DECRETO–LEGGE N.370/2001 PER LA PROROGA FINO AL 18 APRILE 2002 DEL TERMINE RELATIVO ALLA RIASSUNZIONE IN ITALIA DEI RICORSI GIA’ PRESENTATI A STRASBURGO PER L’EQUA RIPARAZIONE SULLA DURATA DEI PROCESSI. |
| IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Vista la
legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa
riparazione in caso di violazione del
termine ragionevole del processo;
Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro
i quali abbiano gia' tempestivamente presentato ricorso
alla Corte europea dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, possono presentare nel termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui
all'articolo 3 della legge, qualora non sia intervenuta una
decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea;
Considerate le recenti pronunce della Corte
europea dei diritti dell'uomo, che
sanciscono l'irricevibilita' dei ricorsi aventi ad
oggetto la durata ragionevole del processo,
in ordine al mancato esperimento del
rimedio interno introdotto in virtu' della legge
citata; Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facolta'
di ricorso alla giurisdizione nazionale in
pendenza di analogo ricorso gia'
presentato avanti la Corte europea dei
diritti dell'uomo, i ricorrenti
potrebbero incorrere nella decadenza del
termine loro assegnato per la presentazione della domanda;
Atteso che appare comunque da tutelare il diritto dei
ricorrenti alla valutazione di danni
eventualmente subiti sotto il profilo del mancato
rispetto del termine di durata ragionevole del processo;
Ritenuta pertanto la straordinaria
necessita' ed urgenza di
adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro della giustizia;
Emana il
seguente decreto-legge: Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo
2001, n. 89, e' prorogato sino al 18 aprile 2002. Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2001 CIAMPI Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli,
Ministro della giustizia Visto, il
Guardasigilli: Castelli |
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