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vigore dal: 19-9-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria
necessita' ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti
di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione
in caso di violazione del termine ragionevole del processo; Ritenuta la
straordinaria necessita' ed urgenza di semplificare e accelerare la
procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonche' di adeguare
l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della
magistratura; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione
penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetusta' degli istituti
penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento; Ritenuta, infine, la
straordinaria necessita' ed urgenza di razionalizzare la funzionalita' delle
sezioni della Corte di cassazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 settembre 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il
seguente:
2. "Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di equa riparazione di
cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da
quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del
domicilio eletto, abbia comunicato la volonta' di introdurre l'azione di
equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di
appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e'
originato il pregiudizio. La comunicazione e' corredata dell'atto
introduttivo, dei verbali delle attivita' processuali nonche', se esistenti,
delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la
domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione,
corredata degli atti e dei documenti, e' condizione di procedibilita' della
domanda di cui all'articolo 3.
2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente
inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del
giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro
caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i
procedimenti del giudice tributario.
3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla
comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed
acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari
copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli
che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di
novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.
4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva
mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla
tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresi', della condotta
processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio
svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
nonche' le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano
ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.
5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle
trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine
di decadenza di cui all'articolo 4.
6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le
trattative stesse si considerano comunque espletate.
7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale
dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato
distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale, uno
dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero
dell'economia e delle finanze affinche' provveda al pagamento della somma
convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della
transazione, un altro alla parte istante ed il terzo e' depositato nella
cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il
giudizio da cui si e' originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di
transazione e' trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al
procuratore generale della Corte dei conti.
8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo
il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto il termine
previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale depositato
e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima
in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura
civile.
9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini
della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna
parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato e' determinato in
misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto
ad un quarto.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo
da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni
interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche,
nonche' all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di personale
amministrativo in possesso di specifiche professionalita'.
12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla
data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora
assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di
Corte di appello ove pende il giudizio puo' formulare la proposta di
transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.
13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo
3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua
sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne
produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura
civile. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal Presidente del collegio
della Corte di appello presso cui pende il giudizio.".
Art. 2.
1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando
si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro
della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice
militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di
procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio
dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla
presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario.";
b) al comma 6, le parole: "Il decreto e' immediatamente esecutivo." sono
sostituite dalle seguenti: "Il decreto e' motivato in forma sintetica, anche
solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omesso ogni
riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini
della decisione; esso e' immediatamente esecutivo.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al
presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle
parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli
articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, puo' escludere, in tutto o
in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche
condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal
soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla
proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto
analogo a quello del decreto di cui al comma 6.".
Art. 3.
1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono
aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1
altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda al
pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del
precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di
cui agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente
dall'amministrazione nei cui confronti si e' formato il titolo della cui
esecuzione si tratta.".
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