, fu esteso dal 31 dicembre 1993 al 31 gennaio 1998.
Con legge 9 dicembre 1998 n. 431 (art. 6) le esecuzioni dei provvedimenti di
rilascio furono ancora sospese per 180 giorni, cioè fino al 29 giugno 1999.
In base a tale legge, fallite le trattative per la stipula di un nuovo
contratto, la conduttrice presentò istanza perché fosse nuovamente fissato
il giorno dell'esecuzione. La Xxxxxxxx si oppose ma il giudice
dell'esecuzione, con decreto del 30 settembre 1999, fissò per il rilascio la
data del 31 maggio 2000.
Per effetto del D.L. n. 32 del 2000, conv. in legge 20 aprile 2000 n. 97,
l'esecuzione fu differita al 30 settembre 2000. Un ulteriore accesso fissato
per il 18 ottobre 2000 rimase infruttuoso per malattia dell'ufficiale
giudiziario incaricato ed il successivo accesso del 7 novembre 2000 rimase
del pari senza esito per mancata assistenza della forza pubblica.
Infine, in data 24 novembre 2000 - con l'ausilio della forza pubblica, del
medico nominato dal giudice e di un fabbro - la proprietaria fu immessa nel
possesso del proprio appartamento.
Con ricorso depositato il 23 maggio 2001 Maria Xxxxxxxx si rivolse alla
Corte d'appello di Perugia, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89,
affinché si accertasse la violazione dell'art. 6, paragrafo primo, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, sotto il
profilo del mancato rispetto del termine ragionevole per la durata della
procedura esecutiva nei confronti della Wwwww. La ricorrente chiese quindi
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia,
se del caso anche in solido, fossero condannati al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla medesima ricorrente per la
reiterata negazione dell'assistenza della forza pubblica nell'esecuzione
dello sfratto e per la conseguente abnorme durata della procedura esecutiva.
Le amministrazioni convenute si costituirono per resistere alla domanda. La
Corte di appello di Perugia, con decreto depositato il 16 luglio 2001,
rigettò il ricorso e condannò la Xxxxxxxx al pagamento delle spese
giudiziali, considerando:
che la stessa ricorrente ascriveva l'abnorme lunghezza della procedura
soltanto ai numerosi consecutivi interventi del legislatore che avevano
introdotto una surrettizia proroga degli sfratti, stabilendo regole per la
sospensione della concessione della forza pubblica (indispensabile ausilio
all'esecuzione forzata), che veniva demandata al prefetto;
che il caso di specie non rientrava nella previsione dell'art. 2 della legge
n. 89 del 2001, "limitata alle inadempienze dello Stato quale
somministratore di giurisdizione", dal cui ambito certamente esulava il
potere legislativo, autonomo e sovrano nelle sue determinazioni e del quale
il prefetto - nella vicenda esposta - aveva costituito il tramite esecutivo
e non già un ausiliario dell'A.G.O., di cui all'art. 2, 2° comma, della
legge n. 89 del 2001;
che il ricorso doveva trovare la sua sede naturale presso la Corte di
Strasburgo.
Contro il suddetto provvedimento Maria Xxxxxxxx ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia
hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale
condizionato sulla base di due motivi, depositando quindi memoria ex art.
378 cod. proc. civile.
Infine la Xxxxxxxx ha proposto controricorso per resistere al detto ricorso
incidentale.
Motivi della
decisione
1. Il ricorso principale e il ricorso incidentale, proposti contro la
medesima pronunzia, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc.
civile.
2. Deve essere trattata con priorità, per ragioni di ordine logico, la
questione sollevata dalle amministrazioni resistenti con la memoria in data
7 giugno 2002, secondo cui il ricorso per cassazione previsto dall'art. 3,
comma sesto, della legge n. 89 del 2001 andrebbe ricondotto nell'ambito
dell'art. 111 Cost. e non dell'art. 360 cod. proc. civ., con conseguente
inammissibilità dell'impugnazione nella parte in cui articola censure
diverse dalla violazione di legge.
Ancorché sollevata in memoria, la questione concerne un profilo rilevabile
anche d'ufficio. Essa, pertanto, deve essere esaminata ma si rivela priva di
fondamento.
L'art. 3 della legge n. 89 del 2001, recante disposizioni sul procedimento
diretto ad azionare il diritto all'equa riparazione di cui all'art. 2, dopo
aver dettato le modalità per la proposizione della domanda, modella il
procedimento stesso su quello previsto in via generale dagli artt. 737 e ss.
cod. proc. civ. e stabilisce che, all'esito di esso, la Corte di merito
pronunzia con decreto "impugnabile per cassazione".
L'adozione del modello camerale per il procedimento de quo è determinata dal
carattere di celerità che ispira quel modello, ritenuto dal legislatore più
agile e rapido rispetto al processo di cognizione ordinaria. La scelta in
tal senso, dunque, è stata operata come misura acceleratoria, perseguita
mediante una procedura definibile in tempi brevi. Ma il provvedimento che la
conclude è senza dubbio definitivo (non essendo previsti altri rimedi, a
parte il ricorso per cassazione) ed ha natura decisoria, essendo idoneo ad
incidere con efficacia di giudicato sull'interesse della parte all'equa
riparazione, avente consistenza di diritto soggettivo e tale espressamente
qualificato dalla legge (art. 2, primo comma, legge n. 89 del 2001).
Pertanto esso, pur in assenza di previsione normativa, sarebbe stato
senz'altro suscettibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111
della Costituzione, in base alla costante giurisprudenza di questa Corte
(tra le più recenti, Cass., 21 maggio 2001, n. 6919; 21 febbraio 2001, n.
2517; 14 febbraio 2001, n. 2099). Ne deriva che, se si interpretasse l'art.
3, comma sesto, della legge n. 89 del 2001 come riferito al detto ricorso
straordinario, il dettato normativo in parte qua sarebbe pleonastico,
essendo tale mezzo d'impugnazione già esperibile in relazione alla natura
dell'atto. Invece l'espressa previsione della norma, che consente il ricorso
per cassazione avverso il decreto della Corte territoriale senza alcuna
limitazione in ordine ai motivi proponibili, impone di ritenere che il
legislatore abbia inteso riferirsi al ricorso ordinario per cassazione (ex
art. 360 cod. proc. civ.), in ragione del contenuto sostanziale di sentenza
che al provvedimento in questione va riconosciuto, al di là della forma
adottata.
Di qui l'infondatezza della tesi propugnata dalle amministrazioni
resistenti.
Sempre per ragioni di ordine logico va ora esaminato il primo motivo del
ricorso incidentale delle amministrazioni resistenti.
Ancorché proposto in forma condizionata all'accoglimento del ricorso
principale, esso concerne una questione preliminare che, se accolta,
comporterebbe l'assorbimento del detto ricorso principale. E poiché, come si
dirà più avanti, questo è fondato, deve farsi luogo in via prioritaria
all'esame della questione preliminare.
Col primo motivo del ricorso incidentale il Ministero della giustizia e la
Presidenza del Consiglio denunziano violazione dell'art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, e dell'art. 2043 cod. civ., in relazione all'art. 360, n.
3, cod. proc. civile.
Sostengono che i giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare
inammissibile, o comunque rigettare, il ricorso introduttivo perché la legge
n. 89 del 2001 non sarebbe applicabile al procedimento di esecuzione forzata
di un provvedimento di rilascio d'immobile adibito ad uso di abitazione.
In primo luogo, andrebbe contestata l'applicabilità della detta legge al
procedimento di esecuzione in generale che - essendo finalizzato non già
alla formazione di un giudicato bensì alla soddisfazione coattiva di un
diritto - sarebbe condizionato da circostanze tali da non consentire di
configurare in astratto una durata ragionevole, come avviene per il processo
di cognizione, o comunque d'imputare all'Amministrazione della giustizia la
sua eventuale durata irragionevole.
In secondo luogo, il rilascio coattivo d'immobili adibiti ad uso abitativo
sarebbe soggetto ad una disciplina speciale in cui sarebbe previsto che la
concessione della forza pubblica sia sottratta alla disponibilità
dell'organo giurisdizionale e rimessa alla valutazione discrezionale di
altri organi amministrativi.
Pertanto, il tempo occorrente per ottenere la forza pubblica non potrebbe
essere sindacato ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per i
diritti dell'uomo, in quanto non costituirebbe un ritardo della giustizia
sia in senso soggettivo, sia in senso oggettivo, essendo giustificato per
legge da ragioni di ordine pubblico.
Questa tesi non può essere condivisa.
Ai sensi dell'art. 6, paragrafo primo, della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
novembre 1950, ratificata dal Presidente della Repubblica italiana in
seguito ad autorizzazione conferitagli dalla legge 4 agosto 1955, n. 848,
entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955 (d'ora in avanti,
Convenzione), ogni persona ha diritto alla trattazione della sua causa
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, davanti ad un
tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, che deciderà sia
dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza
di ogni accusa in materia penale che gli venga rivolta.
L'art. 13 stabilisce che ogni persona, i cui diritti e le cui libertà
riconosciuti nella Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso
effettivo davanti ad un'istanza nazionale. E l'art. 35, paragrafo 1, enuncia
la regola che la Corte europea dei diritti dell'uomo (C.E.D.U.) non può
essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne.
L'art. 41, infine, stabilisce che, se la C.E.D.U. dichiara che vi è stata
violazione della Convenzione, e se il diritto interno della parte contraente
non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione ("une
satisfaction equitable") alla parte lesa.
È così chiarito che il meccanismo di tutela convenzionale riveste un
carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti
fondamentali. Spetta in primo luogo agli Stati contraenti prevedere, nei
rispettivi diritti interni, meccanismi di ricorso effettivo (cioè concreto
ed efficace), che consentano di avvalersi dei diritti e delle libertà della
Convenzione.
In questo quadro va interpretata la legge 24 marzo 2001, n. 89, che ha
introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto dell'equa riparazione a
favore di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
di violazione della Convenzione sopra indicata, "sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1"
della Convenzione medesima.
Tale normativa, come anche le amministrazioni resistenti affermano (memoria
illustrativa, pag. 9), persegue i seguenti obiettivi: a) dare concreta
attuazione all'impegno assunto con la Convenzione; b) approntare una
riparazione in caso di mancato rispetto dei termini ragionevoli del
processo; c) apprestare un'efficace tutela dell'ordinamento giuridico
italiano, perché spetta in primo luogo ai singoli Stati garantire i diritti
e le libertà sottoscritti con la Convenzione. D'altro canto il dovere legale
di assicurare la ragionevole durata del processo è oggi, nell'ordinamento
italiano, espresso in Costituzione (art. 111, comma 2°, nel testo novellato
dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
Ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001 spetta al
giudice italiano accertare la violazione della Convenzione "sotto il profilo
del mancato rispetto del termine ragionevole", restando ovviamente soggetto
ai principi delle leggi italiane. Tra le quali, però, c'è per l'appunto la
legge ora citata che richiama non un'astratta nozione di termine ragionevole
o di ragionevole durata, bensì il "mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione". Ciò significa che, se i
principi elaborati dalla Corte di Strasburgo non possono avere carattere
direttamente vincolante per il giudice interno, essi tuttavia vanno tenuti
ben presenti ai fini dell'interpretazione della legge n. 89 del 2001,
proprio in forza del rinvio da tale legge operato all'art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione. Invero, un'operazione ermeneutica che si risolvesse in
un'interpretazione elusiva dei principi affermati in sede europea non
soltanto si porrebbe in contrasto con le finalità perseguite dalla legge n.
89 del 2001 (e, segnatamente, con l'esigenza di dare concreta attuazione
all'impegno assunto con la Convenzione), ma renderebbe vano lo scopo pratico
di tale legge, costituito dall'introduzione di un meccanismo riparatorio
interno, idoneo a porre rimedio alle conseguenze delle violazioni
contemplate dalla legge medesima ed ai riflessi che quelle violazioni hanno
avuto in sede europea.
In altre parole, se può convenirsi con la tesi secondo cui la legge n. 89
del 2001 non ha determinato il "recepimento in blocco" nel nostro
ordinamento della giurisprudenza europea, si deve anche affermare che i
principi elaborati da quella giurisprudenza vanno considerati
nell'interpretazione della citata legge, la quale, per assicurare concreta
attuazione agli impegni assunti con la Convenzione, va interpretata in modo
da garantire una tutela effettiva sia del termine ragionevole di durata dei
procedimenti (secondo la nozione di questi elaborata dalla Corte di
Strasburgo), sia del diritto all'equa riparazione in caso di sua violazione.
Se così è, l'assunto propugnato dalle resistenti, secondo cui la legge n.
89/2001 non si applicherebbe al procedimento esecutivo, deve essere
respinto, dovendosi invece affermare che anche quel procedimento rientra
nell'ambito applicativo della legge medesima.
Scopo della tutela giurisdizionale e del processo è rendere concreto il
comando astratto di legge, "dare per quanto è possibile praticamente a chi
ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di
conseguire" alla stregua della legge sostanziale (come posto in luce in
dottrina). Pertanto un sistema di tutela giurisdizionale deve provvedere non
soltanto all'accertamento di chi ha ragione e di chi ha torto, ma anche alla
soddisfazione concreta dei diritti. A tale risultato sono finalizzati i
processi di esecuzione forzata (artt. 474 e ss. cod. proc. civ. e, quanto
all'esecuzione per consegna o rilascio, artt. 605 e ss. detto codice), che
anch'essi appartengono alla giurisdizione e sono condotti sotto la direzione
o la vigilanza del giudice a garanzia della legittimità del loro
svolgimento. E in detta prospettiva, proprio in tema di esecuzione degli
sfratti, questa Corte ha già chiarito che la concessione della forza
pubblica da parte del prefetto, su richiesta dell'ufficiale giudiziario, va
intesa come di ausilio al provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria
ordinaria, vale a dire di prestazione di mezzi per l'attuazione in concreto
del diritto sancito dal titolo esecutivo, allo scopo di dare attuazione alla
funzione giurisdizionale (Cass., sez. un., 26 giugno 1996, n. 5894),
restando così ribadito il collegamento tra procedimento esecutivo e momento
realizzativo del diritto.
Il solo processo di cognizione, in difetto della successiva spontanea
cooperazione dell'obbligato, sarebbe insufficiente a garantire al titolare
del diritto il godimento del bene o dell'utilità prevista dalla legge
sostanziale.
In tal senso, del resto, anche la giurisprudenza europea si è già espressa,
affermando che, ai fini della determinazione della ragionevole durata, si
deve accertare quando il diritto azionato ha trovato effettiva realizzazione
(Di Pede c. Italia, 26 settembre 1996; Scollo c. Italia, 28 settembre 1995).
I contrari argomenti addotti dalle resistenti non sono persuasivi.
Infatti:
a) che nel processo esecutivo il debitore abbia la possibilità di sottrarsi
all'esecuzione forzata e quindi di prolungare la durata del processo, o
addirittura d'impedire che esso vada a buon fine, è circostanza inesatta nei
termini generali in cui è proposta, perché il processo esecutivo è diretto
appunto a vincere le resistenze del debitore. Il comportamento di questo,
quindi, se è valutabile ai sensi dell'art. 2 (comma secondo) L. n. 89/2001,
non può certo assumere rilievo fino ad escludere l'applicabilità di tale
legge al processo esecutivo, esclusione che renderebbe in parte consistente
non effettiva la tutela prevista dalla legge medesima;
b) che il rilascio coattivo d'immobili adibiti ad uso abitativo sia soggetto
ad una disciplina speciale, che lo renderebbe non sindacabile ai sensi
dell'art. 6, par. 1, della Convenzione, è questione che sarà trattata
nell'esame del ricorso principale, perché non riguarda il processo esecutivo
in sé, bensì i limiti delle violazioni accertabili nel quadro delle
violazioni contemplate dall'art. 2 della legge n. 89;
c) il richiamo all'art. 4 di tale legge non è pertinente. È vero che la
norma ora citata stabilisce che la domanda di riparazione va proposta, a
pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che
conclude il procedimento, è divenuta definitiva. Ma il concetto di
"decisione definitiva" (espressione non a caso analoga a quella di "decision
interne definitive", che si trova nell'art. 35, paragrafo 1, della
Convenzione) non coincide con quello di sentenza passata in giudicato (ben
noto al nostro ordinamento, sicché il legislatore l'avrebbe adottato se ad
esso avesse inteso riferirsi), bensì indica il momento in cui il diritto
azionato ha trovato effettiva realizzazione. E tale momento, nell'esecuzione
per il rilascio di un immobile, è quello della riconsegna del bene
all'avente diritto, quando cioè la controversia rilevante ai fini della
durata ragionevole del procedimento perviene a definizione.
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, il primo
motivo del ricorso incidentale deve essere respinto.
Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente principale denunzia
violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2°, della legge 24 marzo
2001, n. 89 in rel. all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e all'art. 6, par.
primo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, nonché violazione degli artt. 474, 475 e 513 cod. proc. civ. e
delle disposizioni dei D.L. n. 551 del 1988 e n. 172 del 1997.
Richiamato il tenore dell'art. 2 della citata legge n. 89/2001, ella
sostiene che, stante l'ampia formula adottata dal legislatore, il caso in
esame rientrerebbe nell'ambito applicativo di detta norma, sia perché la
legge de qua appresterebbe uno strumento per accertare la responsabilità
dello Stato italiano in ordine alla violazione dell'art. 6, par. 1, della
Convenzione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
del processo, sia perché il prefetto andrebbe annoverato tra le altre
autorità che concorrono, o comunque contribuiscono, alla definizione del
procedimento esecutivo, il cui comportamento andrebbe valutato allo scopo di
accertare la violazione della norma di diritto internazionale.
La ricorrente pone quindi l'accento sulle finalità perseguite dalla legge n.
89/2001, sul contesto nel quale essa fu approvata e sulle decisioni assunte
dalla C.E.D.U., ed afferma che l'interpretazione della nuova normativa
dovrebbe garantire l'effettività del rimedio previsto, assicurando che esso
fornisca in concreto un'adeguata tutela, avuto riguardo alla natura
sussidiaria che, in base alla Convenzione, il reclamo alla Corte europea
riveste rispetto ai sistemi nazionali di protezione dei diritti umani (artt.
13 e 35, par. 1, della Convenzione).
La Xxxxxxxx rileva, poi, che, ai sensi degli artt. 474 e 475 cod. proc. civ.,
l'esecuzione forzata potrebbe aver luogo soltanto in virtù di un titolo
esecutivo, alla cui attuazione dovrebbero concorrere gli organi previsti
dalla legge, tra cui i prefetti, rientranti nella previsione normativa quali
autorità che concorrono o collaborano all'esecuzione mediante i poteri loro
conferiti in tema di graduazione degli sfratti e concessione della forza
pubblica.
Richiamate la legislazione in materia e la sentenza della Corte
costituzionale 24 luglio 1998, n. 321, la ricorrente sostiene che l'adesione
ai suddetti orientamenti dovrebbe far concludere per la fondatezza della
proposta impugnazione.
Con il secondo mezzo di cassazione la Xxxxxxxx censura il provvedimento
impugnato nella parte in cui ha ritenuto che ella avrebbe addebitato
l'abnorme lunghezza della procedura esclusivamente agli interventi
legislativi. Afferma di avere insistito sui menzionati interventi perché
essi, nel disporre le sospensioni, dettavano anche la disciplina dei poteri
prefettizi, e pone in rilievo di aver criticato il comportamento inerte del
prefetto di Roma che, nell'esercizio del potere di graduare gli sfratti
decidendo sulla concessione della forza pubblica, non avrebbe posto in
essere gli atti dovuti, nell'ambito delle "finestre" che la legislazione
richiamata avrebbe aperto per consentire che alcuni sfratti, comunque,
fossero eseguiti.
Sul punto la Corte territoriale avrebbe motivato in modo del tutto
insufficiente, omettendo ogni riferimento alle specifiche doglianze
formulate.
Le suddette censure, da esaminare congiuntamente perché tra loro connesse,
sono fondate nei sensi in prosieguo indicati.
Richiamate le considerazioni svolte nel precedente punto tre, si deve in
primo luogo osservare che l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 (costituente
il parametro normativo di riferimento) prevede non un diritto al
risarcimento del danno bensì un diritto all'equa riparazione, in coerenza
del resto con il disposto dell'art. 41 della Convenzione. Si tratta, cioè,
di un diritto a contenuto indennitario e non risarcitorio, come si evince,
già sul piano testuale, dai richiami all'equità e al limite delle risorse
disponibili, dall'assenza di riferimenti all'elemento soggettivo della
responsabilità, dall'adozione del termine "indennizzo" (art. 3, comma 7°, L.
n. 89/2001).
Questo orientamento trova conferma, sul piano logico-sistematico, nel
rilievo che la violazione della Convenzione sotto il profilo del mancato
rispetto del termine ragionevole non richiede l'accertamento di un illecito
secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 cod. civile. È ben possibile
che la durata irragionevole del procedimento sia imputabile a colpa di un
soggetto individuato o individuabile (comportamento del giudice del
procedimento e di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a contribuire
alla sua definizione), ed a tal fine è previsto (art. 5 della legge) che il
decreto di accoglimento della domanda sia comunicato, a cura della
cancelleria, anche al procuratore generale della Corte dei conti ed ai
titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque
interessati al procedimento. Ma nello schema normativo de quo il
riconoscimento dell'equa riparazione non presuppone necessariamente la
verifica dell'elemento soggettivo a carico di un agente, essendo invece
ancorato all'accertamento di una violazione della Convenzione, cioè di un
evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo
procedimento in una durata ragionevole.
In altre parole, quella avente ad oggetto l'equa riparazione per la non
ragionevole durata del processo non si configura come obbligazione ex
delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173
cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di
obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico.
A diversa conclusione non può condurre il rinvio, contenuto nell'art. 2
comma 3° della legge n. 89, all'art. 2056 cod. civ., perché tale rinvio
rileva soltanto ai fini della determinazione del quantum della riparazione,
ma non incide sulla natura indennitaria di questa.
Fatto costitutivo del diritto all'equa riparazione è il "mancato rispetto
del termine ragionevole di cui all'art. 6, par. 1, della Convenzione". Il
termine è riferito, dunque, in modo specifico a quello contemplato dall'art.
6, par. 1, della Convenzione, sicché detta norma, e il diritto vivente che
intorno ad essa si è formato attraverso la giurisprudenza della Corte
europea, necessariamente vanno considerati ai fini dell'interpretazione
della legge n. 89 del 2001.
In questo quadro, dunque, deve essere letto l'art. 2, secondo comma, della
legge n. 89 del 2001, alla stregua del quale il giudice, nell'accertare la
violazione, considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa,
il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, "nonché quello
di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla
sua definizione".
Fermo il punto che il richiamo è al comportamento, cioè ad un dato
oggettivo, si deve subito notare che già il dettato letterale della norma,
nella sua ampia formulazione, non consente di attribuire ad essa il
significato restrittivo identificato dalla Corte trentina, secondo la quale
il legislatore avrebbe inteso riferirsi agli ausiliari del giudice o ad
altre autorità amministrative.
Ma, al di là del dato testuale, non si può ignorare il contesto nel quale la
legge n. 89 del 2001 è stata emanata. Questa è stata introdotta
nell'ordinamento interno per dotare l'Italia di un rimedio contro la
violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, secondo gli
orientamenti emersi in sede europea (non altro significato potendosi
attribuire all'univoco richiamo all'art. 6, par. 1, della Convenzione).
Pertanto, un'interpretazione della norma che escludesse dal suo ambito
applicativo tutte le violazioni "di sistema", cioè le violazioni conseguenti
anche a scelte legislative che provochino una durata non ragionevole dei
procedimenti (nel caso di specie, la stessa Corte di merito ipotizza gli
estremi per un ricorso "presso l'Alta Corte di Strasburgo"), finirebbe non
soltanto per porsi, a sua volta, in contrasto con la Convenzione, ma sarebbe
altresì elusiva delle stesse finalità perseguite dal legislatore.
Non si tratta d'introdurre nel nostro ordinamento la responsabilità civile
del legislatore, perché, come sopra si è notato, la legge n. 89 del 2001 non
contempla una fattispecie d'illecito aquiliano bensì un'ipotesi di natura
indennitaria. E neppure si tratta di mettere in discussione la soggezione
del giudice alla legge, essendo ovvio che il giudice deve applicare in ogni
caso la legge, ancorché ciò conduca a risultati non compatibili con la
ragionevole durata del procedimento (salvo il potere di chiedere al giudice
delle leggi lo scrutinio di costituzionalità, ai sensi dell'art. 111, comma
secondo, Cost., nel testo novellato). Il giudice nazionale resta vincolato
al quadro normativo del proprio ordinamento, che non può disapplicare né
censurare. Ma proprio in ossequio a tali principi ha il dovere
d'interpretare la legge n. 89 del 2001 (che è legge dello Stato) in base al
senso "fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore" (art. 12, primo
comma, disp. sulla legge in generale). E tale interpretazione, alla stregua
dei precedenti rilievi, conduce ad affermare che, nell'accertare la durata
del procedimento al fine di verificarne la ragionevolezza, il giudice debba
considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di
atti legislativi o, comunque, a contenuto normativo. Il detto accertamento,
infatti, non è diretto a sindacare tali atti, e le scelte ad essi sottese (e
men che mai a disapplicarli), bensì a controllare se la durata del singolo
procedimento (come conformato in base a quegli atti) si riveli compatibile
con i principi della legge n. 89 del 2001, segnatamente con il precetto di
cui all'art. 2 di tale legge e, tramite questo, con il precetto di cui
all'art. 6, par. 1, della Convenzione.
Il provvedimento impugnato, dunque, ha errato nell'affermare che dall'ambito
applicativo della legge n. 89 del 2001 andasse esclusa l'incidenza sulla
durata del procedimento riferibile ad atti normativi o applicativi di
questi.
Esso, pertanto, in accoglimento del ricorso principale deve essere cassato
(restando assorbita in tale pronuncia la doglianza relativa al comportamento
asseritamente omissivo del prefetto, da verificare nella successiva fase di
merito) e la causa va rinviata alla Corte di appello di Perugia -
funzionalmente competente ex art. 3, comma 1°, L. n. 89 del 2001 - in
diversa composizione, che procederà a nuovo esame della controversia,
uniformandosi ai principi sopra enunciati, e provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione.
Infatti, non ricorrono gli estremi per far luogo alla pronunzia nel merito
richiesta dalla ricorrente (capi 7 e ss. del ricorso per cassazione),
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto non compatibili con la
presente sede di legittimità (art. 384, primo comma, cod. proc. civ.).
5. Occorre ora procedere all'esame del secondo motivo del ricorso
incidentale.
Con esso le resistenti, denunziando violazione dell'art. 3 (terzo comma)
della legge n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
censurano il decreto impugnato nella parte in cui è stato reso anche nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sostengono che la
Presidenza del Consiglio sarebbe estranea alla vicenda in esame, in quanto
avrebbe una legittimazione residuale, circoscritta dal citato art. 3 agli
"altri casi", diversi da quelli concernenti giudizi ordinari, militari o
tributari. Secondo le resistenti la norma sarebbe da riferire ai giudizi
contabili o amministrativi, mentre nella fattispecie si discuterebbe di un
ordinario processo di esecuzione forzata, per il quale risponderebbe il solo
Ministero della giustizia.
Il motivo non ha fondamento.
L'art. 3, comma 3°, della legge n. 89 del 2001 dispone che il ricorso è
proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di
procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si
tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze
quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Aggiunge poi che
"negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri".
Essendo questo il tenore normativo, la tesi restrittiva delle
amministrazioni resistenti (che vorrebbero circoscrivere la legittimazione
della Presidenza ai casi di giudizi contabili o amministrativi) non può
essere condivisa perché non trova alcuna base nella legge che, se avesse
voluto una simile limitazione, l'avrebbe prevista in modo espresso. Invece
la disposizione recata dal citato art. 3 va collegata all'ampia formula
dell'art. 2, comma 2°, della legge n. 89 del 2001, secondo cui il giudice,
nell'accertare la violazione, considera (tra l'altro) il comportamento di
ogni altra autorità chiamata a concorrere o a contribuire alla definizione
del procedimento. Nel caso in esame sono addotte (anche) violazioni "di
sistema", nel significato sopra indicato, in relazione alle quali la
legittimazione va riconosciuta alla Presidenza del Consiglio proprio in
forza della previsione c.d. "residuale" recata dall'art. 3, 3° comma, della
legge n. 89/2001.
Ne segue che anche il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere
respinto.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta
il ricorso incidentale, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte
di appello di Perugia, in diversa composizione. |