DECRETO–LEGGE  N.370/2001 PER LA PROROGA FINO AL 18 APRILE 2002 DEL TERMINE RELATIVO ALLA RIASSUNZIONE IN ITALIA DEI RICORSI GIA’ PRESENTATI A STRASBURGO PER L’EQUA RIPARAZIONE SULLA DURATA DEI PROCESSI.

  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;       Vista  la  legge  24 marzo  2001, n. 89, recante previsione di equa     riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del     processo;  Visto l'articolo 6 della medesima legge il quale prevede che coloro     i  quali  abbiano  gia' tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea  dei diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del  termine  ragionevole  di  cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,  n.  848,  possono  presentare  nel  termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la domanda di cui all'articolo 3 della legge,  qualora non sia intervenuta una decisione sulla ricevibilita' da parte della predetta Corte europea;       Considerate  le  recenti  pronunce  della Corte europea dei diritti     dell'uomo,  che  sanciscono  l'irricevibilita'  dei ricorsi aventi ad     oggetto  la  durata  ragionevole  del  processo, in ordine al mancato     esperimento  del  rimedio  interno  introdotto  in virtu' della legge     citata; Considerato che, nell'incertezza interpretativa circa la facolta'     di  ricorso  alla  giurisdizione  nazionale  in  pendenza  di analogo     ricorso   gia'   presentato  avanti  la  Corte  europea  dei  diritti     dell'uomo,  i  ricorrenti  potrebbero  incorrere  nella decadenza del     termine loro assegnato per la presentazione della domanda;       Atteso  che  appare  comunque da tutelare il diritto dei ricorrenti     alla  valutazione  di danni eventualmente subiti sotto il profilo del     mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo;       Ritenuta   pertanto  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di     adottare misure dirette alla proroga del termine sopraindicato;       Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella     riunione del 12 ottobre 2001;       Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del     Ministro della giustizia;  

Emana   il seguente decreto-legge:

Art. 1.       1.  Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 24 marzo     2001, n. 89, e' prorogato sino al 18 aprile 2002.

Art. 2.       1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a     quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della     Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione     in legge.       Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito     nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica     italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo     osservare.

Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

   
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