CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

presso il Consiglio d’Europa con sede a STRASBURGO
NUOVO REGOLAMENTO
DI PROCEDURA

(in vigore dal 01 ottobre2002)
versione in lingua ITALIANA
(traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)

   

ESTRATTO DEGLI ARTICOLI MODIFICATI RISPETTO AL PRECEDENTE REGOLAMENTO

 Gli articoli modificati sono 12, 24, 26, 28, 29, 33, 38/A, 41, 44, > 47,  48, 49 51, 52, 53, 54, 54/A, 56, 57, 58, 59, 62, 70, 71 e 76. >

TITOLO PRIMO:  L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

Capitolo SECONDO  – LA  PRESIDENZA DELLA CORTE

Articolo 12 (nota 1)

(Presidenza delle Sezioni e delle Camere)

 I Presidenti delle Sezioni presiedono le sedute della Sezione e delle Camere di cui fanno parte e dirigono il lavoro delle Sezioni. I vice-Presidente delle Sezioni li sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza della Sezione, o per richiesta del Presidente della Sezione. In difetto, i membri della Sezione e delle Camere li sostituiscono, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente Regolamento.

 

Capitolo QUINTO LE CAMERE

Articolo 24   (nota 2)

(Composizione della Grande Camera)

 

1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di almeno tre giudici supplenti.

2.  a) Fanno parte della Grande Camera il Presidente ed i vice-Presidente della Corte, come pure i Presidenti delle Sezioni. Quando il Presidente di una Sezione non può presiedere la Grande Camera, egli è sostituito dal vice-Presidente della Sezione.

b) Il giudice eletto con riferimento   alla Parte contraente interessata o, all’occorrenza, il giudice  designato in virtù dell’articolo 29 o  dell’articolo 30 del Regolamento fa parte di diritto della Grande Camera, conformemente all’articolo 27 paragrafi 2 e 3 della Convenzione.

c) Nei casi che le sono deferiti  in virtù dell’articolo 30 della Convenzione, la Grande Camera comprende parimenti i  membri della Camera che se ne è spogliata.

d) Nei casi che le sono deferiti  in virtù dell’articolo 43 della Convenzione, la Grande Camera  non comprende alcun giudice che ha  partecipato alle delibere della Camera originaria sulla ricevibilità o sul merito del caso,  ad eccezione del Presidente di questa Camera e del giudice che vi ha partecipato con riferimento  alla Parte contraente interessata.

e) I giudici ed i giudici supplenti chiamati a  completare la Grande Camera ogni volta che un caso le è deferito  sono designati tra i restanti giudici  mediante estrazione a sorte effettuata dal  Presidente della Corte in presenza del cancelliere. Le modalità dell’estrazione  a sorte  sono  fissate dalla Corte plenaria, che vigila perché sia  assicurata una composizione geograficamente equilibrata e riflettente la diversità dei sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.

3. Se dei giudici non possono stare in seduta , essi sono sostituiti dai giudici  supplenti  seguendo  l’ordine  di designazione previsto al  paragrafo 2 e) del presente articolo. Se ne insorge  la necessità, il Presidente può, nel  corso della procedura, designare dei giudici supplenti in aggiunta, conformemente al paragrafo 2 e) qui sopra.

4. I giudici ed i giudici  supplenti designati conformemente alle disposizioni  precitata  stanno in seduta fino al compimento della procedura. Esaurito il loro mandato, essi  continuano a partecipare all’esame del caso se essi ne hanno preso conoscenza nel merito.

5. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamato ad esaminare le domande presentate a norma dell’articolo 43 della Convenzione si compone :

- del Presidente della Corte ;

- dei Presidenti o, se essi sono impediti, dei vice-Presidente delle Sezioni diverse da  quella  che in cui  è stata  costituita la Camera che ha giudicato il caso di cui è chiesto il rinvio alla Grande Camera ;

- di giudici supplementari, designati i per rotazione tra i giudici tranne quelli che hanno giudicato il caso nella Camera.

b) Non può fare parte del collegio un giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata o cittadino di quest’ultima.

c) Se un membro del collegio si trova impedito, egli è sostituito da un altro giudice designato per rotazione tra quelli che non hanno giudicato il caso nella Camera.

Articolo 26  (nota 3)

 (Costituzione delle Camere)

 

1. Le Camere di sette giudici previste all’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione per esaminare i casi portati davanti alla Corte sono costituite come segue a partire dalle Sezioni.

a)  Salvo la riserva del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 28 paragrafo 4, ultima frase, del presente Regolamento,  per ciascun caso  la Camera comprende il Presidente della Sezione ed il giudice eletto con riferimento ad ogni Parte contraente interessata. Se quest’ultimo non è membro della Sezione cui il ricorso è stato assegnato in ottemperanza agli articoli 51 o 52 del presente Regolamento, egli vi partecipa come membro di diritto della Camera, in ottemperanza all’articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione. L’articolo 29 del presente Regolamento si applica se il predetto giudice non può tenere la seduta o si astiene.

b) Gli altri membri della Camera sono nominati dal Presidente della Sezione, secondo un sistema di rotazione, tra i membri della Sezione.

c) I membri della Sezione che non sono nominati dalla sorte partecipano alla trattazione del caso in qualità di supplenti.

2. Il giudice eletto con riferimento ad ogni Parte contraente interessata, o, all’occorrenza, il giudice eletto  o ad hoc designato conformemente agli articoli 29 o 30 del presente Regolamento, può essere dispensato dal  Presidente della Camera di assistere alle riunioni dedicate alle  questioni preparatorie o procedurali. Ai fini di tali  riunioni, la Parte contraente interessata  sarà presunta aver  designato in vece ed al posto del giudice in questione, conformemente all’articolo 29 paragrafo 1 del presente Regolamento, il  primo giudice supplente.

3. Anche dopo la fine del suo mandato, il giudice continua a giudicare i casi per i quali ha partecipato all'esame del merito.

 

Articolo 28  (nota 4)

 (Impedimento, astensione o dispensa)

1. Ogni giudice impedito a partecipare alle sedute per le quali è convocato lo comunica nel più breve termine, al Presidente della Camera.

2. Nessun giudice può partecipare all'esame di un caso nel quale egli è personalmente interessato o è anteriormente intervenuto sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia come membro di un tribunale o di una commissione d'inchiesta, o a qualsiasi altro titolo.

3. Se un giudice si astiene per una delle predette ragioni, o per una ragione speciale, egli ne informa il Presidente della Camera, che lo dispensa dal tenere la seduta.

4. Se il Presidente della Camera stima che esiste un motivo di astensione per la persona di un giudice, confronta le sue valutazioni con quelle dell'interessato ; in caso di disaccordo, decide la Camera. Dopo aver ascoltato il giudice interessato, la Camera  delibera e vota senza la di lui presenza. Ai fini delle deliberazioni e voto in questione, l’interessato è sostituito dal primo giudice supplente della Camera . Parimenti se egli tiene seduta con riferimento ad una  Parte contraente interessata, al cui caso quest’ultima è considerata  aver designato il primo giudice supplente per partecipare in qualità di giudice in sua vece e posto, conformemente all’articolo 29 paragrafo 1 del presente Regolamento.

Articolo 29   (nota 4)

(Giudici ad hoc)

1. a) Se il giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata si trova impedito, si astiene o è dispensato, o in mancanza di tale giudice , il Presidente della Camera invita la predetta Parte a fargli conoscere entro trenta giorni se essa intende nominare per la seduta sia un altro giudice eletto, sia un giudice ad hoc, e, in caso affermativo, ad indicare nello stesso tempo il nominativo della persona designata.

b) La stessa  regola si applica se la persona così designata si  trova impedita o si astiene.

c) Un giudice ad hoc deve essere  in possesso delle qualifiche richieste dall'articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione , non essere impedita di tenere la seduta  nella causa per uno qualsiasi dei motivi menzionati all’articolo 28 del presente Regolamento ed essere ugualmente in grado di  soddisfare alle esigenze di disponibilità e di presenza enunciate nel paragrafo 5 del presente articolo.

2. La Parte contraente interessata si considera rinunciataria al suo diritto di  nomina se essa non risponde entro i trenta giorni o prima dello spirare della proroga di quel termine che il Presidente della Camera può averle accordato. Ella è parimenti considerata di aver rinunciato al suo diritto se ella designa per due volte come giudice ad hoc una persona che non corrisponde alle condizioni enunciate nel paragrafo 1) c del presente articolo.

3. Il  Presidente della Camera può decidere che la Parte contraente interessata non sarà invitata ad effettuare la designazione prevista nel  paragrafo 1 a) del presente articolo fino al momento in cui le sarà data  conoscenza della richiesta in  virtù dell’articolo 54 paragrafo 2 del presente Regolamento. In tale caso , e nell’attesa della designazione di un giudice da parte di ella, la Parte contraente interessata sarà considerata di aver  designato il primo giudice supplente per tenere la seduta in vece ed al posto del giudice eletto.

4. All'apertura della prima seduta consacrata all'esame del caso dopo la sua nomina, il giudice ad hoc presta il giuramento o fa la dichiarazione solenne previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento. Se ne deve redigere processo-verbale.

5. I giudici  ad hoc devono tenersi a disposizione della Corte e, con riserva dell’articolo 26 paragrafo 2 del presente Regolamento, assistere alle riunioni della Camera.

TITOLO SECONDO:  PROCEDURA

Capitolo PRIMONORME GENERALI

Articolo 33   (nota 5)

 (Pubblicità del procedimento)

1. L’udienza è pubblica, a meno che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente in ragione di circostanze eccezionali, sia d'ufficio, sia ad istanza d’una parte o di ogni altra persona interessata.

2. L’accesso all’aula d’udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante la totalità o una parte dell’udienza, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali, la pubblicità potrebbe per sua natura pregiudicare gli interessi della giustizia.

3. Tutti i documenti  depositati in cancelleria con riferimento ad un ricorso , ad eccezione di quelli presentati nell’ambito delle trattative condotte  nella prospettiva di  raggiungere  un regolamento amichevole  come previsto dall’articolo 62 del  presente Regolamento, sono accessibili al pubblico, salvo che il  Presidente della Camera non decida diversamente per le ragioni indicate al  paragrafo 2 del presente articolo, sia  d’ufficio, sia ad istanza di una parte o di ogni altra  persona interessata.

4. Ogni domanda di riservatezza formulata a norma dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo deve essere motivata e indicare se l'assenza di pubblicità deve applicarsi a tutto o parte dell’udienza o dei documenti, secondo il caso.

5. Le decisioni e le sentenze della  Camera sono accessibili al  pubblico. La Corte rende periodicamente accessibili al pubblico delle informazioni generali sulle decisioni  adottate dai comitati in virtù dell’articolo 53 paragrafo 2 del presente Regolamento.

 

Articolo 38A   (nota 6)

(Esame delle questioni di procedura)

Le questioni di procedura che rendono necessaria una decisione della Camera sono trattate al momento dell’esame del caso, salva decisione contraria del Presidente della Camera.

Articolo 41  (nota 7)

 (Ordine di trattazione dei ricorsi)

 I ricorsi sono trattati seguendo l’ordine nel quale si trovano pronti per l’esame. La Camera o il suo Presidente possono  tuttavia decidere di trattare un ricorso con priorità.

 

Articolo 44   (nota 8)

 (Cancellazione dal ruolo  e reiscrizione nel ruolo)

1. In ogni momento della  procedura, la Corte può decidere  di cancellare il ricorso dal ruolo della Corte in ottemperanza all’articolo 37 della Convenzione.

2. Quando una Parte contraente ricorrente fa conoscere al cancelliere la sua  intenzione di  rinunciare all’azione, la Camera può cancellare il ricorso dal ruolo della Corte in ottemperanza all’articolo 37 della Convenzione se l’altra Parte contraente o le altre Parti contraenti interessate  al caso accettino la rinuncia.

3. La decisione di cancellare dal ruolo un ricorso dichiarato ricevibile riveste la forma di una sentenza. Parimenti se un Regolamento amichevole o un’altra soluzione  che giustifichi la cancellazione dal ruolo sono conseguiti nell’ambito della procedura prevista all’articolo 54A del presente Regolamento. Divenuta definitiva tale sentenza, il Presidente della  Camera lo comunica al Comitato dei Ministri per permettergli di sorvegliare, in ottemperanza all’articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, l’esecuzione degli impegni ai quali  può essere subordinata la rinuncia, il regolamento amichevole o la soluzione della controversia.

4. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo, le spese sono lasciate all’apprezzamento della Corte. Se sono state liquidate  con una decisione di cancellazione dal ruolo di un ricorso che non è stato dichiarato ricevibile, il Presidente della  Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri.

5. La Corte può decidere la reiscrizione nel ruolo di un ricorso se essa reputa  che delle circostanze eccezionali lo giustifichino.

 

Capitolo SECONDO  - L’INTRODUZIONE  DELL’ISTANZA

Articolo 47  (nota 9)

 (Contenuto di un ricorso individuale)

1. Ogni ricorso depositato a norma dell’articolo 34 della Convenzione è presentato  sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il Presidente della  Sezione interessata  decida altrimenti. Il formulario indica :

a)  nome, data di nascita, nazionalità, sesso, professione ed indirizzo del  ricorrente ;

b) all'occorrenza,  nome, professione ed indirizzo del suo rappresentante ;

c) la o le Parti contraenti contro di cui il ricorso è indirizzato ;

d) una esposizione succinta dei fatti ;

e) una esposizione succinta della o delle pretese violazioni della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ;

f) una esposizione succinta concernente il rispetto da parte del  ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei  mesi) ;

g) l’oggetto del ricorso;

ed è corredato :

h) dalle copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o diverse, concernenti l’oggetto del ricorso.

2. Il  ricorrente deve inoltre :

a) fornire tutti gli  elementi, segnatamente i documenti e le decisioni citati al paragrafo 1 h) del presente articolo, che consentano di stabilire  che sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate nell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei  mesi) ;

b) far sapere se egli ha sottoposto le sue doglianze ad una altra autorità internazionale d’indagine o di regolamento.

3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve  precisarlo e fornire una esposizione delle ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Il Presidente della  Camera può autorizzare l’anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati.

4. In caso di non rispetto delle obbligazioni enumerate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere  esaminato dalla Corte.

5. Come regola generale, il ricorso è considerato presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente che espone – anche sommariamente – l’oggetto del ricorso. La Corte, se lo ritiene giustificato, può tuttavia decidere di considerare una data diversa.

6. Il ricorrente deve informare la Corte di ogni cambiamento d’indirizzo e di ogni fatto pertinente per l’esame del suo ricorso.

 

 

Capitolo TERZO - I GIUDICI RELATORI

Articolo 48   (nota 10)

 (Ricorsi interstatali)

1. Quando la Corte è adita a norma dell'articolo 33 della Convenzione,  la Camera costituita per  esaminare il caso nomina giudice (i) relatore (i) uno o più dei suoi membri che incarica di  presentare   un rapporto sulla ricevibilità , dopo il ricevimento delle osservazioni delle Parti contraenti interessate.

 

 2. Il o i giudici relatori presentano alla Camera i rapporti, i progetti di testi e gli altri documenti  che possono essere d’ausilio  ad essa ed al suo Presidente per l’assolvimento delle loro funzioni.

Articolo 49   (nota 10)

 (Ricorsi  individuali)

1.Quando la Corte è investita a norma dell'articolo 34 della Convenzione, il Presidente della  Sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.

2. a) Nel corso del suo esame, il giudice relatore :

i). può domandare alle parti di sottoporre,  entro un determinato termine, tutti i chiarimenti relativi ai fatti, tutti i documenti od ogni altro elemento che giudica pertinenti ;

ii). decide sulla questione se il ricorso deve essere esaminato da un Comitato o da una Camera, essendo consapevole che il Presidente della  Sezione può ordinare che il  caso sia rimesso ad una Camera.

b) Quando, ad avviso del giudice relatore, gli elementi presentati dal ricorrente sono di per sé sufficienti a rilevare che il ricorso è  irricevibile o che dovrebbe essere cancellato dal ruolo, quello (il ricorso n.d.t.) è esaminato da un Comitato, salva una speciale ragione per procedere diversamente.

 3. Il giudice relatore sottopone i rapporti, i progetti di testi e gli altri documenti che possano essere d’ausilio al Comitato, alla   Camera o al suo Presidente ad  assolvere  le loro funzioni.

 

Capitolo QUARTO – LA PROCEDURA DI ESAME DELLA RICEVIBILITA’

Ricorsi  interstatali

Articolo 51  (nota 11)

1. Quando un ricorso è presentato a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il Presidente della  Corte lo porta immediatamente alla conoscenza della Parte contraente convenuta e l'assegna ad una delle Sezioni.

2. In ottemperanza all’articolo 26 paragrafo 1 a) del presente Regolamento, i giudici eletti con riferimento alle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di pieno diritto della Camera costituita per esaminare il caso. L'articolo 30 del presente Regolamento si applica  se il ricorso è stato presentato da  più Parti contraenti o se dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e presentati da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell’articolo 43 paragrafo 2 del presente Regolamento.

3. Dopo che il caso è assegnato ad una Sezione, il Presidente della  Sezione costituisce la Camera in ottemperanza all’articolo 26 paragrafo 1 del presente Regolamento ed invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può presentare per iscritto delle osservazioni in replica.

4. Prima che intervenga la  decisione sulla ricevibilità del ricorso, la Camera o il suo Presidente possono decidere di invitare le Parti a  presentarle delle osservazioni complementari per iscritto.

5. Una udienza sulla ricevibilità è disposta se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera così lo decide  d’ufficio.

6. Prima di fissare  la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il Presidente della  Camera consulta le parti.

Ricorsi individuali

Articolo 52   (nota 11)

 (Attribuzione di  un ricorso ad una Sezione)

1. Il Presidente della  Corte assegna ad una Sezione ogni ricorso presentato a norma dell’articolo 34 della Convenzione, vigilando su di  equa ripartizione del carico di lavoro tra le Sezioni.

2. La Camera di sette giudici prevista all’articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è costituita dal Presidente della  Sezione interessata, in ottemperanza all’articolo 26 paragrafo 1 del presente Regolamento.

3. Nell'attesa della costituzione di una Camera in ottemperanza al paragrafo 2 del presente articolo, il Presidente della  Sezione esercita i poteri che il presente Regolamento conferisce al Presidente della Camera.

Articolo 53   (nota 12)

 (Procedura davanti ad un Comitato)

1. Se essi non ne sono membri, il giudice relatore ed il giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente convenuta, possono essere invitati  ad assistere alle deliberazioni  del  Comitato.

2.  In ottemperanza all’articolo 28 della Convenzione, il Comitato può, all’unanimità, dichiarare un ricorso irricevibile o  cancellarlo dal ruolo della Corte, quando tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. Essa è portata a conoscenza del ricorrente con lettera.

3. Se il Comitato non adotta una decisione come quella prevista al paragrafo 2 del presente articolo,  trasmette il ricorso alla Camera costituita in ottemperanza all’articolo 52 paragrafo 2 del presente Regolamento per giudicare il caso.

Articolo 54  (nota 12)

(Procedura davanti ad una Camera)

1. La Camera può immediatamente dichiarare il ricorso irricevibile o  cancellarlo dal ruolo della Corte.

2. Altrimenti, la Camera o il suo Presidente possono :

a) domandare alle parti di presentare tutti i chiarimenti relativi ai fatti, tutti i documenti o tutti gli altri elementi  ritenuti pertinenti dalla Camera o dal suo Presidente;

b) portare il ricorso  a conoscenza della Parte contraente convenuta ed invitare  quest'ultima a presentare per iscritto delle osservazioni sul ricorso e, ricevute quest’ultime, invitare il ricorrente a replicarvi;

c) invitare le parti a presentare  per iscritto delle osservazioni complementari.

3. Prima di  decidere sulla ricevibilità, la Camera può decidere, sia su istanza di una  parte, sia d’ufficio, di tenere una udienza se lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni con riferimento alla Convenzione. In questo caso, le parti sono anche invitate a  pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, salvo che la Camera non decida diversamente a titolo eccezionale.

 

Articolo 54A   (nota 13)

(Esame congiunto della ricevibilità e del merito)

1. Quando  decide di portare il ricorso  a conoscenza della  Parte contraente convenuta in virtù dell’articolo 54 paragrafo  2 b) del presente Regolamento, la Camera può parimenti decidere  di esaminarne congiuntamente la ricevibilità ed il merito, come previsto dall’articolo 29 paragrafo 3 della Convenzione. In simile evenienza, le parti sono  invitate a pronunciarsi nelle loro  osservazioni sulla questione dell’equa soddisfazione ed, all’occorrenza,  ad includervi le loro proposte nella prospettiva di un regolamento amichevole.

2. Se  le parti non raggiungono un regolamento amichevole o ad un’altra  soluzione e la Camera è convinta, alla luce dei loro rispettivi  argomenti, che il caso è ricevibile e nello stato di essere deciso nel merito, essa adotta immediatamente una sentenza che  comporta la sua  decisione sulla ricevibilità.

3. Quando la Camera lo ritiene appropriato, essa può, dopo averne informato le parti, procedere all’adozione immediata di una sentenza  che  comporta la sua  decisione sulla ricevibilità, senza aver preventivamente applicato la procedura prevista al  paragrafo 1 del presente articolo.

 

Ricorsi interstatali ed  individuali

Articolo 56   (nota 14)

 (Decisione della Camera)

1. La decisione della Camera indica se essa è stata adottata all’unanimità o a maggioranza ; essa è accompagnata o seguita dalle motivazioni.

2. La decisione della Camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte contraente o le Parti Contraenti interessate ed, all’occorrenza, i terzi intervenuti sono stati precedentemente informati del ricorso in applicazione del presente Regolamento, la decisione deve essere loro parimenti comunicata.

Articolo 57   (nota 15)

 (Lingua della decisione)

1. La Corte pronuncia tutte le sue decisioni della Camera in francese o in inglese, salvo che non decida di pronunciare una decisione in ambedue le lingue ufficiali.

2. La pubblicazione delle decisioni nella raccolta ufficiale della Corte, siccome prevista all'articolo 78 del presente Regolamento, ha luogo in ambedue le  lingue ufficiali della Corte.

 

Capitolo QUINTO – LA PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA DECISIONE SULLA RICEVIBILITA’

Articolo 58   (nota 16)

 (Ricorsi interstatali)

1. Quando la Camera ha deciso di ammettere alla trattazione un ricorso presentato a norma dell’articolo 33 della Convenzione, il Presidente della  Camera, dopo consultazione delle Parti contraenti interessate, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di prove supplementari eventuali.  Il Presidente può tuttavia, con l’accordo delle Parti contraenti interessate, decidere che non vi sia bisogno della procedura scritta.

2. Una udienza sul merito è disposta se una o più  Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera così o decide  d’ufficio. Il Presidente della  Camera fissa la procedura orale.

Articolo 59  (nota 16)

 (Ricorsi individuali)

1. Dopo che un ricorso  presentato a norma dell’articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la Camera o il suo Presidente  possono invitare le parti a  presentare  elementi di prova od osservazioni scritte complementari.

2. Salvo decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni è identico per ciascuna delle parti.

3. La Camera può decidere, sia ad istanza di una  parte, sia d’ufficio, di tenere una udienza sul merito se essa lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni con riferimento alla  Convenzione.

4. Il Presidente della Camera  fissa, all’occorrenza, la procedura scritta ed orale.

Articolo 62  (nota 17)

 (Regolamento amichevole)

1. Dopo che il  ricorso è stato ammesso alla trattazione, il cancelliere, agendo dietro le istruzioni della Camera o del Presidente di quest'ultima, entra in contatto con le parti nella prospettiva  di raggiungere un regolamento amichevole, in ottemperanza all’articolo 38 paragrafo 1 b) della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure appropriate per facilitare la conclusione di un tale regolamento .

2. A norma dell’articolo 38 paragrafo 2 della Convenzione, le trattative condotte nella prospettiva   di raggiungere ad un regolamento amichevole sono confidenziali e senza pregiudizio delle osservazioni delle parti nella procedura contenziosa.  Nessuna comunicazione scritta o orale né alcuna proposta o concessione intervenute nel quadro delle predette trattative possono essere menzionate o invocate nella procedura contenziosa.

3. Se la Camera viene a conoscenza tramite il cancelliere che le parti accettano un regolamento amichevole, e dopo essersi assicurata che il predetto regolamento si ispira al rispetto dei diritti dell’Uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, cancella il caso dal ruolo in ottemperanza all’articolo 44 paragrafo 3 del presente Regolamento.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura prevista all’articolo 54A del presente Regolamento.

 

Capitolo SESTO  –  L‘UDIENZA

Articolo 70   (nota 18)

 (Resoconto testuale delle udienze)

1. Se il Presidente della Camera   così lo decide, un resoconto dell’ udienza è redatto a cura  del cancelliere. Vi figurano :

a) la composizione della Camera;

b) la lista dei comparenti :

c) il testo delle osservazioni formulate, dei quesiti posti e delle risposte ricevute ;

d) il testo di ogni decisione  pronunciata in  udienza.

2. Se la totalità o una parte del resoconto è redatta in  una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie per  farla tradurre  in una delle lingue ufficiali.

3. I rappresentanti delle parti ricevono comunicazione di una copia del resoconto al fine di poter, sotto il controllo del cancelliere o del Presidente della Camera, correggerlo, senza  tuttavia modificare il senso e la portata di  quello che è stato detto all’udienza. Il cancelliere fissa, su istruzioni del Presidente della Camera, i termini di cui  questi dispongono a tale scopo.

4. Dopo la correzione, il resoconto è firmato dal Presidente della Camera e dal cancelliere ;  esso  fa fede del suo contenuto.

 

 

Capitolo SETTIMO -  LA PROCEDURA DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA

Articolo 71   (nota 19)

 (Applicabilità delle disposizioni procedurali)

1. Le disposizioni che regolano la procedura davanti le Camere si applicano, mutatis mutandis, a quella davanti la Grande Camera.

2. I poteri conferiti alle Camere dagli  articoli 54 paragrafo 3 e 59 paragrafo 3 del presente Regolamento in materia di conduzione delle udienze possono, nelle procedure davanti alla Grande Camera, essere anche  esercitati dal  Presidente della Grande Camera.

 

 

Capitolo OTTAVO – LE SENTENZE

 

Articolo 76  (nota 20)

 (Lingua della sentenza)

1.La Corte pronuncia tutte le sue sentenze in francese o in inglese, salvo  se decide di pronunciare una sentenza in ambedue le lingue ufficiali.

2. La pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, come prevista all'articolo 78 del presente Regolamento, ha luogo in ambedue le lingue ufficiali della Corte.

TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 100

 (Procedura davanti ad  una Camera ed alla Grande Camera)

1. Quando un caso è deferito  alla Corte a norma dell’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera costituito in ottemperanza all’articolo 24 paragrafo 6 del presente Regolamento decide, sulla sola base del fascicolo, se esso deve essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera.

2. Se il caso è deciso da una Camera, la sentenza di quest'ultima è definitiva, in ottemperanza all’articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11, e l’articolo 73 del presente Regolamento è inapplicabile.

3. I  casi trasmessi alla Corte a norma dell’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11 sono deferiti alla Grande Camera dal Presidente della  Corte.

4. Per ogni caso che le  è trasmesso a norma dell’articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11, la Grande Camera è completata da giudici nominati per rotazione nell'ambito di uno dei gruppi evocati all’articolo 24 paragrafo 3  (nota 21) del presente Regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascun gruppo.

 

1]  Come modificato dalla Corte  il   17 giugno e 8 luglio 2000.

[2]  Come modificato dalla Corte  l’ 8 dicembre 2000.

[3]  Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[4]  Come modificato dalla Corte il 17 giugno e  8 luglio 2002.

[5]  Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[6]  inserito dalla  Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[7]  Come modificato dalla Corte  il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[8]  Come modificato dalla Corte  il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[9]  Come modificato dalla Corte il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[10]  Come modificato dalla Corte il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[11]  Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[12]  Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[13]  inserito dalla  Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[14]  Come modificato dalla Corte il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[15]  Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[16]  Come modificato dalla Corte il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[17]  Come modificato dalla Corte il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[18]  Come modificato dalla Corte  il 17 giugno e 8 luglio 2002.

[19]  Come modificato dalla Corte il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[20]  Come modificato dalla Corte il  17 giugno e 8 luglio 2002.

[21]  Vecchia versione, anteriore all’ 8 dicembre 2000.

[22]  Gli emendamenti adottati l’ 8 dicembre 2000 sono  entrati in vigore  immediatamente. Gli emendamenti adottati  il  17 giugno 2002 ed  l’ 8 luglio 2002 sono entrati in vigore il  1er ottobre 2002.

 

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